• Non ci sono risultati.

CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E L ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONVENZIONE TRA ROMA CAPITALE E L ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

1 CONVENZIONE

TRA

ROMA CAPITALE E

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

L'anno 2019, del mese di maggio

tra

Roma Capitale, rappresentata dal Direttore ad interim della Scuola di Formazione Capitolina Dott.

Salvatore Buccola, per la carica e per gli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di Via Ostiense n.131L– 00154 Roma,

e

l'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia, d’ora in avanti definito Ordine, partita IVA/Codice Fiscale 80053110583, con sede legale in Roma, Piazza Manfredo Fanti n. 47 - 00185, Roma, rappresentata dall’Arch. Flavio Mangione, nato a Roma il 23/08/1966, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'organizzazione stessa,

PREMESSO CHE

il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede disposizioni specifiche riguardanti le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;

l’art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., prevede che i corsi di formazione ed aggiornamento possono essere organizzatI anche dagli ordini o collegi professionali;

le vigenti disposizioni normative (art. 15, Legge n. 241/1990), nell’ottica della economicità e dell’efficacia dell’azione amministrativa, consentono alle Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 272 del 9 ottobre 2017 è stata istituita la Scuola di Formazione Capitolina avente autonomia didattica, organizzativa, gestionale e finanziaria con competenza in materia di aggiornamento e formazione del personale capitolino.

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 52 del 29 marzo 2018 è stato approvato il Regolamento di organizzazione della Scuola di Formazione Capitolina che per il raggiungimento delle sue finalità (art. 11) può stipulare convenzioni per la gestione congiunta delle attività di formazione avvalendosi della collaborazione, tra gli altri, degli ordini professionali.

(2)

2 RILEVATO

che il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 impone ad ogni professionista l’obbligo di curare il permanente e costante aggiornamento della propria competenza professionale mediante la formazione continua;

che è interesse delle parti intensificare il rapporto di collaborazione sul piano didattico e dell’aggiornamento professionale, stabilendo le modalità più opportune per favorirne lo sviluppo, prevedendo lo scambio di esperienze professionali e di expertise lavorative utili all’accrescimento delle competenze dei tecnici di Roma Capitale, mediante, seppur limitata partecipazione alle attività didattiche, di professionisti iscritti all’Ordine;

VISTO

- l’art. 98 Titolo IV del D.lgs 81/2008 e s.m.i. – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;

- l’art. 15 della L. 241/1990;

- la Delibera di GC n. 272/2017;

- la Delibera di GC n. 52/2018;

- l'art.7 del DPR 137/2012;

- il Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo degli Ordini degli Architetti PPC, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 117 del 16 settembre 2013;

- la Delibera di GC di Roma Capitale n. 4948/98;

- il D.Lgs n.101/18 del 10 agosto 2018;

- l'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

Tutto ciò premesso, si concorda di stipulare la seguente convenzione

Art. 1 (Oggetto)

Roma Capitale propone all’Ordine, che accetta, la co-organizzazione di corsi finalizzati a garantire l’aggiornamento e/o l’implementazione di competenze dei propri tecnici come previsto dalla normativa ai sensi del D. Lgs. 81/08 titolo IV, Capo I, art. 98.

Il corso di formazione per Coordinatore della sicurezza con verifica finale di apprendimento che consente di ottenere l’abilitazione valida ai sensi del D. Lgs. 81/08 titolo IV, Capo I, art. 98 per

(3)

3 l’assunzione dell’incarico di CSP (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto) e CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) sarà articolato in 17 giornate per un totale di 136 ore di docenza così suddivise:

- 120 ore di formazione, divise in 96 ore di parte teorica e 24 ore di parte pratica;

- 8 ore per una lezione di recupero al fine dell’accesso al test finale del corso, per coloro che hanno effettuato delle assenze;

- 8 ore per la sessione di esami che sarà effettuata in codocenza da una Commissione costituita da almeno 3 docenti del corso;

Il corso di aggiornamento (40 h) per Coordinatore della sicurezza che consente di mantenere i requisiti per ricoprire i ruoli di cui sopra sarà articolato in 6 giornate per un totale di 48 ore di docenza così articolate:

- 40 ore di formazione;

- 8 ore per una lezione di recupero al fine dell’accesso al test finale del corso, per coloro che hanno effettuato delle assenze.

La presente Convenzione contempla, inoltre, la possibilità che Roma Capitale possa richiedere per iscritto all’Ordine l’attivazione di nuovi interventi formativi che saranno oggetto di ulteriori atti negoziali integrativi del presente accordo.

Art.2

(Adempimenti delle Parti)

Roma Capitale si obbliga a fornire, a propria cura e a proprie spese, l’organizzazione e la logistica per lo svolgimento delle attività previste per il corso, riservando in favore dell’Ordine un numero pari al 20% dei posti complessivamente previsti.

L’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e provincia, per il tramite della propria struttura organizzativa per i corsi abilitanti, nell’ambito del Comitato Tecnico della Formazione, si impegna a predisporre i programmi dei corsi di cui al precedente art. 1, garantendo che tali programmi siano conformi, all’Allegato XIV del D.lgs. 81/08.

L’Ordine si impegna ad incaricare per la realizzazione dei corsi per Roma Capitale docenti, tutor e coordinatore scientifico con specifica competenza, garantendo capacità professionali e didattiche dei medesimi.

Detti docenti saranno, nel continuo dell’attività didattica, sottoposti a specifico processo valutativo attraverso appositi questionari di customer satisfaction somministrati da Roma Capitale e attraverso azioni di monitoraggio svolte dai componenti della Scuola di Formazione Capitolina.

Oltre a ciò, la presenza in aula del Direttore Scientifico del corso costituirà un valido elemento di garanzia del livello qualitativo del corso stesso.

Le Parti convengono che i costi che l’Ordine sosterrà per la realizzazione delle attività corsuali di

(4)

4 cui all’art.1, non potranno eccedere:

- l’importo di € 19.000,00=, comprensivo di ogni onere, per il corso di formazione per Coordinatore della sicurezza;

- l’importo di € 6.600,00=, comprensivo di ogni onere, per il corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza.

L’Ordine certificherà l’avvenuta abilitazione/aggiornamento, previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., a tutti i partecipanti, mentre riconoscerà i CFP ai soli architetti iscritti all’albo professionale, ex DPR 137/2012.

Articolo 3

(Erogazione del ristoro)

L’importo del ristoro di cui all’art. 2 sarà corrisposto da Roma Capitale in un’unica tranche a seguito della verifica positiva della singola attività corsuale realizzata e della rendicontazione delle spese sostenute.

L’Ordine dovrà produrre i rendiconti con il dettaglio dei costi sostenuti in funzione dei corsi realizzati nell’ambito dell’Accordo (costi per le risorse umane esterne, costi di progettazione e gestione della formazione specialistica, ecc.).

Il piano dei costi per le attività di formazione non dovrà eccedere le tariffe previste dalla Delibera di G.C. di Roma Capitale n. 4948/1998, che prevede le seguenti tariffe,

- per l’attività di docenza euro/h € 123,95;

- per l’attività di coordinamento euro/h € 123,95;

- per le attività collaterali di supporto alla didattica (esercitazioni, assistenza alla didattica, tutoraggio, gestione del gruppo) euro/h € 43,90.

Il ristoro dei costi erogato da Roma Capitale risulta essere fuori dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto gli importi in parola sono erogati nell’ambito di un rapporto di natura di rilievo pubblicistico e, dunque, di interesse generale ai sensi dell’art. 143 del TUIR che prevede espressamente che non si considerano commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali e verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedono i costi di diretta imputazione e che sono altresì esclusi dall’imponibile i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociale esercitate in conformità ai fini istituzionali.

(5)

5 Art. 4

(Assicurazione e garanzia per la sicurezza)

Roma Capitale si obbliga a garantire che i luoghi presso i quali si svolgeranno i corsi di formazione saranno conformi alle prescrizioni imposte dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., con riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ed alle specifiche direttive regionali per l’erogazione di corsi di formazione.

Art. 5

(Validità della Convenzione)

La presente Convenzione avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, fino al termine del mandato del Consiglio dell’Ordine.

Alla data di scadenza la Convenzione dovrà ritenersi terminata senza obbligo di preavviso per entrambe le Parti.

In caso di rinnovo verrà redatto apposito atto convenzionale integrativo al presente atto.

Art.6 (Recesso)

Entrambe le Parti hanno la facoltà di recedere in ogni momento, per giustificati motivi, dalla presente Convenzione, mediante comunicazione scritta all’altra parte, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Qualora i Corsi programmati non dovessero essere ultimati entro la scadenza naturale della Convenzione, dovranno, comunque, essere portati a completamento.

In ogni caso troverà applicazione la disciplina civilistica in materia di risoluzione per inadempimento dei cui all’art. 1453 del Codice Civile.

Art. 7 (Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 8

(Tutela della Privacy)

Le parti, nell’adempimento dei propri obblighi e nell’esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, osserveranno scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018, norme, tutte, che dichiarano espressamente di conoscere.

In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che:

1. effettueranno esclusivamente le operazioni concordate per lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico;

(6)

6 2. nel caso in cui si proceda alla comunicazione a terzi di dati personali in esecuzione di obblighi, dovranno attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018, e garantire che i dati giungano esatti e siano utilizzati per fini leciti;

3. utilizzeranno i dati personali nella misura strettamente necessaria alla attività da compiere per l’espletamento dell’incarico.

Art. 9 (Riservatezza)

L’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e provincia si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura, comunque acquisite, nell’espletamento delle operazioni di prestazione dei corsi formativi, secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi.

Art. 10

(Forma Convenzione)

La presente Convenzione è redatta in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, approvata dalle “Parti” senza riserve per essere in tutto conforme alla propria volontà e sottoscritta con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per ROMA CAPITALE – Scuola di Formazione di Roma Capitale

FIRMATO DIGITALMENTE - IL DIRETTORE ad interim Salvatore Buccola

Per l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI ROMA E PROVINCIA FIRMATO DIGITALMENTE - IL PRESIDENTE Flavio Mangione

Riferimenti

Documenti correlati

in materia di profezione dei dati personali, il dipendente comunica in forma scritta tempestivamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, al Dirigente

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di

(Approvato con delibera n. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’Ordine, in base a quanto previsto

Il Segretario esamina la corrispondenza e ne gestisce lo smistamento tramite gli uffici di Segreteria, inviando al Presidente, a se stesso, al Tesoriere, al Consiglio, a

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute in data successiva al termine di presentazione

Non è consentita la realizzazione di di edifici costruzioni interrate che comportino altezza del fronte di scavo rispetto al profilo del terreno preesistente maggiore di

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA..

Nello spirito di collaborazione volto alla miglior formulazione del nuovo Piano Operativo del Comune di Camaiore si sottopongono alcuni temi di approfondimento