S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
L’assegnazione dei beni ai soci:
trattamento contabile
L’ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI: TRATTAMENTO
CONTABILE
I presupposti delle assegnazioni agevolate ai soci
Soggetti interessati: assegnanti
Tutte le società commerciali di capitali e di persone
(spa,sapa, srl, snc, sas, società di armamento) che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali
Di fatto, tutti i soggetti a cui si applica la disciplina delle
società non operative (c. 1 dell’art. 30 della L. 724/1994)
I presupposti delle assegnazioni agevolate ai soci
Soggetti interessati: soci assegnatari
Soci che rivestivano tale qualifica al 30/09/2015, sia
persone fisiche che giuridiche, residenti e non residenti
Compresi i soci rappresentati da fiduciarie, se il rapporto
fiduciario sussisteva già al 30/09/2015
I presupposti delle assegnazioni agevolate ai soci\
Soggetti interessati: soci assegnatari
L’ingresso di un nuovo socio dopo il 30/09/2015 non pregiudica la possibilità di assegnare a tutti i soci, ma per la parte destinata al nuovo socio non si applicherà il regime agevolato
L’assegnazione avviene in proporzione alle partecipazioni detenute alla data dell’assegnazione e non con riferimento al 30/09/2015
È irrilevante l’ininterrotto possesso della partecipazione dal
30/09/2015 alla data di assegnazione
I presupposti delle assegnazioni agevolate ai soci
Soggetti interessati: soci assegnatari
SOCI DI SOCIETÀ DI CAPITALI:
Iscrizione nel libro soci al 30/09/2015
Ovvero iscritti entro il 31/01/2016 in forza di atto con data certa anteriore all’1/10/2015
Per le srl senza libro soci, risultanze del Registro delle Imprese al 30/09/2015
Non precludono il regime agevolato trasferimenti di partecipazione avvenute dopo il 30/09/2015 per successione mortis causa o in concambio a seguito di
fusioni e scissioni (C.M. 112/E/1999)
Criticità nel caso di nuda proprietà ed usufrutto
SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE:
La qualifica di socio al 30/09/2015 deve risultare da idoneo titolo avente data certa
I presupposti delle assegnazioni agevolate ai soci
Beni assegnabili
Beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione ai sensi dell’art.43,
comma 2 del TUIR, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Rientrano quindi nel regime agevolativo:
- immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E e A/10), qualora non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
− immobili merce;
− immobili uso abitativo posseduti dall’impresa, c.d. “beni patrimonio
Beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’esercizio dell’attività
Il documento del CNDCEC sul trattamento contabile dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci
• L’assegnazione dei beni ai soci può avvenire in sede di:
• - distribuzione dell’utile d’esercizio;
• - ripartizione di riserve (di utili o di capitale);
• - riduzione del capitale
sociale, come, per esempio, nei casi di recesso del socio.
Assegnazione
di beni ai soci
Il documento CNDCEC - trattamento
contabile dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci
Indipendentemente dalla circostanza che determina l’assegnazione dei beni ai soci, dall’operazione in parola si possono verificare in ambito societario le seguenti tre situazioni:
1. I soci attribuiscono al bene un valore pari al suo valore netto contabile;
2. I soci attribuiscono al bene un valore superiore al suo valore netto contabile;
3. I soci attribuiscono al bene un valore inferiore al suo valore netto contabile.
A seconda che il bene oggetto di assegnazione sia iscritto tra le rimanenze o tra le immobilizzazioni avremo che:
• la rilevazione di un provento a fronte dell’estinzione dell’obbligazione della società nei confronti del socio a cui il bene è assegnato (se bene merce);
• L’eliminazione del bene con la rilevazione dell’eventuale plus/minus a fronte dell’estinzione dell’obbligazione della società nei confronti del socio (se bene immobilizzato)
Rilevazione contabile dell’assegnazione dei beni ai soci – Documento CNDCEC
ESEMPIO
La società Alfa srl, realizza un utile di 100. Dopo aver accantonato il 5% a Riserva legale (art.2430 c.c.) e il 5% a Riserva statutaria, la società decide di distribuire l’utile residuo come segue:
30 al Socio A;
30 al Socio B;
Un immobile con costo storico pari a 50 e Fondo ammortamento di 20 (valore netto contabile 30) al Socio C.
Le scritture contabili saranno le seguenti:
1. I soci attribuiscono al bene un valore pari
al suo valore netto contabile
Rappresentazione contabile dell’operazione:
«al valore contabile del bene»
Questa soluzione, malgrado rifletta l’impostazione più comune nella prassi, produce sempre una riduzione del patrimonio netto pari al valore contabile del bene e, per questo motivo, risente di pesanti limiti, come per esempio:
• non consente di evidenziare in contabilità la reale riduzione di patrimonio netto ed il debito verso i soci corrispondente al valore normale del bene assegnato
• non consente una corretta rappresentazione della reale attribuzione ai soci nei casi in cui la distribuzione avvenga in parte in denaro e in parte mediante assegnazione di beni (nell’esempio precedente, se ai soci A e B viene corrisposto un dividendo in denaro rispettivamente di 30 e al socio C viene assegnato l’immobile del valore corrente superiore a 30, il dividendo in denaro corrisposto ai soci A e B dovrà necessariamente essere di ammontare pari al valore corrente del bene assegnato al socio C, per non ledere i diritti tra i soci)
Rappresentazione contabile dell’operazione:
«interpretazione Documento CNDCEC»
Su tali questioni (rappresentazione contabile dell’operazione di assegnazione) è stato emanato un documento interpretativo da parte della Commissione Principi Contabili dell’ ODCEC
Secondo l’interpretazione del documento in parola, sembra preferibile l’adozione della rappresentazione dell’operazione adottando i valori correnti
Tale interpretazione deriva direttamente dall’inquadramento dell’operazione di assegnazione, che (come confermato più volte anche dal Notariato) consiste nella estinzione di un debito della società nei confronti del socio con utilizzo di un bene in natura anziché in denaro.
Si pensi, ad esempio, al debito maturato dalla società nei confronti del socio a seguito di una delibera di distribuzione di riserve. Se tale debito verrà estinto con l’attribuzione al socio di un bene, al fine dell’estinzione del debito è necessario stabilire il valore corrente di tale bene.
2. I soci attribuiscono al bene un valore superiore al suo valore netto contabile
L’operazione rileva di fatto l’esistenza di un plusvalore per la società, nella misura in cui il bene assegnato al socio acquisisce in questo contesto un valore maggiore rispetto a quello rappresentato in bilancio.
In tale ipotesi, la plusvalenza in oggetto (che non ha una contropartita monetaria ma relativa a un debito verso soci per utili da distribuire) dovrà figurare nei bilanci che hanno inizio a partire dal 1/1/2016 nel Conto Economico nella voce «Altri ricavi».
La società Alfa srl, realizza un utile di 100. Dopo aver accantonato il 5% a Riserva legale e il 5% a Riserva statutaria, la società decide di distribuire l’utile residuo come segue:
30 al Socio A;
30 al Socio B;
Un immobile con costo storico pari a 50 e Fondo ammortamento di 30 Socio al
2. I soci attribuiscono al bene un valore
superiore al suo valore netto contabile
3. I soci attribuiscono al bene un valore inferiore al suo valore netto contabile
L’operazione rileva di fatto l’esistenza di un minusvalore per la società, nella misura in cui il bene assegnato al socio acquisisce in questo contesto un valore minore rispetto a quello rappresentato in bilancio.
In tale ipotesi, la minusvalenza in oggetto dovrà figurare nei bilanci che hanno inizio a partire dall’1/1/2016 nel Conto Economico nella voce «Oneri diversi di gestione».
La società Alfa srl, realizza un utile di 100. Dopo aver accantonato il 5% a Riserva legale e il 5% a Riserva statutaria, la società decide di distribuire l’utile residuo come segue:
30 al Socio A;
30 al Socio B;
Un immobile con costo storico pari a 50 e Fondo ammortamento di 10 al Socio
3. I soci attribuiscono al bene un valore
inferiore al suo valore netto contabile
Rappresentazione contabile dell’operazione:
«al valore corrente del bene»
Questa soluzione ha il pregio di rappresentare sempre una riduzione del patrimonio netto ed un debito verso i soci pari al valore normale del bene.
Tuttavia, comporta la necessità di affrontare alcune criticità conseguenti:
diventa più probabile che l’ammontare di riserve disponibili sia insufficiente a consentire una relativa distribuzione in natura, coinvolgendo così anche altre poste del patrimonio netto “protette” da vincoli di natura civilistica (ad. es. riserva legale, statutaria, capitale sociale)
l’emersione di un componente positivo o negativo a conto economico influenza il risultato dell’esercizio nel quale avviene l’assegnazione
Potrebbero considerarsi non realizzabili operazioni di assegnazione in società che si trovano ad avere un patrimonio netto limitato
Rappresentazione contabile dell’operazione:
«al valore corrente del bene»
A questo proposito, si ricorda che il D. Lgs. n. 139/2015 è intervenuto in modo rilevante sulla normativa civilistica che disciplina la redazione del bilancio d’esercizio delle società c.d. industriali e commerciali
La nuova disciplina dovrà essere applicata con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che avranno inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
E’ stata, quindi, eliminata dal bilancio l’area straordinaria di conto economico.
Si suppone, in attesa dei chiarimenti che potranno essere forniti in seguito dai Principi contabili nazionali, che il componente positivo di reddito generato da operazioni inerenti l’emersione di plusvalori/minusvalori connesso ad assegnazione di beni ai soci possa essere iscritto, con l’applicazione delle disposizioni del sopra richiamato decreto, alla voce di conto economico A5
«Altri Proventi» o B14 «Oneri diversi di gestione».
Verbale di assegnazione dei beni ai soci
L’assegnazione dei beni ai soci è approvata dall’assemblea dei soci stessi nell’ambito della deliberazione di approvazione del bilancio ovvero in occasione di una deliberazione relativa alla distribuzione degli utili ai sensi dell’art. 2433 del c.c.
Nonostante non esistano previsioni normative in merito, considerati i particolari profili che l’operazione di assegnazione di beni potrebbe comportare, è consigliabile che la delibera venga assunta con il consenso unanime dei soci.
Se viene intaccato il capitale sociale a seguito dell’assegnazione dei beni ai soci, trattandosi di una riduzione volontaria, è necessario eseguire precedentemente l’iscrizione al Registro delle Imprese della delibera di assegnazione, al fine di permettere ai creditori di opporsi alla riduzione stessa (entro 90 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese) – art. 2445 c.c.
Informativa dell’operazione nella Nota Integrativa al bilancio
L’operazione di assegnazione richiede la specificazione, in nota integrativa (art.
2427 c.c.), di quanto segue:
• “2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio; le
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura
dell’esercizio”;
• “4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”;
• “7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”.
Nonostante l’operazione sia stata effettuata a valori di mercato, sarebbe opportuno, considerato anche l’impatto sulla determinazione delle imposte, menzionarla