• Non ci sono risultati.

Decreto Ristori quater le novità in materia di lavoro

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Decreto Ristori quater le novità in materia di lavoro"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

G i a n l u c a C o l o m b o n. 1612 c.p. Milano

P i e r P a o l o C o l o m b o n. 1578 c.p. Milano

C o n s u l e n t i d e l L a v o r o

S. Giorgio su L., 11 dicembre 2020

Decreto “Ristori quater” le novità in materia di lavoro

1. Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 dicembre 2020

Il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 (c.d. Decreto Ristori quater) dispone la sospensione dei termini di versamento in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020 relativi a:

• ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionali regionali e comunali IRPEF operate in qualità di sostituti d’imposta;

• contributi previdenziali e assistenziali.

Rispetto alle condizioni previste dal “ristori bis”, è stato reintrodotto il calo di fatturato tra le condizioni per potersi avvalere della sospensione.

Possono avvalersi della sospensione:

a) Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e con diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019.

b) Soggetti che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019.

c) Soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal DPCM 3 novembre 2020.

Si veda allegato 1 alla presente circolare.

d) Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni arancioni, alla data del 26/11/20, (Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria) e nelle Regioni rosse, alla data del 26/11/20, (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).

e) Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL n. 149/2020 (commercio) con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni rosse, alla data del 26/11/20, (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).

Si veda allegato 2 alla presente circolare.

f) Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni rosse, alla data del 26/11/20, (Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e P.A. di Bolzano).

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Si richiede pertanto alle aziende clienti che intendano usufruire dello spostamento del versamento (in particolar modo le aziende che hanno delegato il ns. studio alla presentazione dei Mod.

f24 telematici) di segnalare al nostro studio tale intenzione attraverso l’allegato modulo (all.3), al fine di permetterci di effettuare la prevista comunicazione all’INPS per i contributi dipendenti e gestione separata.

In mancanza, gli f24 scadenti il 16/12/20 saranno regolarmente trasmessi.

(2)

2. Cassa integrazione anche per i dipendenti con anzianità fino al 9/11/2020

Sempre Il Decreto “Ristori Quater”, prevede che i trattamenti di integrazione salariale con causale

“Covid” siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

Potranno pertanto accedere ai suddetti trattamenti, anche i dipendenti assunti dopo il 13 luglio 2020, ma con anzianità al 9 novembre 2020.

Restano esclusi i dipendenti assunti dopo il 13/07/2020 ma cessati prima del 9 novembre 2020.

I collaboratori di Studio restano a diposizione per qualsiasi ulteriore necessità.

Cordiali saluti

(3)

attività economiche sospese dal DPCM 3 novembre

– attività dei parchi tematici e di divertimento (articolo 1, comma 9, lett. c);

– attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri

sociali e centri ricreativi (articolo 1, comma 9, lett. f);

– attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (articolo 1, comma 9, lett. l);

– spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (articolo 1, comma 9, lett. m);

– attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso (articolo 1, comma 9, lett. n);

– attività convegnistica in presenza (articolo 1, comma 9, lett. o);

– mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42/2004 (articolo 1, comma 9, lett. r);

– impianti nei comprensori sciistici (articolo 1, comma 9, lett. oo).

All. 1

(4)

All.2 DPCM 149/2020 – Cod. ATECO principali attività

--- 47.19.10 Grandi magazzini

--- 47.19.90 Empori ed altri negozi non

specializzati di vari prodotti non alimentari

--- 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa --- 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati

per maglieria e merceria

--- 47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e

tendine

--- 47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti --- 47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da

parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

--- 47.54.00 Commercio al dettaglio di

elettrodomestici in esercizi specializzati

--- 47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli

da regalo e per fumatori

--- 47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili

per la casa

--- 47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili

per la casa, di cristallerie e vasellame

--- 47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine

per cucire e per maglieria per uso domestico

--- 47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti

musicali e spartiti

--- 47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli

in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

--- Commercio al dettaglio di altri 47.59.99 articoli per uso domestico nca

--- Commercio al dettaglio di

registrazioni musicali e video in 47.63.00 esercizi specializzati

--- Commercio al dettaglio di

47.71.10 confezioni per adulti

--- Commercio al dettaglio di pellicce 47.71.40 e di abbigliamento in pelle

--- Commercio al dettaglio di cappelli, 47.71.50 ombrelli, guanti e cravatte

--- Commercio al dettaglio di articoli 47.72.20 di pelletteria e da viaggio

--- Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e

47.77.00 argenteria

--- Commercio al dettaglio di mobili 47.78.10 per ufficio

--- Commercio al dettaglio di oggetti 47.78.31 d'arte (incluse le gallerie d'arte)

--- Commercio al dettaglio di oggetti

47.78.32 d'artigianato

--- Commercio al dettaglio di arredi 47.78.33 sacri ed articoli religiosi

--- Commercio al dettaglio di

47.78.35 bomboniere

--- Commercio al dettaglio di

chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione

47.78.36 pubblicitaria)

--- Commercio al dettaglio di articoli 47.78.37 per le belle arti

--- Commercio al dettaglio di armi e 47.78.50 munizioni, articoli militari

--- Commercio al dettaglio di

filatelia, numismatica e articoli 47.78.91 da collezionismo

--- Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi 47.78.92 quelli in carta e cartone)

--- Commercio al dettaglio di articoli 47.78.94 per adulti (sexy shop)

--- Commercio al dettaglio di altri 47.78.99 prodotti non alimentari nca

--- Commercio al dettaglio di libri di 47.79.10 seconda mano

--- Commercio al dettaglio di mobili 47.79.20 usati e oggetti di antiquariato

--- Commercio al dettaglio di indumenti 47.79.30 e altri oggetti usati

--- Case d'asta al dettaglio (escluse 47.79.40 aste via internet)

--- Commercio al dettaglio ambulante di 47.81.01 prodotti ortofrutticoli

--- Commercio al dettaglio ambulante di 47.81.02 prodotti ittici

--- Commercio al dettaglio ambulante di 47.81.03 carne

--- Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande 47.81.09 nca

--- Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la 47.82.01 casa, articoli di abbigliamento

--- Commercio al dettaglio ambulante di 47.82.02 calzature e pelletterie

--- Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e 47.89.01 fertilizzanti

---

"Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;

47.89.02 attrezzature per il giardinaggio"

---

"Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per 47.89.03 qualsiasi uso"

--- Commercio al dettaglio ambulante di 47.89.04 chincaglieria e bigiotteria

(5)

---

"Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino;

mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici;

47.89.05 materiale elettrico"

--- Commercio al dettaglio ambulante di 47.89.09 altri prodotti nca

--- Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato 47.99.10 alla vendita (porta a porta)

--- 96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza

--- 96.02.03 Servizi di manicure e pedicure

--- 96.09.02 Attivita' di tatuaggio e piercing --- 96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro --- Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi 96.09.04 veterinari)

--- Altre attivita' di servizi per la 96.09.09 persona nca

---

(6)

All. 1 – Comunicazione

Spett.le

Studio Colombo

La sottoscritta Impresa/Ente/società

________________________________________________________________________________

In relazione alle disposizioni previste dal DL 157/2020 relative alla sospensione dei versamenti in scadenza il 16/12/2020, si comunica quanto segue:

Versamento scadente il 16 dicembre 2020

- Contributi INPS Dipendenti/gestione separata, Contributi INAIL, Tributi (1001, 1012 addizionali Reg. e Com.)

 Pagamento in unica soluzione il 16 marzo 2021

 Pagamento in n.  (max. 4) rate di cui la prima entro il 16 marzo 2021 In quanto la scrivente si trova nella seguente condizione:

 Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e con diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019.

 Soggetti che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019.

 Soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal DPCM 3 novembre 2020.

 Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Regione Arancione o Rossa alla data del 26/11/20, (Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta).

 Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL n. 149/2020 (commercio) con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni Rosse, alla data del 26/11/20, (Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta).

 Soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni Rosse, alla data del 26/11/20, (Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta).

Data, ______________________________

In fede

_________________________

Riferimenti

Documenti correlati

3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei

Per quel che riguarda l’evoluzione della gestione del Gruppo La Doria nel 2008, si stima una crescita del fatturato in linea con i primi nove mesi ed un ulteriore miglioramento

si occupa di progetti aziendali di turnaround, miglioramento, sviluppo e rilancio aziendale attraverso interventi in team di Temporary Manager selezionati e di fiducia, supportati

Per quanto riguarda la vendita delle azioni proprie il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta, in conformità alla normativa applicabile e/o alle prassi di

L'indebitamento finanziario netto si attesta a 275 milioni di euro, rispetto ai 276,9 milioni di euro al 31 dicembre 2008 ed a 281,2 milioni di euro al 30 settembre 2008, dopo che

Secondo la disposizione in esame (i) per i soggetti esercenti attività d’impresa arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello

• che nel mese di Aprile 2020 hanno un fatturato/corrispettivi di ammontare inferiore di almeno 1/3 rispetto all’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di Aprile 2019 (si

La DNF è stata redatta in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI) e