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LE NOVITA’ DEI
PROVVEDIMENTI D’ESTATE, LO SPESOMETRO E
LA COMUNICAZIONE BENI
E FINANZIAMENTI DEI SOCI
GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A.
Via E. Fermi, 11 37135 Verona
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Editing e impaginazione:
Schemi operativi di sintesi
6 NOVITà ED ADEmPImENTI 2013
a cura di Fabio Garrini
NOVITà
ED ADEmPImENTI 2013
a cura di Fabio Garrini
Art. 2 c. da 36-quinquies a 36- duodecies
Art. 2 c. da 36-terdecies a 36- duodevicies
Società di comodo in perdita sistemica
Beni ai soci e finanziamenti
Discipline autonome
DL 138/11
La comunicazione dei Beni
e dei Finanziamenti
Beni ai soci
3 previsioni
Reddito diverso in capo all’utilizzatore
COMUNICAZIONE dei beni concessi in godimento
INDEDUCIBILITÀ dei costi in capo al concedente
COMUNICAZIONE dei finanziamenti
+
DUE COMUNICAZIONI CON UNICO MODELLO
BENI AI SOCI FINANZIAMENTI
PROVV. 94902 PROVV. 94904
Per controllare la fiscalità dell’operazione
Per consentire applicazione del redditometro
MEDESIMO MODELLO MEDESIMA NORMA DI INNESCO
DL 138 2011
COMUNICAZIONE BENI: UNA SINTESI
Soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva
(residenti)
L’obbligo può essere assolto, in via alternativa:
- dall'impresa concedente, - dal socio,
- dal familiare dell'imprenditore.
POSSONO AVERE UN OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
• imprenditore individuale;
• società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
• società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
• società cooperative;
• stabili organizzazioni di società non residenti;
• enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
ESCLUSE LE SOCIETA’ SEMPLICI
qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.
GLI UTILIZZATORI: APPROFONDIMENTO
SOCI residenti e non
FAMILIARI residenti e non
1. Che partecipano DIRETTAMENTE società ed enti privati di tipo associativo residenti, che svolgono attività commerciale, da cui ricevono i beni
2. Che partecipano INDIRETTAMENTE soggetti da cui ricevono i beni (società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile a quella partecipata)
3. Fiduciaria: si indica il fiduciante (CM 25/E/2012) 4. Trust: si indica il beneficiario (CM 25/E/2012)
il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado:
1.dell’imprenditore individuale 2.dei soci
Ma solo se producono redditi diversi
DECORRENZA ED OGGETTO
DECORRENZA
L’OBBLIGO DECORRE DAL 2012
L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo nell’anno di riferimento della
comunicazione.
OGGETTO
Vanno indicati i dati:
• dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente
• dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa
La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta.
IL DETTAGLIO DEGLI ELEMENTI DA INDICARE
• per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero per i non residenti nel territorio dello Stato;
• per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
• informazioni circa l’utilizzo del bene;
• data della concessione (data di inizio e fine);
• corrispettivo versato;
• valore di mercato del bene.
DATI ANAGRAFICI
ALTRE
INFORMAZIONI
LE ESCLUSIONI OGGETTIVE
1. i beni concessi in godimento agli amministratori;
2. i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi;
3. i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
4. i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
5. gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
6. i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
7. i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.
LE ESCLUSIONI PER BENI RESIDUALI “MODICI”
L'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in
godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria “altro”del tracciato record
contenuto nell’allegato tecnico al presente provvedimento, siano di valorenon superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Valore del bene e non del diritto
I TERMINI PER L’INVIO
PER ANNO 2012
Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.
A REGIME La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.
IL TIPO DI COMUNICAZIONE
Le tre caselle sono alternative deve contenere il protocollo telematico della comunicazione
da sostituire o annullare, desumibile dalla ricevuta
telematica
QUANDO COMUNICA L’UTILIZZATORE
1 1
SE COMUNICA L’UTILIZZATORE, IL TIPO SOGGETTO E’
A Soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale
B Familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato.
C Soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato (IPOTESI ESCLUSA DAL PROVVEDIMENTO !).
D Familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera A).
QUANDO COMUNICA IL CONCEDENTE
22
SE COMUNICA IL CONCEDENTE, IL TIPO SOGGETTO È:
E Imprenditore individuale F Società di persone G Società di capitali H Società cooperative
I Stabili organizzazioni di soggetti non residenti
L Enti di tipo privato associativo (solo beni sfera commerciale)
Campo obbligatorio. Non può essere uguale a quello riportato nel campo 2 del record "B".
Significa che la comunicazione è fatta dall’utilizzatore
Significa che la comunicazione è fatta dal concedente
DATI DEL SOGGETTO CHE CONCEDE O UTILIZZA
Uguale a quelli visti prima
IL TIPO DI UTILIZZO DEL BENE
Le tre caselle sono alternative ed è
obbligatorio impostare una casella.
INDICAZIONI DEL TIPO DI SEGNALAZIONE
Solo per i beni Solo per finanziamenti /
capitalizzazioni Caselle alternative: è obbligatorio impostarne una
Caselle obbligatorie
LE CARATTERISTICHE DEI BENI IN GODIMENTO
Caselle alternative
IL DPR 198/2012 PREVEDE INDICAZIONE SUL LIBRETTO DEL VEICOLO DELL’UTILIZZATORE PER OLTRE 30 GIORNI, TRANNE NEL CASO DI FAMILIARI CONVIVENTI (sanzione da 653 a 3.267 euro)
CONFRONTO TRA CORRISPETTIVO E VALORE
Le specifiche tecniche prevedono la barratura di una casella per confermare importi rilevanti; la casella non si ritrova sul modello
INEVITABILE RACCORDO CON RIGO RL10 DEL MODELLO UNICO DEL SOCIO
FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI
I soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva
comunicano all’anagrafe tributaria
i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro.
FINANZIAMENTI CAPITALIZZAZIONI
Al fine di semplificare l’adempimento, si stabilisce che l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a tremilaseicento euro. Detto limite è riferito, distintamente, ai
finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue.
ESCLUSIONI E INFORMAZIONI
ESCLUSIONI OGGETTIVE
i dati relativi agli apporti, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria
(ad es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata)
DATI DA INDICARE
Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:
a)codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo stato estero;
b)ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
PER ANNO 2012
L’obbligo di comunicazione è riferito ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno
2012.
Per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nell’anno 2012, la comunicazione deve essere
effettuata entro il 12 dicembre 2013.
A REGIME
La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i
finanziamenti o le capitalizzazioni.
SOGGETTI OBBLIGATI
• La società o l’impresa individuale, ma in ogni caso solo chi esercita attività d’impresa (non è prevista la comunicazione alternativa del finanziatore)
Tuttavia il modello nella sua struttura è identico a quello dei beni concessi in godimento ai soci o familiari.
Quindi va compilata con attenzione la casella «qualifica»
1. Tutti, anche se non funzionali all’acquisto dei beni concessi in godimento 2. Ma solo se erogati da soci persone fisiche (o familiari imprenditore) 3. Solo se erogati dal 2012 in poi
4. Solo se superiori a € 3.600, distintamente per tipologia (finanziamenti distinti da capitalizzazioni) e, sembrerebbe, per singolo anno (vedi motivazioni del provvedimento)
MA QUALI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI?
CIRCOLARE 25/E/2012 E PROVVEDIMENTO 2 AGOSTO 2013
• Sembra preferibile la tesi 1) perché giustifica il fatto che la comunicazione debba essere resa SOLO dalla società, in modo che questa possa verificare il superamento della soglia.
• Se il limite fosse riferito al socio, come può la società conoscere l’esistenza di finanziamenti fatti a beneficio di altre società partecipate dal singolo?
COME CONSIDERARE IL LIMITE ?
TESI 1:
La soglia è riferita alla società TESI 2:
La soglia è riferita al socio
Socio A versa 2.000 euro Socio B versa 2.000 euro Totale finanziamenti: 4.000 euro
Socio A versa 2.000 euro Socio B versa 2.000 euro Ogni socio è sotto soglia
Sì comunicazione NO comunicazione
COME CONSIDERARE IL LIMITE ?
1
Rossi e Verdi soci della SRL Alfa, hanno eseguito nel 2012 finanziamenti per € 1.500 ciascuno, che sono diventati capitalizzazioni per rinuncia.Nessun obbligo di comunicazione
2
Rossi e Verdi hanno eseguito nel 2012 un finanziamento di € 1.500 ciascuno, e nel 2013 un altro finanziamento per € 1.500 ciascuno.
Totale finanziamenti al 31.12.2013 € 6.000 Nessun obbligo di comunicazione
3
Rossi e Verdi eseguono un finanziamento nel 2012 per € 2.000 ciascuno Obbligo di comunicazione perché il limite è superato sulla società(situazione dubbia)
SINGOLI MOVIMENTI E RESTITUZIONI
1 Sembra necessaria la comunicazione autonoma per ogni finanziamento o capitalizzazione, visto che viene richiesta la data
2
Non viene mai citato il requisito della esistenza a fine anno del finanziamento, quindi la erogazione andrebbe segnalata anche se restituita prima della fine d’anno.
IL DATO SERVE PER IL REDDITOMETRO
FINANZIAMENTI: UN ESEMPIO (1)
Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento per € 4.000 il 4.4.12.
04/04/12
X 4.000
FINANZIAMENTI: UN ESEMPIO (2)
Lo stesso socio, il 30.9.12, ha rinunziato al finanziamento che é divenuto apporto in conto capitale.
30/09/12
X
4.000
La compilazione prudenziale proposta, rischia di esporre il contribuente ad una ricostruzione redditometrica errata. Infatti non vi è stata alcuna movimentazione finanziaria
SANZIONI: OMISSIONI O INCOMPLETEZZE
BENI AI SOCI
FINANZIAMENTI
1. è dovuta, in solido, una sanzione pari al 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo, se il socio non dichiara
2. è dovuta, in solido, una sanzione da 258 a 2.065, ove i costi non siano stati dedotti ed il socio abbia dichiarato il reddito
Esistono tre diverse tesi:
1.nessuna sanzione;
2.sanzione «residuale» D. Lgs. 471/97 da 258 a 2.065 euro;
3.sanzione art. 13 DPR 605/1973:
- OMESSA: da 206 a 5.164 - INCOMPLETA: da 103 a 2.582
Le novità
La com un ica zi on i «a ss or bi te » Operazioni di leasing/noleggio Operazioni black list
Acquisti da San Marino
Operazioni settore turistico
Attenzione: ciascuna mantiene la propria periodicità !
A periodicità
M / T * M
A
dal 1.10.2013 dal 1.10.2013
Comunicazione delle operazioni IVA A
le questioni chiave
IN DATA 10 OTTOBRE 2013 ….
MODELLO AGGIORNATO E ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE
PREVISIONE DI UN PERIODO TRANSITORIO PER SAN MARINO E BLACK LIST (vecchi modelli sino 31.12)
Quadro FA Quadro SA
Quadro BL Quadro FE Quadro FR Quadro NE
Quadro NR Quadro DF Quadro FN Quadro SE Quadro TU
La composizione del modello
Le operazioni interessate
cessioni di beni e prestazioni di servizi rese
e ricevuteda altri soggetti passivi i cui corrispettivi siano di importo pari o superiore a una determinata soglia rilevanti ai fini IVA
Sono rilevanti:
operazioni imponibili
operazioni non imponibili
(art. 8 escl. a e b, 8-bis, 38-quater, 71 e 72 e 9)
triangolari comunitarie art. 58 DL 331/93
operazioni esenti art. 10
Verifica dei presupposti:
presupposto soggettivo
presupposto oggettivo
presupposto territoriale (irrilevante
fatturazione)
Le operazioni da includere
art. 2, comma 6, D.L. 16/2012 1. Soppressione del limite di 3.000 euro
2. Per le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore,
dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
3. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura permane il limite di euro 3.600 (IVA compresa)
Analitica / aggregata
Provv. 2.8.2013 la distinzione è tra operazioni fatturate/non fatturate
Per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/1972, possono comunicare SOLO SOLO le operazioni attive per le quali viene emessa fattura, relativamente agli anni 2012 e 2013, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.
SEMPLIFICAZIONE TRANSITORIA
ATTENZIONE:
ATTENZIONE:
1.non tutti i clienti sono menzionati dall’articolo 22 2.dal 2014, inoltre, si torna a regime
Note di variazione:
• per effetto della nota di variazione viene superato il limite COM
• per effetto della nota di variazione si scende sotto il limite NO COM
• comunicazione al netto della nota di variazione (se sopra limite)
• n.d.v. oltre termine invio rileva nell’anno di emissione
CM 24/E/10Vanno separatamente evidenziate dalla fatture
Nella compilazione aggregata sono sommate alle fatture
In separate sezioni del modello
Soggettive Oggettive
Contribuenti Minimi
A condizione che non superino, nell’anno, il tetto dei ricavi di oltre il 50%
Importazioni / esportazioni
Enti pubblici per la sfera istituzionale
Operazioni intracomunitarie
Operazioni già comunicate all’Anagrafe Tributaria
Operazioni rese a privati e regolate tramite carte (se > 3.600)
Black list e San Marino
LE ESCLUSIONI
Le novità
AGGREGAZIONE NON SEMPRE POSSIBILE
Obbligo di comunicazione analitica
Solo per queste operazioni, oppure per tutte le operazioni comunicate
contestualmente a queste ???
E’ possibile trasmettere una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
In passato LE COMUNICAZIONI “CORRETTIVE”
SANZIONI
€ 258 - € 2.065 per comunicazioni omesse, incomplete o con dati non veritieri (attenzione a verifiche incrociate…)
Oggi clemenza ?!?
Regime Iva Registro
Esenzione 2%
Regime ordinario
CM 22/E/13 – Locazione fabbricati abitativi
Regime opzionale
Costruttori
Alloggi sociali
IVA (10%) € 67
opzione Situazione a regime: in contratto
Disciplina transitoria: registrazione di accordo integrativo o modello telematico
IVA IMMOBILIARE
CM 22/E/2013
Regime Iva Registro
Esenzione 1%
Regime ordinario
CM 22/E/13 – Locazione fabbricati strumentali
Regime opzionale
Per tutti, indipendentemente dal locatario
IVA (22%) 1%
opzione
Disc. transit: IVA obbligo Iva opzione: nessuna opzioneSituazione a regime: in contratto
Disc. transit: IVA obbligo esenzione: contratto integrativo
Provv. 92492 del 29.7.2013
Utilizzabile per
Locazioni IVA da parte del costruttore Locazioni IVA per alloggi sociali
Subenti con opzione IVA (alloggi sociali)
… anche per gli strumentali ???
In alternativa al contratto integrativo registrato
CM 22/E/13 – Cessione fabbricati abitativi
Costruttori
Altri soggetti
entro 5 anni IVA
Oltre 5 anni
Esenzione %
IVA Registro
IVA (obbligo) IVA (opzione)
€ 168
€ 168
Alloggi sociali IVA (opzione) € 168
CM 22/E/13 – Cessione fabbricati strumentali
Costruttori
Altri soggetti
entro 5 anni IVA
Oltre 5 anni
IVA Registro
IVA (obbligo) IVA (opzione)
€ 168
€ 168
IVA Registro
Esenzione IVA
€ 168
€ 168
situazione di default
opzione per tutti
Cessioni: dove esercitare l’opzione
IVA? Rogito
(senza prelim.)
preliminare • Vincolante per il rogito
(contra 102/T/12)• Acconti in IVA
• IVA solo saldo
• Registro su acconti
(contra 102/T/12)• IVA solo saldo, se opto
• Conguaglio registro su acconti Preliminare
Senza opzione
Il caso chiaritoimmobile abitativo costruito:
Acconti entro 5 anni
Rogito dopo 5 anni
Acconti in IVA
Salvo esente / IVA (r.c.)
CM 22/E/13 – inversione contabile
IVA per obbligo IVA per opzione
DL 83/12
rivalsa Reverse charge
Momento di effettuazione (acconti) Fabbricato non ultimato
Attenzione a:
CM 22/E/13 – separazione delle attività
Separazione ammessa…
… per attività diverse
… nell’ambito dell’attività di locazione
… nell’ambito dell’attività di cessione (DL 1/12)
«I sub-settori di attività ulteriormente separabili nell’ambito di ciascun settore sono costituiti,
rispettivamente, dalle locazioni di fabbricati abitativi esenti e locazioni di altri fabbricati o immobili e dalle cessioni di fabbricati abitativi esenti e cessioni di altri fabbricati o immobili.»
Il chiarimento: separazione per «sub-settori»
FINALITA’ DELLA NORMA
11 PRESERVARE I PIANI DI RATEAZIONE (nel 2012 si è recuperato il 2%) 2
2 TUTELARE MAGGIORMENTE IL BENE << PRIMA CASA >>
33 RENDERE POSSIBILI VENDITE DEI BENI CON MAGGIOR INTROITI
Decreto del Fare – DL 69/2013
LE NOVITA’ DELLA RISCOSSIONE
I PIANI DI RATEAZIONE (convivono 2 forme)
RATEAZIONE
ORDINARIA SUPER
RATEAZIONE
Temporanea situazione di obiettiva difficoltà
72 rate + 72 rate
Comprovata e grave situazione di difficoltà
120 rate + 120 rate
LA SUPER RATEAZIONE
11 PARTE CON DECRETO ATTUATIVO DEL MEF entro 30 giorni
22
La comprovata e grave situazione di difficoltà si ha se:
1.Accertata la impossibilità di adempiere alla rateazione ordinaria 2.Verificabile la sostenibilità del rientro con tempistica maggiore
33 Richiede due ulteriori requisiti:
1.Deve essere legata alla congiuntura economica
2.La difficoltà deve derivare da ragioni estranee alla responsabilità del debitore
LA DECADENZA DA RATEAZIONE
VECCHIA NUOVA
Mancato pagamento di due rate consecutive
Mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di
otto rate, anche non consecutive
Equitalia sembra applicare anche alle rateazioni in corso, ed anche se già decadute
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
L’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione:
1. se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
2. per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;
3. se l'importo complessivo del credito per cui procede non supera centoventimila euro.
Rimane fermo il fatto che il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato con le regole della riscossione, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
IMMOBILE “ADIBITO AD USO ABITATIVO”
Occorre riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d’uso di fatto.
Restano esclusi dal divieto tutti gli immobili con categoria non abitativa PRESENZA DI PERTINENZE
In presenza di pertinenze accatastate autonomamente, come box o cantina (C/6), non viene meno la condizione dell’unicità dell’unità immobiliare adibita a residenza, né la destinazione d’uso catastale abitativa.
PROCEDURE IN CORSO
Nell’attesa di chiarimenti, Equitalia ha sospeso le procedure relative a pignoramenti già eseguiti, per i quali non sia stata ancora effettuata la vendita all’incanto.
1 1
2 2
3 3
Responsabilità solidale
Co nt ra tt i di ap pa lto Committente Appaltatore / subappaltatore
Sanzione € 5.000 – € 200.00
Responsabilità solidale
Ambiti di Ambiti di applicazione applicazione
Ritenute dipendenti IVA
Le «altre novità»
normative dell’estate
IMU DL 102/13
IM U
DL 54/13 immobiliari
Soppressa la scadenza 16.9 Dalla II rata 2013 esonero per fabbricati
invenduti
Enti non commerciali Esentati immobili per la ricerca scientifica
Assimilazioni abitazioni princ.
- Coop a proprietà indivisa - Forze Armate e Polizia
DL 102/13 – IMU e immobiliari
Sono esenti «… i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati»
… Verificare immobile … Verificare origine
… Verificare possessore … Verificare utilizzo
Effetto seconda rata 2013
a regime dal 2014
DL 102/13 – cedolare
La misura della cedolare per i contratti convenzionati viene ridotta dal 19% al 15%
Valutazioni di convenienza
Tassazione ordinaria vs Tassazione cedolare
• IRPEF + addizionali
• Imposta di registro + bollo
• Diritto ad adeguamenti canone
• Deduzione forfettaria
5%• Deduzione agg. (30% conc.)
• Tassa piatta al 21% /
15%• NO Imposta di registro + bollo
• NO adeguamenti canone
• NO Deduzione forfettaria 15%
• NO Deduzione agg. (30% conc.)
DL 102/13 – detrazione primi assicurativi
Nella detrazione dei premi assicurativi è rimasta invariata la misura della detrazione per i premi assicurativi (19%) ma si è ridotto massimale di rilevanza:
Fino al 2012: € 1.291 Per il 2013: € 630
Dal 2014: € 230 € 530 Conv. DL 102/13
conv. DL 102/13 tetto €1.291,14 assicurazioni rischio non autosufficienza
Acconti
IRPEF Dal 99% al 100%
(a regime)
IRES Dal 100% al 101%
(solo per il 2013)
Incremento IVA:
Incremento IVA:
slittamento slittamento decorrenza decorrenza (e poi (e poi… …?) ?)
Dal 1.10.2013 IVA al 22%
Monitoraggio valutario
Q ua dr o R W Sez I – trasferimenti «particolari»
Sez II – monitoraggio investimenti al 31.12 Sez III – monitoraggio flussi
Decorrenza già da UNICO 2013?
Sanzioni
Range 10% - 50% 3% - 15%(favor rei)
730 senza sostituto d’imposta
730/2013 Solo liquidazioni a credito
730/2014 Anche liquidazioni a debito
IL CASO
Società nel corso del 2010 matura credito IVA di € 10.000, ma non presenta dichiarazione IVA.
Presenta regolarmente dichiarazione per anno successivo, riportando credito IVA 2010 di €1 0.000, nel frattempo utilizzato in compensazione
Ufficio in fase di liquidazione dichiarazione IVA relativa al 2011 riscontra irregolarità in quanto non risulta credito IVA 2010 ed emette avviso bonario, richiedendo importo credito, interessi e sanzione 30%
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PAGAMENTI E COMPENSAZIONI: LE NOVITA’ DELLE CIRCOLARI
21/E/13 E 27/E/13
RISOLUZIONE 74/E/2007
“l’eccedenza del credito IVA maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto …. Il contribuente avrà, comunque, sempre la possibilità di richiedere la restituzione del credito IVA attraverso la procedura di rimborso di cui all’art. 21 del D.Lgs. 546/92, entro i termini ivi previsti”
CIRCOLARE 34/E/2012
NON SI PUO’ RIPORTARE CREDITO IVA SE E’ OMESSA DICHIARAZIONE ANNO IN CUI E’ SORTO
EMISSIONE AVVISO BONARIO PER RECUPERO CREDITO: “RESTITUZIONE” IMPORTO CREDITO E SUCCESSIVA RICHIESTA DI RIMBORSO ENTRO 24 MESI
SOLO CON MEDIAZIONE O CONCILIAZIONE GIUDIZIALE POSSIBILE COMPENSAZIONE (MA SONO DOVUTI SANZIONI E INTERESSI)
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CIRCOLARE 21/E/2013
AMMESSA COMPENSAZIONE CON CREDITO INDEBITAMENTE RIPORTATO
DOPO COMPENSAZIONE, UFFICIO EMETTE UN SECONDO AVVISO BONARIO, COMPRENSIVO DI INTERESSI E SANZIONI
DETERMINAZIONE SANZIONE SULLA PARTE DI CREDITO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATA E RIDUZIONE A 1/3 CON PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI
1
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CIRCOLARE 27/E/2013
MAGGIORAZIONE 0,40% NON E’ PRESUPPOSTO PER VERSAMENTO “LUNGO” IMPOSTE
SANZIONE SOLO SU DIFFERENZA TRA QUANTO DOVUTO E QUANTO VERSATO CORRETTAMENTE
POSSIBILE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VERSAMENTI CARENTI;
F24 DEVE CONTENERE CODICE TRIBUTO SANZIONI 1
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CIRCOLARE 27/E/2013
VALIDITA’ RAVVEDIMENTO FRAZIONATO
INVITO UFFICI ABBANDONO CONTENZIOSO (MA PER SANZIONI IRROGATE CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO NON AMMESSA RIPETIZIONE)
ESTENSIONE MEDESIMI PRINCIPI AD ACQUIESCENZA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE 4
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PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE CONFERMATI PRINCIPI C.M. 65/E/2001 SU ERRORI LIEVE ENTITA’
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Una società acquista macchine elettroniche di ufficio.
Coefficiente di ammortamento pari al 20%, periodo di ammortamento pari a 60 mesi.
Durata minima fiscale pari a 40 mesi (2/3 di 60).
Durata effettiva del contratto di leasing 24 mesi.
Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all’anno.
Costo concedente € 20.000.
Costo complessivo al lordo di interessi passivi € 24.000, quindi interessi passivi € 4.000.
IL CANONE DEDUCIBILE
I° metodo ( Assonime) quota capitale deducibile:
20.000/40 mesi x 12 mesi = 6.000 quota interessi deducibile: € 2.000 annui.
Totale canone deducibile = 8.000
II° metodo (Assilea e Agenzia Entrate) totale costo contratto 24.000/40 x 12 = 7.200
LA GESTIONE DEI
CONTRATTI DI LEASING CM 17/E/2013
CALCOLO INTERESSI SECONDO D.M. 24.4.1998
(applicabile per i soggetti non IAS – circ. 19/09)• Si sottrae dal canone di competenza il valore che si ottiene assumendo il costo concedente diviso per i giorni del contratto e moltiplicato per i giorni di utilizzo nel periodo d’imposta
• Ma se si sottrae il costo concedente rapportato a giorni al canone civilistico si ottiene un valore irragionevole di interessi passivi !!!!
Riprendendo l’esempio di prima:
• Quota canone imputata a conto economico = 12.000 – costo concedente rapportato a giorni 6.000 ( 20.000/ 40 x 12) = 6000 che sarebbe la quota interessi di un esercizio
• Mentre il dato é ragionevole se l’importo del costo concedente é sottratto non dal canone imputato a conto economico ma da quello che risulta fiscalmente deducibile: quindi 7.200 – 6000 = 1200
PROCEDIMENTO
OPZIONI AL TERMINE DEL CONTRATTO 1) Riscatto
2) Cessione contratto
Valore riscatto viene ammortizzato
La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone
La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta in unica soluzione nel periodo d’imposta di cessione del contratto
ATTENZIONE: rimane vincolo art. 96 per soggetti IRES
LEASING IMMOBILIARI E QUOTA TERRENO
Esempio:
Valore immobile 2.000.000, interessi 900.000, riscatto 200.000.
Durata contrattuale 15 anni.
Quota imputata a conto economico 180.000 di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi Quota fiscale deducibile 2.700.000/18 = 150.000 di cui 100.000 capitale e 50.000 interessi
Il 20% (o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000
La quota capitale determinata considerando la durata fiscale del contratto é anche il montante per determinare la quota terreno indeducibile
Una società acquista macchine elettroniche di ufficio. Coefficiente di ammortamento pari al 20% e, quindi, periodo di ammortamento pari a 60 mesi.
Periodo di durata minima fiscale pari a 40 mesi (2/3 di 60).
Durata effettiva del contratto di leasing 24 mesi.
Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all’anno.
Costo concedente € 20.000.
Costo complessivo lordo di interessi € 24.000, quindi interessi passivi € 4.000.
12.000 – (20.000/24 x 12) 10.000 = 2.000
RIFLESSI IRAP
Soggetti art. 5 (IRAP in base al bilancio)
canone imputato a conto economico é deducibile salvo quota interessi che, però, ai fini Irap, sono desunti dalla durata civilistica del contratto
ELEMENTI CERTI E PRECISI E SVALUTAZIONI
irreperibilità del debitore provata con le previste procedure penalistiche e civilistiche
dichiarazioni di parte (avvocati o società di recupero crediti) che attestino l’inutilità dell’azione di riscossione
antieconomicità del recupero in presenza di crediti di modesta entità
(confronto tra costo per recupero e ammontare del credito) POSSIBILE
QUANDO
CM 26/E/2013
ATTI REALIZZATIVI
Cessione pro soluto
• dottrina e parte minoritaria giurisprudenza: minusvalenze
• giurisprudenza maggioritaria: perdite su crediti, art. 101 con obbligo di dimostrazione di inesigibilità del credito
1) se riguarda il merito si generano minori ricavi o sopravvenienze passive 2) se riguarda le difficoltà finanziarie del debitore occorrono elementi certi e precisi
1) circ. 26 ritiene che se il credito é ceduto a banche o intermediari finanziari la minusvalenza contabile é deducibile (e altri cessionari ?)
2) cessione crediti modesto importo > vedi svalutazione
Transazione
ATTI REALIZZATIVI Remissione del debito
INCONSISTENZA PATRIMONIALE DEBITORE
ANTIECONOMICITA’ DELL’AZIONE DI RECUPERO
MA QUALE E’ LA DIFFERENZA FISCALE CON LA SVALUTAZIONE ?
CREDITI DI MODESTO IMPORTO
Novità art. 101, comma 5 :
deducibilità perdite per crediti di modesto importo < € 2.500 (5.000 per soggetti con ricavi non inferiore a 100 ml euro) e scaduti da almeno un semestre
a) Comprende Iva
b) Non rilevano svalutazioni (mentre discorso diverso dovrebbe essere fatto per abbuoni)
c) Pagamento parziale > Circ. Ass. 15/13: il semestre decorre dal sorgere del credito e l’entità dipende dal residuo che deve essere pagato
d) Per diverse posizioni creditorie verso unico debitore si assume il credito che deriva dalla singola obbligazione e) Per rapporti contrattuali unitari (somministrazione , ma anche locazione) si assume Il valore totale dei crediti.
Per valutare se entrano nella soglia, però , occorre tenere in considerazione il semestre Calcolo della soglia
DUE ESEMPI SU RAPPORTI CONTINUATIVI
• Due crediti scaduti da almeno sei mesi per € 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori € 1000.
• Il saldo finale verso il debitore é pari a € 3.000 (importo sopra soglia).
• Si può dedurre il valore di € 2000 (somma dei crediti scaduti da almeno sei mesi) poiché l’importo del credito non scaduto da almeno sei mesi non partecipa al controllo della soglia.
• Due crediti sorti nel 2012 e scaduti da almeno sei mesi per € 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori € 1000.
• Nel 2012 non viene operata alcuna deduzione poiché manca il passaggio a conto economico.
• Nel 2013 viene operato il passaggio a conto economico delle perdite relative ai crediti scaduti nel 2012 oltre ad eseguire la svalutazione dell’ultimo credito, per il quale il requisito temporale si manifesta nel 2013.
• Nel 2013 avremo perdite per € 3.000 nei confronti del medesimo debitore, tutte deducibili, perché il presupposto temporale dei primi due crediti si e’ manifestato nel 2012 e quindi tali importi non partecipano al computo della soglia nel 2013.
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GESTIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE
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1 Il calcolo della svalutazioni e della soglia del 5% va eseguito dopo aver utilizzato il fondo fiscale 2
2 Sia le perdite deducibili, sia il tetto del 5% vanno calcolati assumendo il valore fiscalmente riconosciuto del credito, non quello civilistico > irrilevanza di eventuali svalutazioni
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3 Il fondo va previamente utilizzato per perdite su crediti a prescindere dai soggetti per i quali é stato attivato che possono essere diversi da quelli che hanno generato la perdita
44 Nel caso di svalutazioni per masse, le perdite deducibili riducono il fondo fino a capienza (criterio di consumazione) 5
5 Dubbio: alle perdite su crediti che non hanno i requisiti per essere dedotte sono applicabili le regole dell’art. 106 Tuir? Letteralmente si direbbe di no
CRITERIO DI DERIVAZIONE
Disciplina generale art. 109 Tuir:
deduzione fiscale ammessa, previa imputazione del costo nel conto economico (eccezione contabilità semplificata)
a) Conto economico anno x, semestre anno x +1 variazione diminuzione X + 1 b) Conto economico anno x, semestre anno X ok
c) Semestre anno x, conto economico anno x +1 deduzione X +1 d) Semestre anno antecedente 2012, C.E. 2012 deduzione 2012 e) Semestre ante 2012, C.E. ante 2012 dubbio
Coordinamento tra maturazione dei requisiti e imputazione a conto economico
COMPETENZA DELLE PERDITE DA PROCEDURE
Cassazione n. 8822 del 1° giugno 2012:
“ … non e’ possibile ripartire la deduzione della perdita in più esercizi decorrenti dalla data di ammissione del debitore alla procedura concorsuale..”
DOCUMENTI UTILI SECONDO CIRCOLARE 26/E/2013 PER DEDUZIONE a)inventario redatto dal curatore fallimentare
b)piano del concordato preventivo
c)situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa d)relazione del commissario giudiziale nell’amministrazione straordinaria
Ma ciò non significa che la perdita possa essere dedotta solo nell’esercizio in cui é “dichiarata” la procedura . Si ha una presunzione semplice che evita di dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi, ma il contribuente può dimostrare che la
certezza della perdita si é avuta in altro e successivo esercizio rispetto alla apertura della procedura
PROCEDURE CONCORSUALI
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1
Possibile dedurre parzialmente la perdita sul credito
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Aspetto Iva: se il credito é irrecuperabile possibile nota di accredito a fine procedura (circolare 77/2000), quindi corretto portare a perdita il solo imponibile
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In caso di perdita stimata parziale, nota di accredito proporzionale ad incasso.
Es. credito 1000 più IVA 10% = 1100.
Incasso stimato 400 > scorporo Iva su 700, quindi 630 é la perdita mentre Iva pari a 70 verrà recuperata tramite nota di variazione
LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI
C.M. 23.9.2013, n. 31
OIC 29: gli errori in materia di competenza comportano l’insorgenza di componenti positivi e negativi da inserire nell’area straordinaria
Rispetto del principio di divieto di doppia imposizione: il componente negativo va riconosciuto, previa imputazione a conto economico: ma in quale
periodo e con quali modalità?
LA CORREZIONE DEGLI ERRORI SULLA COMPETENZA
CM 31/E/2013
LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI
Il componente reddituale indicato nella area straordinaria nel periodo d’imposta in cui ci si accorge dell’errore
Va recuperato a tassazione o stornato dall’imponibile a seconda dei casi
Variazione in aumento o in diminuzione
LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI
L’eccedenza di imposta versata nel 2011 potrà essere utilizzata nella dichiarazione UNICO 2013 riferibile al periodo di imposta 2012 che poteva essere presentata entro il 30.9.2013.
ANNO D’IMPOSTA
2011 2012
Reddito/perdita 300 150
Perdite scomputabili - -
Reddito imponibile/perdita 300 150
Anno di rilevazione della correzione dell’errore contabile x
Periodo di imposta di corretta competenza del componente (50)
Reddito imponibile/perdita rideterminato 250
Periodo di imposta di recupero del componente X
Modalità di recupero Dichiarazione integrativa a
favore (UNICO 2012)
Ravvedimento operoso se possibile
Il recupero o tassazione avviene operando sulla dichiarazione originaria
con effetto riportato sull’ultima dichiarazione emendabile
Rifacimento della dichiarazione originaria se oltre ravvedimento
LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI
ANNO D’IMPOSTA
2009 2010 2011 2012
Reddito/perdita 180 230 200 150
Perdite scomputabili - - - -
Reddito imponibile/perdita 180 230 200 150
Anno di rilevazione della correzione dell’errore contabile x
Periodo di imposta di corretta competenza del componente (50)
Risultato di periodo rideterminato 130
Periodo di imposta di recupero eccedenza di imposta versata X
Modalità di recupero Dichiarazione integrativa di sintesi dei
differenziali (UNICO 2012)
L’eccedenza di imposta versata nel 2009 – così come risultante dalla riliquidazione di tutte le dichiarazioni intermedie – dovrà essere indicata nella dichiarazione integrativa a favore UNICO 2012 che poteva essere presentata entro il 30.9.2013.
LA CORREZIONE SPONTANEA DEGLI ERRORI
La correzione della dichiarazione originaria e di quella oggetto del ravvedimento mette a conoscenza l’Agenzia della
correzione, al fine di eseguire gli opportuni controlli
COMPONENTI POSITIVI
ANNO D’IMPOSTA
2011 2012
Reddito/perdita 300 150
Perdite scomputabili - -
Reddito imponibile/perdita 300 150
Anno di rilevazione della correzione dell’errore contabile x
Periodo di imposta di corretta competenza del componente (50)
Reddito imponibile/perdita rideterminato 350
Periodo di imposta di ripresa a tassazione X
Modalità di rappresentazione Dichiarazione integrativa a sfavore
(UNICO 2012)
Correzione della omessa rilevazione di componenti positivi
Qualora l’annualità in cui il componente positivo è stato omesso produca effetti anche con riferimento alle annualità successive, è necessario ricostruire tutte le annualità di imposta successive a quella per cui è stata presentata dichiarazione rettificativa ai sensi del comma 2 che siano interessate dall’errore.
IL CASO
ANNO D’IMPOSTA
2009 2010 2011 2012
Reddito/perdita 180 230 200 150
Perdite scomputabili - - - -
Reddito imponibile/perdita 180 230 200 150
Anno di rilevazione della correzione dell’errore contabile
x Periodo di imposta di corretta competenza del
componente (50)
Risultato di periodo rideterminato 130
Periodo di imposta di ripresa a tassazione X
Modalità di rappresentazione Dichiarazione integrativa di sintesi dei differenziali (UNICO 2012)