CAPITOLO 2
QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
2.1 Premessa
Il Progetto Preliminare oggetto della tesi riguarda una infrastruttura lineare di trasporto che si configura come strada extraurbana secondaria.
Come tale è soggetta alla Legge Quadro sui Lavori Pubblici
n°109/94 (legge Merloni) e successive modifiche, integrata dal DPR 554/99, Regolamento Attuativo della suddetta legge.
La legge Merloni prevede che il progetto di un’opera pubblica si articoli secondo tre fasi, Preliminare, Definitiva ed Esecutiva che si sviluppano senza soluzione di continuità, in modo da assicurare:
- la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità dell’intervento; - la conformità alle norme ambientali e urbanistiche vigenti;
- il soddisfacimento dei requisiti previsti dai quadri normativi nazionale e comunitario.
Nel rispetto del succitato quadro di riferimento normativo nel Progetto Preliminare (art. 18 DPR 554/1999) è previsto che “…si
stabiliscono i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche, della tipologia e categoria dell’intervento…”.
Gli elaborati del Progetto Preliminare descritti nell’ art. 18 DPR 554/1999 sono sinteticamente riportati in fig.1
I n f o r m a z i o n i s u l T e r r i t o r i o ( c ) S t u d i o d i P r e f a t t i b i l i t à A m b i e n t a l e a r t 1 D P R 5 5 4 / 9 9 ( d ) I n d a g i n i G e o l o g i c h e , I d r o g e o l o g i c h e e A r c h e o l o g i c h e P r e l i m i n a r i ( g ) C a l c o l o S o m m a r i o d e l l a S p e s a a r t 2 3 D P R 5 5 4 / 9 9 ( f ) I n d i c a z i o n i s u i P i a n i d i S i c u r e z z a ( e ) P l a n i m e t r i a g e n e r a l e e S c h e m i G r a f i c i a r t 2 2 D P R 5 5 4 / 9 9 ( b ) R e l a z i o n e T e c n i c a a r t 2 0 D P R 5 5 4 / 9 9 ( a ) R e l a z i o n e I l l u s t r a t i v a a r t 1 9 D P R 5 5 4 / 9 9 E l a b o r a t i P r o g e t t o P r e l i m i n a r e a r t . 1 8 . 1 D P R 5 5 4 / 9 9
Fig.2.1 Elaborati Del Progetto Preliminare
2.2 Progetto Preliminare e Prefattibilità ambientale
E’ importante osservare che gli elaborati necessari per l’elaborazione di un progetto preliminare di un opera debbono contenere anche lo Studio
di Prefattibilità Ambientale.
Di conseguenza la Procedura di V.I.A. si inserisce nella normativa dei Lavori Pubblici secondo un sistema progettuale e in un ‘ottica nella quale il
progetto dell’opera e lo Studio Valutativo debbono procedere di pari
passo.
Lo studio di prefattibilità ambientale ha l’ obiettivo di “ricercare le condizioni che consentono in miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale” e individuando anche “le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti del S.I.A.”
Infatti lo studio di prefattibilità deve contenere (art.21del DPR
554/99):
a) la verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico.
2.3 La procedura di V.I.A.
E’ noto che la Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla formulazione del giudizio di compatibilita’ di un’opera nei confronti dell’ambiente inteso come l’insieme delle risorse naturali e delle attività umane.
Pertanto in conseguenza e nel rispetto del complesso delle Leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali relativo alla Procedura di V.I.A. (Allegato1) al fine di perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, si può procedere alla realizzazione di un’opera solo se il progetto garantisce
SVILUPPO ED AMBIENTE IN MODO PREVENTIVO E PARTECIPATO.
In particolare per quanto riguarda il progetto relativo ad una
infrastruttura lineare di trasporto la normativa prevede quanto qui di
seguito riportato.
2.3.1 Procedura Statale di V.I.A. per le infrastrutture lineari di trasporto
Sono sottoposti a procedura statale di V.I.A. secondo le indicazioni del D.P.C.M. 377/1988 integrato del D.P.R. 11/02/1998, i progetti riguardanti:
“…autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o
tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o
allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie.”(art.1comma1 D.P.C.M. 377/1988)
“…la medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse; si applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio” (art.1comma2 D.P.C.M. 377/1988).
La valutazione di compatibilità ambientale è compiuta dal Ministero dell'Ambiente in applicazione del D.P.R. sopracitato e sulla base delle norme tecniche contenute nel D.P.C.M. 27/12/1988 integrate dal DPR 2/9/1999 n. 348.
2.3.2 Procedura Regionale di V.I.A. per le infrastrutture di trasporto lineari
Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale secondo le indicazioni della Legge Regionale n.79 del 3/11/1998, che disciplina i contenuti e le procedure per la valutazione di impatto ambientale, i progetti per la realizzazione di opere, impianti e altri interventi di competenza regionale individuati all’art.5 comma 2 della stessa legge, i progetti riguardanti:
“…Strade extraurbane secondarie” (punto 7C allegato B2 della L.R.
N°79/1998) che sono sottoposti alla Procedura di Verifica di competenza
della Provincia (art.11,comma1).
“…Strade urbane di scorrimento o potenziamento di quelle esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1500 metri” (punto 2B allegato B3 della L.R. N°79/1998) che sono sottoposti alla Procedura di Verifica di competenza del Comune (art. 11, comma1).
La Procedura di Verifica è una procedura, disciplinata dall’art. 11 della legge regionale n.79, che si conclude con la redazione da parte dell’Autorità Competente di un rapporto contenente la proposta di sottoposizione o meno del progetto alla procedura di V.I.A.
Sono invece sottoposti direttamente a Procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 12 e seguenti della stessa legge, i progetti sopracitati se ricadono, anche parzialmente, all’interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla LR 11 aprile 1995, n. 49 e delle relative aree contigue, ovvero all’interno dei siti individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone speciali di conservazione (ZSC), ovvero all’interno di aree interessate da elementi di tutela delle risorse essenziali cosi’ come definiti, dall’art. 2 della L R. n. 5/1995, individuate dagli strumenti di pianificazione di ogni livello.
Il progetto oggetto della tesi si configura come strada extraurbana secondaria , e pertanto sottoposto a Procedura di Verifica dall’Autorità
Competente che deciderà la sottoposizione o meno del progetto alla procedura di V.I.A. sulla base del:
a) Progetto preliminare dell’opera (vedi definizione ex. Art. 16 Legge 109/94 così come modificato dalla Legge 415/98) corredato da uno studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali dell’opera e alle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio;
b) Una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali;
c) Una relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione,nonché gli interventi alternativi possibili. La Procedura di Verifica Regionale è schematizzata nella fig.2.2.
2.4 La partecipazione del pubblico
Il “NUOVO MODO DI PROGETTARE”, chiaramente imposto dal quadro normativo sopra citato, prevede innanzitutto in modo rigoroso i diritti e le modalità di informazione e partecipazione del Pubblico all’iter progettuale ed alla formazione del consenso (Allegato2).
Il Pubblico interessato alla realizzazione dell’opera deve essere messo in condizioni di partecipare fin dall’inizio all’elaborazione degli studi ambientali: infatti chi vive e lavora in un territorio possiede un patrimonio di informazioni culturali, storiche, ambientali e di problematica di vita quotidiana assolutamente indispensabili per individuare i fenomeni di degrado e per la elaborazione del progetto dell’opera.
2.5 Il team Interdisciplinare Ambientale
Lo Studio di Prefattibilità Ambientale e/o lo Studio di Impatto Ambientale sono gli elaborati tecnici su cui s’imposta la procedura di V.I.A. al fine di stimare preventivamente gli effetti complessivi, diretti e
indiretti prodotti dall’opera sulle componenti ambientali; cioè
sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo e sottosuolo, sulle acque superficiali e sotterranee, sull’aria, sul paesaggio, sugli ecosistemi, sul patrimonio culturale storico e archeologico, sul contesto socio economico.
Conseguentemente qualsiasi studio valutativo deve essere effettuato da un Gruppo di lavoro interdisciplinare di tecnici ed esperti nei singoli settori nei quali l’ambiente viene suddiviso, analizzato e salvaguardato e che debbono integrarsi in una comune metodologia di lavoro e di obiettivi con i Progettisti dell’opera e con il Pubblico.
2.6 Gli attori del Progetto
Con riferimento allo schema seguente, i diretti “interessati” al progetto dell’opera , sono:
Il Proponente, che è il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto e richiede l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera;
L’ Autorità Competente cioè il soggetto pubblico che deve verificare la congruenza degli elaborati alla legislazione vigente e formulare un giudizio di compatibilità ambientale dell’opera .
Il Pubblico che, opportunamente informato partecipa all’iter progettuale ed alla formazione del consenso;
COMPATIBILITA' AMBIENTALE AUTORITA' COMPETENTE PUBBLICO PROPONENTE
Proponente, Pubblico ed Autorità Competente non sono soggetti contrapposti, al contrario ciascuno nel rispetto dei ruoli previsti dalle leggi vigenti, deve apportare un contributo finalizzato a valutare preventivamente gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera.
2.7
Fenomeni di degrado delle risorse esistenti
Nel rispetto delle leggi vigenti qualsiasi Studio Valutativo, deve
documentare i livelli di qualità preesistenti all’intervento per ciascuna componente ambientale e descrivere i fenomeni di degrado delle risorse in
atto.
individuare gli interventi necessari ad una riqualificazione ambientale e
paesaggistica dell’esistente e conseguentemente a tutelare e migliorare la
salute dei residenti e fruitori del territorio.
A tal fine il DPCM 27/12/88 precisa infatti che debbano essere documentati (art.5 e):
“i livelli di qualità preesistenti per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto”;
“le condizioni d’uso e della fruizione potenziale del territorio in rapporto alla situazione preesistente”;
“la prevedibile evoluzione..del sistema ambientale complessivo”;
“le modifiche sia nel breve che nel lungo periodo dei livelli di qualità preesistenti”
2.8 Le alternative di progetto
Un attento esame delle normative relative alla procedura di V.I.A dimostra che il legislatore obbliga il team progettuale ad esaminare le possibili alternative di tracciato in funzione di una documentata ricerca
della minimizzazione dell’impatto ambientale prodotto dalla costruzione dell’opera in progetto.
Infatti il DPCM 377/88 prevede che lo Studio Valutativo debba essere effettuato ( Art 3a):
L’allegato III, specificatamente per le infrastrutture lineari di trasporto, recita:
“ Nella descrizione del progetto saranno giustificate le scelte di tracciato, raffrontando la soluzione prescelta con quella delle alternative”.
ed infine il DPR 554/99 prevede (Art 21c):
“La illustrazione, in funzione della minimizzazione
dell’impatto ambientale,della ragione della scelta del sito e
della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative….”
2.9
L’alternativa
zero
Di particolare importanza risulta fra le alternative progettuali un attento e documentato esame dell’Alternativa Zero (do nothing).
Il DPCM 27/12/88 prevede infatti in modo inequivocabile che il
Quadro di Riferimento Progettuale debba esaminare le caratteristiche
dell’opera progettata (Art 4, 2b):
“ in funzione delle diverse ipotesi progettuali
esaminate, ciò anche in ipotesi di assenza di
intervento”
Il legislatore obbliga quindi il team progettuale ad acquisire una perfetta conoscenza delle condizioni e della fruizione del territorio
preesistenti nell’area di studio, individuando anche i fenomeni di degrado
delle risorse in atto .
Di conseguenza l’alternativa zero non è solo un quadro descrittivo delle condizioni territoriali ed ambientali in assenza di intervento ma, come lo zero degli assi cartesiani, essa deve rappresentare il riferimento delle
variazioni, positive o negative, dello stato di ogni singola componente e
degli effetti complessivi conseguenti alle azioni di impatto prodotte da ciascuna alternativa progettuale presa in esame.