• Non ci sono risultati.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO 01 CRAZIA E CIUSTIZIA- UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI- TELEFON1:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO 01 CRAZIA E CIUSTIZIA- UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI- TELEFON1:"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

TTA 'UFFI

PARTE PRIMA DEL RE GNO D• I TAL IA -o-o e,oo

Roma

-

Sabato, 15 ottobre 1938

ANNO XŸI

¿\lEN0 I FESTl\l DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO 01 CRAZIA E CIUSTIZIA-UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI-TELEFON1: 50-107 - 50.033 - 53.914

CONDIZIONI DI ABRONAl%2BNTO

Im Roma, ela presso l'Amministrazione che a Anno Sem. Trim, domicilio ed in tuttoil Regno (Parte I e II) L. 108 63 45 All'estero (Paesi dell Unione postale) . . . . s 840 14G 100 In Itoma, sia presso l'Amministrazione che a

dornicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) i 12 45 31.50 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .

,

m 160 100 TO

Abbonamentospeciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obb1t•

gazionari sorteggiati per il rimhorso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anelle ai supplementi ordinari. I supple- menti straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata dalla «Garretta Ufftoiate» (Par.

te i e li complessivamente) 6 fissato in lire 1,35 usi Regno, in tire 3 at.

Iestero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le

norme

riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufneiale» e tutte le altre pubblicazioni ameiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via II Sattembre, nel palazzo del Ministero delle Pinanze ; Corso Umberto, 234

(angolo

Via Marco

Minghetti, 28-24);

in Milano, Galleria Vittorio

Emanuele,

3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali,

1;

e presso le Librerie depositariedi Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Umeiale» si rioevono: in ROMA-- presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio

Emanuele, 8,

6 autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a manoed accompagnatidai relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre

1938-XVI,

n. 1581.

Approvazione

dell'Accordo

stipulato

in

Roma,

fra l'Italia e la

Itomania,

il 23

giugno 1938,

inteso a

prorogare

al 31

luglio

1938 l'Accordo commerciale e l'Accordo per

regolare

i

pagamenti,

conclusi in lloma fra i due Paesi il 13 febbraio 1937 , ,

Pag.

4313

REClO DECRETO-LEGGE 9 settembre

1938-XVI,

n. 1582.

Esecuzione

degli

Accordi di carattere commerciale

stipulati

in

Iloma,

fra l'Italia e la

Itomania,

il 14

luglio

1938. .

Pag.

4314

ItEGIO DECRETO

21 marzo

1938-XVI,

n. 1583.

Contributi che 11 comune di

Iseo,

ed

altri,

devono versare

all'Erario in

applicazione

dell'art. 12 della

legge

7

gennaio

1929,

n.

8,

e dell'art. 29 della

legge

22

aprile 1932,

n. 490 .

Pag.

4317

REGIO DECRETO

21 marzo

1938-XVI,

n. 1584.

Contributo che 11 comune di

Magnacavallo,

della

provincia

di Mantova, deve versare all'Erario in

applicazione

dell'art. 12 della

legge

7

gennaio 1929,

n.

8,

e dell'art. 29 della

legge

22

aprile 1932,

n. 490 , , . · . . . . .

Pag.

4318

i i

DECRETO

MINISTERIALE

25 settembre 1938-XVI

Itevoca

alla

Compagnia

di assicurazioni contro l'incendio

cLa Nationale» ad esercitare nel

Regno

. , . . .

Pag.

4318 Avviso di rettiilca . , , . . . . , , . , , , ,

Pag.

4318

CON CO R SI

Regia prefettura

di Udine: Variante alla

graduatoria

del con-

corso a

posti

di medico condotto. . . . . . .

Pag.

4318

Regia pretettura

di Roma:

Graduatoria

generale

del concorso a

posti

di medico condotto.

Pag.

4319

Graduatoria generale

del concorso a

posti

di levatrice con-

dotta... ...

Pag.4320

Itegia prefettura

di Forli: Variante alla

graduatoria

del concorso

a

posti

di medico condotto . . . . .. . , , ,

Pag.

4320

SUPPLEMENTI

ORDINAIll

SUPPLEMENTO ALLA « ÛAZZEPTA UFFICIALEB N. DI DEL 15 OT, Tonna

1938-XVI:

Istituto centrale di statistica del

Regno

d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 10.

LEGGI E DECRETI

ItEGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre

1938-XVI,

n. 1581.

Approvazione

dell'Accordo

stipulato

in

Roma,

fra l'Italiae la

Romania,

il 23

giugno 1938,

inteso a

prorogare

al 31

luglio

1938 l'Accordo commerciale e l'Accordo per

regolare

i

pagamenti,

conclusi in

Roma

fra i due Paesi 11 13 febbraio 1937.

VITTORIO EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONS RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti

gli

articoli 5 e 10

dello

Statuto

del Regno';

Visto l'art.

3,

n.

2,

della

legge

31

gennaio 1926,

n.

100;

Ritenuta la necessità

urgente

ed

assoluta di

dare esecuzione

all'Accordo

concluso in

Roma,

mediante

scambio

di

Note,

il

23

giugno 1938,

fra

l'Italia

e la

Romania, per

prorogare at

UL luglio

1938 l'Accordo

commerciale

e

l'Accordo

per

regolare

i

pagamenti, conclusi

fra i

due Paesi, il 13 febbraio 1937;

Udito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del Nostro Ministro

Segretario

di

Stafd

per

gli

affari

esteri,

di concerto con i Ministri

Segretari

di

Stato per le finanze e per

gli scambi

e

valute;

Abbiamo decretato e

decretiamo:.

'A rt.

1.

Pienn ed intern

esecuzione

è data all'Accordo conclusome- diante scambio di Note il 23

giugno

1938 fra l'Italia e la llo-

mania,

inteso a prorogare al 31

Inglio

103S I'Accordo com-

mercinie

e l'Accordo per

regolare

i

pagamenti stipuhtti

fra i

due

Paesi,

in

Itoma,

il 13 febbraio 103T.

(2)

4314 15-x--10.'IS (XVI)

· G.tZZI:TTA

UFFICIALE

DEL REGNO D'ITAMA N.

237

Art. 2.

Il

presente

decreto sarà

presentato al

Parlamento Nazio- nale per la sua

conversione

in

legge.

11 Ministro

proponente

è

autorizzato alla pre.sentazione

del

relativo

disegno di legge

di

conversione.

Ordinismo

che il

presente decreto, munito del sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella

raccolta ufficiale

delle

leggi

e

dei decreti

del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San

Rossore, addi

9 settembre 1938 - Anno XVI

J'ai

l'honneur de porter

à la

connaissande

de Votre Excel-

lence

que

le

Gouvernement

Royal

de

Roumanie

est

d'accord

sur ce

qui précòde.

Veuillez agréer,

11onsieur le

Ministre,

les assurancesde ma

plus

haute

considération.

ZAztFmsscu

Visto,

d'ordine di Sua Maestã il Re d'Italia

Imperatore d"Etiopia

Il Ministro per

gli affari

esteri CiaNo

.VITTORIO EllANUELE

MussouNI - Cuxo - Di RevEL

- ÛUAltNERI

visto, u

Guardasigilii:

SOLMl.

Registrato alla Corte dei conli, add) 10 ottobre 1938 - Anno XVI Atti del

Governo, registro

402,

Joylio

i;1. - MANCINI.

Seambio di Note fra l'Italia e la

Romania (Roma,

23

giugno 1938-XVI)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERLITALIANO AL MINISTRO DI RO31ANIA IN ROMA

Rome,

le 23

juin 1938.

Monsieur le

Ministre,

J'ai l'honneur

de porter

à Votre

connaissance

que le Gou- Vernement

Royal est

d'accord de

proroger iusqu'au

31

juillet prochain, l'Accord Commercial

et

PAccord pour régler

les

paiements

entre les deux

Pays, signés

à Rome le 33 fósrier

1937

entre le

Royaume

d'Italie et le

Royaume

de

Roumanie.

Si le Gouvernement Roumain est

d'accord,

cette note et la

réponse

que Votre

Excellence

voudra bien

m'adresser

à ce

sujet constitueront

un accord conclu en la

matière

entre

nos deux Gouvernements.

Veuilles agréer,

Monsieur le

Ministre, les

assurances de

ma haute

considération.

CuNo

Visto, d'ordine

di Sua Maestà il Re

d'Italia Imperatore d'Etiopia

11 Ministro per

gli affari

esteri

CIANo

II, 3Dxisyr.o DI RoyANIA IN HUMA A Mixisruo rea ou arvaul estou Int.LtNO

Rome, le '?3 juin 10 8.

gensicyr le Minigtre,

Par

note

en

date

dece

jour,

Vous avet

bien

soulu me com-

muniquer

eq

qui stlit:

«

J'ai

l'honneur

de porter à Votre connaissance

que

le

Gou- Ternement

Royal

est

d'accord

de

proreger jusqu'au

31

juillet prochalu, l'Accord Commercial

et l'Accord pour

régler

les

paieluents

entre les

deux Pays, signés

& Rome le 13

février

1997 entre

le Royaume d'Italle

et le

Royaume de Roumanie, Si le Gouvernement Roumain

est

d'accord,

cette note et la

réponse que

Votre

Excellence voudra bien m'adresser

à ce

sujet constitueront

un

accord conclu en.la matière

entre nos deux

Gouvernements

».

REGIO

DECRETO-LEGGE

9 settembre

1938-XVI,

n. 1582.

Esecuzione

degli

Accordi di carattere commerciale

stipulati

in

Iloma,

fra l'Italia e la

Romania,

il 14

luglio

1938.

VITTORIO

EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIOND RE D'ITALIA

IMPERATOllE

D'ET10PIA

Visti

gli articoli

5 e 10

dello

Statuto

fondamentale

del

Regno;

Visto l'art.

3,

n.

2,

della

legge

31

gennaio 1920,

n.

100:

Ritenuta la uccessità

urgente

ed assoluta di

dare

eseen-

zione agli

Accordi di carattere

conunerciale stipulati

in

Roma,

fra

l'Italia

ela

ltomania,

il 14

Juglio 1938;

Udito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del Nostro Ministro

Segretario

di Stato per

gli

afari

esteri,

di concerto con i Ministri

Segretari

di Stato per le finanze e per

gli

scambi e le

valute;

Abbiamo

decretato e

decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai

seguenti

Accordi

stipulati

in

Roma,

fra

l'Italia

e la

Romania,

il 14 Ja-

glio

1938:

a)

Protocollo per

prorogare

al 31

dicembre 1938

l'Ac- cordo

commerciale

e

quello

per

regolare

i

pagamenti

del

13 febbraio

1937;

b} Protocolto

addizionale

al Trattato di commercio e

navigazione

del 5

gennaio 1934;

c) Scambio

di note

relativo

ai

contingenti.

Art. 2.

Il

presente

decreto che sarà

presentato

al

Parlamento

Nazionale per la sua

conversione

in

legge,

ha efetto nei modi e uei termini

previsti dagli

accordi

anzidetti.

11

Miulstro proponente

è

autorizzato

alla

presentazione del relativo disegno di legge

di conversione.

Ordiniarno

che il

presente decreto,

munito del

sigillo

della

Stato, ein inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti di

osservarlo e di farlo essersáre,

Dato

a San'

Rossore, addl

0

settembre 1938

-

Anno

XVI

VITTORIO EMANUELE

MESSOLINI -

ÛlANO

- DI REVEL -

Yhto, il Guardasigilli: SQL1tL

Registrato alla Corte dei-conti, addi 10 ottobre 193 - Anno ITT Atti del Guterno,

pegistro

M,

foUllo

W. - MANC I.

(3)

15-1-1938'(XYI) HšAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALTA

· N. 237

4315

ACCORDI FRA

L'ITALIA E LA

ROMANIA (lloma,

14

luglio 1938-XVI)

Protocole

Le Courcrnement

Itafien

et le

Gourcruement Roumain

sont toinbés

d'accord

de

proroger jusqu'au

31

décembre

3938 FAccord commercial

entre

le Itoyaunie d'Italie

et le

lloyaume

de

lloumanie

et PAccord pour

régler

les

paiements entre les

deux

Pays, signés

à Rome le 13

février 1037,

A la date susdite les Accords

susónoncés

cesseront

d'ûtre

en ylgueur.

Les

deux Gouvernements se

réservent,

en

ontre,

la

faculté de d4uoneer,

à

partir

du 3er octobre

1938,

lesdits Accords avec un

préasis

de deux mois.

Les

deux Gouvernements sont enfin

d'accord

que

des

né-

gociations soient repi:ises

au commencement du

mois

d'octo- bre

1938

en vue de

stipuler

de nouveaux Accords commer-

claux et de

paiements,

sur la base d'une

plus large colla- boration économique

entre les deux

Pays.

Fait à

Rome,

en double

exemplaire, le

11

juillet 1938.

Pour

l'Itallo

Pour la Roumanic

Ç1ANO

A. D. Zalanesco

Visto, d'ordine

di Sua ¾aestà 11 Re

d'Italia Imperatore d'Etiopia

Il

31inistro

per

gli affari

esteri

CuNo

Protocole additionnel au Traité de commerce et de

navigation

entre le

Royaume

de

Roumanie

et le

Royaume

d'Italie

signé

à

Rome

le 5

janvier

1934.

Les

soussignés, dûment autorisés

A cet

effet,

sont cou-

venus de modifier de la

manlòre suivante le

Traité de .Com-

ineree et de

Navigation stipulé

entre

la Rouluanie

et l'Ita- Jie

le ð janvier 1931.

I. - Le

Gouvernement

italien renonce aux droits conven-

tionnels établis pour

les

positions suivantes

du tarif rou-

luñID :

II. -

Le Gouvernement roumain

renonce au

droit

con-

Ventionnel

de lives

7,35

par

quintal, établi iusqu'à

la con-

currence de 10.000

quintaux

par

an,

pour les

pruneaux

de provenance

roumaine dits

de

Mountenia,

mentionnés à la

remarque

de la

position

ad SG du tarif

douanier

italien.

III. --

La

remarque sous la

position

Gli

a)

du

tarif douanier italien,

relative aux

résidus

de la

distillation

des

huiles minérales d'origine

et de

provénance roumaine,

est

remplacée par

la

suivante:

« Les

i±sidus

de la

distillation

des

huiles

minérales

d'ori- gine

et

provenance

roumaine A

importer

en

Italie

sous la

position

ex 014

a)

du

tarif douanier italien

seront

admis

à

béné)leier

du

droit

de douane de 10

¾ ad valorem,

à la

condition

qu'ils

soient

employés,

sous le

contrôle

du

Minis-

tare

des Finances,

directement et

exclusivement

dans les chaudières ou änns les

fours,

comme

combustible, qu'ils

ne

soient pas propres à la

labi·ilìcation

et

qu'ils possèdent

les

caractéristiques

suivantes:

Inflammabilitó Peanslsydlartens . . . , , , minimum 630 C, Yiscosite

Engler

à 50 C. . . . . . . . . . minimuni 50

Contenu en

asphalte

clur (methode à l'étlier de

pétrole-densité

0,G'>0 +0,050 à 15e C.

pointdébulition300kb0°C.).

. . . . . minimum.3¶;

Distillation Engler à 3000 C. en volume . . maximum 20

Ç

La distillation sera execulee avec la métho- de interrompue, en recueillant tout le pro- duit

passé

dans le

réfrigórant jusqu'à

la temperature de 3000 C.

Couleur noirAtre

Opacité

complète

enregarrlant le

produit

con-

tenu dans une hoite de verre d'un miMimù- Tre d'épa:sseur à la distance de 10 centime- tres d'une lampe éléctrique à flement mé-

tallique

du

pouvoir ócialrant

de 50 bugies

décimales ».

IV. --- Dans la liste Annexe

'A, relative

nu tarif <1es

droits

à

l'entrée

en

Rounmnie,

le

droit

de douane

prévu

pour la

position

er 332 reste

modifié

comme

suit:

N.du tarif Droitd'entrée

roumain enlei par luokas.

N. du tarit ex332 Huile d'olive:

roninain 0) en bouteilles ou en autres r0- 1.100

cipients pesaut

13 Kgs. oumoins.

508 Fils de coton

simples,

d'un seulbrin,.non tordu, non En

outre,

à la liste

suSdite

Sout

adjnintes les positions

blanchis, non teluis suivantes

pour lesquelles le

Gouvernement roumain

accorde

600 Les memes, blanchis les droits

consentionnels sousindiqués:

610 Lesmemes, teints ou

imprimés

' i -

611 Les memes, mercerisés, ulème blanchis, teints, im- N. du tarit Ðroitd'entrée

primée

roumala onleipar 100kes.

12 Fils do coton, simplement tordus, non

blanchis,

non teints;

a) en deurtirina

b)

.en

.trole

brins ou

davantage,

le tout formant uno seule meehe

18

I s mêmes blanchis:

a)en deux brine

b)

en trois brius ou

davantage

le tout formant une seule mèche .

14 I.ee memes teinte on

imprimes:

a) en deux þrins

b)en trois brins oudavantage formaat une seule mòche

14 Les mêmes mercerisés, même

blanchis,

teints ou Im•

priinés:

a) endeux brins

h) en trois brins ou

davantage

formant une seule mèche

510

Fils à coudre, de coton, faits d'un nombre queleoñ·

que de brins,

preparés

pour la vente au

détag,

Inème blanchis, teints ou

mercerisés,

sur bobines ca bois

ex 358 Oeillets

(pour

la

pôriode

entre le 6.000 ler novembre et le Ier

avril)

er400 Bananes . . . . . . . . . . . . . . 1.500

Le présent

. Protocole sera

ratifié

et les

instruments

de

ratification

serout

échangés

à Rome

aussitôt que possible.

Il reste toutefois

entendu qu'il

entrera en

yigueur, à

titre provisoire à partir

du ler août

1938..

Fait

à

Rome,

le 14

juillet 1938.-

Pottr

l'Italle Poitt

la

2toumania

.CIANo

A.

D.

ZutrmESCU

isto, d'ordine di Sua Staestà

il Re

d'Italia

Iinperatore d'Etidpis

II

,Ilinfatro per gli agari ester(

CÏAxo

(4)

4316 15-1-1938 (XVI)

- GAZZETTA

UFFKIALE

OFL

lìEGNO

D'ITALlA - N.

237

Le Ministre des affaires

étrangères

d'Italie Le Ministre de

Roumanie

à Rome

au Ministre de Roumanie à Rome au Ministre des affaires

étrangères d'Italle Rome,

le 11

juillet 1938.

Mons¡eur

le

Ministre,

T:n me référant au

Protocole signé

en date

d'aujourd'hui

entre le Gouvernement italien et le Gouvernement roumain pour la

prorogation

de l'Accord commercial italo-roumain du 13 février 1937

jusqu'au

31 décembre

1938, j'ai

l'hon-

Leur de Vous proposer que pour le semestre courant - 3et

juillet-31

décembre - les licences

d'importations,

d'une

partie

et de l'autre

soient

délivrées sur la base des contin- .:vnts semestriels

prévus

dans les listes I et Il

annexées

A l'Accord

susdit,

à l'exclusion des

produits

suivants pour

lesquels

les

contingents

relatifs sont fixós - pour le se- inestra en

question

- comme suit:

Rome,

le 14

juillet 1938.

Alonsieur

le

3/inistre,

Par Note en date de ce

jour

Vous avez bien voulu me com-

muniquer

se

qui

suit:

« En me référant au Protocole

signé

en date

d'aujourd'hui

entre le Gouvernement italien et le Gouvernement roumain pour la

prorogation

de l'Accord commercial italo-roumain du 13 février 1937

jusqu'an

31 décembre

1938, j'ai

l'honneur

de Vous proposer que pour le semestre courant - 1er

juli.

let-31 décembre - les licences

d'importations,

d'une

partie

et de l'autre soient délivrées sur la base des

contingents semestriels, prévn

dans les listes I et Il annexées à l'Ac- cord

susdit,

à l'exclusion des

produits

suivants pour les-

quels

les

contingents

relatifs sont fixés - pour le semestre

en

question

- comme suit:

N. di farit l\IARCHANDISES N. An tarif

ett italien 3IARCHANDISES

601

a)

Bois communi

- destinéà l'Italie. , , ,lires 12.000.000

(dont

3 millions au maxi-

mumde rondins pour

cellulose)

- destiné à

l'Empire,

Pos- sessions et Colonies ita·

liennes. . . .

.'.

. . , lires 8.000.000 00‡

b)

. Bois fin . . . . . a 3.000.000 613-641 IIuiles minéraleset résidusde

la distillation des huiles mi-

nérales . . . . . . . . , , lires 70.000.000 cal- culées sur la base des

contingents

an-

nuels suivants:

- essence . . . . . . . . tona. 20.000

-

pétrole

et white

spirit

. a 30,000

- gazoil . . . . . . . . a 50.000

- résidus pour la combus- tion dirècte dans lesfours

et les chaudières:

a) deuses, , , , , , , a 223.000

b)

fluides. , , . . . . a 225.000

L - résidus pour bunker . , a 130.000

- lubrifiants. . , , . . . a 6.000

-

pétrole

brut . . . , , a 30.000

En Vous

commnniquant

ce

qui précède je prie

V. E. -de

Lien souloir me faire savoir si le Gouvernement roumain est d'accord.

\enillez

agréer,

Monsieur le

Ministre,

les assurances de ma haute

considération.

ÛIANO

yisto, d'ordine

di Sua Dinestà il Re d'Italia

Imperatore d'Etiopia Il Ministro

per

gli affari

esteri

CuNo

604 a) Bois commun:

- destiné à l'Italie . . lires 12.000.000

(dont

3

milbonsanmaximum de rondius pour cel-

lulose)

- destiné A

l'Empire,

Possessions et Colo-

nies italiennes . , , a 8.000.000

604 b)

Bois

fia a 3.000.000

613-011 Huiles minéraleset rési- dus de la distillation

des huiles minerales a 70.000.000 calculées

sur la base des con-

tingents

annuels sui- vants:

- essence. . . . . . . tonn. 20.000

-

pétroleetwhitespirit

a 30.000

- gaz oil. . . . . . . a 50.000

- résidus pour lacom•

bustion dirécte dans les fours el les chau·

dières:

a) denses. . . . , a 225.000

b)

fluides. . . . . s 225.000

- résidus pourbunker, a 130.000

-lubrifiants . . . . . s 6.000

-

pétrole

brut . . . . s 30.000

En Vous

communiquant

ce

qui précède je prie

V. E. de

bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement roumain est d'accord».

J'ai l'honneur de

porter

à connaissance de Votre Excel- leuce que le Gouvernement roumain est d'accord sur ce

qui précéde.

Veuillez

agréer, Excellence,

les assurances de ma hauto

considératiou.

A. D. Zutansco

Visto,

d'ordine di Sua 31aesta il Re d'Italia

Imperatore d'Etiopia

Tl JIinistro per

gli affari

esteri

CuNo

(5)

15-1-1938 (NVI)

-

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA N. 237

4317

ItEGIO

DECItETO 21 marzo

1938-XVI,

n. 1583.

Contributi che il comune di

Iseo,

ed

altri,

devono versare

all'Erario in

applicazione

dell'art, 12 della

legge

7

gennaio

1929

a.

8,

e dell'art. 29 della

legge

22

aprile

1932, n. 490.

VITTOIIIO

EMANUELE

III

PCl: GItAZIA DI DIO IC PICR

VOLONTÂ

DELLA NAZIONB

tova,

Milano e

Pavia, riportato

nell'elenco annesso al pre- sente

decreto,

deve versare alla

Itegia

tesoreria dello

Stato,

in

applicazione dell'art.

12

della legge

7

gennaio 1929,

n.

8,

e dell'art. 20 della

legge

22

aprile 1932,

n.

400,

il cui ammou- tare rimane

stabilito,

per il

(periodo

luglio

1930-3L dicem- bre

1931,

nella somma

risultante dall'elenco stesio.

IŒ D'ITALIA

IMPEllATOllE

D'ETIOPIA

Art. 2.

Veduto l'art. 12 della

legge

7

gennaio 1929,

n.

8;

Veduti gli

articoli 20e30 della

legge

22

aprile 1932,

n.

490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale

approvato

con 11. decreto 14 settembre

1931,

u.

1175;

Vedute le

liquidazioni eseguite

dal

competente Ilegio proneditore agli

studi dei contributi da consolidare per

gli ex-corsi integrativi,

trasformati

in llegie

scuole e

llegi

corsi

secondari

di avviamento

professionale,

e

le'deliberazioni

di accettazione dei Comuni

interessati;

Considerato

che,

in attesa del

presente provvedimento,

alcuni dei

predetti

Comuni

eseguirono

delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento

delle Itegie

scuole e

dei Itegi

corsi

secondari

di avviamento

professionale agli

ex-corsi

integrativi succeduti;

Sulla

proposta del

Nostro Ministro

Segretario di

Stato per

l'educazione nazionale,

di concerto con

quelli

per

l'interno

e per le

finanze;

Abbiamo decretato e

decretiamo:

I

contributi

tuttora dovuti a norma del

presente

decreto

saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunica- zione

del

decreto

stesso,

da

eseguirsi

dal

Ilegio provveditore agli

studi per mezzo di lettera

raccomandata

con ricevuta di ritorno.

In caso di

inndempienza,

il

prefetto promuoverà

l'emis-

sione di un mandato d'utileio per il

pagamento,

non oltre

due mesi

dall'avvenuta

scadenza del

debito,

per sorte

capi- tale

e per interessi

di

mora.

Ordiniamo che il

presente decreto,

munito

del sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella raccolta ufliciale delle

leggi

e dei

decreti del

Itegno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Itoma,

addì 21 marzo

1938

- Anno XVI

VITTOIIIO E3IANUELE

Art. 1. 31USSOLINI-BOYI'AI-DI

REVEL,

E'

approvata

la

lignidazione

del

contributo

che

ciasenno

i Co ed

c ti, addi 12 ottor>re 1938 - Anno IF(

del Comuni delle provincie di

Brescia, Como, Cremona,

31an· Aui del coverno, registro 402,

toglio

55. - Macat.

(6)

4318 15-1-1038 TI)

-

GAZZETTA UFFICIALE DEL IIIDGNO D'ITALIA

- N. 237

REGIO

DE RETO 21 marzo

1938-XVI,

n. 1584.

Contributo

che il comune di

Magnacavallo,

della

provincia

di

Alantova, deve

versare all'Erario in

applicazione

dell'art. 12

della

legge

7

gennaio 1929,

n.

8,

e

þell'art.

29 dcIla

legge

22

aprile 1932,

n. 490.

VITTORIO EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE

D'ITALIA

IMPERATORE

D'ETIOPIA

,Veduto

l'art. 12

della legge

i

geunnio 1929,

n.

8;

:Veduti gli

articoli 29e30 della

legge

22

aprile 1932,

n.

400;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale

appro- .yato

con R.

decreto

11

settembre 1931,

n.

1175;

Veduta

la

liquidazione eseguita

dal

competente Regio

prov.

Veditoro agli studi

del contributo da consolidare per l'ex corso

integrativo,

trasformato in

Regio

corso secondario di atria- mento

professionale,

a carico del comune di

Magnaeuvallo

e la

deliberazione

di

accettazione

del Comune

stesso;

Considerato

che,

in attesa del

presente provvedimento,

il

predetto

Comune

esegul

delle spese in conto del contributo : da esso dovuto per il funzionamento del

Regio

corso di

avviamento professionale

all'ex corso

integrativo succeduto;

Sulla

proposta

del Nostro Ministro

Regretario

di Stato per

l'cduenzione nazionale,

di concerto con

quelli

per l'interno ,

e per le

fluanze;

Abbiamo

decretato e

decretiaino:

'A vt. 1.

E'

approvata

la

lignidazione

del contributo clie il comune di

Magnacavallo,

della

provincia

di

Mautova,

deve versare

alla

Regia

tesoreria dello Stato in

applicazione dell'art.

12 della

legge

i

gennaio 1929,

n.

8,

e dell'art. 29 della

legge

"2

aprile 1932,

n.

400,

il cui ammontare rimane stabilito in L.

400,

per il

periodo

luglio-31 dicembre

1930 ed in L. 4000 per l'anno

1931,

al lordo di L.

2033,93 già

spese.

DECRETO

MINISTERIALE 25 settembre

leas-XVI

Revoca

alla

Compagnia

di

assicurazioni

contro

l'incendio

eLa

Nationale

» ad esercitare net

Regno.

IL

MINISTRO

PER LE

CORPORAZIONI

Visto il R.

decreto·1egge

29

aprile 1923,

n.

000,

convertito

nella

legge

17

aprile 1925,

n.

473;

Visto il

regolamento approvato

con R. decreto 4

gennaio 1925,

n.

03;

Visto il decreto

Ministeriale

13 settembre 3938 con cui ò stata

approvata

la concentrazione

dell'esercizio

arssicurativo

italiano

della

Compagnia

di

assicurazioni

e

riassicurazioni

contro

l'incendio

e

le esplosioni

e La Nationale », con sede in

Parigi

e

rappresentanza generale

nel

Regno

in

Milano,

nella Società anonima italiana per

l'assicurazione

contre

l'incendio,

con sede in

Milano;

. Decreta:

E' revocata alla

Compagnia

di

assicurazioni

e

riassicura- zioni

contro l'incendio e le

esplosioni

« La

Nationale

», con sede in

Parigi

e

rappresentanza generale

nel

Regno

ia

Ali- lano, l'autorizzazione

ad

esercitare l'assicurazione.

Roma,

addì

25

settembre 1938 - Anno XVI

p. Il

Ministro:

Ricci.

(3929)

AVVISO DI

ItETTIFICA

Nel R. decreto 23 giugno 1938-XVI, n. 12¾, concernente il regola-

mento per i Servizi di

ragioneria

del Regi

provveditorati

agli studi,

pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale di inartèdi 16 agosto 1936-XVl,

n. 185, all'art. 11, linea 3*, ove à detto: « ...l'elenco

degli

ordinativi

alla chiusura dell'esercizio », deve leggersi: « ...l'elenco degli or- dinativi inestinti alla chiusura dell'esercizio ».

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Variante alla

graduatoria

del concorso a

posti

di medico condotto

'AI°É· 2· IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Il contributo di L.

3201,05

tuttora dovuto a norma del

presente

decreto

sarà

versato entro il termine di tre mesi dalla

comunicazione

del decreto

stesso, do, eseguirsi

da)

Itegio provveditore

permezzo

di

lettera

raccomandata

con ricevuta di ritorno.

In caso di

inadempienza,

il Prefetto

promuoverà

l'emis-

sione

di un mandato

di Ullicio

per il

pagamento,

non oltre

due

mesi

dall'avvenuta, scadenza

del

debito,

per

sorte capitale

e per interessi di mora.

Ordiniamo clie il

presente decreto,

munito

del sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella raccolta

ufficiale

delle

leggi

e

dei

decreti del

H6guo d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di

osservarlo

e

di farlo

osservare.

Veduto il

proprio

decreto n. 3g97-1H San, in data 17

luglio

1938,

pubblicato

nella Gattetta Uffic¿ale n. 90 del 28

luglio

1938, col quale veniva approvata la

graduatoria

dei concorrenti ai

posti

di

medico condotto vacanti in provinciadi Udine al 30 novembre 1936;

, Veduto il decreto di pari numero o data col quale veniva prov- veduto alla dichiarazione dei vincitori del detto concorso;

Veduta la dichiarazione in data 9 settenibre 1938 del dott. Za- nella Primo nominato medico condotto del comune di Colloredo di Montalbano colla quale comunica di rinunciare al pasto;

Veduta la

graduatoria

di nierito. dei concorrenti e rilovato che il dott. Baratto Mario è il

priino,

fra 1 concorrenti che seguono in graduatoria 11 dott. Zanella Primo che ha indicato nella sua do- manda di concorrere al posto di Colloredo di Montalbano e che ha dicidarato di accettare la nomina;

."Veduto l'art. 69-del testo unico dello leggi sanitarie approvato col B. decreto '27 luglio 1934, n. P265, nonchè gli articoli '23e 55 del regolamento dei concorsisanitari, approvato col IL decreto 11 marzo

1935,

n. 281;

Decreta: «

Dato

a

Roma,

addl 20 marzo

1938

- Anno XVI

, 11 dott. ßaratto Mario da Taipana à domicillato a

Taipana

è

dichlarato vincitore del concorso per il posto di

thedico

condotto

del comune di CQlldredo di Montalbano.

VITTORIO IglANUELE

Il podesta di Colloredo di Montalbano è inearicato della esceu-

zione dcì presente decreto, che sarà

pubblicato

nella Ga:Letta Uffi-

MrssouxI-BoTTAI-DIRY.viga.

<iale del Regno, sul

Foglig

annunzi

legali

della Provincia e, per

otto

giorni

consecutivt all'alho del Comune e di questa. Prefettura.

Visto, il Guardasigilli: SOL'uf. Udine, addl i ottobre 1938 - Anno XVI

Registrato alla Corte dc¿ conti, addi 12 ottobre 1938 e Anno UT

10 Prefetto,

Jtt¿ del Governo, registro N2,

foglio

57. - MANCINI,

(39t2y

Riferimenti

Documenti correlati

FONDO PMI: PROCEDURA SEMPLIFICATA PER FINANZIAMENTI FINO AD € 25.000 Una delle modifiche più rilevanti risiede nell’erogazione di finanziamenti fino a 25.000 euro per PMI,

chi rilasciati in Somalia, viene trasferito alla Ditta AGFA AKTIEN- GESELLSCHAFT, con le modalità ed entro i limiti previsti nel decreto n. 809080 in data 29 agosto 1957, del

La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un mi- nistro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vi- gore della presente legge può essere disposta .dalla Corte di

a) le domande di iscrizione/modifica/cancellazione relative alle imprese individuali e le denunce REA possono comunque essere presentate e sottoscritte digitalmente anche dai

(I campi sono ripetibili in base al numero di nuovi incaricati alla vendita).. * Per gli stranieri, nella sezione “Comune di nascita” va indicato lo Stato

Il carico limite del complesso fondazione-terreno, deve essere calcolato sulla base delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo e delle caratteristiche geometriche

«Kandala» come da decreto del 27 giugno 1956 n. 253058, nonchè la proroga per la stessa durata di 30 anni del permesso di occupazinoe e di uso dell’appezzamento del terreno

La « Gazzetta Ufflciale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo