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Assemblea Straordinaria di I.RE.COOP PIEMONTE s.c. STATUTO IRECOOP ATTUALMENTE IN VIGORE

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Academic year: 2022

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STATUTO IRECOOP ATTUALMENTE IN VIGORE PROPOSTA MODIFICA Art. 4 (Scopo mutualistico e oggetto sociale)

La Società opera senza fini di lucro e si propone lo scopo mutualistico di fornire agli enti soci servizi formativi di orientamento e di consulenza aziendale, di qualità e a costi inferiori a quelli di mercato. Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico la cooperativa potrà anche operare, se pure in misura non prevalente, attraverso la fornitura di servizi a terzi non soci. Al contempo, si propone di diffondere nella società e tra i giovani in particolare i principi, gli ideali ed i metodi della libera e spontanea cooperazione senza fini di speculazione privata e di agevolare l'inserimento lavorativo, la qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori. Intende altresì operare per rimuovere gli ostacoli e le cause di natura personale e sociale che impediscono la parità di opportunità nell'accesso al mercato del lavoro (e per sostenere la crescita culturale e personale di donne e uomini).

Al fine di conseguire lo scopo mutualistico, la cooperativa si propone il seguente oggetto sociale:

1. fornire supporti formativi per l'aggiornamento e la formazione di soci, dirigenti, quadri tecnici, dipendenti ed apprendisti di cooperative;

2. istituire o sostenere scuole permanenti di cooperazione;

3. indire conferenze, seminari e convegni di studio;

4. individuare e gestire azioni e metodologie didattiche capaci di promuovere la responsabilità sociale e l'autoimprenditorialità;

5. interessare il mondo della scuola ai problemi della cooperazione per mezzo di convegni e seminari di studio e promuovere l'insegnamento dei principi e del metodo della cooperazione nelle scuole di ogni ordine e grado;

6. promuovere ed incrementare la raccolta di materiale scientifico e didattico per lo studio della cooperazione; 7.

offrire colloqui di orientamento;

8. proporre agli utenti dei servizi erogati, l'adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale;

9. istituire premi ed incentivi per la compilazione di opere che portino un valido contributo allo studio del fenomeno cooperativistico;

10. promuovere scuole o corsi speciali in Italia e all'estero per dirigenti, tecnici ed organizzatori, nonché per insegnanti di paesi in via di sviluppo;

11. collaborare per le organizzazioni internazionali nello studio ed attuazione di programmi di sviluppo cooperativo;

12. organizzare stage e visite istruttive presso complessi cooperativi nei diversi comparti economici in Italia e all'estero;

13. svolgere attività di consulenza alle cooperative in materia di organizzazione della produzione di rilevamento dei costi di produzione e di impostazione di budget di gestione con controllo budgettario, nonché ogni altra forma di consulenza aziendale, eseguire studi di fattibilità e di analisi di mercato, fornire attività di supporto e tutoraggio alla gestione aziendale ed all'avvio di nuove imprese in ambito cooperativistico; 14. assistere le

Art. 4 (Scopo mutualistico e oggetto sociale)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di supportare i propri associati nello sviluppo della cooperazione, integrandone e coordinandone le attività̀.

A tal fine la cooperativa promuove iniziative volte ad approfondire la conoscenza dei principi, della struttura, delle funzioni sociali della cooperazione anche attraverso processi di qualificazione e formazione dei quadri e dirigenti del movimento cooperativo.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità̀ di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità̀ e della qualità̀ dei rapporti mutualistici, la parità̀ di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può̀ svolgere la propria attività̀ anche con terzi.

Considerato lo scopo della Società̀, così come definito ai commi precedenti, nonché́ i requisiti e gli interessi dei soci come più̀ oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

1. gestire centri ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per soci, dirigenti, tecnici e dipendenti di cooperative;

2. indire conferenze, seminari, convegni di studio ed organizzare visite istruttive presso complessi cooperativi dei diversi comparti economici, nonché́

eventi, anche di natura fieristica, tesi alla valorizzazione e promozione della cultura e dell’economia cooperativa;

3. interessare il mondo della scuola ai problemi della cooperazione per mezzo di convegni e seminari di studio e promuovere l'insegna- mento dei principi e del metodo della cooperazione nelle scuole di ogni ordine e grado;

4. fornire servizi al sistema scolastico per: formazione agli insegnanti, alternanza scuola-lavoro; inclusione scolastica e sociale; orientamento e dispersione scolastica;

5. svolgere attività̀ di addestramento, qualificazione e perfezionamento previste dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive comunitarie con particolare riferimento ai giovani ed agli apprendisti;

6. svolgere attività di qualificazione e di formazione continua nel campo

• della sanità, del sociale e dell’integrazione socio- sanitaria;

• dell’agricoltura

• del commercio

• della produzione lavoro

• dell’abitazione

• della cultura

• del credito e di ogni altra espressione imprenditoriale del mondo cooperativo.

7. svolgere attività di formazione continua in generale;

8. gestire servizi concernenti il mercato del lavoro con particolare riguardo ai servizi di orientamento

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cooperative per lo sviluppo di piani di fattibilità e la messa a punto di piani di sviluppo e di business plan;

15. operare un collegamento permanente con università, istituti scientifici, seminari cooperativi italiani ed esteri, mantenere contatti con gli studiosi di fenomenologia e problematica cooperativistica;

16. promuovere le collaborazioni con enti pubblici nazionali e locali;

17. la Società si propone inoltre la gestione di testate giornalistiche a carattere di quotidiano, di periodico, di bollettino e l'attività di agenzia di informazione nonché la gestione di agenzie stampa per la diffusione di notizie con particolare riguardo alla realtà piemontese e per contribuire al dibattito culturale della società diffondendo i principi di mutualità, di solidarietà, di libertà, di democrazia, propri del patrimonio culturale del movimento cooperativo d'ispirazione cristiana.

La Società provvede alla stampa e distribuzione delle suddette pubblicazioni e potrà organizzare convegni, dibattiti, iniziative culturali di ogni genere, nonché collaborare alla gestione o gestire in proprio radio e televisioni locali.

Potrà organizzare e gestire biblioteche, centri di in - contro, centri culturali, svolgere ricerche sulla realtà socio politica piemontese con particolare riguardo alle problematiche cooperative.

Potrà acquistare per conto dei soci libri, riviste, audiovisivi. Tutte le suddette attività saranno svolte sotto l'osservanza delle vigenti norme in materia e previo rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi e/o di concessione, ove prescritti.

Potrà stipulare contratti e convenzioni sotto qualsiasi forma prevista dalla legge con Enti pubblici e privati.

L'I.RE.COOP PIEMONTE S.C. con riferimento al settore agricolo della cooperazione, si propone inoltre, ai sensi delle leggi regionali e nazionali vigenti in materia, di:

1. dare alla popolazione agricola un'informazione generale sulla possibilità di migliorare le proprie condizioni economiche, sociali e culturali;

2. studiare ed esaminare i casi individuati, in vista di un adattamento a nuove situazioni e fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento dell'attività agricola in forma associata e cooperativa, per l'eventuale scelta di una attività non agricola nonché per la definitiva cessazione dell'attività;

3. mettere in contatto con i competenti servizi regionali di informazione le cooperative e i loro soci, che intendono dare un nuovo orientamento alla loro azienda ed assistere le cooperative nei rapporti con l'amministrazione regionale in ordine alle procedure di loro interesse;

4. favorire lo sviluppo di tutte le iniziative che consentano una formazione permanente di coloro che lavorano e vivono nell'ambiente rurale cooperativo;

5. far conoscere e valutare le possibilità di iniziative associative e cooperativistiche tendenti a realizzare migliori processi di produzione, trasformazione e commercializzazione;

lavorativo e scolastico, selezione del personale, incontro domanda e offerta di lavoro;

9. fornire servizi e gestire misure di politica attiva del lavoro, in particolare supportando l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili;

10. operare, ai sensi della legge 9 maggio 1975 n. 153, la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

11. favorire lo sviluppo di tutte le iniziative che consentano una formazione permanente di coloro che lavorano e vivono nell'ambiente rurale cooperativo;

12. promuovere e realizzare corsi e centri di cultura popolare e ogni altra iniziativa utile alla promozione morale, culturale e civica dei cooperatori;

13. promuovere ricerche, studi, attività di documentazione riguardanti il movimento cooperativo, assegnare borse di studio volte a favorire la conoscenza della Cooperazione;

14. stipulare accordi e contratti con Enti, società, associazione, amministrazioni pubbliche. Università e centri di ricerca;

15. promuovere e coordinare progettazioni innovative intersettoriali fra cooperative, con gli enti di terzo settore e con il mondo profit

16. promuovere la collaborazione con Enti pubblici locali per il raggiungimento degli scopi sociali.

Nei limiti e secondo le modalità̀ previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà̀ svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché́

potrà̀ compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società̀ potrà̀ costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché́ adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà̀, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità̀ di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti normative di legge e regolamentari, con particolare

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6. svolgere attività di addestramento qualificazione e perfezionamento previste dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive comunitarie;

7. svolgere le attività di sviluppo agricolo ed in particolare la ricerca e sperimentazione, l'assistenza tecnico - economica di base e specializzata, l'informazione e la divulgazione, la formazione l'aggiornamento professionale di tecnici preposti ai servizi di sviluppo, la formazione e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, come imprenditori agricoli e come dipendenti.

La società per il conseguimento dello scopo sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti idonei a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

2. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori di retti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

3. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed altre garanzie reali e personali, stipulare con tratti di locazione finanziarie con le società preposte e fidi bancari;

4. promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni.

5. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

6. emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

7. richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché dei finanziamenti e contributi disposti da Enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione

riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, pro muovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto del l'associazionismo cooperativo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie, ove richieste, e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

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di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti normative di legge e regolamentari, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, pro muovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto del l'associazionismo cooperativo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie, ove richieste, e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

La cooperativa può operare anche a beneficio e nei confronti di terzi non soci.

La cooperativa potrà operare per il conseguimento delle sopraindicate finalità in qualità di "Centro di consulenza tecnica" ai sensi della L.R. 13/10/04 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le società cooperative ed i consorzi di società cooperative, aderenti alla Confederazione cooperative Italiane e aventi sede legale o operativa nella regione Piemonte.

Possono inoltre essere soci le Unioni provinciali e regionali della Confederazione Cooperative Italiane con sede in Piemonte e la Federazione regionale delle banche di Credito Cooperativo del Piemonte.

Possono infine essere ammessi in qualità di soci finanziatori i sottoscrittori di azioni di sovvenzioni di seguito indicati come sovventori, persone fisiche e giuridiche, nei limiti previsti dalla legge 31/01/92 n. 59.

Non possono essere soci gli enti che svolgano attività analoga a quella della cooperativa e che abbiano interessi in contrasto o concorrenza con quelli della cooperativa o che non siano nelle condizioni per partecipare al conseguimento dell'oggetto sociale, (cioè siano in fase di scioglimento o di fallimento o liquidazione coatta amministrativa).

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci della Cooperativa la CONFCOOPERATIVE PIEMONTE, le CONFCOOPERATIVE territoriali della Regione, la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, le cooperative, i consorzi ed altre società ed enti aderenti alla Confcooperative.

Possono inoltre essere soci società, associazioni, imprese sociali ed altri enti comunque costituiti, in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, esercitano in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell’impresa, in concorrenza con l’attività svolta dalla cooperativa.

Possono infine essere ammessi in qualità di soci finanziatori i sottoscrittori di azioni di sovvenzioni di seguito indicati come sovventori, persone fisiche e giuridiche, nei limiti previsti dalla legge 31/01/92 n. 59.

Art. 22 (Ristorni)

Qualora le disponibilità economiche lo permettano e l'assemblea lo deliberi in sede di approvazione del bilancio, la cooperativa potrà erogare ristorni ai soci cooperatori sotto forma di restituzioni dei maggiori importi pagati dai medesimi durante l'anno per l'acquisizione di servizi.

Il ristorno verrà ripartito in base all'ammontare dello scambio mutualistico e proporzionalmente al costo sostenuto da ogni socio nell'esercizio, secondo quanto meglio stabilito in apposito regolamento

Art. 22 (Ristorni)

L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

• erogazione diretta;

• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

• emissione di azioni di sovvenzione e di altri strumenti finanziari.

• La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici

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intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio e potrà essere disciplinata da in apposito regolamento.

Art. 24 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata (o altro mezzo ido neo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento), inviata 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 24 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R, inviata 8 giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

È prevista la possibilità di partecipare alle assemblee in audio- video conferenza e in tal caso la convocazione dovrà contenere le modalità di accesso da parte dei soci.

In alternativa, l’Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, P.E.C. o ogni altro mezzo digitale, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni dall’Assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima Convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

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Art. 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, fermi i limiti ed i divieti di legge.Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Art. 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, fermi i limiti ed i divieti di legge.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5(cinque) soci.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

In ogni caso il consiglio sarà costituito per un terzo da mandatari delle cooperative e loro consorzi presenti nella base sociale con la qualifica di soci cooperatori, per un terzo da rappresentanti degli organismi territoriali della Confederazione Cooperative Italiane e della Federazione delle banche di Credito Cooperativo del Piemonte, per un terzo da rappresentanti dei soci sovventori.

Qualora non sussistano soci sovventori, la maggioranza dei consiglieri dovrà essere costituita da rappresentanti de gli organismi territoriali della Confederazione Cooperative Italiane e della Federazione del le banche di Credito Cooperativo del Piemonte.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Presidente viene scelto tra i due mandatari degli organismi territoriali della Confederazione Cooperative Italiane e della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili sino a tre mandati consecutivi. Non sussistono limiti alla cumulabilità delle cariche.

Funge da segretario del Consiglio il Direttore, un Consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.

Se nella base sociale sono presenti soci sovventori l’assemblea deve prevedere una loro rappresentanza secondo norma.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convoca zione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nel- le quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci

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telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e, nel caso di sua impossibilità o inerzia, anche dall’Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esami- nati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'or- dine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Riferimenti

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