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CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI STARANZANO

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REP. - 2021 COMUNE DI STARANZANO PROVINCIA DI GORIZIA

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI STARANZANO

Il Comune di Staranzano nella persona del dott. _________ in veste di Segretario Comunale domiciliato per la carica presso il Municipio, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione comunale che rappresenta;--- La Sig.ra _________ nata a _________ il ___________ C.F. _____________

residente a ______________ in via _____________ n. ______; --- PREMESSO che il Comune di Staranzano con determinazione n. 202 dd.

05/06/2020, ha indetto una procedura di selezione per mobilità esterna nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, e, in subordine, mediante mobilità intercompartimentale per l’assunzione di n. 1 unità di personale con qualifica di “Istruttore Amministrativo” - cat. C – a tempo indeterminato e pieno da assegnare al Settore Segreteria - Affari generali - Organi istituzionali e Servizi demografici, con possibilità di assegnazione anche ai servizi SUAP - commercio gestiti in forma associata --- - che con determinazione del Comune di Staranzano n. 350 dd. 03-09-2020 è stato approvato l’esito finale della procedura di mobilità;--- VISTA la documentazione agli atti dell’Ufficio Personale dalla quale risulta che la sig.ra ___________ è in possesso dei requisiti specifici e generici per l’assunzione presso una Pubblica Amministrazione;--- VISTA la determinazione n. ______ dd. _______ con cui si procede al compimento degli atti necessari per l’assunzione e si approva lo schema di contratto individuale di lavoro;---

VISTO il nullaosta al trasferimento della Sig,ra. ___________ con decorrenza a far data dal 01/02/2021, rilasciato dal Comune di Bolzano e trasmesso a mezzo Pec, acquisito al prot. n. 9796 dd. 09/09/2020;---

CONSIDERATO che previo accordo tra gli Enti, il trasferimento della Sig.ra_______________ decorrerà a far data dal 29/01/2021 (ultimo giorno lavorativo presso il Comune di Bolzano 28/01/2021), giusta determinazione del Comune di Bolzano n. 300 dd. 27/01/2021 trasmessa con PEC acquisita al prot. n.

1093 dd. 28/01/2021--- DATO ATTO che la Sig. ra__________ ha dichiarato con nota dd. 27/01/2021 prot.

n. 1088 dd. 28/01/2021 di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ad esclusione del rapporto di lavoro con il Comune di Bolzano (ultimo giorno lavorativo 28/01/2021).--- CONSIDERATO che la dipendente è attualmente inquadrata con il profilo professionale di assistente amministrativo a tempo indeterminato e pieno - 38 ore settimanali - 6a qualifica funzionale livello retributivo inferiore – 1. classe, ai sensi del vigente contratto collettivo di intercomparto degli Enti funzionali della Provincia Autonoma di Bolzano, come da attestazione emessa dall’Ente di provenienza in

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data 18 novembre 2020, assunta al protocollo n. 12573 dd. 19/11/2020, agli atti;

che la stessa, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. 18/2016 ha diritto ad essere inquadrata nella categoria economica più vicina a quella di provenienza secondo le tabelle di equiparazione fra livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale (approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015);

- l’art. 24 comma 1 della L.R. 18/2016 dispone che le amministrazioni del Comparto Unico possono attivare processi di mobilità con altri comparti del pubblico impiego, secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 e che il successivo comma 2 precisa altresì che la Giunta regionale definisce una tabella di equiparazione fra i livelli di inqudramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- che a tutt'oggi tale tabella non risulta essere stata approvata e, pertanto, in assenza di precise indicazioni in merito, appare necessario richiamare i principi giurisprudenziali secondo cui:

a) l’inquadramento nell’area (categoria) funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza va inteso in conformità al principio di diritto secondo cui nel passaggio per mobilità deve essere, in ogni caso, garantita l’equivalenza fra l’inquadramento goduto dal lavoratore nell’ente di provenienza e quello allo stesso spettante presso l’amministrazione di destinazione. ;

b) il passaggio diretto di personale da amministrazioni viene ricondotto dai giudici alla fattispecie della cessione del contratto, stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi del comparto dell'amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza, affermando tra l'altro il principio secondo il quale il passaggio per mobilità intercompartimentale da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una nuova diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro ( Trib. Milano sez. lavoro sent. 7 maggio 2014);

c) nel passaggio per mobilità deve essere, in ogni caso, garantita l'equivalenza fra inquadramento goduto dal lavoratore nell'ente di provenienza e quello allo stesso spettante presso l'amministrazione di destinazione. La suprema Corte ha altresì precisato che l'inquadramento, nell'ambito dell'amministrazione di destinazione, deve essere individuato in quello"maggiormente corrispondente" all'inquadramento previsto presso l'Ente di provenienza dalle fonti legali e contrattuali. (Cfr. Cass. Civ., ordinanza Sez. L, n. 9663 del 5 aprile 2019) ( Cass. Civ ordinanza 9663 5/4/2019), inoltre come precisato dall'ANCI (parere 22/11/2010) e parere Autonomie Locali FVG (15/09/2020) giurisprudenza (Cass. civ. 14499/2019) qualora si verifichi il caso in cui il dipendente assunto per mobilità abbia uno stipendio fisso e continuativo superiore a quello che avrebbe a seguito del nuovo inquadramento presso l'Ente di destinazione, al dipendente è attribuito un assegno ad personam riassorbibile, sino alla concorrenza dell'importo, sui futuri miglioramenti economici derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro e dall'eventuale applicazione dell'Istituto della progressione orizzontale;

ATTESO che la dipendente gode, presso l’Ente di provenienza, di una retribuzione fissa e continuativa superiore a quella che percepirebbe a seguito dell’

inquadramento nella corrispondente categoria e posizione economica presso il

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Comune di Staranzano, stanti i vigenti C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venenzia Giulia, e che pertanto si rende necessario, a fronte dell’inquadramento nella categoria C p.e. C6, riconoscere un assegno personale da riassorbibile, sino alla concorrenza dell’importo, sui futuri miglioramenti economici derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro e dall’eventuale applicazione dell’istituto della progressione orizzontale, in conformità ai sopra citati pareri e principi giurisprudenziali;--- RICHIAMATE le deliberazioni giuntali di approvazione e modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 – 2022;--- Viste le norme dell’art. 2094 del codice civile;--- Ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Staranzano e la sig.ra ______________________

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le parti concordano ed accettano le premesse come sopra esposte.

Art. 2 – Decorrenza ed inquadramento

Il Comune, con il presente atto, a far data dal 29/01/2021, instaura un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno (36 ore) con la Sig.ra ___________inquadrata nella categoria C, posizione economica C6, ai sensi del C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venenzia Giulia, sottoscritto in data 15/10/2018. Il profilo professionale della dipendente è il seguente: Istruttore Amministrativo – ai sensi del CC.CC.RR.LL.

07/12/2006 e 06/05/2008 del personale non dirigenziale del Comparto Unico della regione Friuli veneiza Giulia;--- Art. 3 – Mansioni

Al dipendente saranno affidate le mansioni tipiche del profilo professionale indicato.

Il dipendente viene inizialmente assegnato, con la decorrenza stabilita al precedente art. 2, al Settore Segreteria - Affari generali - Organi istituzionali e Servizi demografici, con possibilità di assegnazione anche ai servizi SUAP - commercio gestiti in forma associata;--- Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del C.C.R.L. 01.08.2002, il Responsabile potrà esigere dal dipendente ogni mansione del profilo professionale nel quale è inserito purché professionalmente equivalente. Potrà esigere altresì le mansioni complementari e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi di lavoro, purché non prevalenti. L'assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del responsabile di modificare in verticale le mansioni del dipendente, nel rispetto del D.L.gs. 165/2001 e del C.C.R.L. --- Art. 4 - Durata e tipologia del contratto

Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo indeterminato e pieno (36 ore). --- Il presente rapporto di lavoro è regolato oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.- E’ in ogni modo condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il

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presupposto, come altresì la presentazione di dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti per l'assunzione.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro eventualmente effettuata.

Art. 5 – Trattamento economico

La retribuzione annua è quella prevista dal vigente contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico del personale non dirigenziale della Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento alla categoria di inquadramento, oltre all'assegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità, alle indennità e salari aggiuntivi previsti in relazione alla qualifica rivestita e al trattamento accessorio se dovuto.

In aggiunta al trattamento economico sopra indicato, in esecuzione della determinazione n. ______dd. e in conformità ai pareri e ai principi giurisprudenziali richiamati nelle premesse (parere ANCI 22/11/2010 - parere Autonomie Locali FVG 15/09/2020 -Cass. civ. 14499/2019) è inoltre corrisposto un assegno personale annuo pari ad Euro 278,79- lordi, divisi per 13 mensilità, con decorrenza 29/01/2021, riassorbibile sui futuri miglioramenti economici derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro e dall’eventuale applicazione dell’istituto della progressione orizzontale.

La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione garantisce comunque al dipendente parità di trattamento economico e normativo rispetto agli altri dipendenti e comunque un trattamento non inferiore a quello previsto dai rispettivi contratti collettivi.

Art. 6 - Sede di lavoro

L'attività lavorativa viene espletata presso la sede comunale di Staranzano.

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni e/o uffici, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione da parte del Responsabile competente. In particolare la sede di lavoro potrà mutare nel caso di assegnazione ad uffici comuni nell’ambito dei servizi svolti in forma associata.

Art. 7 - Orario di lavoro

La predetta assunzione è a tempo pieno.

L’orario di lavoro è di n. 36 (trentasei) ore settimanali, articolato, nel rispetto delle normative vigenti, dal Responsabile di Servizio secondo le esigenze della struttura di appartenenza e in via prevalente su 5 (cinque) giorni la settimana.

L’articolazione dell’orario potrà subire delle variazioni, per esigenze tecniche o organizzative, con provvedimento del Responsabile del Servizio.

Art. 8 – Obblighi del dipendente

Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà, imparzialità e flessibilità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione. Al dipendente viene consegnata, in allegato al presente contratto, copia del Decreto Legislativo 27/10/2009, n. 150 “Attuazione della legge 4

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marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” (dall’art.67 all’art.74) – copia del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – nonché copia del

“Codice di comportamento del Comune di Staranzano”, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto.

Art. 9 – Incompatibilità

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal D.L.gs. n. 165/2001.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato D.L.gs. 165/2001, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato.

La violazione delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art. 10 – Disciplina

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo regionale, decentrato e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Art. 11 - Periodo di prova

Il presente rapporto non è soggetto ad alcun periodo di prova in quanto, costituendosi in forza di una cessione di contratto di lavoro, tale periodo risulta già superato dalla dipendente presso l’Ente di provenienza.

Art. 12 – Effetti della cessione del contratto

Eventuali periodi di ferie maturati e non goduti alla data del trasferimento potranno essere fruiti nel corso del presente rapporto, secondo la disciplina di legge e di contratto. Eventuali crediti, cessioni, rateazioni continueranno ad essere trattenuti in busta paga, previa comunicazione del dipendente.

Art. 13 – Recesso

Il dipendente può recedere in ogni momento dal presente contratto rispettando il termine di preavviso previsto dai C.C.R.L. vigenti nel tempo.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità per il periodo di mancato preavviso nei termini e forme previsti dai C.C.R.L. vigenti nel tempo.

E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, come pure l’accertamento di dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti per l'assunzione

Art. 14 - Tutela dei dati personali

Il dipendente acconsente al trattamento dei propri dati personali e sensibili in quanto derivanti dal rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto. Il Comune garantisce al dipendente che il trattamento dei predetti dati verrà effettuato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Art. 15 - Disposizioni di rinvio

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Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel Codice Civile (capo 1, titolo lI, libro V) nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nei contratti collettivi nazionali, regionali e decentrati di lavoro per i dipendenti del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia, vigenti nel tempo.

Il dipendente dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale, subordinato a tempo indeterminato e pieno, dando per conosciute le norme di riferimento a cui si fa rinvio.

Art. 16 – Norma finale

Il presente contratto, redatto in carta semplice in doppio originale, ai sensi dell’art.25 della Tabella allegato “B” al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche ed integrazioni, di cui uno per il Comune ed uno per il dipendente , non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 10 della tabella di cui all’art. 7 del D.P.R.

n. 131/1986.

Il Tribunale competente per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dal rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto è quello di Gorizia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Staranzano,

Per il Comune di Staranzano

IL DIPENDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

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