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U 3. sono stati osservati segni clini.ci suggestivi di afta epizootica in un:('1ihrnle di una specie sensibije

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(1)

6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

DEFJNIZIONE DI FOCOLAJO

V ,

Un focolaio viene dichiarato quando

un'azi.enda

risponde ad uno o piu dei seguen

·

·

~

eri:

1. e stato isolato

iJ

virus de!J 'afta cpizootica da un animate,

da

un

prodotto otten t,o

da tale animalc

o dal suo amhiente; <.t._/

2

. sono stati osservati segni clinici suggestivi di afta epizootica in

un a:nimal~ una specie sensibile e l'antigene

virale

o l'acido ribonucleico (RNA) virale specifici di uno

o

iu

sierotipi

del

virus

<lell'afta

epizootica sono stati rilevati e idenlificati in campioni prele ari

dall'animale

o

dagli

animali dello stesso gruppo epidemiologico;

U

3. sono stati osservati segni clini.ci

suggestivi

di afta epizootica in un:('1

ihrnle di una specie sensibiJe e

l'animale o la sua coorte risultano positivi alla ricerca di anticorrl delle proteine strutrw-ali o non stmtturali del virus

deH'afta

epizootica,

purcbe

sia possibile

es

ludere che tale

sieropositivita

dipenda da precedcnti

vaccinazioni,

dalla presenza

di

anti.co

.

i

materni

residui o da

reazioni

aspecificbe;

.,(_ ·

4.

I 'antigene virale o I 'RNA virale specifici di

uno o piu ~ierotip

i del

virus dell 'afta epizootica sono stati rilevati e identificati in campioni prelevati da anim~

di' specie sensibili e gli animali ri.sultano

positivi alla

ricerca

di anticorpi dclle proteine stn,ittu;lli o non strutturali del

virus

dcll

'afta

cpizooti.ca, purche, in caso di anticorpi dcllc prot~-....

e

1

trutlurali,

sia possi.bilc

cscludere cbe talc

sieropositivita

dipenda da preccdenti vaccin. aziofli, la presenza di anticorpi rnatemi residui o da

reazioni aspecifiche;

( ,

5. e

stata stabilita una

correlazione epidemiolog1c con un focolaio conformato di afta epizootica e sussiste almeno una delle seguenti condizioni:/

a)

uno o

piu

animali

risultano positivi.

alla ricerca

di

anticorpi delle

protei.ne

strutturali

o

non sh·utturali del virus

deLI'

afta epizootica,

ircbe

sia possibiJe escludere cbe

tale sieropositivita

dipenda da

precedenti vaccinazioni,

tla

la

prcsenza

di

anticorpi

materni rcsidui

o

da reazioni

aspccifi.che,

~

b) l'antigene virale o l'R.i~A virale ecifici di uno o piu. sierotipi de! virus dell'afta epizootica sono staLi rilevati e identificali in

cam~

prelevati da

uno o piu anirnali di specie sensibili,

c)

la

presenza di un' infezione~ afta epizootica e stata confermata

mediante

prove

sierologiche

(passaggio da

sieronegalivl_.!L

a

sieropositivita agli

anticorpi delle proteine

strutturali

o non strntturali

del virus

dell ' t~

{

epizoolica) in uno o piu animali deile specie sensibili, purche

sia

possibile escluderc che

tal-e✓sieropositivita

dipenda da

prccedenti vaccinazioni,

dalla prescnza di anticorpi matemi residut 0 da rcazioni aspeci fiche.

Ove sia

lecito

supgl m:~

l 'assenza

di una precedente sieronegativita, tale determinazione della sieroconversione e

.J

ttettuata in coppie di campioni prelevati due o piu vo

lte dagli stessi animali,

ad intervaJLi di alme o giomi nel caso delle proteine strutturali e di almeno 21 giorni nel caso deUe proteine non st ~ urali.

d) sono stati '

o

'servati scgni

clinici

suggestivi

di a Ila

epizootica

in un animalu di una

specie sensibile. ~

&

u

(2)

6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

NOTIFICA DELLA \1ALATTU. E ULTERIOR! ~FORMAZJONI EPIDEMIOL Gl DA TRASMElTERE A CURA DELLO STATO IVIEMBRO QUA LORAS A.

CONFERMAIA LA PRESENZA DI AFTA EPlZOOTlCA

~. Entro _24_ore dalla co~fer~,a d! ci~scun focolai~ primario o di ~iascun cas~ rile' lto9 ,fa~~ricati o m mezz1 d1 trasporto d1 cm all articolo 16, lo Stato membro mteressato e tenut a not1hcare le segueuti informazioni mediante il sistema di notifica delle malal1ie degli aaj.mali istituito in conformita dell'articolo 5 della diretti.va 82/894/CEE:

x"'"

a) data di spedizione;

r ~

b) ora di spedizione;

V

c) paese d'origi.ne;

I ~

d) nome delJa malattja e tipo di vims, ove del ca.so;

.!:!,. °'

I.)) numero di serie del focolaio;

'-J

1) tipo di focolaio;

g) numcro di rife1imento dcl focolaio cui si tiferiscc ii focolai~i~ usa;

h) regione e ubicazione geografica deU-azienda; "'- i) altre regioni cui si applicano restrizioui;

j) data della conferma e metodo utilizzato per la confermaV

k) data del sospetto; 1

l)

data slimata dclla prima infc:.'.ionc; 1 m) origi.ne della malaHia, per quaulo puo esserc ii1di0ai,p, n) tnisurc di controllo adottatc.

0

2. In caso di comparsa di focola:i primari o di s.asi

rilcvati

nci fabbricati o nci

me-zzi

di trasporto di cui all'articolo 16, oltre ai dati elcncati al punfo I lo Stalo membro inlernssato deve trasmettere le scgucnti informazioni:

a)

il

numero di animali

di

ciascuna spe- vensibile presenli nel focolaio, nei fabb1i.cati o nei. mezzi di trasporto di cui aU'articolo 16; ,

b) per ciascuna specie e calegori ~ ali da riproduzione, da ingrasso, da macello, ecc.), il numero di animali

di

specie scnsi ~ morti nell'azienda'. ncl macello o nei mezzi di trasporto;

c) per ciascuna calegnria (ani na:;ji da riprnduz.ione. da ingrasso, da macello, ecc.), il livello di morbilita e ii numero di anima-l'i;} specie sensibili per i quali

e

stata confennata l 'afta epizootica;

d) ii numero di animali di

\vecie

sensibili abhatluli nel locolaio, nel maccllo o nci mezzi di

Lrasporto; ~

e) ii numero di carcass· fr'as''(bmmte e<l eliminate;

f) la distanza <lei focolaio ifaU'azienda piu vicina ncUa qualc si trovano animali di specie scnsibili;

g) qualora sia stata . : ~mJata la presenza di afta epizootica in un macello o in mezzi di trasporto, l'ubicazione dell'.6:ienda o delle aziende d'ori.gine degli animali o delle carcasse i.nfette.

"

3.

In

caso di co;nparsa di focolai sccondari. le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dcvono essere trasmesse )~ .Jl tennioe previsto all'articolo 4 della direttiva 82/894/CEE.

I'

4. Lo Stato membro intercssato cura che alle informazi.oni da forni.re ri.guardo ad eventuaLi. focolai o casi. di ~ epizoolica in un'azienda, in ui1 macdlo o in mezzi di traspono conforme111ente ai punti 1,

t ' ,

faccia seguito quanto prima una relazione scriua destina!a alla Commissione e agli allri S a:li._n1emb1i comprendente almeno i seguenti elementi:

,.aJ :

iaJdata in cui. gli auimali di specie sensibiLi presenti nell'azienda, nel macello o nei mezzi di

\.UJsp01to sono stati abbattuti e le relative carcasse trasformate;

b) i risulta.ti degli csami cffettuati su campioni prclevati all'atto dell'abbattimcnto degli animali di specie sensibili;

-40 -

(3)

6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

c) in caso di

applicazione della deroga di cui all'

articolo 18,

ii numero di

animali

di

spe~ ensibili abbattuti c sottoposti a

trasfom1azione c, ovc applicabile, ii numero di animali di

specie scnsibili la cui macellazione

e

stata rinviata, nonche la durala di questo rinvio;

V

d) ogni informazione concemente l'origine presunta o accertata della malallia;

~

e)

in caso di comparsa di un focolaio primario o di un caso di afta epizootica in

~

cello o in un

mezzo di trasporto,

il

tipo genelico de] virus responsabile del focolaio o del caso ~u.doetto;

1) nel caso in cui animali di specie sensibili siano stati abbatluti in

aziende ch -

hanno avuto contaUi

o

in

aziende

in

cui sono detenuti animaJi

di

specie sensibili sospetti

di infez

~ {

da v

irus dell'afta

epizootica, informazioni riguardanti:

~

i) la data dell'abbattimento e, per ogni categoria, il

numern di an.imali

ct· si--r e ~ie

sensibili abbattuti

i1J

ciascuna azienda; qualora non siano stati abbattuti

gli animali di

specie~c;;@isibili presenti in aziende cb.e hanno avuto contatti, occorre speci.ftcate

le ragioni di tale decisio'

,

ii) La co.rrelazione

epidemiologica esistente tra

il focolaio o il

c/so

i

afta epizootica e ciascuna

azienda che ha avuto contatti o le ragioni che hanno porlaloi-Oospettare la presenza delJ'afla

epizootica in ogni azienda sospetta,

iii

)

i risultati dcgli

esami

di

laboratorio

praticati su

camp'oni

prclevati dagli animali di

specie sensibili preseati nelle aziende e

all 'atto dell

'abbattimento

ei medesimi.

5. Qualora il sistema di notifica delle malattie degli ani~ / non sia operative, s.i fara ricorso ad altri

mezzi di comunicazi.onc. 1

(4)

6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE

lNUAGTNE

Serie generate -n. 258

ALLuG,\l'O( T

[Articplo 4, cori1ri1" 2, lct~ l/ '

V

l. Esame clinico

~

1. 1. TuLli gli animali delJc specie sensibili dctcnuti in un·azienda devono essere solle ti ad csami clinici per Ja 1·icerca di segni o sintom.i dell 'afta epizootica.

L

1.2. Particolare attenzione deve essere rivolta agli animaLi per i quali esista un'elevap{ probabilita di csposizione al virus anoso, in particolarc a causa <lei lrasporlo <la az.ienue a risdti.11' o di uno stretLo contatto con persone o aLtrezzature vemlte direttamente a cont.alto con aziende nschio.

1.3. L 'esame clinico deve ltmer conto ddla trasmissione dell 'a

rta

epizomi, a) c,mpreso ii periodo di incubazionc di cui all'articolo 2. lcttcra h). c dcl modo in cui sono dctcntiti..g i animali dcllc specie

sensibili. """

1.4. L~ doc~menta~one pertinente con~ervaLa n_elle ~zi~~e ~ev~~ s_ere_ solt?p_os1a a_ u~ esame dcLLagllaLo, m parhcolarc per quanlo nguarda I dal1 nch1csh a0 ,m d1 pol1zia san1Lana daJla normativa comunitaria e.

ove

<lispon.ibili. i dati sulla morbiUta, la mortaliLa e

gli

aborli, le osservvioni cliniche, le variazioni di produltivilft e di ratinne a~ lare, gli acquisli e le ven<lile di animali, le visite di perso□e cbe potrebbero essere state contami,pate e altre importanti informazioni anamnesliche.

2. Procedure di campionamento

~

2.

l. Disposizioni generali

I\

2. l.1. LI campionarnenio sierologico

e

dTettuato: ~ . /

2.1.1.1. conformemente alJe raccomandazioni del,gqippo di esperti di cuj all 'articoLo 75 . e

2.1. 1.2. al fine di garantirc la rinlracciahilila c dimoslrarc I 'asscnza di una prcccdcnlc in fo~ionc, Lenendo ancbe conlo <ldla delinizione di

cui

all'allegaLo l.

2.1.2. Ove vengano elTelluaLe ai fini della sor egliant:a velerinaria dopo la comparsa di un rocolaio, le operazioni di campiooamento banao inizio dopo che sfano trascorsi almeno 21 giorni dall'eliminazione degli animali sensil@i , all'azienda infetta e dall'esecuzione delle operazioni prcliminari di pulizia c disinfczionc, 'n¥ altrimcnti dis_posto ncl prcscntc allegato.

2.1.3. <?rer~,i_oni_ di campioname~ -.: u ani1:7ali di spec(e sensi?ili v~ngonn effe~tuale_ i~ conli,r:"1!Li dclJe d1spos1z1oru del presente all~ to ogn1qualvolta s1ano comv0Jt1 nel focola10 ovm, c caprm.1 o allri animal i sensibili clie non re entauo cbiari sinLomi clinici, in particnlare nel caso in cui tali animali siano slati isolati da b:oviru e suini.

2.2. Campionamento nelle azr de

Nelle a,:icnde in

cui

si sospc t'i

la prcsenLa dell 'afla

epizootica se~a

chc vi siano

segni

clinici dclla malattia. gli ovini e i ~ i nonche, su raccomanda,.,.ione del gruppo di esperti di cui all'articolo 75, gli animali di altr~ ~ cie sensibili, sono esa.mi.nati secondo uo protocoUo di campionamento alto a rivclare un. ~ i:li prevalenza dcl 5 % con un'affi.dabilita non inleriorn al 95 %.

2.3. Campionan6nto nelle zone di protezione

Per ottencre l'a r -gazione, ai sensi dcll 'articolo 36, delk misw·e previste agli articoli da 21 a 35, in tulle Je azi(;}n ·ituale all' inlemo della zona in cui gli ov ini e i caprin.i non sono stali in conlalto diretto cori ~ ini per almeno 21 giorni prima del campionamenLo, L'esame

e

condotto secondo un protocollo di campionamcnto atto a rivclarc un tasso di prcvalcnza dcl 5 % con un'af.fidabili.La non in{eri.o~

95%.

Tutta · la) ~e autorita competenti possm10 decidere-. se le circostanze epidemiologiche lo consentono e illfa licazione delle misure di cu.i all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), che iJ campionamento non p 16 °sscrc effeti-uato prim.a che siano trascorsi almcno 14 giorni dall'eliminazione degli animali

~ ibili delJa/dellc azienda/e infetta/e e dall'csecuzione delle operazioni prcliminari di pulizia e di disinfezione, a condizione che ii campionamento avvenga conformemenle al punto 2.3 uti.lizzando

- 4 2 -

(5)

6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

parametti statistici ani a rivelare un tasso di preva

lenza del 2 % neU'

allevamento con un '

~

abilita

non inieriore al 95

%.

2.4. Campionamento nelle zone di sorveglianza )-I

Per ottenere l'abrogazione, ai sensi dell'

articolo 44, delle

m.isure previste

agli arti&o da 37 a 43, nelk azitmde situate all

'interno della zona in cui si <leve

sospellare

la

presenza cl@)ana epizootica senza

che vi

siano segni clinici della malattia. particolarmenl.e ove si.ano detem

~J

ovini e caprini,

gli

animali sono esaminati secondo un modello di campionamento in pit1 Casi atto a g, rantire il prelievo

di

campioni:

2.4.1.

<la

aziende di tulle le unita amministrative

situate

all

'intcrno dell

,.

0na

in cu.i gli ov

ini e i

caprini non sono stati in contatto diretto con bovini per almeno 30 gior dma del campi.onamento;

2.4.2. da un numero di aziende, fra quelJe succitate,

sufticjente a rive)!aie,,con un'affidabjlita almeno

del 95

%

almeno un'azienda infetta,

se il

tasso di prevalenza st~o della malattia era del 2

%

equamente distribuito neU

'

intera zona; e

2.4.3. da un numcro di ovini e caprini per azienda sufficiente a rivelare un

lasso

ili prevalenza neU 'allevame.nlo del 5

%

con un 'a rGdabiliLa no□ inferiore al, ~ , e <la tulli gli ovini e caprini

se nell'azienda il loro numero complessivo

e inferiore a 15.

,

2.5. Campionamento afini di sorveglianza

1

~

2.5.l.

Al fine di sorvegliare

le aree situate all'est delle zone 1st1tmte coniormemente

aUe

disposizioni dell'articol~

21,

ed i11 particolare B-er

t

omprovare

l'assenza

delFinfezione

nella

popolazione di ovi11i e caprini che non sono a co tatlo direUo con bovini e suini non vaccinati, viene applicato un protocollo di campionamento race0rnandato a fini di sorveglianza daU

'

UIE

o

un protocollo di campionamento

in

conformita de!Ji ~unto 2.4; tuttav

ia, diversamcntc da quanto prcvisto

al punto 2.4.2, il

tasso

ili prevalenza e fissato ail' 1 %.

3.11 numero di campioni calcolato in confounila dei punli 2

.2,

2.3 e 2.4.3 viene aumentalo per tener con to della sensibilita diagnostka acce~

a del test utilizzato.

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6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE

P~ClPI E PROCEDURE DI :PULJZIA E DIS1NFEZl01''"E

Serie generate -n. 258

.I ALLliGATO"J.sY

'(Articplo 11, c.~✓

V ,

1. Principi gencrali e procedure

1.1. Le operazioni di puli;:-;ia c di sin lez.ione di cui all 'arlicolo 11 sono effoltuale

e)

conlrollo

uffkiale e confom,emente alle istruzioni impattite dal veterinario ufficiale. /,

l.2. I ciisin letlanti da ulili~ are e le relalive concenlrazioni sono urricialmenle'fiuloriaali cialla competente autorita al fine di assicurare la distruzioue del virus dell'afta epizoodl¾ll'

1.3. L'altivila dei disinfeUanli non deve essere allcrala a seguito Ji u11 1mrnagazzinamento

proLungato. (

I .4. La scelta <lei di sin feUanti e delk procedure di di sin fozione

e

effellual! ltimmdo con lo dell a

natura dei locall, dei veicoli e dcgli oggelti da Lrallare.

1.5. Le condizioni di utilizzo dei prodolli sgrassanli e dei disinlell~ ti sono Lali da non alt.erame

L' efficacia. .._,

In particolare, occnm; rispellare i pararnelri tecnici indicati dal latll;ricanle, qual i la pressione, la temperatura minima e ii tempo di conlalto. L 'auivita del di sin

rct tanTu

non deve esscre comprotnessa dall'i-nterazicme con allre sostanze, 4uali prodoUi sgrassanli. ,

1.6. A prescindere dal disinfettante utilizzato, valxono i SeJfll nti principi genera.Ii:

1.6.1. leltiere, strarne e materie fecali devono essere abbmfdaJlemenle aspersi Ji disinfellanle.

1.6.2. tulle le superfi.ci contaminabili, in particolare il suoi~ pavimcnt~ le rampc e le pareti dcvono essere lavali e _puliti mediante un'accuraltl spazzolaL1.1:ra .lvendo cura, ove possibile, di rimuovere o smontarc gLi atlrczzi o le apparccc11iaturc chc potrcybcro ostacolarc l'cfficacc csccuzionc dcllc operazioni di pulizia e disinfezione, £

1.6.3. occorrc quindi procederc all'applicazionc\dc1 disinfet.tantc rispettando il tempo minimo di_

contallo prescrilto dal labbricanie, /

'1.6.4. l'acqua utilizzata per le operazioni di;(avaggio dcve cssere eliminata in modo da evitare qualsi.asi risc.hio di dif[usione deJ virus~ so e confonnemenle alJe istruzioni del velerinario

ufficiale.

L

.1 •

1.7. Se ii lavaggio

e

effelluato con liq ~ pplicati a pressione e dopo le operazinni di disinfezione, occorre evitare Ja ricontaminazione delle parli gia pulite o disinfellate.

1.8. Occorre prevedere la pulizi, la disinfozione o la distruz.ione di apparecchiature, impianli, attrezzi o box che potrebbero esse ~ tati contarn.i,nati.

1.9. Le operazioni di puLizia "'~i isinfezione prescritte nel quadro della presente di.rettiva devono essere documcntate nel registro d~LL' azienda o evcntualmente del veicolo e, lad dove ne sia richiesto ii riconosc,imenlo. cerlifica~ al velerinario urticiale responsabile <lei conlrolli.

2. Disposizioni spec.iaLi in foateria di pulizia e disinfezione di aziende infette 2.1. Pulizia e disinjfp:~ preliminare

2.1.1. Durante le ~ razinni di ahballirnenlo degli animal i si adoltano tulle le mi sure necessarie per evitarc o limitare al-.[llassimo la dispersione del virus dell'afta epizootica. Tali ntisurc comprendono, tra l'altro, I' installazione di docce e di attrezzaturc provvisorie di disinfczione, la fornitura di indumenti

p ~ ce-

tivi, la decontam.inazione dclk attrezzatw-e, degli strumenti e <lei dispositivi utilizzati ~ rresto del sistema di ventilazione.

2.1.2. Le carcasse degli animali abbattuli vengono aspersc di disinfettante c allontanate dall'azienda in co le ·. ori ermetici per essere Lrasformate ed eliminate.

2.'I .n Non appena le carcasse degli animali delle specie sensihili sono slate rimosse per essere tr:,s!'&n!at~ ed el!1~1.inate, le parli ~ell'.azienda in cui tal_i animali em.no dete~uti e qu~Isias_i parte di

.,alt · '

di,ct, cort1l1. ecc., con.tanunat1 durante l'abbatt1mento, la macellazrnne o 1'1spczwnc post lw\tem vengo□o irrorati con disinfettanti appo.silamenle rico.nosciuli.

- 4 4 -

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6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

2.1.4. Qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati daUa maceUazione o daU ' ispe--

·f)

post mortem ed eventuali elementi contaminati di edilici, cortili, utensili, ecc., vanno ac~ iint

raccolti ed eliminati con Le carcasse.

"'--

2.1 . S. Il di sin feltantc uti lizzato deve ri mane re sulla superficic mrttata per almeno 24 .;J!: V

2.2. Pulizia e disinf ezione finale 0

2.2.1. II grasso ed iL sudiciume devono essere elirninati da tutte le superfici co(l

'

applicazione di un prodotto sgrassante e successivamente Javate con acqua :fredda.

/

2.2.2. Una volta lavate con acqua fredda, le superfici di cui sopra dev~ esscre nuovarncnte

irrorate con un disi.nfctt.antc. X

2.2.3. Dopo sette giorni

, i

locali vengono nuovamente trattati con un r.r~ tto sgrassante, sciacquati con acqua fredda, i.rrorati con uo disinfeuante e di ouovo sciacquati c0 cqua fredda.

3. Dislnfezione di lettiere, concime e liquami contaminati

~

3.1. II letame aUo stato solido e le lettiere utilizzate vcngono ammucchiati per produ1Te calore, aggiungendo di preforenza 100 kg di cake viva granula e ~

lm3

di ktame, garanlendo una temperatura di almeno 70° C per tutta la catasta, itTorati co

,

dtsinfettante e lasciati in tali condizioni per almeno 42 giorni, durantc i quali la catasta deve es s9r'~ coperta o ammucchiata nuovamentc per garantire ii trattamento tennico di tutti gli strati.

1

V

3 .2. Il letame allo stato liq11ido e il liquame devono e sen l immagazzinati per aJmeno 42 giorni dopo l' ultima aggiunla di materiale infotlo. Questo pe~

, puo essere prorogato

se il liquame e stato

contaminato in misura considerevole o nel cor © r cf j condizioni meteorologiche sfavorevoli. Tale pcriodo puo essere ridotto se ii disinfettante c st t aggiunto fino ad ottenerc un'alterazionc del pH nella sostanza sufficientc a disiruggere il virus 9tU

'

afta epizootica.

I 4. Casi particolari

4.1. Qualora per ragioni tecniche o di · J,trezza le procedure per la pulizia e la disinfezione non possano essere completate in conf or ·

'

della presente di.rettiva, gli edifici o i fabbricati devon.o cssere puliti e disinfettati il piu pre to possibile per evitare la diffusione del virus aftoso e non devono essere occupati da animali de

' Je specie sensibili

per aJ.meno un anno.

4.2. In deroga i punti 2.l e 2.2 e~ so di allevameoti all'aperto, l' autorita competente puo stabilirn procedure specifiche per la pulina e la disinfozione, tenendo conlo del tipo di azicnda e deUe condizioni climatiche.

~

4

.3.

In deroga al punto Q l'autorita competente puo stabilire procedure specifiche per la disinfezione di staliatic e di Jetame .in conformita della prova scientifi.ca che la procedura assjcura l'effeltiva distruziom;

,

el

,virus dell'afla epizootica.

"-

(}:~

"

~'("'

&

u

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6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

ALLrn11T'-.v

[Artirolp IO, cpn1ri1a 2, lcttc't.u r'Ji~

~ RIPOPOLAlvIENTO DELLE AZIE~DE

V ,

L

J>rincipi genera Ii

1.1. 11 ripopolamento ha ini.zio solo dopo che siano trascorsi 21 glomi dal compJenento della

disinfcziane fin.ale dell'azienda. ~

1.2. Gf; .-:rnimali destinati al ripopolamento possono essere introdotti unicament. a/le seguenti

condizioni:

V

1.2.1. gli anim.ali non devono provenire da zone soggette a restrizioni di pol~ ~anitaria per quanto riguarda l'ufta epi.rnoticu; prim.a deUa rei.ntroduzione, tali. uni.mali devqno.risultare negutivi ulla ricerca di anticorpi del virus dell'afta epizootica: ' - '

l .2.2. le aulori1·a compelenti devono essere certe che ncgli anirna · ~ tin.ati al ripopolamento qualsiasi possibile residue di virus dell'aHa epizootica possa cssere ·1 dtviduato suUa base di segni clinici, nel caso di bovini e sui.n.i o attraverso indagi.ni di laboratorio n _ caso di. altre specie sensibili aU 'afta epizootica svelte al termin.e del periodo di osservazione di ~ i al punto 1.3;

1.2.3. per garantire l'adcguata risposta di immunita di cui al

1 S'm

1.2.2 negli animali destinati. al ripopolamento, questi devono:

1.2.3. 1. essere originari o provenire da un 'azienda situata '<ih;:enlro di tm zona di almeno 10 km di raggio in cui non ci siano stati focolai di afta epizootica~·-talmcuo 30 giomi, oppare

1.2.3.2. essere stati testati con risultati negativi in base a una prova q11ale clescritta nell'aUegato XIlI per l'individuazione di anlicorpi ddl'afta epf!o 1ca. svolli su campioni prelevali prima

dell'introduzione nelrazienda. ~

I?·

A prescindere dai tipo di aileva~1ento prai.i~'!-,to neil'azienda, la reintroduzione deve essere effetfuata cor!formemente al.le seguentt procedure-;./

1.3.1. gli animali devono essere introdotti in' tutte le unit.a e in tutti gli edifi.ci deU'azienda

i.ntercssata; /

1.3.2. se_ L'azienda_~omprendc piu di un'~ u o di un edifici?·. la re~tr~du~io°:e non deve essere neces~anameme e!_lelluala conlemp_or~ ~ ~enle per lulle le un~la o 1u_u1 gh _ed1fic1; _ _ tuttav1a nessun ammale delle spcc1e,J ~11s1b1.II aU'afta ep1zoot1ca puo lasc1are l'az1enda pnma che tutti gli animali rei.ntrodotti in tutt.e I unit.-i e in tutti gli edifici siano stati sottoposti alla totalita.

delle proc~dure di ripopolamento~

1.3 3. nci 14 giorni successivi~ troduzione, gli animali devuno essere sottoposti ad ispezione clinica ogni tr~ giomi; 1.3.4. nel penodo compreso

r, - tra:·

J:, e 28 g1orru

. .

dopo la rerntroduz1one,

. .

gli arnmalt devono

. . .

essere sottoposti ad ispezione clinic na vol ta alia serti.mana;

1.3.5. nou pri.ma di 2):( ,gl_oyn.i daU'uJli.ma rei.nlroduzione, tutti gli animal i dcvono essere csaminati.

clinicamentc e devono essere pre1evati campioni per individuare la presenza di anticorpi dell'afta epizootica in confo ~ <lei requisiti ddl'allegalo LU, punlo 2.2;

1.4. la procedura 1 npopolamento

e

considerata completata quando le misure di cui al pw1to 1.3.5 sono state porta.te 1W:ermine con risultati negati-vi.

2. Estensio e d~le misurc e deroghc

2.1. L 'aui ·1a competente puo disporre:

2.1.1. l'impiego di animali sentinella. segnatamente in aziende difticili da pulire e da disinfottare e in parfio't;J·are negli aUevamenti alJ 'aperto; devono essere applicate le modalita appUcabili all'·m. go d.i anirnali di riforimento eventualmente stabilite in sede cornun.itaria;

2 1. . isure supplementari di controllo e di salvaguardia neU'am.biLo del ripopolamento.

Jl . :...

Lu aulorita compclenti possono durogarn alle misw-e di cui ai pun.Ii 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4 de!

\RJ)sente allegato se ii ripopolamenlo viene effett.uato dopo un pe1iodo di tre mesi dall'ultimo focolaio in una zona con un raggio di 10 km avente per centro l'azienda oggetto dell'orerazione di ripopolamento.

-46 -

(9)

6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

3. Ripopolamento in connessione con 1ma vaccinazione d'emergenza

~

3.1. Ll ripopolamento in una zona di vaccinazionc stabilita conformemcntc all'articblo 52

c

effettuato

in

conformita dei punti I e 2 de) presente allegato o in conformita del 'adlcolo 58,

paragrafo 2 o 4, letlere a), c) e d). ~

3.2.

Le autorita competenti possono autorizzare ii ripopolamento di az iende situaJe '7i.l' di fuori della zona di vaccinazione con animali vaccinati previo completamento de/le misuret · cui all'articolo

61

e

alle ~eguen/i condizioni: 4_/

3.2.1. la percentuale di animali vaccinati usati peril ripopolamento supera ~~: in questo caso,

28

giorni almeno dopo l'ultima reintroduzione

di

animali delle specie sensc6'Lti, gli anim.ali vaccinati sono testati per individuare gli anticorpi delle proteine non st1

t.tfil lli:,

a campione, e

il

campionamenlo si ba5era su parametri s1atisiici di cui all'allegato

m, ru . L J

2.2, mentre agli animali non vaccinatj si a~plican_o le _disp_osizio~ d~l paragrafo 1;. ~ ~ . . . 3.2.2. la proporz1one d1 anl.lllalL vaccmal1 non supera

il

7) %: III questo caso gli arumali non vaccinati

so□o

considerati animali di controllo e si applicano le dis~ siziorli del punto 1.

(10)

6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

RESTRIZlONl ATMOVIMENTI DI EQUTDI

1. Misure minime

Qualora sia stato confermato almeno un focolaio di afta epizootica in conformita ticolo 10, gli Stati mcmbri provvcdono affinchc non sjano cffothiatc spcdizioni di cquidi in t1i Stati mcmbri, salvo nel caso in cui q_ueste siano scorta:te, ollre che dal documenlo di identilicaz10ne' previslo dalle dccisioni 93/623/CEE o 2000/68/CEE da un ccrtillcato sanitario in conformita G-!tallcgato C dclla

direttiva 90/426/CEE.

~

2. Misure aggiuntive rnccomandate

~

2J.

Misure du~w:te ii 1~e7:iodo di divieto co!np!eto . _ . ,

4{ _ _ _ _ _ _

Ncl caso in cu1 .

I

autonta competcnle applichi un d1v1eto comrleto · 'J mov1ment1 degl1 anunah in conf?m1ila d~ll 'a_rtic~lo 7. para!?-afo 3, ii lra~porto di cqu_idi da _~ifhdc soggcttc aUc rcshizi~ni prev1ste negLi articolJ 4 e IO puo essere autonzzato per gLi e9.1!,.'_di"che devooo essere sottopos1J a trattamcnto vctcrinario in arcc in cui non siano dctcnuti

apih,lil'i

dcllc specie scnsibili. purchc sussistano le condizioni in apprcsso precisate: ,

2.1.l. l'cmcrgcnza dcvc csscrc documcmata dal vctctinap:o~ in scrvizio 24 ore al gLomo, 7 giorni

alla settimana,

'<I,

2.1.2. de·ve poter essere presentato L'accordo dell a clinie~di, desti.nazione.

2.1.3. il lrasporlo lkve essen: autori.aaLo dalle auLoci cY'mpeleuti, die devo11.u essere cint.ralilijabili 24 ore al giorno, 7 gLorni su 7, ~ , f

2.IA. durante il traspo1io gli equidi devono es.et ,cortati da un documento di identificazionc in conformita dclJa dccisionc 93/623/CEE o dcUa d ci--sionc 2000/68/CEE,

2.1.5. L'ufficiale veterina.rio di servizio deve essere informato dell 'iti..nerario

prim

a deJla. partenza, 2.1.6. l'equide deve essere stato strigliato e tra tato con un disinfettante efficace.

2.1.7. l'equide deve viaggiare in un appos~ meao di lrasporto, che Sia riconoscibile in quanto tale c sia stato sotloposto a pulizia c disinfct1°0nc prima c dopo l'uso.

2.2. Controlli sugli equidi in re!aziorl.,airfzone di protezione e di sorveg!ian:c.a

2.2. l. Aj movimenti di equidi al a~ ori delle zone di protez:ione e di sorvegLia112a non sono appliliale ccmtliziu11i piu rigu,os~ ~ Udle previsLe dalla dirdt.iva 90/426/CEE.

2.2.2. I movimenti di eq_uid~ mlerno delle zone di protezione e di sorveglianza istituite conformemente all'articolo

2( se o

soggetti alle seguenti condizioni:

2.2.2.1. nclla zona di protczion · puo csscrc autorizzato l'uso di cqu.idi dctcnuti iu azicndc nclla zona di prntezjone e di sorvegl~ a clie noo detengono animali deJJe specie se11sibili, purche vengano applicate adeguate misu~ , pulizia e di disinfezioue e puo non essere limitato ad aree situate n.ella t.ona di sorveglianza;

2.2.2.2. gli eq_uidi o~ o cssere trasportati scnza rcstrizioni, in appositi

mczzi

di tnspono, verso aziende in cu.i nom so.no detenuti. animali delJe specie sensibili;

2.2.2.3. in casi eceezionali le autorita competenti possono autorizzare jl trasporto di equidi in un apposilo 1m:zzt'cr. lrasponu, tl.:bila.1111.mh:: imrnalriculalu, Lia un 'uicnda in t;Ui 11011 snno detcnut.i animali del~ specie sensibili verso un'allra arienda in cui sono dctenuti animali dcllc specie seosibili,

s't

ata neUa zona

di

proteziooe, pUJcbe iJ mezzo di trasporto sia stato pulito e disi.nfettato prima ~ rica1vi gli animali o prima di lasciarc l'azicnda di dcstinazionc;

2.2.2(._ ~ I _rnovime~to cLi equidi puo essere au~oriz~ato sulle s?·ade puh~liche, nei pasco~

apnanettent1 ad az1ende che non detengono arumaLi delle specie sens1b1h e neUe aree di

( .

c er -1taz1one .

..2.-.-3. Non vcngono applicate rcstrizioni alla raccolta di spcrma, ovuli cd cmbrioni di cquidi oltcnuti ( ciJdonatori di aziende che noo deteogooo anin1ali deile specie sensi.bili oeila zona di protezione e di so.rveglia:nza,

ne

al trasporto di sperma, ovuU ed embrioni destinati ad equidi

ru

azie11de che non dctengooo a11irnalj tlellc specie scnsibili.

- 4 8 -

(11)

6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

2.2.4. L ' accesso di _proprietari di equidi, veterinari, addetti all 'inseminazione e manisc' alcfli ad

aziende

che

detengono animali delle specie sensibili nella zona di sorveglianza ma ch~ n sono soggelte alle restrizioni previste negli articoli 4 e 10,

e

subordinato alJe scguenb cond~ '.

2.2.4.1.

gli

cquidi

vc~go~o

t~nuti

scpar~ti

dag_li. ~ni?"1ali dcllc specie ~cnsibi_li c

(_acccsso

dcllo persone suelencate agl1

ammalt

delle specie sens1bLl1 viene efficacernente 1mped1t

0 o- ~

2.2.4.2. tutti .i visilalori devono essere regislrati;

2.2.4.3. i mezzi di trasporto e gLi stivali indossati dai visitatori devono essere~ t oposti a pulizia e

dis in

fezione.

(12)

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TRATT A::VIENTO DI PRODOTTI PER GARANTIRE LA DISTRUZIONE DEL DELL'AFTA EPIZOOTICA

PARTEA

Prodotti di originale anima.le

I. Prodotti a base di carnc chc sono stati sottoposti ad almcno un.o dci tra (amcnti

V

prcvisti dalla prima colonua dclla Label.la 1 dell'allcgato TH della dircttiva 2002/99/CE.

2 . .Pclli chc ris_pcttano i rcquisi.ti di cui all'arlicolo 20 c all'allcgato V apitolo Vl, punto A.

paragrafo 2, lettere c) o d) del regolarnento (CE) n. 1774/2002. L,_,

3. Lana di pccora, pclo di ruminantc, sctolc di suini chc rispottano i rcguisi.ti di cui all'articolo 20 c

f

aU 'aUegaLo Vill. capit.olo V

L

pun to A, paragrafo l del regolan1e□to

tG.B)

n. 1774/2002.

4. Prodotli ottenuti da ani.mali di specie sensibiLi. che abbiano subito:. J

a) un LratlarncnLo lermico in n:crpienLc ermelico con un valorc Fo ari o superiore a 3,00, oppurc

b) un trattamento tem1ico ncl corso dcl quale la tcmpcrarul al centro della massa ha raggiunto almeno i 70 °C per almeno 60 minuli.

5. Sanguc c prodotti omatici di animali di specie scnsi_~il.i, utilizzati per scopi tccnici, i.nclusi i prutlulli Iarmaeeuli.t.;i,

i

prn<lutli pt'r La <liagno1>i. in vitl}) ,~ n:agenli cJi h1buraloriu, t.;ht: sianu sLa(i sottoposti ad almeno lill.O dei lra\lamenti di cui all'aUe

a:

0

vm

capitolo 1V, pa.rte B. paragrafo 3, lettera e), punto ii), <lei regolamenlo (CE) n. 1774/20~

6. Shutte e grassi fusi cbe siano stati sottopo ti al trattamento tem1ico di cui all'allegato VU, oapitolo TV, parte B, paragrafo 2, let1era. d), puntA ·' , del regolamento (CE) n. 1774/2002.

7. Alimenti per animali da compagnia e arti_9oli da masticare cbe rispettano i requisiti di cui all 'allegalo V ill, capitolo 11, parte B, paragraq,Q, 3 o 4, del regolamenlo (CE) n. 1774/2002.

8. Trofei di. caccia di ungulat.i rispondenti ai rcq_uisiti di cui all' Al legato VUJ, Capitola VII, punto A, parab,rrali 1, 3 o 4 del regolamenlo (CE)~ 13/74/2002.

9. fnvolucri di originc animalc chc' coi formcmcntc all'allcgato 1, capitolo 2, dclla dircttiva 92/1 J 8/CEE, siauo srati puLiti, raschi~~ successi.vameute salati con cLoruro di sodio per 30 giorni o decolorali o essiccati dopo La ra~ atura e cbe siano stati proteLti dalla ricontaminazione dopo ii

trattamento.

:..::5

0

PARTEB

<::) ~

Prndotti non dj originale animale I. Paglia e foraggi ch~

a) sono stati sottop-&sti all 'azionc

i) del vapore in 1m ocalc chiuso per almeno 10 mim11i ea una tcroperalUra minima di 80 °C, oppurc i.i) <lei vapori dtto1rnalina ~gas formaldeide) prodotti in u□ locale tenuto ch.iuso per aLmeno 8 ore a una temperoQJrit minima di 19 °C, utilizzondo soluzioni di tipo commcrciaJe con ·nua concentra;m.~ del 35-40 %. oppure

b) sono stati immagazzi.naLi sotto forma I' di pacchi o balle fabbricati coperti situati a una distanza di almeno l km dal focolaio di afta epizootica piu viciJ.10 e non possono uscire da dctti fabbricati prima che siano trascorsi almeno tre mesi dal completamento delle misure di pulizia e disinfozione di cuj

a u

icolo 11. e comunque non prima deUa fine delle restrizioni neUa zona di protezione.

u

- 50-

(13)

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ALLIJGI\

1 ?,")/:-li

[Articqlp39,cpnm,a 4, lc~ l/'

PARTEA

Trattamcnto applicabilc allc carn.i freschc

1. Carni fi·esche disossate:

le carni di cui all'a1ticolo 2, lcttera a), delta direttiva 64/433/CEE, inclusi i mu e-q!" diaframmatici ed escluse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le ossa e le principaJi ~~•mdole Linfatiche

accessibili. ~

2. Fraltaglie rifilate: ~'

- curni dai quali siano stati completamente asportati i linfonodi, il

tes,£o

~01111cttivo ed ii grasso

aderente;

I~

- .fegati dai quali siano stati compktamenle asporlati i linionodi., il_g~uto co.nnetlivo ed i.l grasso

aderente; ~

- muscoli masseteri, incisi conformemente all'aUegato

I.

capitof"o Wl, lettera a), punto 41, della dircttiva 64/433/CEE c dai quali siano stati. complctamcnit\7-asportati i li.nfonodi, il tcssuto

counettivo cd iJ grasso aderente; ,

- lingue con epitel io, senza osso. cartilagine o tonsille;

- polmoni dai quali siano stati asportati la trachea, i b.rgn~lii principali e le ghiandole linfatiche

mcdiaslinali e bronchiali; 1 ·

Y

- altre frattaglie senza osso nc ca11ilagine, dall gua,li siano stati completamente asprntati i linfonodi, ii tessuto connettivo, .ii grasso aderenle e a m. cosa.

3. Maturazione:

- maturazione di carcassc ad una temperatura SllP.£.[iore a+ 2 "C per almcno 24 ore;

1

- pH misurato al centro del muscolo Longissimus dorsi inferiore a 6,0.

4. Devono essere adottate misure ejjicaci inte' ad evitare contaminazioni reciproche.

~ ARTEB

Ulteriori misurc npplicabili au~ -duzionc di carni frcscbc provenienti da an.imali delle specie sensil}ili originari della zona di sorveglianza

1. Le cami fresche, escluse ~ ~te, le viscere e le .frattaglie, destinate ad essere immesse sul mercato al di fuori delle zona..d'.t. protezione c di sorveglianza sono prodotte secondo almeno una delle segueuti ulteriori congt:zioni:

a) nel caso dei ruminanif':"\'

i) gli animalihanno subito i controlli di cui all'articolo 37 comma 2. e ii.) le cnmi. s11biscono frtana.mento di cni ai punti 1,3 e 4 della parte A, b) nel caso di

tuttilfr. r

"Jnimali de!Le specie sensibili:

i) gli animali b.abno risicduto nell'azienda per almeno 21 gionri c sono identificati i.n modo da consentire ii rintr-acciamento dell'azienda d'origine,

ii) gli ani.m~ nno Sl1bito i cmmolli di cui all'articolo 37 comma 2

iii) le can;~ no chiaramente identificate e detenute sotto sorveglianza u:Oiciale per almeno 7 giomi e

non son rilasciate se alla fine del periodo di detenzione non

e

stato ufficialmente escluso qualsiasi

soslieft

di intezione da afta epizootica n.e1razienda d'origine, c) rv."'4;.caso di tutti gli animali de/le specie sensibili:

iJ

r

animali banno completaro lm soggiorno di 21 giomi nell'azienda d"ori.gi.ne. durante ii qua le

Gessuu

aujmale delle specie sensibili all'afta cpizootica

e

slat.o introdotto nell'azienda,

ii)

gli animali hanno subito i con!rolli di cui all'articolo 24, paragrafo 2 entro 24 ore dal caricamento,

(14)

6-11-2006 Supp!emenco ordinario alla GAZZEITA UFFICTALE Serie generate -n. 258

iii) i campioni prekvali in base ai requisiti slatistici di cui al punLo 2.2 dell'allegato

ill

emro 4 - ·at dal caricamenlo sono slali Les tali con risultato ncgali vo con un. test per J'identillcazio~~)i,,,)i anticorpi dell'afta cpizootica e qualora la zona di sorveglianza circondi la zona di protezion~ con

un test

per J' ideutificazione dcU

'antigeue

virale,

, /

iv)

le

carni sono dctcnutc

sotto

controllo ufficialc per 24 ore c non rila

sciatc prima cbc un ~pczionc ripetuta degli animali nell'az-ienda d'origine abbia escluso

con

l'ispezione

cli.nicae

esenza di

animali

LDfetti

o

sospettati di esserlo. _,

2. Le frauaglie riiilate sono contrassegnate col bollo

sanitario di

cui alla diretti

~ 2002/99/CE

e

sono soggette ad uno dei lrnHamenti di cui all'allegato VTT della presente clirettiv.~....;

3. Gli altri prodotti sono soggetti al trattamento di cui all

'articolo 32.

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(15)

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AilliG/\ro{-Y

fArticolo 18, comma J, le~ / '

TRATTAlvIE~TO APPLlCABILE _'\L LATTE PER GARANTIRE LA DISTRUZIO .E EL VIRUS DELL' AFTA EPIZOOTI CA

PARTEA

Latte e prodotti lattiero-casearj destinati al consumo umano<t /

T traltamonti in appresso speci ficati offrono sufficienti garanzie ai. fini del la

V

1struzione del virus afLoso nel latte e nei prodolli lallicro-caseari destinali al consumo tp'lilapo. Occorre adoltare opportune precauzioni onde evitare i1 contatto del latte o dei prodotti. lattnu;J-caseari con qualsiasi fontc potcnzialc di contaminarionc conil virus afoso dopo la trasformap9~ .

l. ll latte destinate al consumo umauo deve essere soito_post.o ad almeno uno dei seguenti trattamenti:

I. I. stcrilizzaz-ionc alrncno al livcllo F03, 1.2. trartamcnto UHT(l).

L.3. doppio trattamento HTST (2) del latte coo un pH pari o su, 1.4. trattamcnto HTST de1 latte con un pH infcrio.rc a 7,0,

I.~. lrallamenlo HTST associalo ad

w1_

alLro tr~ltamenlo f"~ ossia:

1.). I . ad un abbassamenlo del pH al d1 souo d1 6 per al.oi 119 un' ora, op pure

1.5.2. ad un ulleriore 1iscaldamenlo ad una lempe1;a~u pari o superiore a 72 °C, associaln ad

essiccamento. ~ , /

2. l prodotti. laltiero-caseari devono essere sottopps,tr ad uno dei trallamenti suelencati o derivare da latte trattato in conformila del punto I.

V

3. Qualsiasi altro Lrallamcnlo sara dcciso in scdc comunitaria, in parlicolarn per quanlo riguarda i prodolli lalliero-caseari crudi che subiscon · uu periodo di malurazione csteso, compreso un ahbassamento del pH al di sotto di 6.

V

PARTE B

(_«;

Laue e prodoui lattiero-caseari non d~ inati al consume umano e laue e prodoui lattiero-caseari destinali al con.sumo animale ~

I trattamenti in a:ppresso speci_ficat1 offrono sufficienti gara:nzie ai fin.i della distruzione del vims afroso nel latte e nei prodotti latµe o-caseari non destinati al consumo umano o destimni al consumo animate. Occor:re adoltare op ertune precauzioni onde evitare ii contalto del latte o dei prodolti latticro-cascari con qualsi@i fontc potcnrialc di contaminazionc con il vims afroso dopo la

Lrasformazione. •'

I. TI latte non destinato al consnmo umano e ii latte destinato al consume animale devono essere sottoposti ad almeo -o dei seguenti trattamenti:

1. 1. sterilizzazi.one aimcno al li vello F03.

(1) UHT"" trattamcnto a temperatura ulLra-alta a 132 °C per almeno un secondo.

(2} HTST = pa t0rizzazionc rapida ad clcvata tcmpcratura (72 °C per almcno 15 sccondi) o trattamento e _ - aggiunga un effetto di pastorizzazione cquivalente e consenta di presentare una rcazionc

J!.c'..

actva alla prov a di fosfatasi.

1.2. Lrattamento UHT(l) associate ad uno del trnttamenti Cisici di cui. ai pU11ti 1.4.1 e 1.4.2, 1.3. traffiimcnto HTST(2) applicato due volte,

l.4.~tr:attameoto HTST associalo ad un allro trn1lamenlo flsico, ossia:

l

.f

~ dun abbassamcnto del pH al di sotto di 6 per almeno un'ora, oppure

l.~2 ad un ulteriore risc.aldamento ad una temperatura pari o superiore a 72 "C. associato ad csskcamcnto.

2. l prodotli Iauiero-caseari devono esscre sottoposti ad uno dei succi.tati traUamcnti. o csscrc ottenuti da latte tratrato conformcmente al paragrafo 1.

(16)

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3. IL sicrQ dcstin.ato all 'alimcntaz.ionc di anirnali. dcllc specie scnsibili e otwnuto da latte trat -alo conformemente al punto I_ deve esse~e rac~olto almeno 16 ore do~o la cagliai?ra_d~~ ) e deve presen1are un pH pa□ a< 6,0 pnma dL essere lrasp011ato negli allevarnenlL

su1y1i.

,

(I) UHT

=

lrnllamento a temperalura uJtra-alta a 132 °C per almeno un secondo.

(2) HTST = pastorizzazione rapida ad elevala ternperatura (72 °C per almeno (!3\secondi) o trallamen1o che raggiunga un effe1to di paslorizza.L.ione equivaleme e consenta

pi

ptef.'lenlare una

reazione nega!iva aUa prova di fosfatas i. " ' /

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- 54 -

(17)

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CRJTERJ APPLICABILI AI FINI DELLA DEClSIONE DJ PR.\ TI CARE LA VACCINAZIONE PROFILATTICA E ORIENTA."1\1.ENTI PER I PROGRAI\' ,{

VACCThAZIONE D'EMERGENZA

t.

Criteri applicabiU ai lini della decisione di praLicare la ,,accinazione profiO ca (*)

"-./

Criteri A favorc della vaccinazi.one Contro la vaci;jriazione

~ Dcnsita della popolazione di Elevala Bassa( J ~ animali sensibili

Specie prevalenti clinicamenle Suini R , . -....,., . unµnanll

alTetle

'-

Movimcnti di animali 0 di Elcmcnti di prova ..:t:,ssun dcmcnlo di prova prodotti potenzialmenle i11f'elli

in uscita dalla zona di

, ~

protezione

-

Prnbabilili r.Ji difrusionc <lei Elcvata

C

Bassa u ass1.:ntc vi.rus per via aerea dalJe

azi.ende infette

/\'y

Vaccino idoneo Disponibile

r~v

Non disponibile

Origine dei focolai Sconosciuta

'-'

Nota

(rintracciabi lita)

I

Curva di inci<lenza dei focolai Forlemenle dscend.tmLe Stabile 0 leggermenle

' - ,I ascendente

Diffusione dei focolai Estes{.1 ,- Limitata

Rcazionc pubblica alla polilica Fort~, Mmlcrala

di abbattimento

,..,

Accettazioue deJla

~ s(- No

regional izzazionc dopo la"

I )

vaccimuione ( I"

~ -

2. Crileri supplemen a · applicabil.i ai lini della decisione di praticare la vaccinazione profi.1attica

Criteri A favore ddla vacci.nazione

Accettazion~ delta Nota regionalizza"i-idne da parte dei

strategie conc~ enli.

uo

economica delle di controllo

E prevedibile che una strategia di contrnllo senza vaccinazione di emergenza comporli perdite economicbe significal.ivameule piu elevate nei settori agricolo e non a :rricolo

Contrn la -vaccinazione Tgnota

E prevedi.bile che una strategia di controllo con vaccinazione d'emergenza cornporti perdile cconomiche significalivamente piu elevate nei settori agrnicolo e uon a ricolo

(*) Conf ormcmcnlc aUa rclazionc dcl Comitato ~cicntifico dclla salute dcgli animali dcl 1999.

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,,

Critcri A favore della vaccinazione Contro la vaccinazione .. ~

....

t

prevedibile che la regola Si No

delle 24/48 ore non possa

V

~

esscrc applicala ellicaccmcnte per due gjorn.i consecutivi (1)

"

Impatto socialc c psicologico Si No

~

significativo dell a politica di

abbauimcnto

_V

Esislerua di grandi aziendi:: di Si No

'"

produzione animalc intensiva

~

in un·area non ad alta densita animale

~, l~

(1) la regola delle 24/48 ore significa: .I

a) i capi iofett.i deterruti in aziende di cui all 'acticolo IO 1109/possono esscre abbaltuli entro 24 ore

dalla conferma della malattia; '-

b) l'abbatti.mcnto prcvcntivo degJi animaJi sascettibiJi di ~ ione o contaminazione non pao csscre praticato con sicurezza entro meno di. 48 ore.

~

3. Definlzione di aree ad alta densita animate

~

3.1. Nel decidere in merito alle misure da adohad in applicazione della presente diretliva. e in particolare alle misure previsl:e all'articolo 52/ comma l, gli Stali mcmb~ oltre ad un'accurnta valutazione epidemiologica, prcndono in considcrazione la dcfinizionc di aree ad elevata densita animale di cui RI punco 3.2 o, se ap · ca.bile. di cui all 'articolo 2, lettera u) delta dirertiva 2001/89/CE, atilizzano al dguardo lad . ·zfone piu restritti.va.

La dcfinizione pu0 essere modificata,i: eek comunitari.a i.n funzione di nuovi dati scientifici 3.2. Animali delle specie sensib;/i ~

Per gli animali delle specie sensii<\-un'area ad elevata densila animate sara una 7.nna gengrafica entro un raggio di 10 km da u~ 1nda in cui siano detenuti animali de lie specie sensibili infetti o sosperti ,di essere infetti dal vfu,~;o"eLL'afta epizooti.ca, nella quale la densita di animaLi delle specie sensibili supera 1.000 capiJ e~ 12. Tale azienda deve essere situala in una sottoregione definita in confonnila dell'anicolo

1..._ l i

ra s), in cui la de.nsi.la di animali dcllc specie sensibili

e

superi.ore a

450 capi per km2. o ad u.ba'\ustanza inferiore a 20 km da tale sottoregione.

- 56 -

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ALl.EGATO XJ

Patte A

Laboratori nazionali autorizzati a manipolarc virus ,,h,•i dcU'afta

epizo e,

I

Codice ISO Stato membro in Nome del laboratorio St~ti ~Ymbri

cui

e

situate ii e~ si avva lgono

laboratorio .g,e~ servizi del

r

l,aboratorio bsterreichische Agentur fur Gesundheit und ,

~

AT AUSTRIA AUSTRIA

E rnahrungssicherheitVeteri narmedizi nis~ - Untersuchungen Medling ,

BE BELGIO Veterinary and Agrochemical Research cl ntre BELGIO

CODA-CERVA-VAR Uccle

,V-

LUSSEMBURGO

CZ REPUBBLICA Statni veterinarni ustav Prah1 Praha REPUBBLICA CECA CECA

I

DE GERMANIA Friedrich-Loeffler- 1

:V

GERMANIA

Institut:Bundesforschu~sinsfitut fur SLOVACCHIA Tiergesundheit, GreifsW

-

alcf ,; - Insel Riems

DK DANIMARCA Danish Institute

f pr

~Md and Veterinary DANIMARCA Research, Depa~ , t of Virology, Lindholm FINLAND1A

I

SVEZIA

ES SPAGNA Laboratorio c:ntral de Sanidad Animal, SPAGNA Madrid/ ,

FR

FRANCIA Agel)€: tra'n~aise de securite sanitaire des FRANCIA aliments (AFSSA);

<Qiooratoire d'etudes et de recherches en

1

,pa}flologie bovine et hygiene des viandes,

( [1

Lyon

_

Laboratoire d'etudes et de recherches en

<:'~

pathologie animale et zoonoses, Maison-Alfort

.,

GB REGNO U JTO Institute for Animal Health, Pirbright REGNO UNITO

~

ESTONIA FINLANDIA

p

IRLANDA

,<

MALTA

r,

SVEZIA

GR

~~

GRECIA Ivo1novro atp0(00()uc; nupe:rou,Ayia GRECIA napo01Cw~ ArnKric;

~ 6"

UNGHERIA Orszagos Allategeszsegugyi lntezet (OAT), UNGHERIA Budapest

rrJ

ITALIA Istituto zooprofilattico sperimentale della ITALIA Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia CIPRO

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LT LITUANIA Nacionaline veterinarijos laboratorija, Vilnius LITUANIA

s:-t

LV LETTONIA Valsts veterinarmedidnas diagnostikas centrs, LETTONIA

~

R.iga

V

NL PAESI BASSI CIDC-LelystadCentral Institute for Animal PAESI BAS~~

Disease Control Lelystad

c"I

PL POLONIA Zak~ad Prysza.ycy Panstwowego Instytutu POL~ ~- Weterynaryjnego - Panstwowegoinstytutu

Badawczego, Zdunska Wola

V

SI SLOVENIA Nacionalni veterinarski institut, Lubljana ~ ENIA

_v·

Partl~ B ~

Laboratori nazionali autorizzati a maojpolare virus vivi deU'aft epizootica per la produzione di vaccini

Cadice ISO Stato membro in Nome del laboratorio

"~

cui

e

situato ii

laboratorio

·"

DE GERMANIA Bayer AG - Kain \ ~

FR FRANCIA Merial, S.A.S., Laborat01re~

, i \(

fFA- Lyon NL PAESI BASSI CIDC-Lelystad -Ce ~ fnstitute for Animal

Disease Control, ~~Y~, d

-

GB REGNO UNITO Merial, S.A.S., / bright Laboratory - Pirbright

- 58 -

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ALLliGAro)Q;f

[Articqlp 65, cpnm1a 2, lcttc/.u a:rl/'

~ORME DI BIOSICCREZZA P.RRLABORATORIE STABILIMENTI CI MANIPOLANO VlROS VIVI DELL'AFTA EPIZOOTICA

,

l. I laboralori e gli sLabilimcnLi chc manipolano virus vivi deU'afta cpizootica{saho tenuli a rispellare o a superare i requisiLi r.ninimi precisali nei «Minimum sl.arnlanhi <-1X abonitori.es working with foot-and-mouth virus in vitro and in vivo» adottati dalla commissio e turopea per la lolla conlro l'arta epizontica nella 26esima sessione tenulasi a Rnrna nell'april ft85 e modiricati

nel1993.

x"'"

2. I laboratori e gli stabilimenti che manipolano virus vivi dell'afta pi:loolica devono essere sottoposti ad almeno due ispczioni ogni cinquc anni. una ddle quali 0 eff;"fiuata scnza preavviso.

3. 11 gruppo di ispezione

e

composlo almeno da:

-1.1.n cspctto

dclla Commissionc,

- un esperLo in materia di afla epizoolica,

J

-un esperto indipendente in mateiia di biosicurezza nei labora o · esposti a rischi microhiologici.

4. TI gruppo di ispezione JJresenta una conformemente alia decisione 98/139/CE.

e agli Stati membri.

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ALLEG,\TO Xill,T

fArticolo '.?,, comma 1, lcncm mi,· ~IJ,i~ ]/ '

TEST PER LA DIAG~OSl E NORME CONCERNENTI L'AFTA EPlZOOTTCA K,l.!,_Ejll.A DlAGNOSl Dl.FFERENZL<\L.E DL ALIRE MALATTJ.E VESC1COLARJ Dl ORIGINE

VIRALE

N e LI' am b-,to d e L prese11te a egato, LI . J ter.nlillJ - - «test» e «norma» d · estgnano n~ettivamente una ·

0

procedura diagnosttca di laboratorio e un reagente di riferimento

a{

enuto norma inlemaL.ionalmenle act.:dl.laLa a seguiLu di prove comparative erfottuak in tiiversi labGraluri.

PARTE A

CJ"(

Tesl per tu diagnosi 1. Procedure racc:omandate

'-<."

~

1

lesl Jiagnostici descrilli od Manuak UIE e i «lest prescntlrn er gli scambi intemal!'.ionali cosliLuiscono i test di rirerimenlo _per la. diagnm,i delle mal. ll1e vescicolari nella Comunit,\. I laboratori nazionali sono tenuti ad adottare norme c test n n eno rigorosi di quelli descritti ncl

ma□uale UlE. Eventual i procedure di prova piu rigorose d, q,ueJle definite nel manuale UlE sono

stabilite in sede comun.itaria.

«_t

2. Procedure alternative I ,

E

consemito il ri.corso ai test definiti come «test alte alivi» ncl manuale UlE o ad altri test non co.· mpresi in detlo manuale, purche ii Lesl di rn~ @llasi abbia dimo "tralo un'enicatia pari o superiore ai parametri di sensibilita e specificil:a"flJfYisti nel manuale UTE o, se piu rigorose, alle nom1c dct:i.ni.Lc ncgli alk:.gali dclh1 l.cgjslazi.onc er:ntLULLaria. J laboratori na.7ionaJi cb.c producouo risullaLi deslinali al commeicio nuionale, inll'acomuniLario o inLemaLionalt: devon.o generarc e

F

registrare i dali necessari per dimoslrare La confom'liLa ddle procedure di prova da essi applicate con le nom1e UIE o le norrnc comunitaric perhi~ ti.

3. Norme e controllo della qualita

(,1

1

J Jaboratori □azionaJi partecipanof~J,t esercitazioni peciodiche orgao.i.zzate daJ laboratorio comtmitaiio di rifo.rimento in mater" a a.i. standardizzazione e di conlrollo estcrno della qualita.

Nell' ambilo di tali esercitazion:i~ la boraLorio comunitario di rif erimento puo i,ener con to dei risultali ottenuti da un laboral.~ nazionale che, nell'arco di un periodo di tempo ragionevole, abbi.a partecipato ad u.n'cser T~one di controUo della qualita organizzata da uno degli organismi intc.mazionali rcsponsabili de cefntrollo cstcrno dclla q11alita nclla diagnosi di malattic vcscicolari di origine virale, quali l'UIE, , 'OrganizzaL.ione deUe Nuioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) o l'Agenzia lnte~ ionale per !'Energia Alo.mica.

J laboratori. nazional~ uano prograromi di contro.llo intemo della qualita, le cui modalita sono stabilite in sede COl]Jlllljtaria, Tn attesa dell'adozione di disposizioni particolareggiate, si applicano le specifiche conten.6u,,,negli ori.entamcnti dcll'"LJIE _per la valutazlone della qualita dei laboratori (commissionc norme UIE, sc1tcmbre 1995).

NeJl'ambito de_ controllo della qualila, i iaboratori nazionali de:vono dimostrare che i Lest comunemen e uftlizzati sono conformi ai requisiti di sensibili!a c specificila definili nel manuale UTE o, se

, p· ·

rigorosi, ai requisiti previsti all'allcgato XIV della presente direttiva.

4. Prqc~ re di adoziune e revisiune dei test e de/le nurme per Ta cJiagnosi di malattie vescicolari di origi1'>v1rale

l ,tes.t e le norme per la diagnosi di malaltie vescicolari di origine virale sono stabiliLi in sede comun ltaria.

Ci_~

Commissione pu.o tener canto <lei pareri scientifici formulati nclle riunioni <lei laboratori nazionali organizzatc dal laboratorio c.otnun.itario di riforimcmo,

- 6 0 -

(23)

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5. Procedura di verijica

l dati relativi alle esercitaz.ioni di standardizzaz.ione e di controUo esterno deUa qualita organ:i~ te dal laboratorio comunitario di riforimento sono esaminati in occasione delle riunioni annuali dei laboralori nazionali e comunicaLi alla Commissione ai lini della revisione dell'elt:nco dei ab ralori

nazionali figuranti ncll' allcgato Xl, partc A. .::::::.,

T laboratori i cui test non risultano conformi ai requisiti di scnsibilita e specificita p~ ~·itti sono invitati dalla Commissione ad adeguare le loro procedure cntro un congruo pcri9 o-,cdj tempo, in rnodo da garantire ii rispello clei requisiLi stessi. Ove i laboralori in queslione non l!iifnoslrino di aver raggiunto il necessario livello di competenza entro ii termine stabilito, i test esefilliti.,posteriormente a !ale dala non saranno piu riconosciuti all'intemo della Comunila.

~

V

6. Selezione e r.rasporto dei campioni ~'

Una patte del materiale raccolto in loco

e

inviato ad uno dei laboratori te1e cati nel I 'allegato XI, parte A.

Tullavia, qualora Lale maleriale non i.ia disronihile o non sia i<loneo · >&lSporln, queslo puo essere sostituito c_on un campi~ne _de_rivato da_ ~ primo passaggio ottenutif ,infettando un animale della stessa specie o <la uno de1 pnm1 passaggi <l1 colturn cdlularc.

V

Dcvono cssere fomite info1111azioni sull'animale o sullc-cellule s --cui

e

stato passato il mateiiale . .I c.;ampi.uni per la diagnosi del vims afloi;o possrn10 essere Lra._s~o ali a 1.ma lt:mperatura di 4 °C se ii tempo previ sto di trasporto al laboratorio di destinazione no/1 supera 24 ore.

J>er ii trasporto di campioni di materiale esolago-faring~ (f robang)

e

raccomandalo l'impiego di neve carbonica o di azolo liquidi. sop.rattULto se 1.10n,s:i, 'P.ossono escludere eventuali rilardi negli

:iernpnrl1. ,

V

In caso di materiali provenienti da casi sospetti di ilta epizootica occorre adottare particolari precauz.ioni per trasportare i campioni in un im1J.~io sicuro, sia all'intemo di uno stesso paese

che tra paesi diversi.

0

Tali n1ccomandazioni sono intese sopraLlullo a p;evenire la rottura del recipiente o la fooriusci(:a del materiale e

il

conseguente rischio di comamin;i~ione, ma anche a garantire che ii campione arrivi in buono Stalo. I blocchi refrigeranli sono preforibili al ghiaccio, per evitare la fuoriuscita di acqua

dall'imballaggio.

f

La spedizione dei campioni dcve esser/ pfevenlivamenle nolilical.a al laboralorio di destinazione, cbe deve autorizzal'e l'invio del mat~ a1:e.

Occnrrn garanlire l'Ml'iervan'/a del~~orme vigL:nli nc:gli Slali memhri interessali in maltiria rli importazio□ e ed esportazione.

:..::5

0

PARIEB

Q~

Norme

I protocolli speci flcati . el Manuale UIE precisano le procedure di riferimento per I' isolamento del

·virus, l'individnaz:i' .e ell'antige□e e l'individuazione dell'anticorpo nelle malattie vescicolari.

1. Ajta epizootic"'-.

1.1. lndividuazf.fJ}is; dell 'anOgene

Le norme a.p_P.llcabili in materia di individuazione dell'antigene del virus aftoso sono stabilite in sed~ co~~l'lif~ , ?revi_a _con~ulta_zior~e de! la~orat?r~o comunitario di ri_fer!me_nto. _ _ Anugeru s~ dardizzatL malhvatt dc1 sclte s1erot1p1 possono cssere achiest1 presso tl Laboratono mondia <ii riferim.ento delJ 'UIE/FAO per l'afia cpizootica.

I lawatori oaz:ionali garantiscono la conformjta del loro sistema di individuazione dell'antigene a ta* hme minime. Ove del caso, essi consultano ii laboratorio comunitario di riforimcnto per la s elta deUe diluizion.i da utili.zzare per ottenere controlli fortemente e debolmente positivi.

(1.. l

lsolamento del virus

I:'c

nom,e applicabili in materia di indi-viduatione del vims aftoso sono stabilitc in scde comunitaria previa consulta,,:ione del lahoratorio comunitario di riferimento.

Riferimenti

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