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COMUNE DI SANTA FIORA Provincia Grosseto

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Academic year: 2022

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ALLEGATO “B”

COMUNE DI SANTA FIORA Provincia Grosseto

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO, PICCOLE MANUTENZIONI, PULIZA E

CUSTODIA STRUTTURE COMUNALI E AREE ADIACENTI CIG: 7789961F2A

Affidamento del servizio a favore di

Cooperativa Sociale di tipo “B”

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Art. 1

Oggetto del servizio

L’Amministrazione Comunale di Santa Fiora vuol favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone che si trovano in condizioni di svantaggio e difficoltà in un contesto economico- produttivo che offre poche opportunità di lavoro per le persone svantaggiate così come definite dall'art. 4, comma 1° della L. 381/1991.

Con il presente appalto l’Amministrazione Comunale di Santa Fiora intende provvedere, con affidamento all’esterno a Cooperativa Sociale di tipo B) per l’inserimento di soggetti deboli e svantaggiati, ad effettuare i seguenti interventi nell’ambito più ampio di mantenimento e miglioramento del decoro urbano:

a) piccola manutenzione ed interventi di decoro urbano nei parchi e nelle strade (con esclusione delle strade provinciali) delle frazioni di Bagnore, Bagnolo, Selva, a titolo esemplificativo: manutenzione ringhiere, staccionate, pulizia e manutenzione dei lavatoi e dei fontanili, nonché giardini e aree scolastiche del capoluogo;

b) custodia e pulizia di strutture comunali (es. aree sportive, zona sotto il portone del palazzo Sforza Cesarini), oltreché assistenza e supporto in occasione di manifestazioni ed eventi turistici, culturali e sportivi.

Art. 2

Modalità di svolgimento del servizio

La ditta appaltatrice dà atto di essere a perfetta conoscenza delle zone oggetto del servizio, la loro ubicazione e della natura di dette aree. La ditta affidataria procede allo svolgimento del servizio in piena autonomia, resta inteso che rimane a carico dell’affidatario l’assunzione del rischio d’impresa

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER UN TOTALE DI 3.300 ORE COMPLESSIVE PRESUNTE NEL PERIODO MARZO 2019 – FEBBRAIO 2020:

1) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO:

Piccola manutenzione ed interventi di decoro urbano nei parchi e nelle strade (con esclusione delle strade provinciali) delle frazioni di Bagnore, Bagnolo, Selva. La prestazione oggetto dell’appalto consiste pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’obbligo di mantenere puliti parchi, aree a verde, griglie di scolo, fossette, parcheggi ed area sosta camper, marciapiedi, taglio di erba e raccolta foglie nei parchi e giardini, potatura piante, concimazione e annaffiatura fiori e siepi, manutenzione delle panchine, dei cestini di raccolta rifiuti, dei giochi per i bambini, pulizie lavatoi e fontane comunali, piccole riparazioni del manto erboso e stradale.

Le modalità di espletamento degli interventi sopra detti prevedono tra l’altro l’utilizzo di piccola attrezzatura atta allo scopo, come ramazze, pale, bidoni, decespugliatori, carretti e altra attrezzatura di semplice utilizzo.

[2.500 ore presunte nel periodo MARZO 2019-FEBBRAIO 2020].

2) CUSTODIA E CURA DELLE STRUTTURE COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI INTERVENTI STRAORDINARI DI DECORO URBANO:

Soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni culturali, turistiche e sportive in tutto il territorio comunale compreso le case sparse e le aree rurali, programmate sulla base del

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calendario opuscolo eventi 2019 e secondo necessità su richiesta del Responsabile del Servizio, in tali circostanze la Cooperativa dovrà occuparsi di prestare supporto con straordinari interventi di pulizia e riordino di ambienti sia interni che esterni ove tali manifestazioni sono ospitate (ad esempio posizionamento sedie ed allestimento). In caso di eventi e manifestazioni il Responsabile del Servizio invierà una richiesta, almeno 3 gg.

prima, con il dettaglio della prestazione da effettuare, la Cooperativa dovrà procedere di conseguenza, salvo comunicare per iscritto entro 24 ore i motivi di impedimento all’esecuzione della prestazione richiesta.

[800 ore presunte nel periodo MARZO 2019 - FEBBRAIO 2020].

Art. 3

Orario di svolgimento del servizio

La rilevazione dell’orario di servizio dovrà risultare da apposito foglio di firma, da presentare contemporaneamente alle fatture elettroniche o a mezzo di altra strumentazione di cui l’Amministrazione vorrà dotarsi e rimane a disposizione del responsabile dell’ufficio per eventuali controlli.

Art. 4 Piano di lavoro

La Cooperativa ha l’obbligo di presentare un piano particolareggiato che indichi tra l’altro:

- il nominativo del responsabile del servizio per gli interventi di miglioramento del decoro urbano;

- il numero complessivo dei soggetti impiegati, con nominativi e dati anagrafici; nel caso di variazione a qualunque titolo del personale, l’impresa si obbliga a presentare la comunicazione, anche via fax entro le 48 ore successive alla sostituzione;

- i turni di lavoro;

- gli orari di svolgimento del servizio;

- le attrezzature impiegate e relative schede tecniche;

L’impresa si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione al piano di cui sopra. Tale piano sarà specificato in conformità con il progetto-programma ove tra l’altro sarà indicato il numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro, delle caratteristiche dello svantaggio, dei piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, dei ruoli e dei profili professionali di riferimento e delle eventuali figure di sostegno necessarie.

Art. 5 Durata

La durata dell’appalto è fissata con decorrenza dalla data di stipula della convenzione e fino al 29.02.2020.

Art. 6 Offerta

La procedura di gara sarà totalmente telematica mediante piattaforma regionale START.

Non possono essere apposte, e se apposte non avranno alcun valore e perciò non saranno prese in considerazione, eventuali postille o annotazioni alle condizioni del presente capitolato, il quale dovrà essere integralmente accettato.

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Le offerte che conterranno condizioni di servizio diverse da quelle contenute nel presente capitolato saranno ritenute nulle.

L’importo a base di gara è pari ad € 50.000,00, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 500,00, così per un importo di € 50.500,00, al netto dell’Iva di legge.

Il Comune di Santa Fiora provvederà alla stipula di formale convenzione con la Cooperativa aggiudicataria.

Art. 7

Cauzione provvisoria e definitiva

L’appaltatore, in sede di stipula della convenzione è tenuto a presentare una garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo netto dell’appalto, che potrà avere la forma del versamento in contanti presso la tesoreria dell’ente, di una fideiussione bancaria ovvero di una polizza assicurativa.

La finalità della cauzione definitiva è quella di garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione, del risarcimento di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione possa aver liquidato in maggior entità in corso di esecuzione dell’appalto nei riguardi dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, rimanendo comunque salva la facoltà per il Comune di esperire azione giudiziaria qualora la cauzione risultasse insufficiente.

Il Comune può unilateralmente ricorrere alla cauzione per le spese relative ai lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme liquidate in corso di esecuzione dell’appalto rispetto a quanto risulta dalla liquidazione finale.

La cauzione dovrà necessariamente essere ricostituita nell’originario ammontare ad opera dell’appaltatore nel caso in cui l’Amministrazione abbia dovuto utilizzarla in tutto o in parte, in corso di esecuzione della convenzione.

La cauzione sarà restituita al termine della durata della convenzione, a condizione che l’appaltatore dia prova dell’estinzione degli obblighi contrattuali nonché di tutti i crediti nei suoi confronti. In caso contrario, la cauzione definitiva sarà ritenuta dall’Amministrazione comunale sino all’adempimento delle condizioni suindicate.

Art. 8

Divieto di subappalto

È vietato subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente capitolato o di cedere in tutto o in parte il relativo contratto.

Art. 9

Regime di invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto dalla società cooperativa deve essere inteso comprensivo di ogni spesa e, come tale, fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Nel prezzo contrattuale si intende inglobato, senza eccezione, qualsiasi ulteriore intervento che risulti necessario ai fini dell’espletamento del servizio.

Art. 10 Pagamenti

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I pagamenti verranno effettuati mensilmente, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche (Codice Univoco Ufficio 6GCWK5) in relazione alle prestazioni rese e previo possesso di regolare documentazione attestante il versamento degli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi obbligatori dei dipendenti impiegati nel servizio di cui trattasi.

L’impresa deve inoltre compilare un prospetto mensile da cui risultino le prestazioni effettuate giornalmente la cui mancata produzione costituirà impedimento alla liquidazione.

Qualora venissero denunciati dall’Ispettorato del Lavoro, INPS o INAIL violazioni alle disposizioni in materia dei relativi obblighi, sarà sospesa la procedura di pagamento fino a quando gli Enti competenti avranno comunicato la regolarizzazione della situazione.

Qualora le suddette violazioni dovessero verificarsi per più di due volte, l’Amministrazione risolverà il contratto, destinando le somme trattenute, nonché la cauzione per gli adempimenti previdenziali e contrattuali nei confronti dei dipendenti dell’impresa.

Per le sospensioni o ritardi nei pagamenti per le motivazioni di cui sopra, l’impresa non potrà opporre eccezioni né aver titolo per risarcimento danni.

La disposizione di liquidazione sarà effettuata entro trenta (60) giorni dal ricevimento della fattura elettronica e della documentazione a corredo, previa verifica della regolarità delle prestazioni.

L’accredito sarà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato e debitamente comunicato da parte della Cooperativa all’amministrazione in ossequio alle disposizioni della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 11

Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali, la stazione appaltante intende perseguire, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381, anche lo scopo di promuovere l’inserimento di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della citata legge.

A tal fine, l’aggiudicatario ha l’obbligo – una volta adempiuto quello relativo alla salvaguardia dei livelli occupazionali – di riservare una quota percentuale nell’ambito delle nuove assunzioni ai soggetti svantaggiati. Tale quota sarà definita in sede contrattuale d’accordo con la stazione appaltante, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’aggiudicatario.

La cooperativa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL.

Art. 12

Obblighi del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell’ambiente e dei conseguenti rischi in cui è tenuto ad operare.

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Il personale dell’impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.

Art. 13 Polizza assicurativa

A tutela della totalità dei danni che possano essere provocati, l’appaltatore è obbligato a stipulare per tutta la durata dell’appalto una polizza di responsabilità civile contro terzi; tale assicurazione esimerà il Comune da ogni tipo nonché da qualsiasi eventuale responsabilità per danni che potessero essere cagionati a persone, cose ed animali nell’espletamento del relativo servizio.

A tal fine l’aggiudicatario è tenuto a presentare polizza assicurativa per responsabilità RCT (Responsabilità Civile Terzi) ed estensione RCO (Responsabilità Civile Operatori) con i seguenti limiti:

 RCT: massimale unico non inferiore ad Euro 1.000.000,00 comprensiva dell’estensione dei danni da incendio per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00;

 RCO per un massimale unico non inferiore a Euro 800.000,00.

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso il Comune quale elemento indispensabile ai fini della stipulazione della convenzione relativa all’espletamento del servizio.

Art. 14

Norme sulla sicurezza e rispetto del D.Lgs. 81/2008

La ditta è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. L’impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L’impresa dovrà inoltre comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008.

Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore. A riguardo l’appaltatore conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei rischi specifici del proprio lavoro. Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell’accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico della ditta appaltatrice.

Art. 15

Risoluzione della convenzione

Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio, l’amministrazione intimerà per iscritto all’impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l’impresa non adempia nel termine indicato, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.

Tutte le clausole del presente capitolato, in particolare quelle poste a favore del personale e dei terzi, sono comunque essenziali e pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del rapporto.

Inoltre, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) mancato inizio del servizio alla data prevista dal contratto;

b) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dopo due diffide formali;

c) arbitrario abbandono del servizio o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore;

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d) cessazione, cessione o fallimento della ditta aggiudicataria;

e) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante della ditta o degli amministratori muniti del potere di rappresentanza, per reati che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

f) inosservanza dei contratti di lavoro del personale;

Qualora la ditta dovesse recedere senza giustificato motivo o giusta causa, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, con addebito delle ulteriori spese per l’assegnazione ad altro soggetto, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Art. 16 Gestione dei servizi

I servizi che costituiscono oggetto del presente capitolato devono essere espletati dall’appaltatore in qualità di imprenditore ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile e quindi mediante autonoma organizzazione; l’appaltatore peraltro deve provvedere a suo carico a reperire tutto ciò che risulti necessario per l’espletamento del servizio e soprattutto il materiale e le attrezzature occorrenti per il suo svolgimento.

Dal Comune sarà esercitata un’attività di controllo relativa alla verifica del corretto espletamento dei servizi appaltati al fine di accertare le modalità di esecuzione del lavoro; il Comune inoltre potrà ordinare tutte le prescrizioni che ritenesse opportune in merito all’espletamento del servizio medesimo.

Art. 17 Controlli

L’impresa aggiudicataria metterà a disposizione dell’Amministrazione un responsabile che avrà l’obbligo di collaborare con il personale comunale per la supervisione e le eventuali esigenze particolari del servizio.

Art. 18

Oneri della ditta Appaltatrice La ditta Appaltatrice ha l’onere di fornire ai propri dipendenti:

• la divisa costituita da indumenti ritenuti idonei per le prestazioni da effettuarsi, con cartellino di riconoscimento, dovranno necessariamente avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per i lavori richiesti;

• tutte le attrezzature e gli strumenti utili alla migliore esecuzione del servizio;

• tutto ciò che possa servire per il corretto espletamento del servizio.

Art. 19 Smaltimento rifiuti

L’appaltatore è obbligato al complesso delle attività che riguardano lo smaltimento dei rifiuti dallo stesso raccolti durante le operazioni di miglioramento del decoro urbano e precisamente derivanti dallo svuotamento dei cestini, dalla pulizia del verde pubblico, delle aiuole, dei parchi e delle aree esterne in generale.

I rifiuti dovranno essere suddivisi per tipologia di rifiuto secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in tema di raccolta differenziata di rifiuti e per il loro corretto smaltimento.

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Art. 20

Osservanza di leggi regolamenti e norme

La ditta aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le clausole del presente capitolato.

Sarà inoltre tenuta all’osservanza di tutte le leggi che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l’antinfortunistica, i contratti di lavoro e delle leggi antinquinamento, siano o meno richiamate dal presente capitolato.

In particolare dovranno essere osservate le norme previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 82 e s.m. e i., dalle leggi di contrasto alla delinquenza mafiosa e dal regolamento comunale dei contratti.

Art. 21

Risoluzione della convenzione

In caso di inadempienze gravi per fatti imputabili alla cooperativa aggiudicataria, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo formale ingiunzione di adempimento a mezzo di Raccomandata A.R. rimasta senza esito. In tal caso l’Amministrazione procederà ad affidare ad altra cooperativa il servizio.

Art. 22

Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui al citato Regolamento tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Art. 23

Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge, in particolare della L. 381/1991, della L.R.T. 31 ottobre 2018 n. 58, oltre alle norme vigenti in materia di prestazioni di servizi per gli enti locali e alle norme del Codice Civile.

Il R.U.P. Responsabile dell’Area dei Servizi Amministrativi e Patrimoniali f.to digitalmente Dott.ssa Roberta Pieri

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