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CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Lombardia Contributi

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CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Lombardia

Contributi - Domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi - Possibilità di reiterazione e revoca - Condizioni.

Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale Lombardia - 18.5/13.7.2000, n.

1012/00 - Pres. Gallicchio - Rel. Floreani - Bianchi (Avv. Garlatti) - INPDAP (Dott. Cataldi) - INPS (Avv. Saia).

La facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi può essere esercitata una sola volta e la stessa non può essere revocata successivamente all'emanazione dell'atto amministrativo di accoglimento o di diniego.

FATTO. - Con ricorso proposto davanti alla Sezione III per le pensioni civili di questa Corte, depositato il 19 marzo 1993, l'interessata ha formalmente impugnato il mandato, in epigrafe identificato, a mezzo del quale la Direzione generale degli istituti di previdenza ha provveduto a trasferire gli importi contributivi corrispondenti ai periodi di iscrizione alla C.P.D.E.L, deducendone l'illegittimità in quanto assunto successivamente alla domanda di ricongiunzione presentata ai sensi dell'art. 2 della legge 29 del 1979. L'interessata dava atto che con istanza del 21 aprile 1986 aveva chiesto la ricongiunzione all'I.N.P.S. della contribuzione maturata presso la Cassa a norma dell'art. 1 della legge citata e che, in seguito a nuovo impiego assunto con reiscrizione alla Cassa, il 6 novembre 1991 aveva presentato una nuova istanza di ricongiunzione.

Rilevava inoltre che non aveva rinunziato alla precedente istanza del 1986, sia perché la rinunzia non è prevista dalla legge, sia perché riteneva implicita la rinunzia con la presentazione di una nuova domanda; solo successivamente a quest'ultima, infine, aveva ricevuto il provvedimento definitivo di ricongiunzione ai sensi dell'art. 1 della legge 29 del 1979.

Con atto depositato il 7 maggio 1993, l'interessata si è costituita a mezzo di difensore, il quale ha depositato la procura e la copia notificata del ricorso alla C.P.D.E.L..

Il nuovo difensore ha depositato memoria in data 10 maggio 1999, nella quale conferma le conclusioni già precisate.

La Sezione, con ordinanza 16 settembre 1999, ha ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio in confronto dell'INPS e di acquisire una relazione da parte dell'INPDAP.

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L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito in giudizio con atto depositato il 1 marzo 2000, nel quale preliminarmente rileva che la ricongiunzione prevista dalla legge 29/1979 può essere chiesta una volta soltanto ed osserva che la ricongiunzione richiesta il 21 aprile 1986 si è perfezionata alla data del 21 febbraio 1992 mediante la trasmissione del prospetto dei periodi da ricongiungere; ha concluso rimettendosi alla decisione di questa Corte.

L'INPDAP si è costituito con atto depositato il 16 maggio 2000, nel quale osserva che l'interessata ha richiesto la ricongiunzione nella nuova posizione assicurativa presso la Cassa in data 20 marzo 1992, quando ormai il precedente provvedimento di ricongiunzione era stato emesso; sostiene, inoltre, che le facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29/1979 possono essere esercitate una volta sola, salvo le ipotesi particolari previste dall'art. 4 di detta legge.

Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.

All'udienza, la rappresentante dell'INPDAP ha concluso come in atti.

DIRITTO. - L'oggetto del giudizio riguarda l'accertamento del diritto alla ricongiunzione della posizione assicurativa maturata con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e fondi integrativi o sostitutivi presso la Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, già amministrata dal Ministero del Tesoro.

Per quanto attiene all'individuazione della domanda, in particolare, costituisce punto nella giurisprudenza di questa Corte la qualificazione del processo pensionistico come giudizio sul rapporto, ancorché la pretesa debba essere necessariamente mediata dall'impugnazione di un atto amministrativo (cfr. art. 71 R.D. 13 agosto 1933 n. 1038;

SS.RR. 10 giugno 1972 n. 26; 14 settembre 1981 n. 521C; 1 luglio 1987 n. 66/C); nella fattispecie, peraltro, la ricorrente ha formalmente impugnato un atto - il mandato emesso per l'importo corrispondente alla contribuzione maturata presso la CPDEL - il quale, lungi dal rappresentare l'atto lesivo, costituisce soltanto uno dei presupposti di fatto idonei a dare ingresso alla sua doglianza. Il trasferimento dei contributi all'INPS, invero, ha determinato un assetto contributivo conforme alla prima richiesta di ricongiunzione, mentre la pretesa fatta valere trova l'antecedente necessario nella pronuncia dell'Amministrazione negativa della seconda istanza di ricongiunzione, definita con la nota della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza in data 22 dicembre 1992, atto quest'ultimo anch'esso impugnato ed al quale non può riconoscersi alcuna efficacia confermativa, come invece afferma l'interessata.

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Ragione per cui, la pronuncia di questo giudice deve avere riguardo alla situazione della ricorrente presa in esame da quest'ultimo provvedimento ed inerente alla ricongiunzione della posizione assicurativa già complessivamente accentrata presso l'INPS per effetto della primitiva ricongiunzione.

La fattispecie è astrattamente regolata dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, il quale prevede la facoltà di ricongiunzione come alternativa a quella stabilita dal precedente articolo 1 concernente la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, mediante l'iscrizione nella predetta assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in essa delle corrispondenti posizioni assicurative.

In via preliminare, va osservato che nessun interesse della presente controversia riguarda l'ente gestore dell'assicurazione generale obbligatoria, atteso che nessuna posizione soggettiva è fatta valere in suo confronto, mentre il diritto alla ricongiunzione di periodi di servizio prestati in regime alternativo ed ai fini della concentrazione nell'ordinamento statale è prospettato, d'altra parte, senza alcun riflesso inerente alla consistenza della contribuzione da trasferire; sicché, la contestazione cade sulla mera possibilità di valorizzazione del periodo prestato con iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria, ancorché tale periodo risulti comprensivo di precedenti periodi di servizio prestati con iscrizione alla CPDEL e ricongiunti.

Il ricorso é infondato per le ragioni che seguono.

L'art. 4 della legge 29 del 1979 prevede espressamente che la facoltà di ricongiunzione, nelle distinte ed alternative ipotesi stabilite dagli articoli 1 e 2, può essere esercitata per una volta sola e tale disposizione, come del resto puntualmente rilevato dagli enti previdenziali, impedisce che la pretesa fatta valere possa essere accolta, atteso che una nuova possibilità di valorizzazione contributiva può essere esercitata a condizione che i periodi di assicurazione da ricongiungere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, siano pari o superiori a dieci anni, di cui cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, ovvero a condizione che la ricongiunzione sia chiesta all'atto del pensionamento e presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Le disposizioni ricordate escludono comunque che la pretesa fatta valere sia sostenibile; tuttavia, per ragioni di completezza, ritiene il Collegio di rilevare che nessuna ragione di doglianza può essere utilmente argomentata con riferimento al

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perfezionamento della fattispecie della prima ricongiunzione.

Risulta infatti dagli atti di causa che l'interessata ha presentato la successiva domanda di ricongiunzione in data 20 marzo 1992, epoca nella quale la precedente era già definita, ché, anzi, proprio l'esito di tale domanda ed il provvedimento negativo su di essa del 20 dicembre 1992, come si è ricordato, hanno determinato l'interesse della ricorrente ad agire in questo giudizio.

Non risulta peraltro provato dalla medesima che essa avesse, presentato domanda di ricongiunzione - per così dire, inversa - in, data 6 novembre 1991, come invece sostiene nell'atto introduttivo, mentre solo con l'istanza del 20 marzo 1992 ha richiesto il "ritiro" della preventiva domanda del 1986; risulta, anche, come l'INPS abbia in pari data trasmesso l'istanza alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, invitandola a soprassedere al trasferimento dei contributi. Conviene, infine, aggiungere che l'INPS, in quest'ultima comunicazione, informa la Direzione che il trasferimento non è ancora pervenuto, là dove, invece, dal modello S.M. 309 allegato dallo stesso Istituto si evince che la sede di Bergamo lo aveva ricevuto già in data 5 marzo 1992.

Tali precisazioni rendono ragione della circostanza che l'interessata ha presentato la seconda istanza di ricongiunzione quando la prima era già stata definita e le era stata comunicata.

Il motivo di doglianza inerente alla circostanza che non sarebbe prevista la rinuncia all'istanza nella fase del procedimento che la ricorrente sembra indicare in quella in cui non è ancora definita l'istanza stessa, vale a dire nel corso dell'istruttoria, è poi del tutto privo di pregio. In primo luogo, l'interessata stessa si esprime in termini di "ritiro" della preventiva istanza di ricongiunzione e ciò significa che essa ha ben presente la possibilità di una rinunzia al diritto esercitato; secondariamente, non c'è ragione per sostenere che la mancata espressa previsione di una rinunzia implichi l'impossibilità di agire in quella direzione, atteso che la consolidata giurisprudenza ed i principi generali depongono per la rinunciabilità dei diritti da parte del loro titolare. Ed invero, la mancata realizzazione del proposito della ricorrente discende soltanto dalla tardività della rinuncia alla prima ricongiunzione e, dunque, dalla sostanziale sua inefficacia a fronte dell'avvenuto perfezionamento della relativa fattispecie sulla quale era destinata ad incidere alla stregua delle disposizioni di legge sopra ricordate.

(Omissis)

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