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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA SENTENZA

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1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Giuseppe di PIETRO Consigliere

Sergio VACCARINO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul giudizio in materia di responsabilità iscritto al n.22438 del registro di segreteria, ad istanza del Procuratore regionale nei confronti di

1) SCOPELLITI Giuseppe, nato il 21.11.1966 a Reggio Calabria (RC), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosario Maria Infantino (c.f.

NFNRRM57A07I333P) e Paolo Filippo Arillotta (c.f. RLLPFL58R31H224N), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Reggio Calabria, Via Santa Caterina, Trav. Priv. N. 21;

2) STASI Antonella Giovanna, nata a Crotone il 26.10.1966, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Natale Filiberto (c.f.

FLBNTL60P21D122O) e Pasquale Ventura (c.f. VNTPQL87S13D122V), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Crotone, Via Cutro 36;

3) OLIVERIO Gerardo Mario, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 4.01.1953, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfredo Gualtieri (c.f. GLTLRD49M10C35P), presso il suo studio elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Vittorio

Sentenza n. 397/2020

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2 Veneto n. 48;

Visti gli atti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 7 ottobre 2020, il relatore, gli Avvocati Alfredo Gualtieri, Paolo Filippo Arillotta, Rosario Maria Infantino, Natale Filiberto e Pasquale Ventura, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Maria Rachele Anita;

Ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione in data 17 dicembre 2019 la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i signori: Giuseppe Scopelliti, Antonella Giovanna Stasi e Gerardo Mario Oliverio, nelle rispettive qualità di Presidente p.t. della Giunta regionale della Calabria, per rispondere del danno cagionato a seguito della corresponsione dell’indennità di risultato per l’attività svolta dal Capo di Gabinetto, che nel corso del 2013, durante la presidenza Scopelliti, era la dott.ssa Elena Scalfaro. Per l’anno 2014 detta indennità di risultato è stata invece riconosciuta alla Scalfaro dal Presidente facente funzioni Arch. Antonella Giovanna Stasi. Uguale contestazione è stata formulata, per l’anno 2015, al Presidente Gerardo Mario Oliverio per avere corrisposto l’indennità medesima al proprio Capo di Gabinetto, Avv.

Gaetano Pignanelli.

A fondamento della richiesta risarcitoria la Procura adduce la circostanza che, negli anni in esame, l’indennità di risultato è stata corrisposta dai convenuti al rispettivo Capo di Gabinetto senza la previa individuazione e assegnazione degli obiettivi da perseguire, in violazione di quanto dispone il d.lgs. n. 156 del 2009, norma ritenuta non derogabile. La Procura imputa tale omissione ai Presidenti della Giunta regionale che si sono susseguiti nel

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3 triennio 2013-2015, in quanto soggetti “valutatori” della performance annuale del Capo di Gabinetto, sulla base di una relazione annuale del soggetto valutando.

L’accertata mancata definizione degli obiettivi da assegnare al Capo di Gabinetto sarebbe, ad avviso del requirente, anche in contrasto con le previsioni contenute nei contratti sottoscritti, nei quali si prevede che, al termine di ogni anno solare, il Presidente della Giunta valuti la coerenza dell’attività svolta dal dirigente in considerazione degli obiettivi prefissati.

Nel procedere all’esame dell’attività svolta dai responsabili dell’Ufficio del Capo di Gabinetto, la Procura ha acquisito in primo luogo la scheda valutativa per l’anno 2013 riferita alla dott. Elena Scalfaro, da cui risulta che la medesima ha conseguito la valutazione massima riconosciuta per l’annualità in esame in considerazione della circostanza che “ha realizzato in modo pieno tutti gli obiettivi assegnati”.

Analogamente per l’anno 2014, la dott.ssa Scalfaro ha conseguito la quota massima della retribuzione di risultato, atteso che la scheda valutativa attesta di avere “contribuito in modo eccellente al raggiungimento degli obiettivi generali assegnati”.

Alla dottoressa Scalfaro sono stati attribuiti, a titolo di indennità di risultato per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente euro 22.160,00 ed euro 20.625,00, con decreti del Dirigente del Settore economico del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli n. 8968 del 1° agosto 2016 e n.

6952 del 18 giugno 2016.

Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza nei confronti del dott.

Gaetano Pignanelli hanno permesso di accertare che anche il predetto dirigente ha conseguito, per l’anno 2015, la valutazione massima e la quota

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4 più elevata della retribuzione di risultato a prescindere dalla preventiva definizione degli obiettivi, in contrasto con quanto stabilito al comma 4 dell’articolo 6 del contratto relativo al predetto dirigente, al quale sono state liquidate le somme di euro 14.175,00 e di euro 1.559,25 con decreti del settore economico del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane e Controlli n. 9445 del 23 agosto 2017 e n. 10584 del 23.09.2017.

Il requirente ha quindi esposto il quadro normativo che regola la fattispecie, in particolare illustrando le disposizioni contenute nel d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui il riconoscimento dell’indennità di risultato ai dipendenti pubblici consegue alla verifica dell’ottimizzazione della produttività e del perseguimento degli obiettivi di efficienza e trasparenza all’interno delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, il ciclo della gestione della performance, secondo i principi di carattere generale esposti negli articoli 3

e 4 del predetto decreto, valorizza quali presupposti essenziali la predeterminazione degli obiettivi da raggiungere e, in un momento successivo, la misurazione della performance attraverso la valorizzazione del merito e la rendicontazione dei risultati raggiunti.

Tali principi generali contenuti negli articoli 3, 4 e 5 del predetto decreto legislativo, evidenzia il requirente, che costituiscono, a mente dell’art. 74, norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione, sono stati recepiti a livello regionale con la L.R. n. 3 del 2012, come successivamente modificata ed integrata dalla L. n. 3 del 2014, con la previsione di norme sostanzialmente corrispondenti alla norma statale e l’espressa previsione, all’articolo 11, della istituzione di un Organismo regionale Indipendente di Valutazione presso la Giunta regionale, con il compito di proporre all’Organo

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5 di governo regionale la valutazione dei dirigenti apicali funzionale alla successiva attribuzione dell’indennità di risultato.

L’attuazione di tale contesto normativo si è avuta con il regolamento regionale n. 1 del 2014, che all’articolo 15, comma 4, stabilisce per i dirigenti apicali delle strutture di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, tra le quali è ricompresa anche quella relativa all’Ufficio di Gabinetto, che la valutazione funzionale al riconoscimento della retribuzione di risultato compete al Presidente della Giunta e viene espressa in base ad una relazione del soggetto valutando. Rileva l’attore pubblico che il medesimo comma stabilisce, altresì, che per i predetti dirigenti non debbano trovare applicazione gli articoli 18, 19, 20 e 21 del testo regolamentare.

Ad avviso della Procura, tuttavia, le norme regolamentari non possono disattendere l’applicazione dei principi stabiliti dal legislatore statale con il d.lgs. n. 150 del 2009, definiti quali principi generali dell’ordinamento che recano norme di diretta attuazione della Costituzione, atteso che la stessa legge regionale n. 3 del 2012, di cui il regolamento costituisce applicazione, fa espresso rinvio ai principi posti dagli articoli, 3, 4, 5, 7 e 9 del predetto decreto legislativo, tutti incentrati sulla predeterminazione degli obiettivi da raggiungere, sui criteri per la misurazione e valutazione della performance, sulla necessità che le risorse assegnate tengano conto del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati prima della corresponsione del trattamento premiale.

Le indagini hanno invece appurato che agli atti dell’Ufficio non si rinvengono, nel triennio in esame, documenti relativi all’assegnazione preventiva di specifici obiettivi individuali nei confronti del Capo di Gabinetto, a differenza di quanto si è invece verificato per il Coordinatore dell’Avvocatura regionale,

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6 anch’essa struttura di diretta collaborazione del Presidente della giunta, al quale risultano conferiti preventivamente gli obiettivi da raggiungere annualmente.

Da ciò consegue, ad avviso della Procura, la responsabilità dei Presidenti della Giunta Regionale Scopelliti, Stasi e Oliverio i quali hanno sottoscritto, in qualità di soggetto valutatore, la scheda valutativa del Capo di Gabinetto, di volta in volta rappresentato dalla dott.ssa Scalfaro (anni 2013 e 2014) e dal dott. Pignanelli (anno 2015) attestando, mediante apposita formula, il raggiungimento degli obiettivi sia individuali sia, quanto ad Oliverio, della performance generale dell’ente, senza tuttavia fornire alcuna indicazione sull’attività svolta dal dirigente.

Da tali considerazioni la Procura fa discendere la responsabilità, gravemente colposa, dei convenuti per avere, con negligenza caratterizzata dalla “grave trascuratezza ovvero quella grave superficialità”, omesso di predeterminare, prima della corresponsione della detta indennità, gli obiettivi da assegnare al rispettivo Capo di Gabinetto, ed il danno erariale correlato alla corresponsione della indennità di risultato in carenza dei presupposti richiesti sia dalla legge statale che da quella regionale, quantificato in euro 22.160,00 per il dott. Giuseppe Scopelliti, in euro 20.625,00 per l’arch. Antonella Giovanna Stasi ed in euro 15.780,31 per il dott. Gerardo Mario Oliverio.

La Procura non ha ritenuto le deduzioni fornite da ciascuno degli interessati, in risposta all’invito a dedurre, idonee a consentire l’archiviazione del procedimento. Il requirente ha considerato non applicabile, nella specie, l’eccepita esenzione di responsabilità degli organi politici, prevista all’articolo 1, comma 1 ter, della legge n. 20 del 1994, avendo i convenuti agito

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7 nell’esercizio di una attribuzione propria, in una materia che non presenta i caratteri di evidente complessità sul piano tecnico e giuridico.

Tutti i convenuti hanno inoltre evidenziato che l’art. 15 del regolamento regionale prevede, al comma 4, una diversa procedura per i dirigenti apicali delle strutture di diretta collaborazione del presidente della Giunta, tra le quali è ricompresa anche quella relativa all’Ufficio, escludendo espressamente che nei loro confronti debbano trovare applicazione gli articoli 18, 19, 20 e 21 del testo regolamentare, che disciplinano appunto le fasi dell’assegnazione degli obiettivi e della valutazione. A tale obiezione la Procura ha opposto che la richiamata disposizione regolamentare non può costituire il riferimento esclusivo per la valutazione del Capo di Gabinetto e che la sua corretta interpretazione non può prescindere da un esame coordinato delle norme nel rispetto della gerarchia delle fonti, nonché dal richiamo e dall’osservanza dei principi generali che regolamentano la materia, contenuti in ambito statale nel d.lgs. n. 150 del 2009 e a livello regionale dalla L.R. n. 3 del 2014, i quali prevedono, nel contesto del procedimento di valutazione, la prima fase dell’assegnazione degli obiettivi e la successiva fase della misurazione dei risultati conseguiti, mentre l’unica disciplina peculiare, di dettaglio, da rinvenire nel citato regolamento per il Capo di Gabinetto sarebbe costituita dalle modalità con le quali il soggetto è tenuto a rendicontare il proprio operato, ovvero attraverso la presentazione di una relazione, e dal soggetto valutatore, costituito dal Presidente della Giunta regionale.

In conclusione, la mancata considerazione dei molteplici richiami normativi precedentemente citati, prima ancora dell’adozione di un atto di valutazione, costituisce ad avviso della Procura, sul piano dell’elemento soggettivo, una

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8 negligenza grave e non giustificabile, anche in considerazione della posizione di vertice rivestita nell’ambito della amministrazione regionale e dell’attenzione alla doverosa cura nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Dopo la notifica dell’atto di citazione tutti e tre i convenuti si sono costituiti.

Il dott. Gerardo Mario Oliverio, con il patrocinio dell’Avv. Alfredo Gualtieri, ha dedotto l’infondatezza della contestazione, atteso che il quarto comma dell’articolo 15 del regolamento regionale n. 1 del 2014 dispone che la valutazione del Capo di Gabinetto viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale in base ad una relazione annuale, con l’espressa previsione della non applicabilità degli articoli da 18 a 21 del regolamento e, dunque, anche dell’art. 20 che prevede, in relazione alle fasi di valutazione, l’assegnazione degli obiettivi. Quanto appena esposto porterebbe quindi a dover concludere per l’esclusione in capo al Presidente Oliverio dell’elemento psicologico della colpa grave.

Analoghe considerazioni vengono espresse anche dalle difese dei Presidenti Scopelliti e Stasi, le quali hanno posto in evidenza il ruolo del tutto peculiare ed atipico del Capo di Gabinetto e la natura strettamente fiduciaria dell’incarico.

La difesa dell’arch. Stasi ha rilevato, altresì, l’insufficienza istruttoria, dal momento che gli obiettivi alla dottoressa Scalfaro per il 2014 sarebbero stati assegnati dagli uffici amministrativi a ciò preposti.

La difesa del dott. Scopelliti ha, inoltre, rilevato la carenza di legittimazione passiva del proprio assistito, atteso che la procedura di valutazione si pone all’interno di un procedimento adottato dalla struttura amministrativa; ha inoltre eccepito l’insussistenza di danno erariale, in quanto la somma corrispondente alla retribuzione di risultato per il Capo di Gabinetto dott.ssa

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9 Scalfaro, per il 2013, per euro 6.713,94 non sarebbe mai stata materialmente erogata e, per la restante somma di euro 15.446,06, sarebbe stata trattenuta dalla Regione a titolo di compensazione del credito vantato nei confronti della dottoressa Scopelliti.

Le difese hanno, pertanto, concluso per il rigetto della domanda attrice, con vittoria di spese o, in subordine, per la riduzione del danno, stante la mancata evocazione in giudizio dei soggetti che hanno disposto la liquidazione.

All’udienza pubblica del 7 ottobre 2020, udito il relatore, le difese ed il pubblico ministero hanno illustrato le argomentazioni contenute nei rispettivi atti scritti. Il Procuratore regionale, con riferimento alla richiesta di distrazione degli onorari avanzata da tutti e tre i difensori, ha precisato che in questa sede non sussiste in quanto non viene condannata la Pubblica amministrazione.

In replica, l’Avvocato Gualtieri ha puntualizzato che la tesi della Procura non trova conferma nella giurisprudenza della Sezione Calabria e, comunque, la Procura agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione.

D I R I T T O

La richiesta risarcitoria della Procura regionale poggia sull’assunto secondo cui, anche per il Capo di Gabinetto della Regione, l’indennità di risultato sarebbe erogabile solo se preceduta dalla preventiva definizione degli obiettivi ad esso assegnati. Ciò, in quanto la materia deve ritenersi comunque riconducibile ai principi generali fissati, in tema di valutazione della performance dei dirigenti e di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, dal. d.lgs. n. 150 del 2009. A riprova di ciò, la Procura puntualizza che anche il legislatore regionale, con la L.R. n. 3 del 2014, ha assegnato

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10 una specifica rilevanza alla predeterminazione degli obiettivi da raggiungere per il successivo riconoscimento della retribuzione di risultato.

Si premette, in primo luogo, che la tesi avanzata da talune difese, volta a sostenere la carenza di legittimazione passiva del Presidente della Regione in quanto opererebbe nella fattispecie la c.d. “scriminante politica” non ha pregio, dal momento che, come puntualizzato dal requirente, nel caso in esame tale esenzione di responsabilità degli organi politici, prevista all’articolo 1, comma 1 ter, della legge n. 20 del 1994, non può operare, avendo i convenuti agito nell’esercizio di una attribuzione propria, in una materia che non presenta i caratteri di evidente complessità sul piano tecnico e giuridico, mentre gli appartenenti alla struttura amministrativa che hanno effettuato la liquidazione hanno operato sulla base della scheda valutativa sottoscritta dal Presidente della Regione, che attestava il raggiungimento degli obiettivi, i quali invece non risultavano assegnati.

Ciò nonostante, la domanda risarcitoria della Procura non può essere condivisa, con riferimento ai dirigenti regionali apicali delle strutture di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, fra cui deve annoverarsi anche la posizione del Capo di Gabinetto, dal momento che il regolamento regionale n. 1 del 2014, emanato in attuazione della legge regionale n. 3 del 2014, ha previsto, al comma 4 dell’articolo 15, nel testo vigente all’epoca dei fatti, una espressa deroga per i dirigenti apicali delle strutture di diretta collaborazione, stabilendo espressamente: “Al Presidente della Giunta regionale compete la valutazione del Capo di Gabinetto e dei dirigenti apicali delle strutture di diretta collaborazione. La valutazione viene effettuata in base ad una relazione annuale del valutando. Non si applicano gli articoli dal 18 al 21 del presente regolamento.”

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11 Ebbene, esaminando più nel dettaglio tali articoli, si osserva che l’articolo 18, denominato “Oggetto della valutazione”, specifica che, ai fini della misurazione della performance, si deve tener conto di vari fattori, e cioè: a) i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati al valutato; b) le competenze espresse, intese come insieme di conoscenze, capacità e atteggiamenti, in relazione a quelle richieste al valutato; c) gli specifici comportamenti organizzativi posti in essere nella generazione della prestazione d’esercizio da parte del valutato; d) la capacità di differenziare la valutazione dei propri collaboratori.

L’articolo 19 del regolamento disciplina le “fasi della valutazione”, distinte in:

a) Assegnazione degli obiettivi ed eventuale definizione dei comportamenti organizzativi attesi e le competenze da sviluppare. b) Consuntivazione, ossia raccolta degli elementi per la valutazione consuntiva, sulla base di apposita relazione redatta dai valutandi; c) Colloquio valutativo. Il valutatore, raccolti gli elementi di valutazione e misurazione della performance organizzativa risultante dalla Relazione sulla performance, compila la scheda di valutazione, eventualmente previo colloquio con l’interessato; d) Valutazione finale, mediante la stesura della scheda di valutazione e la trasmissione al valutato e al Dipartimento Personale.

L’articolo 20 disciplina i tempi previsti per ciascuna fase della valutazione, mentre l’articolo 21 indica nel dettaglio gli elementi che devono essere contenuti nella scheda di valutazione.

Nello specifico, l’art. 18 fa riferimento ai “risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati al valutato”, mentre l’art. 19, tra le “fasi della valutazione”, prevede appunto (comma 1, lett. a) l’”Assegnazione degli obiettivi”.

Ciò posto, non essendo applicabile alla procedura di valutazione del Capo di

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12 Gabinetto, per il disposto del comma 4 dell’articolo 15, proprio gli articoli 18 e 19 del regolamento, è evidente che l’assegnazione preventiva degli obiettivi per tale specifica figura non deve essere prevista.

Quanto appena esposto è stato puntualmente rappresentato alla Guardia di Finanza – Gruppo Tutela Spesa Pubblica – con nota prot. n. 398286 del 21.12.2017, a firma del Dirigente generale del Dipartimento Presidenza, depositata dalla difesa del dott. Oliverio, e con nota del Dirigente generale del Dipartimento Personale prot. n. 72193 del 27 febbraio 2018, nella quale viene chiarito che, secondo l’ordinamento vigente (art. 15 del r.r. n. 1/14), la valutazione del Capo di Gabinetto viene effettuata in assenza di obiettivi prefissati, sulla base di una relazione annuale del valutando. Ciò in considerazione delle peculiari funzioni svolte dal Capo di Gabinetto.

Va inoltre precisato che, come puntualizzato dalle difese, il richiamo alla diversa regolamentazione del sistema di valutazione del Coordinatore dell’Avvocatura regionale è inconferente, poiché solo nell’anno 2015 l’Avvocatura interna è stata qualificata come struttura di diretta collaborazione e perché, in ogni caso, ciò che rileva ai fini della diversa procedura è la peculiarità delle funzioni assegnate all’Ufficio di Gabinetto, le quali impediscono che vengano prefissati specifici obiettivi.

Da quanto sopra deve concludersi che l’articolo 15 del regolamento n. 1 del 2014 ha solo previsto in capo al Presidente della Giunta regionale la valutazione della performance del Capo di Gabinetto sulla sola base della relazione annuale da questi redatta, senza alcun margine di discrezionalità, essendo la relazione l’unico elemento di valutazione, ed ha espressamente escluso, a suo carico, l’assegnazione degli obiettivi di cui al citato comma 18.

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13 La ratio della deroga regolamentare, del resto, può ragionevolmente rinvenirsi nella considerazione del ruolo del tutto specifico e peculiare del Capo di Gabinetto, che si distingue, proprio per le funzioni esercitate, dall’attività lavorativa tipica di un Dirigente generale, essendo esse finalizzate a garantire il corretto esercizio della funzione politica al Presidente della Regione e trovando, quindi, la propria giustificazione nella natura strettamente fiduciaria dell’incarico.

A voler invece seguire la tesi della Procura, che interpreta il regolamento come norma di rifinitura delle sole situazioni di dettaglio, nel rispetto dei principi generali di cui al d.lgs. n. 150 del 2009, e che dunque non potrebbe violare una norma statale che ha previsto la preventiva assegnazione degli obiettivi, si finirebbe per disapplicare del tutto la disposizione regolamentare di cui al comma 4 dell’articolo 15, che esclude espressamente l’assegnazione di obiettivi specifici al capo di Gabinetto.

E’ un dato di fatto che il regolamento, fino a quando non viene posto nel nulla, esplica i suoi effetti nell’ordinamento regionale e ad esso il Presidente della Regione è tenuto a dare esecuzione.

Né esso appare in contrasto con la Legge regionale n. 3 del 2014, dal momento che quest’ultima disciplina i dirigenti degli organi di amministrazione attiva e non quelli di diretta collaborazione.

Anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il Collegio rileva che la Procura contesta ai convenuti la mancata disapplicazione di una norma regolamentare per effetto di un ragionamento interpretativo che, se poteva ritenersi confacente a sollevare un eventuale scrutinio di legittimità della norma, ben difficilmente si può invece pretendere dai convenuti, sottintendendo un bagaglio non indifferente di conoscenze tecnico-

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14 giuridiche che vanno ben oltre lo stesso concetto di “intollerabile negligenza”

idoneo a fondare un giudizio per responsabilità gravemente colposa.

E comunque, reclamare dagli stessi una interpretazione nei termini in cui l’ha sviluppata la Procura, già di per sé costituisce indice di difficoltà interpretativa della norma regolamentare, idonea ad escludere la colpa grave dei convenuti i quali tale norma hanno applicato, e che invece ad avviso della Procura avrebbero dovuto “disapplicare”.

Per le suesposte ragioni i convenuti vanno mandati assolti dalla domanda attrice. Per effetto del definitivo proscioglimento nel merito, sono poste a loro favore, e a carico dell’amministrazione regionale di appartenenza, le spese sostenute per la difesa nel presente giudizio, che si liquidano equitativamente in euro 2.000,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali, e che vanno distratte ai rispettivi difensori che si sono dichiarati antistatari.

In ordine alla distrazione delle spese processuali, merita ricordare che, ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., l'istituto della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario ha carattere generale e può trovare applicazione in tutti i procedimenti che si concludono con un provvedimento che comporta l'attribuzione definitiva del carico delle spese giudiziali. Inoltre, la norma non richiede alcuna forma specifica per l'istanza di distrazione, che potrà essere spiegata in qualsiasi momento e anche in forma orale durante l'udienza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando,

- Rigetta la domanda attrice e, per l’effetto, assolve i convenuti.

- Pone a carico dell’Amministrazione di appartenenza la rifusione delle spese di lite ai convenuti prosciolti nel merito, che si liquidano equitativamente in

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15 euro 2.000,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi ai rispettivi difensori che si sono dichiarati antistatari.

- Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7.10.2020.

IL PRESIDENTE ESTENSORE Rita Loreto

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 25/11/2020

Il Funzionario della Segreteria (dott.ssa Stefania Vasapollo)

f.to digitalmente

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