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o. RomA- Mercoledì, 18 gennaio PUBBLICAZIONE DELLE LECCI- TELEFONI:

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Numero 9

GAZZETTA UFFICIAIÆ

PARTE PRIMA DEL REGNO D° I TALIA

s,.y,go

o.

RomA

-

Mercoledì, 18 gennaio 1943

-

ANNo XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI CRAZIA E CIUSTIZIA--UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCI-TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDI2CIONI DI ABBONAl%EEN'I'O

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA PARTE SECONDA

Abb. annuo L. 100 Abb. annuo L. 200 Abb. annuo L. 60 Abb. annuo U. 120 Nel Regno ». eemestrale a 50

All'Est a semestrale » 100 Nel Regno » semestrale . 30

All'Est a semestrale a 60

e Colonie o trimestrale» 25 ero a trimestrale» 50 e Colonie » trituestrale. 15 ero trimestralea 30

Un fascicolo a 2 Un fascicolo . & Un fascicolo . 2 Un fascioolo a 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

{

Abbonamento annuo. . L. 50¯ All J Abbonamento annuo . . L.100- Nel Regno e Colonie . . . .

Un fascicolo . Prezzi vari. 'Estero . . . . . .

t Unfascicolo-Prezzivari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le

norme

riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufflciale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma,Via XX

Settembre,

nel palazzo del Ministero delle Finanze;CorsoUmberto,234(angoloVia MarcoMinghetti,

23-24);

in

Milano,

Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via

Chiaia,

5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti iCapoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte il della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: In ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni,, della Librerla dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano

(Galleria

Vittorio

Emanuele, 3),

è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

gggggg I g

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX.

Costituzione della Commissione

prevista

dall'art. 3 della LEGGI E

DECRETI iegge

11

maggio 1942=XX,

n. 616, relativa allo sblocco delle

contribuzioni

gravanti

sulla

proprietà

immobiliare.

$942 --__

Pag.

134

DECRETO DEL DUCE DEL

FASCISMO,

CAPO DEL REGIO DECRETO 24

agosto 1942-XX,

n. 1567.

GOVERNO,

11 novembre 1942-XXI.

Approvazione

del

regolamento

che detta norme di attua' Alodificazione al decreto del DUCE del

Pascismo, Capo

zione della

legge

29

gennaio 1942=XX,

n.

189,

per la diffu= del

Governo,

31

luglio 1942.XX,

relativo all'estinzione del sione della cultura Italiana all'estero . . . . .

Pag.

130 tiiritto esclusivo di pesca nel

lago

Trasimeno a favore di

(iabellini

Alessandro . . .

Pag.

134

REGIO DEORETO 31 ottobre

1942-XXI,

n. 1568.

Varianti alla circoscrizione marittima del

Compartimento

DECRETO DEL DUCE DEL

FASCISMO,

CAPO DEL marittimo di

Cagliari

. . . . . . . . . .

Pag.

132

GOVERNO,

11 novembre 1942-XXI.

Riconoscimentodel diritto esclusivo di pesca su un tratto REGIO DEORETO 3 dicembre

1942-XXI,

n. 1569• det fiume Isonzo a favore della Società Adriatica di Elet-

Soppressione

dell'Ufficio di conciliazione di San

Pelino, tricità,

anonima con sede in Venezia . . . .

Pag.

135

frazione del comune di Avezzano . . . . . .

Pag.

133

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1942-XX.

REGIO DEORETO 21 dicembre

1942-XXI,

n. 1570.

Approvazione

delle tabelle dei ruoli

organici

del perso.

Soppressione

dell'Ufficio di conciliazione della frazione nale albanese dipendente dall'Amministrazione dell'Uniono

Silv¡

Paese . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

133

doganale italo-albanese

. .

Pag.

135

REGIO DEORETO 2 ottobre

1942-XX,

n. 1571.

Dichiarazione formale del fini della Confraternita della DISPOSIZIONI E COMUNICATI Buona Morte in Montefortino

(Ascoli Piceno)

.

Pag.

133

Ministero delle

corporazioni:

REGIO DEORETO 2 ottobre

1942-XX,

n. 1572.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e

Rosario,

in Montefalcone

Appennino (Ascoli Piceno)

. . . . . . . . . . . . .

Pag.

133 REGTO DECRETO 23 novembre

1942-XXI,

n. 1573.

Modificazioni allo statuto della Stazione

zoologica

di

Napoli ...Pag.133

REGIO DECRETO 23 novembre

1942-XXI,

n. 1574.

Autorizzazione alla

Regia

università di Firenze ad accet.

tare una donazione . . . .

Pag.

133

Riassunto del

provvedimento

P. 583 del 26 dicembre 1949 relativo al prezzo del minerale nichelifero . .

Pag.

136

Riassunto del

provvedimento

P. 586 del 30 dicembre 1942 relativo al prezzo del

superfosfato

di ossa. . .

Pag.

136 Ministero dell'interno - Direzione

generale

della sanità

pubblica:

Bollettino bimensile del bestiame n. 18 dal 16 al 30 settembre 1942-XX. . . . . . . .

Pag.

137 Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli.

Pag.

141 Ministero

dell'agricoltura

e delle foreste:

Prezzi e condizioni di vendita delle prugne nazionali di

produzione

1942 . . . . . . . . . . . .

Pag.

141

-- Prezzi e condizioni di vendita delle uve

passite

di pro-

REGIO DEGRETO 23 novembre

1942-XX,

n. 1575. duzione 1942

. . . . . . . . . . . . . .

Pag.

141 Autorizzazione alla

Regia

università di

Napoli

ad accet- Comunicato relativo ai

prezzi

delle marmellate di pro-

tare una

donazione

. . .

Pag.

134-duzione 1942 . . . . . . .

Pag.

142

(2)

130 13-1-1943 (XXI)

-

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA - N. 9

CONCORSI

ED ESAMI

Regolamento

per l'esecuzione della

legge

29

gennaio 1942=XX,

n.

189,

per la diffusione della cultura italiana

hiinistero

de1Pinterno: Concorso per titoli a 50

posti

nel all'estero.

grado

di

capitano,

102 nel

grado

di tenente e 102 in Art. 1

quello

di sottotenente del ruolo

degli

ufficiali del

Corpo

degli agenti

di

pubblica

sicurezza . . . . .

Pag.

142 (Ouote

d'integrazione

sul prezzo).

hiinistero della guerra: Costituzione della Commissione Gli

editori,

i

commissionari,

i librai e

gli industriali

esaminatrice del concorso a 19

posti

di sottotenente in

grafici,

i

quali esportino libri, periodici, quotidiani,

ed

servizio

permanente

effettivo nel

Corpo

automobilistico altri

prodotti grafici, applicando

in eccedenza al con- del

Regio

esercito . . . . . . _

Pag.

143

suetudinario

sconto concesso sulle vendite all'estero hiinistero delle finanze: Graduatoria del concorso a 16

posti

di a.lunno in prova nella carriera d'ordine dell'Ammini- strazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Pag.

143 blinistero della marina: Diario delle prove scritte dei con-

corsi a 10

posti

di aiutante

disegnatore aggiunto

e a

58

posti

di

disegnatore

tecnico

aggiunto

. . .

Pag.

144

Ilegia prefettura

di Trieste: Graduatoria

generale

del con-

corso a

posti

di ostetrica condotta nella

provincia

di

Trieste

...Pag.144

una riduzione sul prezzo normale di

vendita,

risultan-

te dalla

copertina

o da altro documento che sarà rite- nuto idoneo

dall'Amministrazione, g>otranno consegui-

re, ai sensi dell'art.

1,

n.

1,

della

legge

29

gennaio 1942-XX,

n.

189,

una

quota d'integrazione

commisurata alla riduzione stessa.

La

quota d'integrazione

non

può

superare

il

25

°/o

del prezzo di

copertina

o

di

vendita normale.

La misura della

quota d'integrazione,

i

prodotti

ed

i

paesi

per i

quali può

essere concessa la

quota

inte-

g:it: a,

sono

determinati

a norma dell'art. -8.

LEGGI E DECRETI

^

(3/odalità per le quote d'integrazione sul prezzo).

REGIO DEORETO 24

agosto 1942-XX,

n. 1567.

Approvazione

del

regolamento

che detta norme di attua.

zione della

legge

29

gennaio 1942.XX,

n.

189,

per la diffu·

sione della cultura italiana all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAEIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATOITE

D'ETIOPIA

Visto l'art.

1,

n.

1,

della

legge

31

gennaio 1924,

n.

100;

Vista la

legge

29

gennaio 1942-XX,

n.

189, Udito il Consiglio

di

Stato;

Sentito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla proposta

del Nostro

Ministro

per la cultura

popolare, d'i.ntesa

coi Ministri per le

finanze,

per le

corporazioni

e per

gli

scambi e per

le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per otatenere la

quota

di cui all'articolo

precedente

la ditta interessata deve

presentare,

entro il

termine perentorio

di tre mesi dall'avvenuta

spedizione,

al Mi-

nistero della cultura

popolare,

ovvero all'Istituto nazio- nale per le relazioni culturali con l'estero

qualora

ad

esso ne sia fatta

delega

ai sensi dell'art.

9, copia

della

fattura

specificante:

a) la merce

spedita

;

b)

il

destinatario

e la

località di destinazione;

c) il

prezzo

normale

e

la relativa

riduzione di prezzo.

La fattura deve essere

vistata,

per

conferma,

dalla

Regia dogana.

La

concessione

della quota di

integrazione

è

subordi- nata,

di

regola, all'esibizione

di una attestazione da

ri- lasciarsi

dall'Istituto

nazionale

per i cambi con l'este- ro, dalla

quale

risulti la rimessa di

pagamento,

effet-

trata

all'estero, comprovante

l'avvenuto

pagamento

del prezzo della merce

esportata.

Articolo

unico·

Art. 3.

E'

approvato

l'annesso

regolamento

che detta le nor- me di attuazione della

legge

29

gennaio 1942-XX,

n.

189,

per la diffusione della cultura italiana

all'estero,

vi-

sto,

d'ordine

Nostro,

dal Ministro

prog>onente.

Il

presente

decreto entra in

vigore

nel

giorno

suc-

cessivo a

quello

nella sua

pubblicazione

tella Gazzetta

Uffioiale

del

Regno.

Ordiniamo che il

presente decreto, munito

del si-

gillo

dello

Stato,

sia inserto nella Raccolta uffleiale delle

leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia,

mandando

a

chiunque spetti di

osservarlo e di

farlo

osservare.

Dato a 8. Anna di

Valdieri,

addì

21agosto

1942-XX

(Rimborso delle spese di

spedizione).

Agli editori, commissionari, librai

e

industriali

gra- fici i

quali esportino

in conto assoluto o in conto de-

posito libri, periodici, quotidiani

o

prodotti grafici,

effettua.ndone la

spedizione

franco

destino,

viene corri-

sposta,

ai sensi dell'art.

1,

n.

2,

della

legge

29

gennaio 1942-XX,

n.

189,

per

ogni chilogramma

lordo di merce

esportata,

una

quota parte

della spesa di

spedizione,

a

titolo di

parziale

rimborso entro i limiti e per i

paesi

chesono determinati in base all'art. 8 del

presente

re-

golamento.

Rono escluse dal rimhorso le

spedizioni

di

periodici

e

quotidiani

effettuate in abbonamento.

VITTORIO

EMANUELE Art. 4.

MUSSOLINI

- ŸAVOLINI - ÛI RIWEL (Alodalild per il Timb0TSO d€lle Sp€Se di Spedisfone).

- Ricci -- RiccAnni Per ot.tenere il rimborso di cui all'articolo prece-

dente

le ditte interessate

debbono

trasmettere al

Mini-

Visto, il Guardasigilli: GIMNDI

Registrate alla corte dei conti, audt 9 gennaio 1943-XXI stero della cultura

popolare

oall'Istituto nazionale per atti del Governo, registro 453, toglio 32. - Macmg le relazioni

culturali

con

l'estero,

entro il

termine

pe-

(3)

13..1..1948 (KKI).. GAMETTA UFFIØlALE -DEL REGNO D'ITALIR

-

N• 9 131

rentorio

di mesi tre, in duplice còpia,

un

elenco delle

Upédizioni effettuate

alPestero franco

destino, dal quale risulti,

per

ciascun

paese

di destinazione,

il

peso della

merce

esportata.

AlPelenco deve essere

allqgato il

ta-

gliando

del

bollettino di spedizione rilasciato dalle

Re-

gie poste,

per i

pacchi postali,

e la

bolletta d'esportas zione delle Regie dogane,

per le

spedizioni

fatte con

altro mezzo.

Il

Ministero

della cultura

popolare,

udito il Comi-

Sto

di cui all'art. (i e d'intesa colPAmministrazione

postale,

determina la documentazione da richiedere per la

concessione

della

quota

di rimborso per la

spedizione

sotto

fascia.

Art. 5.

(Rimborso

sulle rese dei prodotti invenduti).

Ove

i libri o

prodotti grafici

siano inviati all'estero

in

t.onto

deposito,

la ditta

speditrice può

inoltrare do-

manda

per

ottenere il

rimborso,

non

oltre

tremesi dalla resa dei

prodotti invenduti

una

quota

di rimborso sulla spesa del

trasporto

di

ritorno,

ai sensi dell'art.

1,

n.

3,

della

legge

29

gennaio 1942-XX,

n.

189,

per

ogni

chilo-

grammo lordo dimerceresa, entro i limiti e per i Paesi chesono determinati in base all'art. 8 del

presente

re-

golamento.

Per ottenere 11 rimborso di cui al comma

precedente,

le

ditte

devono comprovare il

trasporto

ed il peso della merce

reimportata, sia

a mezzo di

documenti postali,

vista•ti dagli

Uffici

doganali, quando

si tratti di

pacchi postali, sia

a mezzo

di

bollette

doganali, quando

si

tratti

di trasporto pervenuto

per

ferrovia

o con altro mezzo.

Art. 6.

(Comitato di erogazione).

E'

istituito,

presso

il Ministero

della cultura popo-

lare,

un

Comitato

per

l'erogazione

dei contributi pre-

visti

dalla

legge

29

gennaio 1942-XX,

n.

189,

e per la

determinazione dei criteri relativi.

Il

Comitato

è

comiposto

:

del direttore generale

per la

stampa italiana

presso

il

Ministero della cultura

popolare, presidente;

del direttore capo della Divisione per i servizi am-

ministrativi

presso

11

Ministero

stesso;

di un

rappresentante

del Ministero delle

finanze;

di un

rappresentante

del Ministero per

gli scambi

e per le

valute;

del

direttore

dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con

l'estero;

di un

rappresentante

per ciascuna delle Federa- sioni

nazionali fasciste degli editori, degli

editori di

giornali

e

agenzie

di

stampa,

dei commercianti del 11-

bro,

carta e

affini,

e

degli

industriali

grafici.

Alle

riunioni

del

Comitato

possono

partecipare,

su

richiesta del

presidente,

persone

esperte

nella

materia

da

esaminare.

(In funzionario del Ministero della cultura

popolare

di

grado

non

inferiore

al

9°,

di gruppo

A, espleta

le

funzioni

di segretario

del Comitato.

Le

deliberazioni

del

Oomitato

sono

soggette

ad ap-

provazione del Ministero della cultura popolare.

Ai

componenti

del

Comitato sono.corrisposte

per

ogni giornata

di adunanza

gettoni

di presenza da determi-

narsi nei modi previsti

dall'art. 63 del II.

decreto 8

mag-

gio 1924-II,

n.

843.

'Art. 7.

TPagamento

delle quote e det

contributi).

Il

pagamento

delle

quote integrative

e dei

fontributi

per spesa

di trasporto

è

disposto

dal

Ministero della

cultura

popolare

in base alle

determinazioni del Ro- mitato di

cui

all'articolo precedente.

'Art. 8.

ÏAttribuzioni

del Comitato).

Il

Comitato

di cui all'art. 6

provvede (per ogni

anno

solare,

od

anche,

se

necessario, in

altro

tempo)

a

deter.

minare:

a) la misura delle

quote integrative

e del

contributi

per

parziale

rimborso di spesa di

trasporto;

b)

i

paesi

per i

quali l'esportazione

è

favorita,

me-

diante concessione di

quote

e

contributi,

e

quelli

per i

quali

non si fa

luogo

a concessione. Può essere anche

determinasto

che per

gli invil

in alcuni

paesi

le eroga- zioni siano concesse con

precedenza assoluta,

e per altri nel solo caso di

disponibilità di fondi;

c)

le

categorie

di

libri

o di altri

prodotti grafici

per i

quali

i concorsi ocontributisono

corrisposti, quelle

per i

quali

i concorsi o contributi sono

esclusi,

ed even-

tualmente

quelli

per i

quali

la

concessione viene fatta

con

precedenza;

d)

l'ulteriore

doenmentazione eventualmente

neces- saria

pel conseguimento

di

quote

e

contributi, ferme

le

disposizioni

del

presen.te regolamento;

e) ogni

altro criterio

generale

o

di

massima

per

la

svolgimento del servizio.

Art. 9.

(Attritmzioni dell'I.R.C.E.).

Il

Ministero

della cultura

popolare,

udito il Comi- tato di cui alParticolo

precedente, può

conferire al- l'Istituto

nazionale

per le

relazioni

culturali con Pestero le attribuzioni ritenute

opportune,

per la raccolta delle richieste di

quote

e

contributi,

il

previo

esame della

documentazione relativa

e

gli

eventuali

riscontri.

Art. 10.

(Modalità

di

erogazione

e di pagamento).

Qualora

il fondo stanziato in bilancio non sia suf.

flciente

per

l'assegnazione

delle

quote

e dei

contributi richiesti,

il Comitato

di

cui alPart. 6

può

ridurne Pam- montare in

proporzione.

Ai fini del

riparto,

di cui al

primo

comma, 11

Comi-

tato

stabilisce

con

Papprovazione

del Ministero della

cultura popolare,

le

epoche nelle quali

si deve proce- dere alle

liquidazioni

e, se

ritenuto opportuno,

il

ripar-

to det fondi in trimestri o semestri nel

quale

caso le

eventuali diqponibilità

afferenti a detti

periodi

possono

essere

utilizzate

in

quelli successivi limitatamente

a ciascun

esercizio finanziario.

Art. 11.

(Controlli).

Il Ministero dena cultura

popolare

ha facoltà

di

esercitare

direttamente,

o ,a mezzo delPIstituto nazio-

nale

per le

relazioni culturali

con

Pestero,

i

controlli

che

ritenga

necessari per

Pesercizio delPattività prevista

dal

presente regolamento. Può

anche

avvalersi,

a tal

fine, delPopera degli uffici postali

o

doganali, delle

asso-

ciazioni

sindacali e

dell'Isti.tuto nazionale

per i

cambi

coll'estero,

in base ad

accordi che

saranno

presi

colle

competenti Amministrazioni.

(4)

132 13-1-1948 (XXI)

-

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO

D'ITALIA

- N. 9

Art. 12. Visto l'art.

1,

n.

3, della legge

31

gennaio 1926-IV,

Per

le esportazioni

eper leresedei

prodotti

invenduti

verificatesi

prima

della data di entrata in

vigore

del

presente regolamento,

il

termine

di tre

mesi

stabilito

dagli articoli 2,

4e 5 decorre

dalla

stessa data.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore

d'Etiopia

n. 100 ;

Udito

il parere del

Consiglio

di

Stato;

Sentito

il

Oonsiglio

dei

Ministri;

Bulla

proposta

del

Ministro Segretario

di Stato per

le comunicazioni,

di concerto con i Ministri per lefinan-

ze e per la

marina;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Il Ministro per la cultura popolare

PAVOLINI AflÍCOIO UNÍCO.

REGIO DEORETO 31 ottobre

1942-XXI,

n. 1568.

Varianti alla circoscrizione marittimadel

Compartimento

marittimo di

Cagliari.

VITTORIO

EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIOND

ItE D'ITALIA E DI ALBANIA I3IPEIIATORE D'ETIOPIA

Visto il R.

decreto

3marzo

1938-XVI,

n.

243,

che ap- prova le

tabelle

delle circoscrizioni territoriali della Alarina mercantileele successive

modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 19

giugno 1940,

che

apporta

modifiche alle suddette tabelle limitata- mente ad alcuni uilici marittimi locali e

delegazioni

di

spiaggia;

Ritenuta

la necessità d'introdurre nella

vigente

cir-

coscrizione territoriale

della

3farina mercantile varianti alla tabella della Direzione marittima di

Cagliari,

per le mutate

esigenze

dei traffici via mare del porto di S. Antioco

Capitaneria

di

porto

di

Cagliari);

La tabella relativa alla

gurisdizione

della

Capita-

neria di

porto

di

t'agliari

(Direzione marittima di Ca-

glieri) allegata

al It. decreto 3marzo

1938-XVI,

n.

243,

e sue successive

modificlie,

è

abrogata

e sostituita da

quella

unita al

presente decreto, firmata,

d'ordine No-

stro,

dai 3Iinistri

Segretari

di Stato per le comunica- zioni e per la marina.

Ordiniamo che il

presente deersto,

munito del

sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella liaccolta utliciale delle

leggi

e dei decreti del

liegno d'Italia,

mandando a

eliinnque spetti

di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San

llossore,

addì 31 ottobre 1912-XNI

VITTOlilO E3IANUELE

MrssoLI.Ni -- HUST VIGNTURI -

DI llIGVICL Visto, il Guardosigilli: GRANDI

Registrato alla Corte rici conti, addi 9 gennaio 1943-XXI Atti de¿ Governo, registro 453, foffio 35. - h1ANCINI

)ouo zps mi

(5)

13-1-4043 (XXI)

-

GAZZETTA UFFICIALE DEL'REGNO

D'ITALIA - N. 9

Igg

RJGIO DECRETO

3 dicembre

1942-XXI,

n. 1569.

L'Ufficio

di

conciliazione

della

frazione Silvi

Paese

Soppressione

delPUillcio di conciliazione di San

Pelino,

è soppresso eil

relativo

territorio è

sottoposto

alla

giu-

frazione del comune di Avezzano·

risdizione

dell'UfBeio di

conciliazione di Silvi

Marina.

VITTORIO

EMANUELE III Ordiniamo che il

presente decreto,

munito del

sigillo

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DEIJ.A

NAZIÒNE

dello

Stato,

sia inserto nella Raccolta

vinciale

delle E D'ITALIA E DI ALBANIA

leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

IMPERATORE D'ETIOPlA chiunque spetti

di osservarlo e di farlo osservare.

Visto il R. decreto 2

luglio 1925,

n.

1221,

col

quale

veniva istituito un

separato

Utlicio di conciliazione in San

Pelino,

frazione del comunedi Massa

d'Albe;

¥isto il R.

decreto

7

dicembre 1939,

n.

2055,

col

quale

la

frazione

San Pelino è stata distaccata dal comunedi

assa

d'Albe ed aggregata

a

quello di Avezzano;

Vista la

deliberazione

in data 17 marzo 1941 del po- destà del comune di

Avezzano,

con la

quale

si

chiede

che venga soppresso l'anzidetto Utlicio di

conciliazione;

Visti

i

pareri

favorevoli del

primo presidente

e del

procuratore generale

presso la Corte

d'appello

di

L'Aquila;

Visti gli

articoli 1 della

legge

25

giugno 1940,

n.

763,

e 1 del

regolamento

26

dicembre1892,

n.

728:

Sulla

proposta

del

Nostro Guardasigilli, Ministro

Se-

gretario

di Stato per la

grazia

e

giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dato a

Roma,

addì 21

dicembre 1942-XXI VITTORIO

EMANUELE

GRANDI Visto, il

Guardasigilli:

GRANDI

Registratoalla Corte deiconti, addi 11

gennaio

1943-XXI Atti del Governo, registro 453, fogtfo 41. - MANCINI

REGIO DECRETO 2 ottobre

1942-XX,

n. 1571.

Dichiarazione formale dei fini de11a

Confraternita

della

Buona

Morte in Montefortino

(Ascoli Piceno).

N. 1571. R. decreto 2 ottobre

1912,

col

quale,

sulla pro.

posta

del DUCE

del Fascismo, Capo

del

Governo,

Ministro per

l'interno,

viene

provveduto

alla

dichia-

razione formale dei fini della

Confraternita

della Buona

Morte,

in

Montefortino (Ascoli Piceno).

Visto, il

Guardasigtili:

GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addt 22 dicembre 1942-XXI

L'Uilicio

di

conciliazione

di San

Pelino, frazione

del

comune

di Avezzano,

è soµpresso• REGIO DECRETO 2 ottobre

1942-XX,

n. 1572.

Ordiniamo che

il

presente decreto,

munito del

sigillo

y

ranczra entforrua osadrei

n

deo efaCoc ard

p

eanmn

dello

Stato, sia

inserto nella Raccolta ufficiale delle

(Ascoli Piceno).

legui

e

dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiÎlnque spetti

di osservarlo e di farlo osservare. N. 1572. R. decreto 2 ottobre

1942,

col

quale,

sulla pro-

posta

del DUOE

del Fascismo, Capo

del

Governo,

Dato a

Roma,

addì 3 dicembre 1942-XXI

Ministro

per

l'interno,

viene

provveduto

alla dichia- razione formale dei fini della Confraternita del San-

.VITTORIO

EMANUELE

GRANDI Tisto, il

Guardasigilli:

GRANDI

Ilegistrato alla Corte dei conti, addi 9 gennaio 1943-XXI Atti del Governo, registro 453, togito 39. --- MANCINI

tissimo Sacramento e

Rosario,

in

Montefalcone Ap- pennino (Ascoli Piceno).

Visto, il

Guardasigillt:

GRANDI

Registrato

allo Corte dei conti, addi 22 dicembre 1942-XXI

REGIO

DECRETO

23 novembre

1942-XX1,

n.

1573.

Modificazioni allo statuto della Stazione

zoologica

di

Napoli

REGIO

DEORETO

21 dicembre

1942-XXI,

n. 1570.

Soppressione

dell'Uilicio di conciliazione della frazione N. 1573. R. decreto

23 novembre 1942,

col

quale, sulla

Silvi

Paese,

proposta

del Ministro per

l'educazione nazionale,

ven-

gono

apportate modificazioni

allo statuto

della

VITTORIO

EMANUELE

III

Stazione zoologica

di

Napoli.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAEIONS

Visto, il

Guardasigilli:

GRANDI

RE

D'ITALIA

E DI

ALBANIA

Registrato alla corte dei conti, addi 23 dicembre 1942-XXI

IMPERATORE

D'ETIOPIA

Vista la

deliberazione

19

luglio 1941-XIX,

n.

35,

del

podestà

del comune di

Silvi,

con la

quale

si chiede che PUfficio di conciliazione di Silvi Paese sia soppresso ed il relativo territorio sia

sottoposto

alla

giurisdizione'

dell'Ufficio di

conciliazione di Silvi

Marina;

Visti i

rapporti

14 ottobre e 7 dicembre

1941-XX,

n.

1284/7

del

primo presidente

della Corte di

appello

di

L'Aquila,

il

quale,

su conforme parere del

procuratore generale,

propone

l'accoglimento

della

detta richiesta;

Visti gli articoli

20 del R. decreto 30

gennaio 1941,

n.

12,

e 1 del

regolamento approvato

con R.

decreto

26

dicembre 1892,

n.

728;

Sulla

proposta

del Nostro

Guardasigilli Ministro Se- gretario

di Stato per la

grazia

e

giustizia;

Abbiamo decretato

e

decretiamo:

REGIO

DEORETO

23 novembre

1942-XXI,

n. 1574.

Autorizzazione alla

Regia

università di Pirenze ad accet.

tare una donazione.

N.

1574.

R.

decreto

23 novembre

1942,

col

quale, sulla proposta del Ministro

per

l'educazione nazionale,

la

Regia

università di Firenze viene autorizzata ad ac-

cettare la

donazione

del

capitale nominale

di

L. 70.000

in

titoli di -Rendita

italiana

5

%,

nonchè la somma di L.

12.164,35,

ammontare

complessivo degli interessi maturati,

fino ad

oggi,

del suddetto

capitale, rappresentato

da un

libretto

al

portatore

della Cassa di

risparmio di Firenze

n.

185560,

di-

sposta

in suo

favore

dal

sig. prof.

comm.

Pietro

Re-

bora,

in nome e per conto del

presidente

della So-

cietà nazionale Dante Alighieri,

con atto

pubblico

(6)

134 13-1-1948 (XXI)

-

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

-

N. 9

in data 10

luglio 1942-XX,

per

Pistituzione di

un

premio triennale

da

intitolarsi

al nome del senatore

prof. Michele

Barbie

destinato

e

premiare

le mi.

gliori

opere di

studiosi italiani

e

stranieri che illu- strino la vita,

le

opere

e

i tempi

di

Dante.

Visto, ti

Guardastgillt:

GRANot

Registrato alla Corte det conti, addt 23 dicembre 1942-XXI

REGIO

DECRETO 23 novembre

1942-XX,

n. 1575.

Autorizzazione alla

Regia

università di

Napoli

ad accet·

tare una donazione.

F.

1575. R. decreto 23 novembre

1942,

col

quale,

sulla

proposta del Ministro per l'educazione nazionale,

la

Regia

universitA di

Napoli

viene autorizzata ad ac-

certare la donazione della somma di L.

10.000,

di-

sposta

in suo

favore

dal cav. uff. rag.

Luigi Gol- doni,

a mezzo del suo

procuratore speciale

commen-

datore

prof. Pasquale Lippo,

con atto

pubblico

in

data 5 «narzo

1942-KX,

per

Pistituzione di

una borsa

di studio

da

intitolarsi

al nome del

maggiore dei RR. OC. dott.

Rocco

Lazazzera, medaglia d'oro

al

valor militare,

caduto

eroicamente

sul

fronte

greco-

albanese il

14

aprile 1941-XIX

e da

conferirsi

a stu- denti della Facoltà di

giurisprudenza dell'Ateneo

na-

poletano.

Visto, il

Guardasigilli:

GRANDI

flegistrato

alla Corte dei conti. ¢ddi 23 dicembre 1M2-XXI

REGIO

DEORETO 24 ottobre 1942-XX.

Costituzione della Commissione

prevista

dall'art. 3 della

legge

11

magglo 1942.XX,

n.

6lG,

relativa allo sblocco delle

contribuzioni gravanti

sulla

proprietà

immobiliare.

VITTORIO EMANUELE III

PRB GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONS RE

D'ITALIA

E DI

ALBANIA

IMPERATORE

D'ETIOPIA

Visto l'art.

2

della legge 11 maggio 1942-XX,

n.

616,

il

quale dispone l'istituzione

presso

il Ministero delle

finanze

di

una

Commissione speciale

per

dare

il parere sulle domande

presentate dagli Enti previdenziali ed assistenziali;

dai

Consorzi idraulici,

di

navigazione

in-

terna,

di

bonifica

e di

miglioramento fondiario; dal Settore

e dalle Besioni

provinciali

della

viticoltura, tendenti

ad ottenere

l'autorizzazione ad aµplicare

le

contribuzioni con.nliquote

o tariffe

superiori

a

quelle

del

1938,

in

deroga

al divieto sancito

dall'art.

17 del 1L

decreto-legge

4

aprile 1939-XVII,

n.

589;

Visto l'art. 8 della

legge

citata

dettante

norme per la

costituzione

della

Commissione;

sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario

di

Stato per le

finanze;

Abbiamo decretato

e

decretiamo:

Articolo

unico.

La Commissione speciale chiamata

a

dar

parere sulle

domande di eblocco delle contribuzioni gravanti

sulla

proprietà immobiliare, presentate dagli Enti suindicati

è

costituita

come segue:

Presidente: 11 Ministro

per le

finanze;

Membri:

a) gr. uff. avv.

Giuseppe Montemurri, consigliere di Stato, designato dal presidente

del

Consiglio

di

Stato;

gr. aff.

dott.

Stefano

Gingheddu, consigliere

della

Corte

dei

conti, designato

dal

presidente della Corte dei contij

b)

11

ragioniere generale dello Stato;

i

direttori ge•

nerali dell'Amministrazione civile, delle Imposte die rette,

dei Servizi per la finanza

locale, del Coordina·

mento

tributario,

delle

Acque

e

degli impianti elettrici,

delle

Bonifiche,

della Tutela

economica dei prodotti agri.

coli,

delle

Associazioni professionali,

del Lavoro e

pre- videnza; gr.

uff.

dott. Nunzio Bario, dirigente

il ser-

vizio del

Coordinamento tributario;

c)

dott. Arrigo Lanzara,

in

rappresentanza del Par.

tito Nazionale Fascista, designato

dal

Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

di i presidenti delle Confederazioni fascista degli agricoltori

edei

lavoratori delPagricoltura; ing. Manlio

Bertè

e dott.

Pietro Chilanti, quali esperti scelti

dal

presidente della Confederazione fascista degli agricol- tori;

comm.

Aldo

Buffaerag.

Ferdinando Pastore, quali esperti

scelti dal

presidente della Confederazione fasci•

sta dei lavoratori

deiPagricoltura;

e) dott.

Vincenzo Firmi e comm.

dott. Virginio

Emiliani Pescetelli, quali esperti in materia di previ-

denza e

assistenza, scelti rispettivamente dai Ministeri delle finanze

e

delle colporazioni;

cav.

uff. dott. inge-

gnere Francesco

Simonatti

e

ing. Aldo Ramadoro, quali esperti

in

materia di bonifiche, scelti rispettivamente dai Ministeri delle finanze

e

dell'agricoltura

e

foreste;

comm.

dott. ing. Edoardo

Viale e comm. dott. Andres

Giambalvo, quali esperti in

opere

idrauliche,

scelti ri-

spettivamente dai Ministeri delle finanze

e

dei lavori

pubblici.

Le funzioni di segreteria

saranno

disimpegnate dai seguenti funzionari:

comm. dott.

Tommaso Fiorelli, direttore

capo divi-

sione,

per

il Ministero dell'agricoltura

e

foreste;

cav.

dott. Giovanni Carapezza,

capo

sezione,

per il Mini- stero

delle corporazioni;

cav. dott.

Giuseppe Fiore,

capo sezione,

per il

Ministero dei

lavori

pubblici;

cav.

dott. Giuseppe Salghetti, vice intendente di finanza,

per il

Ministero delle

finanze.

Il

Nostro Ministro proponente

è

incaricato della

ese.

enzione del

presente decreto

che sarà

registrato alla Corte

dei conti.

Dato

a

San Rossore, addi 24 ottobre 1942-XX .VITTORIO EMANUELE

Dr Rsvar, Registrato

«Na Corte dei conti, addi M novembre 1962-XXI

Registro

n. M

Finanze,

fogito n. 350. - D'ELu

08)

DEORETO DEL DUCE DEL

FASOISMO,

CAPO DEL

GOVERNO,

u novembre

1942-XXI.

Modificazione

al decreto del

DUCE

del

Pascismo, Capo

del

Governo,

31

luglio 1942-XX,

relativo all'estinzione del diritto esclusivo di pesca nel

lago Trasimego

a favoro di Gabellini Alessandro.

IL

DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli

26 e

27

del testo

unico delle leggi

sulla pesca,

approvato

con R.

decreto

8

ottobre 1931-IX,

n.

1004;

Vista

la

legge

10marzo

1938-XI,

n.

200;

Visto il

proprio

decreto 31

luglio 1941-XIX,

col

quale

venne

annullato 11 decreto

del

prefetto

di

Perugia

6

giu.

(7)

13-1--1943 (XXI)

-

GA'ZZETTA UFFIC ALE DEL REGNO D'ITALTE

-

N.

9

135

gno 1919,

n.

50, ricognitivo del

possesso del

diritto esclu- aNo

di pesca col «gorro nei

luoghi soliti

» in tutto il

lago Trasimeno

a favore di

Gabellini Alessandro;

Ritenuta la

necessità

di

rettificare

la

dizione

del testo del sopra citato decreto allo scopo di

eliminare

errate

interpretazioni circa

Puso delPattrezzo di pesca « gor- ro

», che

è

vietato;

Decreta:

In dizione

del

precedente

decreto 31

luglio 1941-XIX

é modificata

come appresso:

E'

annullato

il decreto del

prefetto

di

Perugia

0

giugno 1919,

n.

50, ricognitivo

del possesso del

diritto esclusivo

di

pesca

col «gorro nei

luoghi

soliti» in tutto il

lago Trasimeno

afavore del

sig.

Gabellini

Alessandro.

Il

presente

decreto sarà

inviato

alla Corte

dei

conti per

la registrazione.

Roma,

addl 11

novembre 1912-XXI

p. Il DUCE del

Fascismo, Capo

del Governo Il

Commissario generale

per la pesca

(81)

G. RIcci

þEORETO

DEL DUOE DEL

FASCISMO,

OAPO DEL

GOVERNO,

11 novembre 1942-XXI.

Iliconoscimento

del diritto esclusivo di pescasu un tratto del fiume

Isonzo

a favore della Società Adriatica di Elet-

tricità,

anonima con sede in Venezia.

IL

DUCE

DEL FASCISMO OAPO

DEL

GOVERNO

Visti gli articoli

26 e 27 del testo

unico delle leggi

sulla pesca,

approvato

con R.

decreto

8

ottobre 1931-IX,

n.

1604;

Vista la

legge

10marzo

1933-XI,

n. 260 ;

Visto il decreto

del pitfetto

di

Gorizia

6

maggio 1930-VIII,

n.

SG37/III,

col

quale

venne

riconosciuto

a

favore della

signora Francesca

vedova

Loviscek

da

Coregna

di

Canale

in possesso

del diritto esclusivo

di pesca nella

sponda

destra del

fiume

Isonzo per

il

tratto ocorrente nel

territorio

dei comuni censuari di

Coregna

di

Canale (già Goregnavas)

e di Anicova

Oorada;

Considerato

che dalla relativa

documentazione

è risul- tato che

attualmente

la

Società Adriatica

di

Elettricità,

anonimacon sede in

Venezia,

si trova nel

legittimo pos-

sesso del

predetto diritto;

Concorrendo

tutte le

condizioni volute

dalla

legge;

Decreta:

A

conferma

del sopra

citato decreto

del

prefetto di Gorizia

4

maggio 1930-VIII,

n.

8637/III,

è

riconosciuto

a favore della

Società Adriatica

di

Elettricità, anonima

consede in

Venezia,

il

possesso

del

diritto esclusivo

di poeta nella

sponda

destra del

fiume Isonzo

nel comune

amministrativo

di Canale d'Isonzo e

precisamente

nei

comuni censuari di

Ooregna

di Canale

(già Goregnavae)

edi

Anicova

Corada per il tratto

che

va dalla cosidetta

«

Maida

» e«

Ganga

» sino al

ruscello Toderecek.

Il

presente decreto

sarà

inviato alla Oorte dei

conti per la

registrazione.

Roma,

addì 11

novembre 1942-XXI

p. Il DUCE del

Fascismo, Capo

del Governo I l

Commissario generale

per la pesca

(82) G.

Ricci

DEORETO

MINISTERIALE 'l

settembre 1942-XX.

Approvazione

delle tabelle dei ruoli

organici

del perso·

nale albanese

dipendente dall'Amministrazione

dell'Unione

doganalo

italo-albanese.

IL

MINISTRO

PER LE

FINANZE

Visto l'art. 17 della Convenzione

tecnico-doganale

firmata

a Tirana il 28

maggio 1939-XVII, approvata

con la

legge

6

luglio 1939-XVII;

Visto PAccordo

concluso

col Governo albanese con

scambio

di Note

del 27 novembre 1941-XX - 5

gennaio

1942-XX

approvato

con la

legge

21

giugno 1942-XX,

n.

892,

in virtù del

quale,

con efetto dal 1*

luglio 19M)-XVIII,

si sono rese

applicabili

al

personale dogas

nale albanese

passato

alla

dipendenza delPAmministra<

zione

italiana le norme

vigenti

in

Albania sullo

stato

giuridico

economico e

gerarchico degli impiegati

civili

dello

Stato;

Visto lo stato

giuridico,

economico e

gerarchico

de-

gli impiegati

civili del

Regno

di

Albania, approvato

col decreto

Luogotenenziale

n. 105 del 3

aprile

1940-XVIII e modificato col decreto

Luogotenenziale

n. 38

del

10 febbraio 1941-XIX ;

Visto

l'Accordo

concluso col Governo albanese me.

diante

scambio

di Note del 12 febbraio 1940-XVIII ed

approvato

con la

legge

23

maggio 1910-XVIII,

n.

786,

con 11

quale

si è convenuto di

procedere

alla

sistema-

zione del

personale

delle

Dogane albanesi

con

provve,

dimenti di carattere

amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli

organici

del

personle

albanese

dipendente

dalla

Amministrazione delPUnione doganale italo-alba,

nese sono

stabiliti,

con

effetto

dal 1°

luglio 1940-XVIII,

come dalle tabelle

allegate.

Art. 2.

Per

l'inquadramento

nei ruoli

organici

di cui al-

Particolo

precedente

del

personale

albanese

passato

alla

dipendenza

della

Amministrazione delPUnione doga- nale,

per

gli avanzamenti

di

grado

e per

gli

aumenti

periodici

di

stipendio,

nonchè per le nuove

assunzioni,

sono

applicabili

le norme in

vigore

nel

Regno

di Al-

hania

sullo stato

giuridico economico

e

gerarchico de- gli impiegati

civili dello Stato.

Art. 3.

Nella

prima applicazione

delle

tabelle allegate

po-

tranno essere

conferite promozioni

in soprannumero nei

gradi

del gruppo B fino a concorrenza dei

posti

che

rimarranno vacanti nei

gradi corrispondenti

del ruo-

lo di gruppo

A;

enei

gradi

del grupipo C fino a concor-

renza dei

posti

che rimarranno vacanti nei

gradi corri- spondenti

del ruolo di gruppo B.

Fino al riassorbimento di tali

soprannumeri,

che

avrà

luogo

con le

prime

vacanze che si formeranno

nel gradi medesimi,

saranno tenuti

scoperti altrettanti

po·

sti nei

corrispondenti gradi, rispettivamente

di

grup-

po A e di gruppo B.

If

presente

decreto sarà

registrato

alla Corte del conti.

Roma,

addl 7 settembre

1942-XX

II Jifinistro: DI REVEL

(8)

136 13-1-1948 m

-

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

TUGNO

D'ITALIA -

N. 9

TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE ALBANESE DELL'UNIONE DOGANALE ITALO.ALBANSE I Tabella organica del personale di gruppo A

Stipendio Numero

Grado mensile QUA L I F IQ A del

- posti

Fr. A.

6° 400

Ispettori superiori

. . . . . . 1

425 450 475

70 325

Ispettori capi.

. . . . . . . . 3

3õ0 375

So 260

Ispettori

. . . . . . . . . . . 6 280

300

11 Tabella organtea del personnie di gruppo B

Stipendio Numero

Orado mensile QUA LIFI C A dei

-- posti

Fr. A.

7° 300 Procuratori

capi

. . . . . . . 3 325

350 375

8° 250 Procuratori

principali.

. . . . 3 275

300

00 200 Primi

procuratori.

. . . . . . 12 22õ

250

100 180

Procuratori.

. . . . . . . . .: 8 200

Ilo 150 Vice procuratori . . . . . . . 8 170

In totalo . . . 34

111 Tabellaorganica del personale di gruppo C

Stipendio Numero

Grado mensile QUA L I F I C A dei

- posti

Fr. A.

9 200

Commissari.

. . . . . . . . . 6 225

230 275

100 170 Primi ufficiali. . . . . . . . 6 180

200

11• 150 UfBoiali. . . . . . . . . . . . 8 160

170

12· 130 UfRoiali

aggiunti

, . . . . . . 10 140

150

In totalo . . . 30

IV Tabella organica del

personale

subŒlterno

T

Stipendio Numero

Grado mensile QUA L I F I O A det

- posti

. Fr. A.

- 110 Commessi di la classe . . .

. 4

120 130

- 90 Commessi di 2a classe . . . . 14 100

110

- 80 Commessi di 3* classe . . . . 12 90

In totale . .

. 30 Roma, addi 7 settembre 1942-XX

li Alinistro: DI REVEL

(86)

I DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto

del

provvedimento

P. 583 del 26 dicembre 1942 relativo al prezzo del minerale nichelifero

Il Ministero delle

corporazioni

con

provvedimento

P. 583 del 26 dicembre 1942-XXI, ha disposto che la

ghisa

nichelliera non

potrà

essere fatturata dal

produttori

ad un prezzo supe• , riore a

quello

consentito per la ghisa comune,

maggiorato

di L. 33,10 per

ogni

chilo di nichelio contenuto.

(112)

Riassunto

del

provvedimento

P. 586 del 30 dicembre 1942 relativo al prezzo del

superfosfato

di ossa

Il Ministero delle corporazioni con

provvedimento

P. 588

del 30 dicembre 1942-XXI, ha stabilito che, con decorrenza dal 15 gennaiocorrente mese, sono vietate la

produzione

e la ven- dita di supertosfato di ossa chenon corrisponda alle

seguenti

caratteristiche:

superfosfato d'ossa con 18-20 % di anidride fosforica so- lubile e 0,50-1,50

%

di azoto;

superfosfato d'ossa con 19-21% di anidrlde fosforica so- lubile e 0,50-1,50

%

di azoto.

I prezzi di vendita dall

produttore

per merce nuda, resa franco vagone partenza, sono stabiliti come appresso:

superfosfato d'ossa con 1&20% di anidrlde fosforica e 0,50-1,50

%

di azobo, lire 68 al

quintale;

superfosfato d'ossa con 19-21% di anidride fosforica e

0,50-1,50

%

di azoto, lire 70,60 al

quintale.

Gli 6tessi prezzi saranno applicati per qualsiasi

quantita-

tivo ceduto dalla Federazione italiana del Consorzi agmriat Consorzi agrari provinciali per merce nuda resa in tuttio R

Regno

franco destino stazioni ferrovie dello Stato o delle ferrovie secondarie in serviziocumulativo conle ferrovie dello Stato.

Per la determinazione dei

prezzi

di vendita al consuma•

tore, i Consigli provinciali delle corporazioni

aggiungeranno

ai prezzi come sopra indicati soltanto le

seguenti maggio-

razioni:

a)

imposta

entrata, lire 2 al

quiWlale;

b) spese ditrasporto e

facchtnaggio,

calcólate come per

11

perfosfato

minerale;

c) compenso per la distribuzione in

ragione

di lire 2,30 al quintale;

d)eventuale

imballaggio

di carta in

ragione

di lire4 al quintale.

(113)

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