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LE NOVITA’ DEI PROVVEDIMENTI D’ESTATE, LO SPESOMETRO E LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

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(1)

ERP

Adattabilità

Solidità

Competitività

Flessibilità

Integrazione

Efficienza Gestionale

Affidabilità

Cloud

APP

CRM

Evoluzione

Business I

ntelligence

LE NOVITA’ DEI

PROVVEDIMENTI D’ESTATE, LO SPESOMETRO E

LA COMUNICAZIONE BENI

E FINANZIAMENTI DEI SOCI

(2)

GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A.

Via E. Fermi, 11 37135 Verona

Tel. 045/8201828 Fax 045/583111

Sito internet: www.euroconference.it e-mail: roberta.nicoletti@euroconference.it Tutti i diritti sono riservati

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo.

Editing e impaginazione:

(3)

Schemi operativi di sintesi

6 NOVITà ED ADEmPImENTI 2013

a cura di Fabio Garrini

(4)
(5)
(6)

NOVITà

ED ADEmPImENTI 2013

a cura di Fabio Garrini

Art. 2 c. da 36-quinquies a 36- duodecies

Art. 2 c. da 36-terdecies a 36- duodevicies

Società di comodo in perdita sistemica

Beni ai soci e finanziamenti

Discipline autonome

DL 138/11

La comunicazione dei Beni

e dei Finanziamenti

(7)

Beni ai soci

3 previsioni

Reddito diverso in capo all’utilizzatore

COMUNICAZIONE dei beni concessi in godimento

INDEDUCIBILITÀ dei costi in capo al concedente

COMUNICAZIONE dei finanziamenti

+

DUE COMUNICAZIONI CON UNICO MODELLO

BENI AI SOCI FINANZIAMENTI

PROVV. 94902 PROVV. 94904

Per controllare la fiscalità dell’operazione

Per consentire applicazione del redditometro

MEDESIMO MODELLO MEDESIMA NORMA DI INNESCO

DL 138 2011

(8)

COMUNICAZIONE BENI: UNA SINTESI

Soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva

(residenti)

L’obbligo può essere assolto, in via alternativa:

- dall'impresa concedente, - dal socio,

- dal familiare dell'imprenditore.

POSSONO AVERE UN OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

• imprenditore individuale;

• società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);

• società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);

• società cooperative;

• stabili organizzazioni di società non residenti;

• enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

ESCLUSE LE SOCIETA’ SEMPLICI

qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

GLI UTILIZZATORI: APPROFONDIMENTO

SOCI residenti e non

FAMILIARI residenti e non

1. Che partecipano DIRETTAMENTE società ed enti privati di tipo associativo residenti, che svolgono attività commerciale, da cui ricevono i beni

2. Che partecipano INDIRETTAMENTE soggetti da cui ricevono i beni (società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile a quella partecipata)

3. Fiduciaria: si indica il fiduciante (CM 25/E/2012) 4. Trust: si indica il beneficiario (CM 25/E/2012)

il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado:

1.dell’imprenditore individuale 2.dei soci

Ma solo se producono redditi diversi

(9)

DECORRENZA ED OGGETTO

DECORRENZA

L’OBBLIGO DECORRE DAL 2012

L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della

comunicazione.

OGGETTO

Vanno indicati i dati:

• dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente

• dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa

La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta.

IL DETTAGLIO DEGLI ELEMENTI DA INDICARE

• per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;

• per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;

• informazioni circa l’utilizzo del bene;

• data della concessione (data di inizio e fine);

• corrispettivo versato;

• valore di mercato del bene.

DATI ANAGRAFICI

ALTRE

INFORMAZIONI

(10)

LE ESCLUSIONI OGGETTIVE

1. i beni concessi in godimento agli amministratori;

2. i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi;

3. i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

4. i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

5. gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

6. i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;

7. i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

LE ESCLUSIONI PER BENI RESIDUALI “MODICI”

L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in

godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria “altro”del tracciato record

contenuto nell’allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valorenon superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Valore del bene e non del diritto

(11)

I TERMINI PER L’INVIO

PER ANNO 2012

Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.

A REGIME La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

IL TIPO DI COMUNICAZIONE

Le tre caselle sono alternative deve contenere il protocollo telematico della comunicazione

da sostituire o annullare, desumibile dalla ricevuta

telematica

(12)

QUANDO COMUNICA L’UTILIZZATORE

1 1

SE COMUNICA L’UTILIZZATORE, IL TIPO SOGGETTO E’

A Soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale

B Familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato.

C Soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato (IPOTESI ESCLUSA DAL PROVVEDIMENTO !).

D Familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera A).

QUANDO COMUNICA IL CONCEDENTE

22

SE COMUNICA IL CONCEDENTE, IL TIPO SOGGETTO È:

E Imprenditore individuale F Società di persone G Società di capitali H Società cooperative

I Stabili organizzazioni di soggetti non residenti

L Enti di tipo privato associativo (solo beni sfera commerciale)

(13)

Campo obbligatorio. Non può essere uguale a quello riportato nel campo 2 del record "B".

Significa che la comunicazione è fatta dall’utilizzatore

Significa che la comunicazione è fatta dal concedente

DATI DEL SOGGETTO CHE CONCEDE O UTILIZZA

Uguale a quelli visti prima

IL TIPO DI UTILIZZO DEL BENE

Le tre caselle sono alternative ed è

obbligatorio impostare una casella.

(14)

INDICAZIONI DEL TIPO DI SEGNALAZIONE

Solo per i beni Solo per finanziamenti /

capitalizzazioni Caselle alternative: è obbligatorio impostarne una

Caselle obbligatorie

LE CARATTERISTICHE DEI BENI IN GODIMENTO

Caselle alternative

IL DPR 198/2012 PREVEDE INDICAZIONE SUL LIBRETTO DEL VEICOLO DELL’UTILIZZATORE PER OLTRE 30 GIORNI, TRANNE NEL CASO DI FAMILIARI CONVIVENTI (sanzione da 653 a 3.267 euro)

(15)

CONFRONTO TRA CORRISPETTIVO E VALORE

Le specifiche tecniche prevedono la barratura di una casella per confermare importi rilevanti; la casella non si ritrova sul modello

INEVITABILE RACCORDO CON RIGO RL10 DEL MODELLO UNICO DEL SOCIO

FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI

I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva

comunicano all’anagrafe tributaria

i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro.

FINANZIAMENTI CAPITALIZZAZIONI

Al fine di semplificare l’adempimento, si stabilisce che l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a tremilaseicento euro. Detto limite è riferito, distintamente, ai

finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue.

(16)

ESCLUSIONI E INFORMAZIONI

ESCLUSIONI OGGETTIVE

i dati relativi agli apporti, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria

(ad es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata)

DATI DA INDICARE

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

a)codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo stato estero;

b)ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

PER ANNO 2012

L’obbligo di comunicazione è riferito ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno

2012.

Per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nell’anno 2012, la comunicazione deve essere

effettuata entro il 12 dicembre 2013.

A REGIME

La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del

periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i

finanziamenti o le capitalizzazioni.

(17)

SOGGETTI OBBLIGATI

• La società o l’impresa individuale, ma in ogni caso solo chi esercita attività d’impresa (non è prevista la comunicazione alternativa del finanziatore)

Tuttavia il modello nella sua struttura è identico a quello dei beni concessi in godimento ai soci o familiari.

Quindi va compilata con attenzione la casella «qualifica»

1. Tutti, anche se non funzionali all’acquisto dei beni concessi in godimento 2. Ma solo se erogati da soci persone fisiche (o familiari imprenditore) 3. Solo se erogati dal 2012 in poi

4. Solo se superiori a € 3.600, distintamente per tipologia (finanziamenti distinti da capitalizzazioni) e, sembrerebbe, per singolo anno (vedi motivazioni del provvedimento)

MA QUALI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI?

CIRCOLARE 25/E/2012 E PROVVEDIMENTO 2 AGOSTO 2013

(18)

• Sembra preferibile la tesi 1) perché giustifica il fatto che la comunicazione debba essere resa SOLO dalla società, in modo che questa possa verificare il superamento della soglia.

• Se il limite fosse riferito al socio, come può la società conoscere l’esistenza di finanziamenti fatti a beneficio di altre società partecipate dal singolo?

COME CONSIDERARE IL LIMITE ?

TESI 1:

La soglia è riferita alla società TESI 2:

La soglia è riferita al socio

Socio A versa 2.000 euro Socio B versa 2.000 euro Totale finanziamenti: 4.000 euro

Socio A versa 2.000 euro Socio B versa 2.000 euro Ogni socio è sotto soglia

Sì comunicazione NO comunicazione

COME CONSIDERARE IL LIMITE ?

1

Rossi e Verdi soci della SRL Alfa, hanno eseguito nel 2012 finanziamenti per € 1.500 ciascuno, che sono diventati capitalizzazioni per rinuncia.

Nessun obbligo di comunicazione

2

Rossi e Verdi hanno eseguito nel 2012 un finanziamento di € 1.500 ciascuno, e nel 2013 un altro finanziamento per € 1.500 ciascuno.

Totale finanziamenti al 31.12.2013 € 6.000 Nessun obbligo di comunicazione

3

Rossi e Verdi eseguono un finanziamento nel 2012 per € 2.000 ciascuno Obbligo di comunicazione perché il limite è superato sulla società

(situazione dubbia)

(19)

SINGOLI MOVIMENTI E RESTITUZIONI

1 Sembra necessaria la comunicazione autonoma per ogni finanziamento o capitalizzazione, visto che viene richiesta la data

2

Non viene mai citato il requisito della esistenza a fine anno del finanziamento, quindi la erogazione andrebbe segnalata anche se restituita prima della fine d’anno.

IL DATO SERVE PER IL REDDITOMETRO

FINANZIAMENTI: UN ESEMPIO (1)

Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento per € 4.000 il 4.4.12.

04/04/12

X 4.000

(20)

FINANZIAMENTI: UN ESEMPIO (2)

Lo stesso socio, il 30.9.12, ha rinunziato al finanziamento che é divenuto apporto in conto capitale.

30/09/12

X

4.000

La compilazione prudenziale proposta, rischia di esporre il contribuente ad una ricostruzione redditometrica errata. Infatti non vi è stata alcuna movimentazione finanziaria

SANZIONI: OMISSIONI O INCOMPLETEZZE

BENI AI SOCI

FINANZIAMENTI

1. è dovuta, in solido, una sanzione pari al 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo, se il socio non dichiara

2. è dovuta, in solido, una sanzione da 258 a 2.065, ove i costi non siano stati dedotti ed il socio abbia dichiarato il reddito

Esistono tre diverse tesi:

1.nessuna sanzione;

2.sanzione «residuale» D. Lgs. 471/97 da 258 a 2.065 euro;

3.sanzione art. 13 DPR 605/1973:

- OMESSA: da 206 a 5.164 - INCOMPLETA: da 103 a 2.582

(21)

Le novità

La com un ica zi on i «a ss or bi te » Operazioni di leasing/noleggio Operazioni black list

Acquisti da San Marino

Operazioni settore turistico

Attenzione: ciascuna mantiene la propria periodicità !

A periodicità

M / T * M

A

dal 1.10.2013 dal 1.10.2013

Comunicazione delle operazioni IVA A

le questioni chiave

IN DATA 10 OTTOBRE 2013 ….

MODELLO AGGIORNATO E ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE

PREVISIONE DI UN PERIODO TRANSITORIO PER SAN MARINO E BLACK LIST (vecchi modelli sino 31.12)

(22)

Quadro FA Quadro SA

Quadro BL Quadro FE Quadro FR Quadro NE

Quadro NR Quadro DF Quadro FN Quadro SE Quadro TU

La composizione del modello

Le operazioni interessate

cessioni di beni e prestazioni di servizi rese

e ricevute

da altri soggetti passivi i cui corrispettivi siano di importo pari o superiore a una determinata soglia rilevanti ai fini IVA

Sono rilevanti:

 operazioni imponibili

 operazioni non imponibili

(art. 8 escl. a e b, 8-bis, 38-quater, 71 e 72 e 9)

 triangolari comunitarie art. 58 DL 331/93

operazioni esenti art. 10

Verifica dei presupposti:

 presupposto soggettivo

 presupposto oggettivo

 presupposto territoriale (irrilevante

fatturazione)

(23)

Le operazioni da includere

art. 2, comma 6, D.L. 16/2012 1. Soppressione del limite di 3.000 euro

2. Per le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore,

dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

3. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura permane il limite di euro 3.600 (IVA compresa)

Analitica / aggregata

Provv. 2.8.2013  la distinzione è tra operazioni fatturate/non fatturate

Per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/1972, possono comunicare SOLO SOLO le operazioni attive per le quali viene emessa fattura, relativamente agli anni 2012 e 2013, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

SEMPLIFICAZIONE TRANSITORIA

ATTENZIONE:

ATTENZIONE:

1.non tutti i clienti sono menzionati dall’articolo 22 2.dal 2014, inoltre, si torna a regime

(24)

Note di variazione:

• per effetto della nota di variazione viene superato il limite  COM

• per effetto della nota di variazione si scende sotto il limite  NO COM

• comunicazione al netto della nota di variazione (se sopra limite)

• n.d.v. oltre termine invio  rileva nell’anno di emissione

CM 24/E/10

Vanno separatamente evidenziate dalla fatture

Nella compilazione aggregata sono sommate alle fatture

In separate sezioni del modello

Soggettive Oggettive

Contribuenti Minimi

A condizione che non superino, nell’anno, il tetto dei ricavi di oltre il 50%

Importazioni / esportazioni

Enti pubblici per la sfera istituzionale

Operazioni intracomunitarie

Operazioni già comunicate all’Anagrafe Tributaria

Operazioni rese a privati e regolate tramite carte (se > 3.600)

Black list e San Marino

LE ESCLUSIONI

(25)

Le novità

AGGREGAZIONE NON SEMPRE POSSIBILE

Obbligo di comunicazione analitica

 Solo per queste operazioni, oppure per tutte le operazioni comunicate

contestualmente a queste ???

(26)

E’ possibile trasmettere una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

In passato  LE COMUNICAZIONI “CORRETTIVE”

SANZIONI

 € 258 - € 2.065 per comunicazioni omesse, incomplete o con dati non veritieri (attenzione a verifiche incrociate…)

 Oggi clemenza ?!?

Regime Iva Registro

Esenzione 2%

Regime ordinario

CM 22/E/13 – Locazione fabbricati abitativi

Regime opzionale

 Costruttori

 Alloggi sociali

IVA (10%) € 67

opzione Situazione a regime: in contratto

Disciplina transitoria: registrazione di accordo integrativo o modello telematico

IVA IMMOBILIARE

CM 22/E/2013

(27)

Regime Iva Registro

Esenzione 1%

Regime ordinario

CM 22/E/13 – Locazione fabbricati strumentali

Regime opzionale

 Per tutti, indipendentemente dal locatario

IVA (22%) 1%

opzione

Disc. transit: IVA obbligo  Iva opzione: nessuna opzione

Situazione a regime: in contratto

Disc. transit: IVA obbligo  esenzione: contratto integrativo

Provv. 92492 del 29.7.2013

Utilizzabile per

Locazioni IVA da parte del costruttore Locazioni IVA per alloggi sociali

Subenti con opzione IVA (alloggi sociali)

… anche per gli strumentali ???

In alternativa al contratto integrativo registrato

(28)

CM 22/E/13 – Cessione fabbricati abitativi

Costruttori

Altri soggetti

entro 5 anni IVA

Oltre 5 anni

Esenzione %

IVA Registro

IVA (obbligo) IVA (opzione)

€ 168

€ 168

Alloggi sociali IVA (opzione) € 168

CM 22/E/13 – Cessione fabbricati strumentali

Costruttori

Altri soggetti

entro 5 anni IVA

Oltre 5 anni

IVA Registro

IVA (obbligo) IVA (opzione)

€ 168

€ 168

IVA Registro

Esenzione IVA

€ 168

€ 168

 situazione di default

 opzione per tutti

(29)

Cessioni: dove esercitare l’opzione

IVA? Rogito

(senza prelim.)

preliminare • Vincolante per il rogito

(contra 102/T/12)

• Acconti in IVA

• IVA solo saldo

• Registro su acconti

(contra 102/T/12)

• IVA solo saldo, se opto

• Conguaglio registro su acconti Preliminare

Senza opzione

Il caso chiarito

immobile abitativo costruito:

Acconti entro 5 anni

Rogito dopo 5 anni

Acconti in IVA

Salvo esente / IVA (r.c.)

CM 22/E/13 – inversione contabile

IVA per obbligo IVA per opzione

DL 83/12

rivalsa Reverse charge

Momento di effettuazione (acconti) Fabbricato non ultimato

Attenzione a:

(30)

CM 22/E/13 – separazione delle attività

Separazione ammessa…

… per attività diverse

… nell’ambito dell’attività di locazione

… nell’ambito dell’attività di cessione (DL 1/12)

«I sub-settori di attività ulteriormente separabili nell’ambito di ciascun settore sono costituiti,

rispettivamente, dalle locazioni di fabbricati abitativi esenti e locazioni di altri fabbricati o immobili e dalle cessioni di fabbricati abitativi esenti e cessioni di altri fabbricati o immobili.»

Il chiarimento: separazione per «sub-settori»

FINALITA’ DELLA NORMA

11 PRESERVARE I PIANI DI RATEAZIONE (nel 2012 si è recuperato il 2%) 2

2 TUTELARE MAGGIORMENTE IL BENE << PRIMA CASA >>

33 RENDERE POSSIBILI VENDITE DEI BENI CON MAGGIOR INTROITI

Decreto del Fare – DL 69/2013

LE NOVITA’ DELLA RISCOSSIONE

(31)

I PIANI DI RATEAZIONE (convivono 2 forme)

RATEAZIONE

ORDINARIA SUPER

RATEAZIONE

Temporanea situazione di obiettiva difficoltà

72 rate + 72 rate

Comprovata e grave situazione di difficoltà

120 rate + 120 rate

LA SUPER RATEAZIONE

11 PARTE CON DECRETO ATTUATIVO DEL MEF entro 30 giorni

22

La comprovata e grave situazione di difficoltà si ha se:

1.Accertata la impossibilità di adempiere alla rateazione ordinaria 2.Verificabile la sostenibilità del rientro con tempistica maggiore

33 Richiede due ulteriori requisiti:

1.Deve essere legata alla congiuntura economica

2.La difficoltà deve derivare da ragioni estranee alla responsabilità del debitore

(32)

LA DECADENZA DA RATEAZIONE

VECCHIA NUOVA

Mancato pagamento di due rate consecutive

Mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di

otto rate, anche non consecutive

Equitalia sembra applicare anche alle rateazioni in corso, ed anche se già decadute

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

L’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione:

1. se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

2. per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;

3. se l'importo complessivo del credito per cui procede non supera centoventimila euro.

Rimane fermo il fatto che il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato con le regole della riscossione, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.

(33)

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

IMMOBILE “ADIBITO AD USO ABITATIVO”

Occorre riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d’uso di fatto.

Restano esclusi dal divieto tutti gli immobili con categoria non abitativa PRESENZA DI PERTINENZE

In presenza di pertinenze accatastate autonomamente, come box o cantina (C/6), non viene meno la condizione dell’unicità dell’unità immobiliare adibita a residenza, né la destinazione d’uso catastale abitativa.

PROCEDURE IN CORSO

Nell’attesa di chiarimenti, Equitalia ha sospeso le procedure relative a pignoramenti già eseguiti, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all’incanto.

1 1

2 2

3 3

Responsabilità solidale

Co nt ra tt i di ap pa lto Committente Appaltatore / subappaltatore

Sanzione € 5.000 – € 200.00

Responsabilità solidale

Ambiti di Ambiti di applicazione applicazione

Ritenute dipendenti IVA

Le «altre novità»

normative dell’estate

(34)

IMU DL 102/13

IM U

DL 54/13 immobiliari

Soppressa la scadenza 16.9 Dalla II rata 2013 esonero per fabbricati

invenduti

Enti non commerciali Esentati immobili per la ricerca scientifica

Assimilazioni abitazioni princ.

- Coop a proprietà indivisa - Forze Armate e Polizia

DL 102/13 – IMU e immobiliari

Sono esenti «… i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati»

… Verificare immobile … Verificare origine

… Verificare possessore … Verificare utilizzo

Effetto  seconda rata 2013

 a regime dal 2014

(35)

DL 102/13 – cedolare

La misura della cedolare per i contratti convenzionati viene ridotta dal 19% al 15%

Valutazioni di convenienza

Tassazione ordinaria vs Tassazione cedolare

• IRPEF + addizionali

• Imposta di registro + bollo

• Diritto ad adeguamenti canone

• Deduzione forfettaria

5%

• Deduzione agg. (30% conc.)

• Tassa piatta al 21% /

15%

• NO Imposta di registro + bollo

• NO adeguamenti canone

• NO Deduzione forfettaria 15%

• NO Deduzione agg. (30% conc.)

DL 102/13 – detrazione primi assicurativi

Nella detrazione dei premi assicurativi è rimasta invariata la misura della detrazione per i premi assicurativi (19%) ma si è ridotto massimale di rilevanza:

Fino al 2012: € 1.291 Per il 2013: € 630

Dal 2014: € 230  € 530 Conv. DL 102/13

conv. DL 102/13  tetto €1.291,14 assicurazioni rischio non autosufficienza

(36)

Acconti

IRPEF Dal 99% al 100%

(a regime)

IRES Dal 100% al 101%

(solo per il 2013)

Incremento IVA:

Incremento IVA:

slittamento slittamento decorrenza decorrenza (e poi (e poi… …?) ?)

Dal 1.10.2013 IVA al 22%

Monitoraggio valutario

Q ua dr o R W Sez I – trasferimenti «particolari»

Sez II – monitoraggio investimenti al 31.12 Sez III – monitoraggio flussi

Decorrenza già da UNICO 2013?

Sanzioni

Range 10% - 50%  3% - 15%

(favor rei)

(37)

730 senza sostituto d’imposta

730/2013 Solo liquidazioni a credito

730/2014 Anche liquidazioni a debito

IL CASO

Società nel corso del 2010 matura credito IVA di € 10.000, ma non presenta dichiarazione IVA.

Presenta regolarmente dichiarazione per anno successivo, riportando credito IVA 2010 di €1 0.000, nel frattempo utilizzato in compensazione

Ufficio in fase di liquidazione dichiarazione IVA relativa al 2011 riscontra irregolarità in quanto non risulta credito IVA 2010 ed emette avviso bonario, richiedendo importo credito, interessi e sanzione 30%

1

2

3

PAGAMENTI E COMPENSAZIONI: LE NOVITA’ DELLE CIRCOLARI

21/E/13 E 27/E/13

(38)

RISOLUZIONE 74/E/2007

“l’eccedenza del credito IVA maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto …. Il contribuente avrà, comunque, sempre la possibilità di richiedere la restituzione del credito IVA attraverso la procedura di rimborso di cui all’art. 21 del D.Lgs. 546/92, entro i termini ivi previsti”

CIRCOLARE 34/E/2012

NON SI PUO’ RIPORTARE CREDITO IVA SE E’ OMESSA DICHIARAZIONE ANNO IN CUI E’ SORTO

EMISSIONE AVVISO BONARIO PER RECUPERO CREDITO: “RESTITUZIONE” IMPORTO CREDITO E SUCCESSIVA RICHIESTA DI RIMBORSO ENTRO 24 MESI

SOLO CON MEDIAZIONE O CONCILIAZIONE GIUDIZIALE POSSIBILE COMPENSAZIONE (MA SONO DOVUTI SANZIONI E INTERESSI)

1

2

3

(39)

CIRCOLARE 21/E/2013

AMMESSA COMPENSAZIONE CON CREDITO INDEBITAMENTE RIPORTATO

DOPO COMPENSAZIONE, UFFICIO EMETTE UN SECONDO AVVISO BONARIO, COMPRENSIVO DI INTERESSI E SANZIONI

DETERMINAZIONE SANZIONE SULLA PARTE DI CREDITO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATA E RIDUZIONE A 1/3 CON PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI

1

2

3

CIRCOLARE 27/E/2013

MAGGIORAZIONE 0,40% NON E’ PRESUPPOSTO PER VERSAMENTO “LUNGO” IMPOSTE

SANZIONE SOLO SU DIFFERENZA TRA QUANTO DOVUTO E QUANTO VERSATO CORRETTAMENTE

POSSIBILE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTI CARENTI;

F24 DEVE CONTENERE CODICE TRIBUTO SANZIONI 1

2 3

(40)

CIRCOLARE 27/E/2013

VALIDITA’ RAVVEDIMENTO FRAZIONATO

INVITO UFFICI ABBANDONO CONTENZIOSO (MA PER SANZIONI IRROGATE CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO NON AMMESSA RIPETIZIONE)

ESTENSIONE MEDESIMI PRINCIPI AD ACQUIESCENZA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE 4

5 6

PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE CONFERMATI PRINCIPI C.M. 65/E/2001 SU ERRORI LIEVE ENTITA’

7

Una società acquista macchine elettroniche di ufficio.

Coefficiente di ammortamento pari al 20%, periodo di ammortamento pari a 60 mesi.

Durata minima fiscale pari a 40 mesi (2/3 di 60).

Durata effettiva del contratto di leasing 24 mesi.

Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all’anno.

Costo concedente € 20.000.

Costo complessivo al lordo di interessi passivi € 24.000, quindi interessi passivi € 4.000.

IL CANONE DEDUCIBILE

I° metodo ( Assonime) quota capitale deducibile:

20.000/40 mesi x 12 mesi = 6.000 quota interessi deducibile: € 2.000 annui.

Totale canone deducibile = 8.000

II° metodo (Assilea e Agenzia Entrate) totale costo contratto 24.000/40 x 12 = 7.200

LA GESTIONE DEI

CONTRATTI DI LEASING CM 17/E/2013

(41)

CALCOLO INTERESSI SECONDO D.M. 24.4.1998

(applicabile per i soggetti non IAS – circ. 19/09)

• Si sottrae dal canone di competenza il valore che si ottiene assumendo il costo concedente diviso per i giorni del contratto e moltiplicato per i giorni di utilizzo nel periodo d’imposta

• Ma se si sottrae il costo concedente rapportato a giorni al canone civilistico si ottiene un valore irragionevole di interessi passivi !!!!

Riprendendo l’esempio di prima:

• Quota canone imputata a conto economico = 12.000 – costo concedente rapportato a giorni 6.000 ( 20.000/ 40 x 12) = 6000 che sarebbe la quota interessi di un esercizio

• Mentre il dato é ragionevole se l’importo del costo concedente é sottratto non dal canone imputato a conto economico ma da quello che risulta fiscalmente deducibile: quindi 7.200 – 6000 = 1200

PROCEDIMENTO

OPZIONI AL TERMINE DEL CONTRATTO 1) Riscatto

2) Cessione contratto

Valore riscatto viene ammortizzato

La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone

La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta in unica soluzione nel periodo d’imposta di cessione del contratto

ATTENZIONE: rimane vincolo art. 96 per soggetti IRES

(42)

LEASING IMMOBILIARI E QUOTA TERRENO

Esempio:

Valore immobile 2.000.000, interessi 900.000, riscatto 200.000.

Durata contrattuale 15 anni.

Quota imputata a conto economico 180.000 di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi Quota fiscale deducibile 2.700.000/18 = 150.000 di cui 100.000 capitale e 50.000 interessi

Il 20% (o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000

La quota capitale determinata considerando la durata fiscale del contratto é anche il montante per determinare la quota terreno indeducibile

Una società acquista macchine elettroniche di ufficio. Coefficiente di ammortamento pari al 20% e, quindi, periodo di ammortamento pari a 60 mesi.

Periodo di durata minima fiscale pari a 40 mesi (2/3 di 60).

Durata effettiva del contratto di leasing 24 mesi.

Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all’anno.

Costo concedente € 20.000.

Costo complessivo lordo di interessi € 24.000, quindi interessi passivi € 4.000.

12.000 – (20.000/24 x 12) 10.000 = 2.000

RIFLESSI IRAP

Soggetti art. 5 (IRAP in base al bilancio)

canone imputato a conto economico é deducibile salvo quota interessi che, però, ai fini Irap, sono desunti dalla durata civilistica del contratto

(43)

ELEMENTI CERTI E PRECISI E SVALUTAZIONI

irreperibilità del debitore provata con le previste procedure penalistiche e civilistiche

dichiarazioni di parte (avvocati o società di recupero crediti) che attestino l’inutilità dell’azione di riscossione

antieconomicità del recupero in presenza di crediti di modesta entità

(confronto tra costo per recupero e ammontare del credito) POSSIBILE

QUANDO

CM 26/E/2013

ATTI REALIZZATIVI

Cessione pro soluto

• dottrina e parte minoritaria giurisprudenza: minusvalenze

• giurisprudenza maggioritaria: perdite su crediti, art. 101 con obbligo di dimostrazione di inesigibilità del credito

1) se riguarda il merito si generano minori ricavi o sopravvenienze passive 2) se riguarda le difficoltà finanziarie del debitore occorrono elementi certi e precisi

1) circ. 26 ritiene che se il credito é ceduto a banche o intermediari finanziari la minusvalenza contabile é deducibile (e altri cessionari ?)

2) cessione crediti modesto importo > vedi svalutazione

Transazione

(44)

ATTI REALIZZATIVI Remissione del debito

INCONSISTENZA PATRIMONIALE DEBITORE

ANTIECONOMICITA’ DELL’AZIONE DI RECUPERO

MA QUALE E’ LA DIFFERENZA FISCALE CON LA SVALUTAZIONE ?

CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Novità art. 101, comma 5 :

deducibilità perdite per crediti di modesto importo < € 2.500 (5.000 per soggetti con ricavi non inferiore a 100 ml euro) e scaduti da almeno un semestre

a) Comprende Iva

b) Non rilevano svalutazioni (mentre discorso diverso dovrebbe essere fatto per abbuoni)

c) Pagamento parziale > Circ. Ass. 15/13: il semestre decorre dal sorgere del credito e l’entità dipende dal residuo che deve essere pagato

d) Per diverse posizioni creditorie verso unico debitore si assume il credito che deriva dalla singola obbligazione e) Per rapporti contrattuali unitari (somministrazione , ma anche locazione) si assume Il valore totale dei crediti.

Per valutare se entrano nella soglia, però , occorre tenere in considerazione il semestre Calcolo della soglia

(45)

DUE ESEMPI SU RAPPORTI CONTINUATIVI

• Due crediti scaduti da almeno sei mesi per € 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori € 1000.

• Il saldo finale verso il debitore é pari a € 3.000 (importo sopra soglia).

• Si può dedurre il valore di € 2000 (somma dei crediti scaduti da almeno sei mesi) poiché l’importo del credito non scaduto da almeno sei mesi non partecipa al controllo della soglia.

• Due crediti sorti nel 2012 e scaduti da almeno sei mesi per € 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori € 1000.

• Nel 2012 non viene operata alcuna deduzione poiché manca il passaggio a conto economico.

• Nel 2013 viene operato il passaggio a conto economico delle perdite relative ai crediti scaduti nel 2012 oltre ad eseguire la svalutazione dell’ultimo credito, per il quale il requisito temporale si manifesta nel 2013.

• Nel 2013 avremo perdite per € 3.000 nei confronti del medesimo debitore, tutte deducibili, perché il presupposto temporale dei primi due crediti si e’ manifestato nel 2012 e quindi tali importi non partecipano al computo della soglia nel 2013.

11

2 2

GESTIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE

1

1 Il calcolo della svalutazioni e della soglia del 5% va eseguito dopo aver utilizzato il fondo fiscale 2

2 Sia le perdite deducibili, sia il tetto del 5% vanno calcolati assumendo il valore fiscalmente riconosciuto del credito, non quello civilistico > irrilevanza di eventuali svalutazioni

3

3 Il fondo va previamente utilizzato per perdite su crediti a prescindere dai soggetti per i quali é stato attivato che possono essere diversi da quelli che hanno generato la perdita

44 Nel caso di svalutazioni per masse, le perdite deducibili riducono il fondo fino a capienza (criterio di consumazione) 5

5 Dubbio: alle perdite su crediti che non hanno i requisiti per essere dedotte sono applicabili le regole dell’art. 106 Tuir? Letteralmente si direbbe di no

(46)

CRITERIO DI DERIVAZIONE

Disciplina generale art. 109 Tuir:

deduzione fiscale ammessa, previa imputazione del costo nel conto economico (eccezione contabilità semplificata)

a) Conto economico anno x, semestre anno x +1  variazione diminuzione X + 1 b) Conto economico anno x, semestre anno X  ok

c) Semestre anno x, conto economico anno x +1  deduzione X +1 d) Semestre anno antecedente 2012, C.E. 2012  deduzione 2012 e) Semestre ante 2012, C.E. ante 2012  dubbio

Coordinamento tra maturazione dei requisiti e imputazione a conto economico

COMPETENZA DELLE PERDITE DA PROCEDURE

Cassazione n. 8822 del 1° giugno 2012:

“ … non e’ possibile ripartire la deduzione della perdita in più esercizi decorrenti dalla data di ammissione del debitore alla procedura concorsuale..”

DOCUMENTI UTILI SECONDO CIRCOLARE 26/E/2013 PER DEDUZIONE a)inventario redatto dal curatore fallimentare

b)piano del concordato preventivo

c)situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa d)relazione del commissario giudiziale nell’amministrazione straordinaria

Ma ciò non significa che la perdita possa essere dedotta solo nell’esercizio in cui é “dichiarata” la procedura . Si ha una presunzione semplice che evita di dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi, ma il contribuente può dimostrare che la

certezza della perdita si é avuta in altro e successivo esercizio rispetto alla apertura della procedura

(47)

PROCEDURE CONCORSUALI

1

1

Possibile dedurre parzialmente la perdita sul credito

22

Aspetto Iva: se il credito é irrecuperabile possibile nota di accredito a fine procedura (circolare 77/2000), quindi corretto portare a perdita il solo imponibile

3 3

In caso di perdita stimata parziale, nota di accredito proporzionale ad incasso.

Es. credito 1000 più IVA 10% = 1100.

Incasso stimato 400 > scorporo Iva su 700, quindi 630 é la perdita mentre Iva pari a 70 verrà recuperata tramite nota di variazione

LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI

C.M. 23.9.2013, n. 31

OIC 29: gli errori in materia di competenza comportano l’insorgenza di componenti positivi e negativi da inserire nell’area straordinaria

Rispetto del principio di divieto di doppia imposizione: il componente negativo va riconosciuto, previa imputazione a conto economico: ma in quale

periodo e con quali modalità?

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI SULLA COMPETENZA

CM 31/E/2013

(48)

LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI

Il componente reddituale indicato nella area straordinaria nel periodo d’imposta in cui ci si accorge dell’errore

Va recuperato a tassazione o stornato dall’imponibile a seconda dei casi

Variazione in aumento o in diminuzione

LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI

L’eccedenza di imposta versata nel 2011 potrà essere utilizzata nella dichiarazione UNICO 2013 riferibile al periodo di imposta 2012 che poteva essere presentata entro il 30.9.2013.

ANNO D’IMPOSTA

2011 2012

Reddito/perdita 300 150

Perdite scomputabili - -

Reddito imponibile/perdita 300 150

Anno di rilevazione della correzione dell’errore contabile x

Periodo di imposta di corretta competenza del componente  (50)

Reddito imponibile/perdita rideterminato 250

Periodo di imposta di recupero del componente X

Modalità di recupero Dichiarazione integrativa a

favore (UNICO 2012)

(49)

Ravvedimento operoso se possibile

Il recupero o tassazione avviene operando sulla dichiarazione originaria

con effetto riportato sull’ultima dichiarazione emendabile

Rifacimento della dichiarazione originaria se oltre ravvedimento

LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI

ANNO D’IMPOSTA

2009 2010 2011 2012

Reddito/perdita 180 230 200 150

Perdite scomputabili - - - -

Reddito imponibile/perdita 180 230 200 150

Anno di rilevazione della correzione dell’errore contabile x

Periodo di imposta di corretta competenza del componente  (50)

Risultato di periodo rideterminato 130

Periodo di imposta di recupero eccedenza di imposta versata X

Modalità di recupero Dichiarazione integrativa di sintesi dei

differenziali (UNICO 2012)

L’eccedenza di imposta versata nel 2009 – così come risultante dalla riliquidazione di tutte le dichiarazioni intermedie – dovrà essere indicata nella dichiarazione integrativa a favore UNICO 2012 che poteva essere presentata entro il 30.9.2013.

(50)

LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI

La correzione della dichiarazione originaria e di quella oggetto del ravvedimento mette a conoscenza l’Agenzia della

correzione, al fine di eseguire gli opportuni controlli

COMPONENTI POSITIVI

ANNO D’IMPOSTA

2011 2012

Reddito/perdita 300 150

Perdite scomputabili - -

Reddito imponibile/perdita 300 150

Anno di rilevazione della correzione dell’errore contabile x

Periodo di imposta di corretta competenza del componente  (50)

Reddito imponibile/perdita rideterminato 350

Periodo di imposta di ripresa a tassazione X

Modalità di rappresentazione Dichiarazione integrativa a sfavore

(UNICO 2012)

Correzione della omessa rilevazione di componenti positivi

Qualora l’annualità in cui il componente positivo è stato omesso produca effetti anche con riferimento alle annualità successive, è necessario ricostruire tutte le annualità di imposta successive a quella per cui è stata presentata dichiarazione rettificativa ai sensi del comma 2 che siano interessate dall’errore.

(51)

IL CASO

ANNO D’IMPOSTA

2009 2010 2011 2012

Reddito/perdita 180 230 200 150

Perdite scomputabili - - - -

Reddito imponibile/perdita 180 230 200 150

Anno di rilevazione della correzione dell’errore contabile

x Periodo di imposta di corretta competenza del

componente  (50)

Risultato di periodo rideterminato 130

Periodo di imposta di ripresa a tassazione X

Modalità di rappresentazione Dichiarazione integrativa di sintesi dei differenziali (UNICO 2012)

LA SOLUZIONE PROPOSTA

Il contribuente dovrà imputare nel 2009 il componente positivo presentando apposita dichiarazione integrativa a sfavore e provvedendo al versamento della maggiore imposta

dovuta per il 2009. Successivamente, potrà operare la sterilizzazione del componente rilevato in bilancio nel periodo di imposta 2012.

Ma quali conseguenze in termini sanzionatori?

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