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Diario quotidiano del 15 ottobre 2014: beni ai soci, comunicazione in scadenza al 30 ottobre

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Diario quotidiano del 15 ottobre 2014: beni ai soci, comunicazione in scadenza al 30 ottobre

Pubblicato il 15 ottobre 2014

comunicazione dei beni ai soci: entro il 30 ottobre 2014 scade il termine per l’invio telematico;

accertamenti bancari: i prelievi non sono maggior reddito, l’analisi della fondazione Studi dei Consulenti del lavoro; agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati: chiarimenti delle Entrate; eventi alluvionali di Genova: provvedimento della DRE;

sportello Unico Doganale: al via l’attivazione per l’automazione dei certificati veterinari; prossima Legge di stabilità 2015: nuove misure in arrivo

Indice:

1) Comunicazione dei beni ai soci: entro il 30 ottobre 2014 scade il termine per l’invio telematico

2) Accertamenti bancari: i prelievi non sono maggior reddito

3) Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati: chiarimenti delle Entrate

4) Eventi alluvionali di Genova: provvedimento della DRE

5) Sportello Unico Doganale: al via l’attivazione per l’automazione dei certificati veterinari

6) Prossima Legge di stabilità: nuove misure in arrivo

1) Comunicazione dei beni ai soci: entro il 30 ottobre 2014 scade il termine per l’invio telematico

Entro il 30 ottobre 2014 scade il termine per l’invio al Fisco della comunicazione dei beni ai soci.

Difatti, la comunicazione deve essere effettuata entro il 30° giorno successivo al termine di

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il socio.

Tuttavia, se i soci-utilizzatori e la società concedente hanno correttamente applicato le regole di tassazione, la sanzione per l’omessa comunicazione varia da 258 a 2.065 euro.

L’art. 2, comma 36-sexiesdecies del D.L. 138/2011 impone alle società concedenti e ai soci utilizzatori di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, per lo svolgimento dei conseguenti controlli da parte del Fisco. Le medesime informazioni verranno inoltre utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per svolgere verifiche ai fini dei cosiddetti accertamenti sintetici o da “redditometro” sulle persone fisiche (art. 38, comma 4 e comma 5, del DPR 600/73).

A tal fine si terrà conto anche di eventuali finanziamenti o versamenti effettuati dai soci alle società in esame.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011 è stato approvato il modello di comunicazione fissando anche contenuto e termini di presentazione.

Ambito soggettivo

Sono tenuti alla comunicazione i soggetti residenti in Italia che rientrano nelle seguenti categorie:

– imprenditore individuale;

– società (società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo assicurativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale).

Sono obbligate ad inviare la comunicazione in qualità di “concedenti”:

– le imprese individuali che danno in uso beni a familiari,

– le società di persone e di capitali, come pure le cooperative, che assegnano beni in godimento a soci e familiari dei soci.

Sono inoltre soggetti all’adempimento (sempre come concedenti) gli enti non commerciali limitatamente alle attività di impresa eventualmente esercitate (e dunque ai beni relativi all’impresa assegnati ai soci), le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti e le società cosiddette

“esteroverstite” (art. 73, c. e e c. 5-bis, Tuir).

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Ambito oggettivo

Il provvedimento del 16 novembre 2011 amplia notevolmente l’ambito oggettivo della comunicazione. Devono, infatti, essere comunicati tutti i beni comunque assegnati ai suddetti soggetti.

In linea di massima sono interessa tutti coloro che hanno indicato nel rigo RL10 del Modello Unico 2014 il reddito diverso che si è generato dall’utilizzo, da parte dei soci o dei familiari dei soci, per scopi personali, di un bene intestato all’impresa (società o ditta individuale).

Comunque, l’indicazione interessa qualunque bene (strumentale, merce e patrimonio) detenuto dalla società o dalla ditta individuale a titolo di proprietà, comodato o noleggio.

In presenza di fattispecie rilevanti (beni in uso a soci o familiari, anche di altre società del gruppo), si dovranno inoltre evidenziare i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate dai soci alla società

Si tratta degli apporti (si ritiene sia in denaro che in natura) a titolo di finanziamento (fruttifero o infruttifero) o di versamento senza obbligo di restituzione.

Le informazioni da inserire nella comunicazione sono estremamente dettagliate.

In particolare, i beni si suddividono in sei categorie:

– autovetture;

– altri veicoli:

– unità da diporto;

– aeromobili;

– immobili;

– altri beni.

Reddito diverso

Il reddito diverso, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene, è calcolato

utilizzando come base di riferimento:

– per le autovetture, le tariffe Aci per 4.500 km;

– e per gli immobili, attesa la non applicabilità del criterio della rendita catastale aumentata delle spese di utilizzo a carico dell’impresa (art. 51, co.

4, lett. c) del Tuir ), il valore di mercato del canone (es. quotazioni Omi).

Le modalità e i termini per l’adempimento sono stati originariamente previsti dal Provvedimento

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Esclusioni

Sono esclusi dalla comunicazione:

– i beni concessi in godimento agli amministratori;

– i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;

– i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

– i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non

commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

– gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

– i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

L’obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o

familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del tracciato record siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’Iva.

2) Accertamenti bancari: i prelievi non sono maggior reddito

La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, con il parere n.

4/2014, analizza nel dettaglio l’intera disciplina rivisitata alla luce del pronunciamento costituzionale.

La Consulta mette un freno alle presunzioni di maggior reddito sui prelevamenti da parte dei lavoratori autonomi. Con la sentenza n. 228/2014, la Corte Costituzionale ha sottolineato il carattere arbitrario nel presumere che ogni prelevamento dal conto corrente, non giustificato, sia di per se un investimento produttivo, un compenso e quindi una parte di reddito non dichiarato. Una sentenza, questa, che sicuramente obbligherà l’Agenzia delle entrate a rivedere le proprie posizioni nell’ambito delle indagini finanziarie sui professionisti, visto che i principi fissati dalla Corte di fatto cambiano il sistema probatorio sui prelevamenti da parte dei lavoratori autonomi.

Attualmente l’utilizzo degli accertamenti bancari ai sensi dell’articolo 32 del DPR 600/73 non è utilizzabile nei confronti dei soggetti che non svolgono attività di impresa o lavoro autonomo.

La giurisprudenza prevalente è infatti orientata nel ritenere, di regola, la mancanza di partita IVA un ostacolo all’utilizzo dello strumento accertativo fondato sui movimenti bancari attraverso l’utilizzo derogatorio della disciplina generale in materia di onere della prova.

3) Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori

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requisito “alternativo”.

Gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del rapporto di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2), del D.L. n. 179 del 2012.

Infine, (così come sostenuto dal Mise) il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito “per teste”.

Sono questi i chiarimenti fatti dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014, incentrata sulle agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati – requisito “alternativo” previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Riguardo poi alla figura degli amministratori-soci, la norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo” e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore.

Tuttavia, la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”.

Per conseguenza, gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del D.L. n. 179 del 2012, soltanto se anche soci- lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. Diversamente, qualora i soci avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata.

Requisito “alternativo”

La citata risoluzione nasce proprio da una richiesta d’aiuto formulata da una società in merito alla corretta interpretazione del secondo requisito “alternativo”, quello relativo all’impiego di personale altamente qualificato.

Il requisito “alternativo” in questione richiede che l’impresa impieghi, in percentuale almeno

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essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante per la verifica della sussistenza del requisito

“alternativo” in esame. Tale principio di carattere generale deriva, infatti, dall’intenzione originaria del legislatore.

Riguardo, poi, alla figura degli amministratori-soci, la risoluzione, richiamando un precedete parere fornito dal Mise in risposta a uno specifico quesito posto da una Camera di commercio, fa presente che la norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, l’impiego di personale qualificato sia in forma di lavoro dipendente sia a titolo di parasubordinazione o, comunque, “a qualunque titolo” e, sicuramente, rientra nel novero anche la figura del socio amministratore.

Tuttavia, la risoluzione precisa che la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego” (presso la start-up innovativa).

Pertanto, gli amministratori-soci possono essere considerati forza lavoro, soltanto se anche soci- lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso comunque da quello organico.

Diversamente, qualora i soci avessero l’amministrazione della società, ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere “contati”, atteso che la condizione relativa

“all’impiego” nella società non risulterebbe verificata.

Start-up innovativa

L’impresa, per poter essere definita start-up innovativa, deve soddisfare precisi requisiti, stabiliti dall’articolo 25, comma 2, del citato decreto legge, e provvedere agli adempimenti previsti dai successivi commi dello stesso articolo 25.

In particolare, la start-up innovativa deve essere costituita sotto forma di società di capitali, anche cooperativa, ovvero come “societas europaea” residente fiscalmente in Italia, e le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Inoltre, la società, per potersi qualificare start-up innovativa e accedere alla disciplina di favore prevista dalla sezione IX del decreto crescita-bis, deve possedere tutti i requisiti “obbligatori”

previsti dalle lettere da b) a g) del comma 2 del citato articolo 25, nonché almeno uno dei requisiti “alternativi” previsti dalla successiva lettera h).

Nello specifico, la start-up innovativa deve obbligatoriamente:

– essere costituita ed esercitare un’attività d’impresa da non più di 48 mesi;

– avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

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– avere come oggetto sociale esclusivamente o prevalentemente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (la decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2013) 8827 final del 5 dicembre 2013, precisa che la start-up innovativa deve svolgere attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico) non essere stata costituita per effetto di una operazione straordinaria (circolare n. 16/2014).

Inoltre, la start-up innovativa deve alternativamente (è sufficiente il possesso di almeno uno):

– sostenere spese in ricerca e sviluppo per un ammontare almeno pari al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;

– impiegare dipendenti, o collaboratori a qualsiasi titolo, “altamente qualificati”;

– essere proprietaria, o comunque utilizzatrice, di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione direttamente afferente all’oggetto sociale o all’attività d’impresa.

4) Eventi alluvionali di Genova: provvedimento della DRE

Il Direttore regionale della DRE Liguria, con il provvedimento n. 24356 del 14 ottobre 2014, ha ufficializzato la chiusura degli uffici a causa degli eventi dannosi verificatisi nei giorni scorsi a Genova.

In particolare, afferma tale provvedimento, a causa dei gravi e noti eventi alluvionali che hanno colpito la città di Genova, si è reso necessario disporre, nei giorni tra venerdì 10 e lunedì 13 ottobre 2014, il mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari suindicati, stanti le oggettive condizioni di disagio e di pericolo, tanto per i dipendenti, quanto per il pubblico. In particolare, gli uffici di cui si decreta il mancato e irregolare funzionamento sono risultati in varia misura coinvolti dagli eventi dannosi, ragion per cui si è resa necessaria la temporanea chiusura per tutelare l’incolumità personale.

5) Sportello Unico Doganale: al via l’attivazione per l’automazione dei certificati

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DVCE-A: Documento Veterinario Comune di Entrata per l´importazione/transito di animali vivi.

DVCE-P: Documento Veterinario Comune di Entrata per l´importazione/transito di prodotti d´origine animale.

Le istruzioni diramate con la nota prot. n. 142192/RU del 6 dicembre 2013 sono applicabili, a far data dalle ore 08:00 del 9 ottobre 2014, anche per i due certificati sopra menzionati, che assumono gli stessi stati dei procedimenti PIF, a meno dello stato “Da controllare fisicamente”.

6) Prossima Legge di stabilità: nuove misure in arrivo

Nell’ambito della prossima Legge di stabilità si discute dell’introduzione:

– un incentivo per chi assume a tempo indeterminato, che prevede il pagamento dei relativi contributi per tre anni a carico dello Stato;

– abolizione della componente lavoro dall’Irap a partire dal 2015.

Le misure si aggiungono alla conferma del bonus degli 80 euro, all’allentamento del patto di stabilità interno, all’intenzione di cercare un accordo con le banche per l’anticipo facoltativo del Tfr in busta paga.

Vincenzo D’Andò

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