GAZZETTA UF
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno 70° RoxA
-Sabato, 8 giugno 1929
-Amo VII Numero 138
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In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . .
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola ParteI).
All'estero (Paesi dell'Unione postale) , , , ,
Anno Sem. Trim.
L. 100 00 40
a 200 120 70
m 70 40 25
a 120 80 50
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E I II i i
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- Asmaras A 4. e F. Cicero. - Avellino: Leprino C. - Barit Libr. editr. Favia Lttigi & Guglielmo, via Sparano, 36. - Bellunot Silvio Benetta, edi•
tore. - Benevento: Tomaselli 8., Corso Garibaldi, 219. - Bengasit Russo Francesso. - Bergamo: Libr. inter. Istit. Ital. di Arti GrajEche dell'A.L1.- Bologna: Libr. editt. Cappelli Licinio, via Farini, 6. - Brescia: Castoldi E., Largo Zanardellt.-Bolzano:RinfreschiLorenso.-Brindisi:CaritscciLttigis
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Giannotta Nicolò, via Lincoln, 271-275; Società Editrice internas., via Vittorio Emanuele, 135. - Catanzaro: ßcaglione Vito. - Obtetit P. Picef•
rillL - Comot Nani e C. - Cosenza: Intendensa di finansa (Servizio vendita). - Cremona: Libreria Sonsegno B. - Cuneo: Libraria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma. 68. - Enna: G. B. Buscemi. - Ferrarar G. Lunghini e F. Bianchini, piazza Pace, 31. - Firenze: Rossint Ar.
mando, piazza Unita Italiana, 9: Ditta Bemporad e Figlio,viadel Proconsole. T. - Flume: Libr. Pop. .Minerva., via Galilei.6. - Frosinone: Grossi prof. Giuseppe. - Foggia• Pilone Efichele. - Forll: Archetti G., Corso Vitt. Em., 12. - Genova: Libr. Fratelli Treves delPA. L. I., Soc. Editr. Intern.,vis Petrarca. 22-24-t. - Grosseto: Rignovelli F. - Gorizias Paternalli G., Corso Ginseppe Verdi, 37. - Imperiar ß. Benedust; Cavillotti G. - Livornos 8. Belforta e C. - imcca: R Rolforta e D. - Macerata: P. II. Ricci. - Mantavat U. Afondovi, Corso Vittorio Emanuele. 64. - Messinas Ferrara Vmeenzo, viale San Martino. 45: G. Principato; I)'Anna Giacomo. - Milanor Efbreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana. GaUería Vittorio Emanuele nn. 64. 66. 68: Rocietà Rditrice Tnternazionale, via Bocchetto. 8: J. Fallardi, via Stelvio, 2: Tsuigi di Giacomo Pirola, via Arci.
vescovado n 1: Librerip Italia, via Durini n. 1. - Modena: G. T. Vincenst e nipote, Portico del Collegio. - Napoli: Paravia & Treves, via Guglielmo 8. Felice. 491 Itaffaele Aladolo e Figlio via T. Paravita, 50; A. Fallardi, via Stelvio n. 2. - Novara: It Guaalia. Corso Umberto I, 26;
Ist. Genor. De Agostink - Nuoro: 3Tarnarott G. - Padova: A. Draght, via Cavour, 9. - Palermo: 0. Fiorenza, Corso Vittorio Ema'auele, 335.
- Parma: Libraria Finecadori, via al Duomo. 20-21; Società Editrice Internaffonale, via del Dnoxno, 20-26. - Pavia: Brunt & Harelli. - Peruging Natale Rimonelli. - Pesaro: Rodopa Gennari. - Piacenza: Editore 7, Porta, Via Cavour, n. 10-12. - Risa: Minerva (gfð Bemporad) Riunite,Sot- toborgo. - Pistolar A. Pacinotti. - Pola• Schmidt, piazza Foro, 17. - Potensa: Ditta Raffaele Marchesiello. - Ravenna: B. Lavagna & Figli.
- Reggio Calabria• It. D'Angelo. - Reggio Emiliar L fat Bonvicini, via Felice Osvallotti. - Rieti: A. Tamasetti. - Roma: Fratelli Treves del- I'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signovelli. via degli Orfani. 88: Maglione, Via Due Macelli, 88: Mantegassa degli Eredi Cremonesi, via 4 No.
Vembre. 145: Stamperia Reale. vicolo del Moretto, 6: A. Vallardi. Corso Vittorio Emannele: Libreria Littqvio. Corso Umberto.. 330; Istituto Geos orailco Da Ago.etinf. via della Stamperia. 64-65: T,ibrevia sciense e Lettere del dott. G. Bardi, piazza Madama, 19-20. -.Rovigo: G. Marin. via Cavour. 48 - Bansevero: T,uiof Venditti, viazza Municipio. 9. - Bassart: 0. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14. - Savona: Pietro Lodoja, -
Siena: Libreria R. Bernardino, via Cavour, 42. - Siracusat 0. Greco. - Sondriot 8. Zarucchi, via Dante, 9. - Spezia: A. Zacutti, via Fe,lwp Ca.
vallotti. 3 - Taranto: Fratelli Filir>pi, via Archita - Teramo• Ta. D'Ignosta - Ternir Stabilimento Altero . - Torimot Editiice F. Casanova C.. piazza Carignano: Soc. Edity, Intern.. via Garibaldi, 20; Fratelli Treves deW4.L.I, via 8. Teresa. 6: veria8. Lattes O C., via Garibaldi. 3.
- Trapani: Giuseppe Danci. Oorso Vittorio Emanuele, 88. - Trento: Edit. Marcello Disertori, via S. P ro, 6. - Tregso: Longo & Zoppelli.
- Trieste: Licinia Cappelli. Gorso Vittorio Emanuele 12: Treves & Zanichelli, Corso Vittorio Emanuele, 27. - Tripolft Librevia Minerva di Cacopardo Fortunato. Corso Vittorio Emannele. - Udine: Alfonso Benedetti. Via Paolo Sarpi, 41. - Värese.: Mai & Mainat,i. - Venezia: Um.
borto Sormani, via Vittorio lìmanuele. 3844 - Vercelli: Bernardo Cornale. - Veronar Remigio Cabíanca, vis Mazzini. 42. - Vicenza: Giovanni Galla, yta (3esare Battisti. - Viterbo: Fratelli Bufetti. - Zata: E. De Sconfeld. piazza Plebisoito.
CONCESSIONART SPECTALI. - Torinor Rosamberg & Rollier. Via Maria Vittoria.18.-NHanor Casa Edferice Ulrico Roepit. Galleria de Cristoforis.
CONCESSTONART ALT'ESTERO. - Uffici Piaggio e Turismo dona C.I.T. nette orincipali citta del mongp. w Buenos '&yreat Italianissima Eibreria Male, via Lavalle. 485. - Luganos Alfredo Arnold. Bue Larini Perreghtni. - Parigis Sociato Anonima Libreria Italiana, Bue du 4 September, 24.
00NCERSIONARI GENERALT D'INGROSSO. - Messaçoerte Italianos Bologna, tis Milasso, 11; Firenze, Canto del Nelli, 10; Genova, via degli Ar·
ehl P. Monam· Milanoi Napoli, via Mezzocannone 7: Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, 714 del Mille. 24.
Veggans!
lemodificarloni apportate alfultimo
commadelle norqlo inserite nella testata del
¢Fogilo delle Inserzioni
».SOMMARIO
liinistero degli
affari esteri: Scambio delleratifiche
del Trat-tato
e delConcordato
fra la Santa Sede el'Italia.
Pag.
2510Numero di
LEGGI
EDECRETI
ubblicazione
1522.
-LEGGE
27maggio 1929,
n.848,
Disposizioni sugli
Enti ecclesiastici e sulle Amministra- zioni civili deipatrimoni
destinati a fini di culto.---
Pag.
25731528. -
REGIO DECRETO
25aprile 1929,
n. 852.Modifiche
allevigenti disposizioni sugli
esami di con.corso nel
Corpo
sanitario militare marittimo(ufficiali chimici-farmacisti)
, , . . . , , . , , ,Pag.
2576421.
- LEGGE 27maggio
1929, n. 847. 1524. -REGIO
DECRETO 9maggid 1929,
n. 864,Disposizioni
perl'applicazione
del Concordato del.Separazione patrimoniale
ereparto
delle attività e I'll febbraio 1929 tra la Santa Sede el'Italia,
nellapassività
fra leprovincie
di Firenze e di Pisa.parte
relativa al matrimonio . . , , . . ,Pag.
2570Pag.
25772570 8-vi-1929 (VII)
-GAZZETTA
UFFICI ILE DEL REGNO I)'ITALIA - N. 1331525. - REGIO DECRETO 9
maggio 1929,
n. 866.Itadiazione del
sommergibile
«N. 5» dalquadro
delRegio naviglio
. . . . . . . . . . . .Pag.
25771526. - REGIO
DECRETO
11aprile
1929, n. 865.Radiazione
dellatorpediniera
« 16 O.S.» e dellaRegia
nave «Berenice » dal
quadro
delItegio naviglio.
Pag.
2577 1527. - REGIO DECRETO 9maggio
1929, n. 869.Abrogazione
dispeciali disposizioni vigenti
nelle nuove Provincie in materia digiustizia
militare . .Pag.
2578DECRETO MINISTERIALE 20
maggio
1920.Scioglimento
dell'Amministrazionedell'Opera pia
«Arcispe.
dale di S. Anna» in Ferrara e nomina del commissario straor=
dinario ...
...Pag.2578
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Scambio delle ratifiche del Trattato
edel Concordato fra la Santa Sede
ePItalia.
Addi 7
giugno
1929 ha avutoluogo
lo scambio delle ratifiche del Trattato conquattro allegati (l°
Territorio dello Stato della Città delVaticano;
26 Immobili conprivilegio
di extraterrito.rialità e con esenzione da
espropriazioni
e datributi;
3° Immo·bili esenti da
espropriazioni
e da triketi; 4° Convenzione finan·ziaria)
e del Concordatostipulati
inItoma,
fra la Santa Sedee
l'Italia,
I'll febbraio 1929.Gli Atti anyidetti sono stati messi in esecuzione con la
legge
27maggio
1929(anno VII),
n. 810.(3312)
DECRETO MINISTERIALF 29maggio
1929.Ordinanzanedi pegl
lavelterinnar crhe dnisen eMsul'po roî*Ë LEGG I E DECRET I
DECRETO MINISTERTALE 27
maggio
1999. Numero dipubblicazione
1521.Autorizzazione alla Banca San Paolo in Brescia ad incor
porarsi,
mediantefusione,
la Sccietà anonimacooperativa
« Pic LECGE 27maggio
1020, n. 847.cola Banca Valsabbina San Pietro» in Nozza . . .
Pag.
2570Disposkioni
perl'anplca
one del Concordato dell'11 feb.braio 1929 tra la Santa Sede e
l'Italia,
nellaparte
relativa al ma.DECRETI
PREFETTIZI: trimonio.Riduzione
dicognomi
nella forma italiana . . .Pag.
2580VITTORIO E11ANUELE III
PER GRtZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
PRESENTAZIONE
DI DECRETI-LEGGE AL PARLA31ENTOMinistero delle finanze: R.
decreto-legge
9maggio 1920,
n.162, riguardanto
modificazioni al R. decreto 11 febbraio 1923,n. 352, recante norme per
l'applicazione
della tassa sulleinsegne,
ed al R. decreto 14giugno
Ines, n. 1399, concer- nente i servizi comunali dellepubbliche
affissioni e dellapubblicità
affine . . . . . . , , . , , ,. .Pag.
2581RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei
deputati
hannoapprovato;
Noi abbiamo sanzionato e
promulghiamo quanto segue:
CAPo I.
Modificazioni
al Titolo V del Libro Idel
Codice
civile. ·DISPOSIZIONI E COMUNICATI Art. 1.
Ministero delle colonle: Ruoli di anzianità . . . .
Pag.
2581 L'età per contrarrematrimonio,
indicatanell'art.
55 del Codicecivile,
èridotta
a sedici annicompiuti
per l'uomo Ministero delle finanze:Media dei cambi e delle rendite . . . , , . .
Pag.
2581 e aquattordici
annicompiuti
per la donna.Rettifiche d'intestazione . . , , . . , , . .
Pag.
2582Art. 2.
IN
FOGLI
DISUPPLEMENTO STRAORDINARIO
Ministero delle finanze: 31= estrazione delleobbligazioni
5%
create
pel
risanamento della città diNapoli
effettuata in Roma il 18maggio
1920.(3311)
Quando
concorranogravi motivi,
oltre chedagli impedi-
menti indicati nell'art. GS del
Codice civile, può
essere al-trest accordata
dispensa dagli impedimenti
indicatinegli
articoli
57,
60 e 62 del Codice civile.La
dispensa
è accordata dal Re o dalle autorità a ciò deslegate.
Art. 3.
Compagnia
italiana deigrandi alberghi,
in Venezia: Elenco delleobbligazioni
4.50 e 6% sorteggiate
il 1°giugno
.1929 e diquelle sorteggiate precedentemente
e non ancorapresentate
per il rimborso.
Società per
imprese elettriche,
in Itoma: Elenco delleobbliga-
zionisorteggiate
il 1°giugno
1929 e diquelle sorteggiate
pre- ce<1entemente e non ancorapre,sentate
per il rimborso.Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in Genova:
Elenco delle
obbligazioni
di seconda serie e seconda serie Asorteggiate
nelleprimo
ventiduo estrazioni e non anc·ora presen- tato per il rimborso.Elenco delle
obbligazioni
di seconda serie e seconda serie Asorteggiato
nella 23= estrazione del 23maggio
1029.L'art. 63 del
Codice
civile è così modificato:« Il minore non
può
contrarre matrimonio senza 11 con-senso del
genitore
che esercita lapatria potestà
o senza ilconsenso del tutore.
« Per il mntrimonio dei
figli
naturalilegalmente
ricono-seinti si richiede il consenso del
genitore
che esercita latutela e. in manennza, del tutore.
« Per il matrimonio dei
tieli
naturali non riconoscinti si richiede il consenso del tutore.« Al nintrimonio del
dello
adottivo è necessario anche ilconsenso dell'adottante ».
8-VI-1929 (VII)
- GAZZETTAUFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA - N. 1332571
L'art.
67 è coal modificato:«
Qualora
sianegato
il consenso, il matrimoniopuò, per
gravi motivi,
essereautorizzato
dalprocuratore generale presso la Corte
diappello
»."Art. 4.
Sono
abrogati gli
articoli64, 65, 66,
l'ultimo e mma del-l'art.
128
delCodice civile,
eogni altra disposizione
con-t,raria all'art.
3 dellapresente legge.
CAPO II.
Disposizioni
relative ai matrimonicelebrati
davanti i ministri del oulto oattolico."Art. 5.
Il
matrimonio
celebrato davanti un ministro del cultocattolico, secondo
le norme del dirittocanonico, produce,
dal
giorno
dellacelebrazione, gli
stessi effetti del matrimo- niocivile, quando
sia trascritto neiregistri
dello statoci- Vile
secondo ledisposizioni degli
articoli 9 eseguenti.
'Art. 6.
Le pubblicazioni debbono
essere fatte a norma;degli
arti-coli
70 eseguenti
delCodice civile
edegli
articoli 65 eseguenti
del 11. decreto 15 novembre1865,
n.2602,
per l'or- dinamento dello stato civile.La richiesta delle
pubblicazioni,
oltre chedalle
personeindicate
nell'art. 73 del Codicecivile,
deve esser fatta an-che dal parroco, davanti al
quale
ilmatrimonio
saràcele- brato.
Art. 7.
Trascorsi tre
giorni successivi
alla seconda ovvero all'u- nicapubblicazione,
l'ulliziale dello statocivile,
ove nongli
sia stata notificata alcunaopposizione
e nullagli
constiostare al
matrimonio,
rilascia uncertificato,
in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, lequali
sioppongano
alla celebrazione di unmatrimonio valido agli effetti civili.
Qualora gli
sia statanotificata opposizione
a norma del-l'art. 89 del Codice
civile,
l'uíliziale dello statocivile
nonpuò
rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco laopposizione.
L'autorità
giudiziaria
decidesull'opposizione
soltantoquando questa
sia fondata su alcuna delle causeindicate negli
articoli 56 e G1prima parte
del Codice civile. Inogni
altro caso
pronuncia
sentenza di nonluogo
a deliberare.Art. 8.
Il ministrö del
culto,
davanti alquale
ècelebratö
il ma-trimonio,
devespiegare agli sposi gli
effetti civili del ma-trimonio,
dando letturadegli
articoli130,
131 e 132 del Oo- dice civile.L'atto di matrimonio è
compilato immediatamente dopo
la
celebrazione,
indoppio originale. Uno
diquesti
viene su-bito
trasmesso all'ufliziale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, inogni
caso, non ol- trecinque giorni
dalla celebrazione.Art. 9.
L'utliziale dello stato
civile,
ricevuto l'atto di matrimö-nio,
ne cura la trascrizione neiregistri
dello statocivile,
inmodo che risultino le
seguenti
indicazioni:il nome e cognome, l'età e la
professione,
illuogo
dinascita,
ildomicilio
o la residenzadegli sposi;
il nome e
cognome,
ildomicilio
o la residenza del lorogenitori;
la data delle
eseguite pubblicazioni
o ildecreto
di di-spensa ;
il
luogo
e la data in cuisegul
la celebrazione del ma-trimonio;
il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla
celebrazione
del nuttrimonio.L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procura- tore del Re nei casi e per
gli
effetti indicati nell'art. 101 del R. decreto 15 novembre 1805 per l'ordinamento dello stato civile.Art. 10.
Se l'atto di
matrimonio
non sia stato trasmesso in ori-ginale,
ovvero sequesto
noncontenga
le indicazioni pre- scritte dall'art. Oe la menzionedell'eseguita
letturadegli
articoli
130,
131 e 132 del Codice civileprescritta
dall'ar-ticolo
8,
l'uffiziale dello stato civilesospende
la trascrizionee rinvia l'atto per la sua
regolarizzazione.
Quando
l'atto siaregolare,
la trascrizione deve essere ese-guita
entroventiquattro
ore dalricesimento,
e nelle suc-cessive ventiquattro
ore deve esserne trasmessa notizia alparroco,
conl'indicazione
delladata,
in cui è stata effet- tuata.Art, 11.
La trascriziöne dell'atto riconosciutó
tegolare
devë 48-sere
eseguita, quando
sia statorilasciato
il certificato di cui all'art.7,
anche se l'uffizialedello
stato civile abbia no-tizia
diqualcuna delle
circostanze indicatenell'articolo
se-guente,
main
tal casoegli
deveprontamente
informarne ilprocuratore
delRe,
ilquale,
ove occorra,provvede
a normadell'art. 16.
Art. 12.
Quando
lacelebrazióne del matrimonio
nonsia
statapre- ceduta
dalrilascio
delcertificato
di cuiall'art. 7, si
faeguale
mente
luogo
allatrascrizione,
tranne nei casiseguenti:
16 se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti
legata
da altro matrimonio validoagli
effetticivili,
in
qualunque
formacelebrato;
2• se
le
persone unite in matrimonio risultinogià legate
tra
loro
da matrimonio validoagli
effetticivili,
inqualun-
que forma
celebrato;
3° se il matrimonio sia stato contratto da un
interdettö
perinfermità
di mente.Art. 18.
Se
la; celebrazione
del matrimonio nöti siastata preceduta;
dalle pubblicazioni
o dalladispensa,
la trascrizionepuò
aver
luogo
soltantodopo
l'accertamento che non esiste al- cuna dellecircostanze
indicate nelprecedente
art. 12.A
questo
scopo l'uffiziale dello statocivile,
oltre a richie-dere i documenti occorrenti e a fare le
indagini
che riterràopportune, affigge
allaporta
della casa comunale avvisodella celebrazione
del matrimonio datrascrivere,
con l'indi-cazione delle
generalità degli sposi,
delladata,
delluogo
dicelebrazione e del ministro del culto davanti al
quale
è avs venuta.L'avviso resterà affisso per dieci
giorni consecutivi,
duirante i
quali
possonoopporsi
allatrascrizione _del
matg12 8-71-1929 (VII)
-GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA
-N. 133
monio per una delle cause indicato nel
precedente
art.12,
coloro
che,
a norma delCodice civile,
avrebberopotuto
fare
opposizione al matrimonio.
L'opposizione sospende la trascrizione
ed èregolata
dalledisposizioni degli articoli
89 eseguenti
del Codicecivile,
inquanto applicabili.
Codice civile. La domanda
può
essereproposta
dalpub- blico ministero,
se ambedue iconiugi
o uno diessi sia mi,
nore di età. La sentenza di
separazione, quando sia
passa- ta incosagiudicata,
ècomunicata all'autorità ecclesiastica).
CAPO IIÍ.
'Art.
14.Disposizioni generali
etransitorie.
La
trascrizione dell'atto
dimatrimonio che
perqualsiasi
causa sia stata omessa
può
essere richiesta inogni tempo
dachiunque vi
abbiainteresse, quando
le condizioni stabi.lite
dalla legge sussistevano
al momentodella
celebrazione del matrimonio e nonsiano
venute meno successivamente.La trascrizione
può
essere richiesta anche nel caso pre reduto nel n. 3 dell'art.12,
se lacoabitazione
continuò per tre mesidopo
revocatal'interdizione.
Qualora
latrascrizione
siarichiesta
trascorsi icinque giorni
dallacelebrazione,
essa nonpregiudica
i diritti le-gittimamente acquisiti dai
terzi.'Art.
15.Se
l'ufliziale dello
statocivile
non credadi poter
proce- ilerealla trascrizione,
si osserva ladisposizione
dell'art. 75 delCodice civile.
'Art.
16.La trascrizione
delmatrimonio può
essereimpngnata
peruna
delle
cause menzionatenell'art. 12 della presente legge.
A tali
impuguazioni
síapplicano
ledisposizioni degli
ar-ticoli 104, 112,
113 e 114 delCodice
civile.Art. 17.
La
sentenza deltribunale ecclesiastico, che pronuncia
lanullità del
matrimonio,
o ilprovvedimento,
colquale
è ac-cordata la
dispensa
dal matrimonio rato e nonconsumato, dopo
che siaintervenuto il
decreto delSupremo
Tribunaledella
Segnatura, preveduto
dall'art. 34 del Concordato del l'11 febbraio1929,
fral'Italia
e la SantaSede,
sono presentati in forma autentica alla Corte di
appello
della cir-coscrizione
acui appartiene il Comune, presso
ilquale
futrascritto
l'attodi
celebrazione del matrimonio.La
Corte
diappello,
con ordinanzapronunciata
in ca-mera di
consiglio,
rendeesecutiva
la sentenza o il provve- dimento didispensa
dal matrimonio celebrato davanti un ministro del cultocattolico
e trascritto nelregistro
dellostato
civile
e neordina
l'annotazione amargine
dell'attodi
matrimonio.
'Art. 18.
La disposizione
dell'art. 116 delCodice civile
èapplica-
hile anche nel caso di annullamento della trascrizione del
matrimonio,
e inquello
incui,
a sensi delprecedente
ar.ticolo
17,
venga resaesecutiva
la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebratodavanti al
ministro del culto cattolico.Art.
19.Le
disposizioni
delCodice civile relative
allaseparazio-
11e dei
coniugi
restano ferme anche per i matrimoni cele- brati davanti un ministro del cultocattolico, quando
sianostati trascritti.
In
pendenza
delgiudizio di
nullitàdavanti
itribunali
ec-closiastici, può
essere richiesta al tribunale civile la sepa- razionetemporanea
deiconingi
a norma dell'art. 115 delArt.
20.
Agli effetti
dell'art. 124 del Codicecivile
èparificato alla
celebrazione del matrimonio
il rilasciodel certificato di cui all'art.
7.Incorre
nellamulta stabilita
nell'art. 124 del Codice ci- vile l'ufizialedello
statocivile,
che ometta dieseguire
pron- tamente latrascrizione
dell'atto dimatrimonio, quando ri-
corrano le
condizioni previste dalla legge,
o cheesegua
la trascrizionequando questa
nonsia
ammessa.Art. 21.
La
trascrizione delmatrimonio
celebratodavanti
un mi- nistro del culto cattolico anteriormenteall'entrata
invi-
gore dellapresente legge può
esseredisposta .dalla
Corte diappello
su ricorso di entrambe leparti,
con ordinanza pro- nunziata in cameradi^consiglio, dopo
di aver accertato che altempo
delmatrimonio sussistevano
le condizionirichie-
ste dal
Codice civile
per contrarrematrimonio,
e cheposte-
riormente non
siasi
verificataalcuna delle
circostanze indi- cate nelprecedente
art. 12.Operata
latrascrizione, gli
effetti civili del matrimonio siproducono
dalgiorno
dellamedesima.
Art. 22.
Nel caso, in cui
sia
stata o vengapronunziata
lanullità
del matrimonio celebrato davanti un
ministro
del culto cat-tolico prima dell'attuazione
dellapresente legge,
la senten-za
produce
il suo ell'etto ancheriguardo
al matrimonio ci- vile contratto fra le stesse persone,quando,
osservate leformalità di cui all'art. 17 della
presente legge,
la Corte diappello,
su domanda di una delleparti, abbia
accertato chela
nullità fupronunziata
per una causa ammessa anche nelCodice civile.
La dispensa
dal manimonio rato e nonconsumato, quan-
do siano osservate le formalità dicui
al medesimo art.17, produce,
sulla domanda di ambedne leparti,
loscioglimen-
to del
matrimonio civile
contratto fra le stesse personepri-
ma
dell'entrata
invigore
dellapresente legge.
Art. 23.
Nulla è innovato
alla delegazione
contenuta nell'art. 3 del.la
legge
24 dicembre1925,
n.2260,
ancheper
le norme re- lative al matrimonio.La
presente legge
andrò invigore
sessantagiorni dopo
la. sua
pubblienzione
nella Gar:citaUfficiale.
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle
leggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di osser-varla e di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a
Roma,
addì 27maggio
1929 - AnnoVII
VITTORIO E31A NU ELE.
Mussoum - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
8-v1-1929 (VII)
-GAZZETTA UFFICIA
LE DEL REGNO D'ITALIA- N.133 2573
Numero di pubblicazione 1522.
LEGGE
27maggio 1929,
n. 848.Disposizioni sugli
Enti ecclesiastici e sulle Amministrazionicivili
deipatrimoni
destinati a fini di culto,VITTORIO EMANUELE III
WER GRAZIA DI DIO E PER
VOLONTÂ
DELLA NAZIONE RED'ITALIA
Il Senato
e laCamera
deideputati
hannoapprovato;
Nei abbiamo ganzionato
.epromulghiamo quanto segue:
OAro
I.Normë oirca
leni»nine
auffici
ebenefici
ecclesiastici.Art.
I.Qualora
ilMinistro
per lagiustizia
egli
affari di cultoritenga
cheragioni
di caratterepolitico ostino
alla nomina di unArcivescovo
odi
unVescovo
o di un coadiutorearci- Vescovile
ovescovile
condiritto
di futurasuccessione,
sot-topone il
caso alConsiglio
dei Ministri equindi
fa riserva- tamente leopportune
comunicazioni all'autorità ecclesia-stica, indicando
taliragioni,
allo scopo di ottenere altradesignazione, sulla quale sia possibile raggiungere
l'accor-do, ai termini dell'art.
19 delConcordato
fra loStato
ita-Liano
ela Santa Sede.
'Art. 2.
Lë noinine degli ecclesiastici investiti di
beneficiaventi
cura
d'anime
e dei lorocoadiutori
condiritto
di futura suc-pessione
hanno corso e sonoproduttive di
tuttigli effetti civili, quando,
nel termine ditrenta giorni
dalla comunica-zione della nomina,
ilprocuratore generale della Corte
diappello
nonabbia
fatto alcunaosservazione
in contrario.Qualora
ilprocuratore generale ritenga
chegravi ragioni,
anche soltanto relative all'esercizio
delministero pastorale
in una determinata
residenza,
sioppongano
allanomina,
lecomunica
riservatamente
alPOrdinariodiocesano,
e, inpari tempo,
neinforma
ilMinistro
per lagiustizia
egli
affaridi
culto.
Con ciòrimane
sospeso il corsodella nomina
eccle-siastica
sinoalla
risoluzione del dissenso.Il
Ministro
per lagiustizia
egli
affari diculto,
tenutepresenti
le eventualiosservazioni dell'autorità ecclesiastica,
decide
sulmantenimento
o menodell'opposizione.
Ove
ritenga
fondate leragioni
diopposizione,
promuove, per ladefinizione
dellavertenza, gli opportuni
accordi conla
Santa Sede,
restandoriservato
all'autorità ecclesiastical'esercizio
della facoltàdeferitale dall'art. 21,
terzo comma, delConcordato.
Art.
8.
Per la nomina
dell'Ordinario
militare lasuperiore
auto-rità
ecclesiastica designa,
in viaconfidenziale,
al Ministro perla giustizia
egli
affari di culto il nome dell'ecclesia-stico sul
quale potrebbe
farsi cadere la scelta.Qualora
il Governo italiano non creda dipoter
nominarela persona
designata,
ne dànotizia,
a mezzo del Ministroper la giustizia
egli
affari diculto, all'autorità
ecclesia-stica
aifini
dialtra designazione.
Raggiunto l'accordo,
lanomina,
daparte
del Governoitaliano,
è fatta con decreto Reale suproposta
delCapo
delGoverno,
di concerto con iMinistri
per lagiustizia
egli
affari di
culto,
per laguerra,
per lamarina
e per l'aero-nautica.
Nello stesso modo si
procede
per la nominadel vicario a
degli ispettori.
CAro II.
Riconoscimento agli effetti
civiliegli istituti ecclesiastici
edegli
enti dicultö.
"Art.
4.Gli istituti ecclesiastici di
qualsiasi
natura egli
entidi
culto possono essere
riconosciuti agli effetti
civili con Re,gio decreto, udito
il parere delConsiglio
di Stato.Tale
riconoscimento importa
lacapacità
diacquistare
édi
possedere.
Parimenti
conRegio decreto,
udito ilparere
delConsiglid
di
Stato,
deveesserericonosciuto agli
effetticivili ogni
mu-tamento
sostanziale
nelfine, nella destinazione
dei benig
nel modo diesistenza degli
istituti edegli
enti suddetti.Trattandosi
di entiecclesiastici,
per iquali
lo Stato .è te- nuto adintegrare
la deficienza deiredditi,
tale riconosci- mento ènecessario altrest per la imposizione
dipensionig
anche temporanee.
Art.
5.Gli
istituti ecclesiastici,
civilmenterieönosciuti, iii
quan- toesercitino attività di
carattereeducativo,
assistenziale o, comunque,di interesse
sociale a favore dilaici,
sonosoi;-
toposti
alleleggi civili
concernenti taliattività.
Art.
6.Le chiese
appartenenti agli
entiecclesiastici höppressi, contemplate
dalPart.29,
letteraa), del Concordato,
sarannoconsegnate alPautorità ecclesiastica,
restando revocate leconcessioni attuali delle medesime,
inqualunque tempo ed
a
qualunque titolo disposte.
Nessuna
indennità è dovuta in tale caso aiconcessionari,
o ad
altri usuarii,
neppure permiglioramenti
tuttora sus-sistenti,
e nonostante convenzione in contrario. Parimenti nessunaindennità
è dovuta dai concessionari edagli
usua-rii per eventuali
deterioramenti delPedificio
e dellasuppel- lettile, dipendenti
da omessamanutenzione
o da.qualunque
altra
causa nondolosa.
I
quadri,
lestatue, gli
arredi é i mobili inservienti alculto,
che sitrovano
nellechiese
indicate nelParticolo pre-cedente, anche
se non siano menzionati nei relativi inven- tari e nei verbali di consegna aiconcessiouari,
si presumo-no
destinati
dai fedeliirrevocabilmente
al servizio dellachiesa, salva
prova incontrario.
L'azione di rivendicazione
daparte
diprivati
e di entidiversi dallo Stato deve essere
esercitata,
sotto pena di de-cadenza, entro
due anni dallapubblicazione
dellapresente legge.
Art.
8.I Comuni ë le
Provincie,
a cui siano stati conceduti i fabbricati dei conventisoppressi
in virtù dell'art. 20 dellalegge
7luglio 1860,
n.3036,
o didisposizioni analoghe,
eche ne
siano
ancoraproprietari,
nerilasceranno
senza in- dennità una congruaparte,
se non sia statagià
riservataall'atto
della cessione orilasciata posteriormente,
da desti-narsi a rettoria della
chiesa
annessa,quando questa
siastata conservata al
pubblico
culto.2574 8-vI-1929 (VII)
- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA-N. 133CAPo III.
Art. 15."Autorizzazione
pergli acquisti
di beni.Art. 9.
Gli
istituti ecclesiastici
egli
enti di cultö diqualsiasi
natura non possono
acquistare
beniimmobili,
nè accettaredonazioni,
eredità olegati,
senza essere autorizzati.L'autorizzazione ò concessa con
Regio
decretoe, quando
si tratti di
atto,
il cuisoggetto
sia di valoresuperiore
allelire trecentomila, deve
essere udito ilConsiglio
di Stato.Art. 10.
Mancando l'autorizzazione,
di cuiall'articolo precedente, gli acquisti
e leaccettazioni,
anche fatti perinterposta
per- sona, sono nulli.La dichiarazione di nullità
può
essere promossa in ogmtempo
dalpubblico ministero
e dachiunque
vi abbia inte- resse.Art. 11.
La domanda del
rappresentante dell'ente,
diretta ad ot- tenerel'autorizzazione
ad accettare unaliberalità,
rendeirrevocabile
ladichiarazione
del donante.Pendente il
procedimento per
ottenere Iautorizzazione,
irappresentanti dell'ente
debbonocompiere gli
attiche
ten-dono a conservarne i
diritti.
CAro
IV.
.Tutela per gli atti
eccedentil'ordinaria
amministrazione.Art.
12.
I
rappresentanti legali
dei benefici ecclesiastici contem-plati
nell'art.30,
secondo capoverso, delConcordato,
eccet- tuate le mense vescovili della diocesi di Roma e suburbica-Tie,
icapitoli
e leparrocchie
di Roma e delle dettediocesi,
non possono
compiere
atti eccedentil'ordinaria amministra-
zione,
senzal'autorizzazione governativa,
daconcedersi,
sen-tita
l'autoritàecclesiastica,
nelle forme che verranno sta-bilite
nelregolamento.
Art. 13.
Per
gli
effetti dell'articoloprecedente
sicomprendono
fragli
atti econtratti
ectedenti la ordinaria amministrazione, oltre lealienazioni propriamente dette,
le affrancazioni vo-lontarie di censi e di
canoni,
imutui, gli atterramenti
dipiante
di altofusto,
le esazioni egli impieghi
dicapitali,
le locazioni ultra novennali
d'immobili,
leliti,
sia attive chepassive,
attinenti alla consistenzapatrimoniale degli
enti.Art. 14.
Le chiese sono
giuridicamente rappresentate
dall'Ordina-rio diocesano,
dal parroco, dal rettore o dal sacerdoteche,
sotto
qualsiasi denominazione
otitolo,
sialegittimamente
ad esse
preposto.
I medesimi netengono
anche l'ammini-strazione,
ove non esistano le fabbricerie.Sotto il nome di
fabbriceria
sicomprendono
tutte le am-ministrazioni le
quali,
con variedenominazioni,
di fabbri-che,
opere, maramme,cappelle,
ecc.,provvedono,
in forzadelle
disposizioni vigenti, all'amministrazione
dei beni dellechiese
ed alla manutenzione deirispettivi
edifici.Ove
esistano
lefabbricerie, queste provvedono
all'ammisnistrazione del
patrimonio
e dei redditi delle chiese ed alla manutenzione deirispettivi edifici,
senza alcunaingerenza
nei servizi di culto.
Due,o più
fabbricerie dello stesso Comune possono essereriunite
in unasola, conservandosi distinte gestioni
percia-
scuna
chiesa.
Art. 16.
La
vigilanza
e la tutelasull'amministrazione
delle chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal Ministro per lagiustizia
egli
affari diculto,
d'intesa con l'autorità eccle-siastica,
nelmodi
e con le formestabilite dai regolamenti.
Art. 17.
Le attribuzioni ora
spettanti
allo Statorispetto
alle con-fraternite
rimangono
limitate alleconfraternite,
che non abbiano scopo esclusivo oprevalente
diculto,
e sono devo-lute al Ministro per la
giustizia
cgli
affari diculto,
salval'ingerenza dell'autorità ecclesiastica
perquanto
concernegli scopi
di culto.I modi e le forme
dell'esercizio
di tali attribuzioni sono determinati conregolamento.
CAPo V.
Amministrazione civile dei
patrimoni
destinatia
fine
di culto.Art. 18.
Gli Economati
generali
ed i Subeconomati del benefici vacanti sonosoppressi.
I
patrimoni degli
Economatigenerali
dei benefici vacantie dei Fondi di
religione
dei territori annessi alRegno
invirtù delle
leggi
26 settembre1920,
n.1322,
e 19 dicembre1920,
n.1'778,
e del R.decreto-legge
22 febbraio1924,
n.211,
sono riuniti in un
patrimonio unico,
che è destinato a sovavenire
il cleroparticolarmente
benemerito ebisognoso,
alfavorire
scopi
dienlto,
di beneficenza e di istruzione.I redditi di tali
patrimoni
sarannocongrenmente
inte-grati
conappositi
stanziamenti nel bilancio delMinisterg
della giustizia
edegli
affari diculto.
Quando
Pinvestito di un beneficiocontemplato
ne1Parti-colo
30,
secondo capoverso, del Concordato rifiuti o tra- scuri dicompiere qualche
atto. che siritenga vantaggioso
per
l'ente,
e per ilquale
occorre l'autorizzazionegoverna- tiva,
il Ministro per lagiustizia
e'gli
affari diculto, presi
accordi con l'autorità
ecclesiastica, può disporre
che altrapersona assuma la
rappresentanza dell'ente,
nei limiti e per la definizione di tali atti.Uguale pr<wsedimento
deve adottarsi in caso diconflitto il'interessi fra il beneficio
el'investito.
Art. 19.
L'amministrazione
delpatrimonio
riunito deisoppressi
Economati
generali
dei benefici sacanti e dei Fondi di reli-gione
menzionati nell'articoloprecedente,
deipatrimoni
delFondo per il culto e del Fondo
speciale
per usi di beneti-cenza e di