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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNITÀ VALLE DI NON

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Academic year: 2022

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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNITÀ VALLE DI NON

DISCIPLINARE DI SERVIZO PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN LOC. "ISCLE" DI TAIO E DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DI STRUTTURE E BENI DI PROPRIETA’

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

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DISCIPLINARE DI SERVIZIO

OGGETTO : attività di controllo e vigilanza della discarica per rifiuti urbani sita in loc. "Iscle" nel c.c. Taio per rifiuti non pericolosi.

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

1. Il disciplinare ha per oggetto l'esecuzione di tutte le attività connesse al controllo e vigilanza della discarica sita in loc. "Iscle" nel c.c. di Taio, per rifiuti non pericolosi, come di seguito elencati:

a) controllo e vigilanza sull’impianto di smaltimento;

b) controllo e vigilanza dell’impianto di aspirazione e combustione del biogas;

c) vigilanza su tutte le fasi relative allo smaltimento del percolato dell’intera discarica provvedendo al coordinamento degli interventi da parte della ditta incaricata per la gestione operativa;

d) tenuta dello scadenziario degli adempimenti e prescrizioni previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto riguardanti i monitoraggi indicati nel piano di sorveglianza e controllo di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed i monitoraggi delle emissioni gassose, della qualità dell’aria e del biogas secondo le linee guida di cui al punto b) dell’allegato C del decreto del Presidente della Provincia n. 14-44/2005 e secondo le indicazioni contenute nel piano di sorveglianza e controllo, dando tempestiva indicazione al Servizio Gestione degli impianti (di seguito ADEP) di eventuali azioni da porre in atto;

e) attività tecnica di supporto al Servizio Gestione Impianti per la redazione di eventuali documenti tecnici necessari per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria (es. redazione di relazioni o tavole), contabilità della ditta di gestione.

f) completamento dell stesa dei tali di impermeabilizzazione superficiale della discarica.

Inoltre disciplina l’utilizzo da parte della Comunità delle strutture e beni di proprietà della Provincia.

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ART. 2 - DURATA DEL DISCIPLINARE

1. L’affidamento del servizio ha la seguente durata: dal 01.01.2014 al 31.12.2014. Alla scadenza, nel rispetto della vigente normativa, l’affidamento potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di 1 anno, salvo diverso accordo fra le parti.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL DISCIPLINARE

1. Oltre al presente disciplinare si deve far riferimento a tutti gli atti atti legislativi vigenti, provvedimenti e documenti inerenti la gestione delle discariche e dei rifiuti, con particolare riferimento:

- Decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

- Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

- D.M. 3 agosto 2005, - definizione di ammissibilità dei rifiuti in discarica (per quanto non venga materialmente ad esso allegato);

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – norme in materia ambientale.

- Decreto del presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14 - Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. (per quanto non venga materialmente ad esso allegato);

- D.M. 27/9/2010 relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

- Autorizzazione integrata ambientale alla gestione della discarica della Comunità per rifiuti non pericolosi “Iscle” di Taio rilasciata dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente (per quanto non venga ad esso materialmente allegato) ;

- Piano di sorveglianza e controllo della discarica (per quanto non venga materialmente ad esso allegato);

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26 comma 1 lett.b), D.Lgs 81/08);

D.Lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA 1. Il contratto si risolverà nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;

- inadempienza grave.

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ART. 5 - NORME GENERALI DEL SERVICE TECNICO

1. Il service tecnico è relativo alla sola discarica per rifiuti non pericolosi situata in località Iscle di Taio. Le attività devono essere mirate al controllo e verifica della corretta conduzione della discarica da parte della ditta all’uopo incaricata che deve operare nel rispetto del contratto di appalto, delle autorizzazioni, disposizioni e norme di legge vigenti in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, oltre che delle prescrizioni, istruzioni per l’uso e delle norme di sicurezza.

2. Nell’esercizio delle attività oggetto del presente disciplinare la Comunità dovrà adottare un comportamento improntato sulla massima collaborazione, relazionandosi e aggiornando periodicamente il personale della Provincia o da essa indicato come coordinatore del servizio.

3. Vista la specificità e l’estensione della discarica, il service tecnico dovrà essere garantito tutti i giorni lavorativi infrasettimanali di apertura della discarica e in caso di situazioni di criticità ed emergenza.

4. La Comunità dovrà comunicare alla Provincia entro una settimana dall’attivazione del servizio il nominativo del tecnico referente per le attività oggetto di convenzione. Si prevede la possibilità da parte della Comunità di indicare anche il nominativo di un ulteriore tecnico sostituto nei periodi di assenza del referente.

ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLA COMUNITA’

1. La Comunità dovrà rispettare tutte norme contenute nel contratto collettivo di lavoro applicate alla categoria e nelle località in cui si svolgono le attività di service nonché gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei propri lavoratori.

2. Osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire durante il servizio.

3. Adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del proprio personale e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

4. Rispettare le direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, recepite con decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.i.

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5. Assicurare la formazione e il costante aggiornamento del personale addetto al service in oggetto, soprattutto per quanto riguarda le tecniche di intervento in situazioni di emergenza.

ART. 7 - NORME E MODALITA' PER LA CONDUZIONE DELLA DISCARICA

1. Il service tecnico dovrà vigilare sul corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che dovrà essere conforme ai criteri indicati nel piano di gestione operativa della discarica.

ART. 8 – OBBLIGHI E FACOLTA’ DELLA PROVINCIA

1. La Provincia si riserva la facoltà di dare disdetta del presente disciplinare per motivi di pubblico interesse.

ART. 9 – OBBLIGHI DELLA COMUNITA’

1. La Comunità, in attuazione di quanto previsto all’articolo 1, dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- vigilare sul rispetto da parte della Società appaltatrice del servizio di coltivazione della discarica delle indicazioni e procedure previste dal Piano di gestione operativo ai sensi del d.lgs. 36/2003 e secondo le indicazioni del Piano di sorveglianza e controllo;

- vigilare sulla corretta conduzione della raccolta dei percolati, dando istruzioni , qualora necessario, alla società operatrice, per il suo allontanamento. Controllare lo stato della rete di allontanamento delle acque meteoriche, segnalando inoltre eventuali anomalie o criticità nell’impermeabilizzazione superficiale delle pareti del catino o anomalie nelle vasche o nella stazione di pompaggio;

- controllare la funzionalità degli impianti tecnici segnalando ad ADEP la necessità di verifiche periodiche dell’efficienza degli impianti elettrici e apparecchiature connesse o della manutenzione e sostituzione di componenti usurati; analogamente dovrà essere garantito per quanto riguarda la pesa e l’impiantistica antincendio;

- collaborare con la Provincia per la stesura, entro il 28 febbraio di ogni anno, della relazione per l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente sulla situazione generale in discarica comprensiva dei dati analitici previsti dal piano di sorveglianza e controllo che verranno forniti dalla Provincia;

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- controllare la funzionalità dell’impianto di estrazione e combustione del biogas presso la discarica, segnalando eventuali anomalie;

- tenere lo scadenziario degli adempimenti e prescrizioni previste dall’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto, ivi compresi i monitoraggi indicati nel piano di sorveglianza e controllo di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e il monitoraggio delle emissioni gassose, della qualità dell’aria e del biogas secondo le linee guida di cui al punto b) dell’allegato C del decreto del Presidente della Provincia n. 14-44/2005 e secondo le indicazioni contenute nel piano di sorveglianza e controllo dando tempestiva indicazione al Servizio Gestione degli impianti (di seguito ADEP) di eventuali azioni da porre in atto;;

- esercitare l’attività tecnica di supporto al Servizio Gestione Impianti per la redazione di eventuali documenti tecnici necessari per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria (es. redazione di relazioni o tavole) e contabilità della ditta di gestione.

- completare la stesa dei teli di impermeabilizzazione superficiale della discarca.

ART. 10 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE PARTI COMUNI ED UTILIZZO DEI MEZZI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA 1. La Provincia autorizza la Comunità ad utilizzare, negli orari di apertura della discarica, i manufatti ed i beni di proprietà, come descritti di seguito:

- palazzina-servizi posta all’accesso della discarica, comprensiva di locale di controllo all’accettazione, servizi, spazi comuni;

- pesa posta all’accesso della discarica, - centro di raccolta zonale.

2. I beni devono essere utilizzati esclusivamente per le attività di conduzione della discarica e del CRZ e degli impianti di gestione dei rifiuti ivi presenti da parte di personale dipendente della Comunità o delle ditte appaltatrici del servizio all’uopo autorizzato.

3. La Comunità solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a persone o cose in conseguenza dell’utilizzo dei beni di cui al comma 1 dal parte del proprio personale. A tal fine include nella propria polizza assicurativa RC anche tali ipotesi di responsabilità.

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