IL RISPETTO
PRETENDE RISPETTO
e degli Esperti Contabili
Le nostre antiche radici da sempre sono ben salde al nostro territorio
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Unità 1
L’obiettivo di questi incontri sul territorio è quello di accrescere l’attenzione dei colleghi sui temi deontologici come centro
propulsivo della Professione, alimentando il dibattito sulle questioni più complesse e fornendo adeguati orientamenti e interpretazioni che siano di concreto ausilio al quotidiano svolgimento dell’attività professionale.
La gestione dell’incarico.
L’equo compenso.
Il Codice di Deontologia Il Codice delle Sanzioni
“Il rispetto pretende rispetto”
Da mandato all’equo compenso passando per la deontologia e sanzioni.
Mandato: la gestione dell’incarico
e degli Esperti Contabili
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Unità 1
L'evoluzione della normativa dal 2012 ad oggi.
Il Preventivo:
La corretta individuazione delle prestazioni oggetto dell'incarico.
La valorizzazione economica delle prestazioni, equo
compenso e parametri giudiziali per la determinazione del compenso
L’informativa sulla complessità della prestazione Il Mandato Professionale:
I contenuti del mandato: vantaggi e opportunità.
Le clausole indispensabili Le clausole opportune
La tempesta normativa
Agosto 2011 – Dicembre 2017
Unità 1
DL 138/2011 ha introdotto nell’ordinamento:
• Pattuizione scritta del compenso al conferimento dell’incarico;
• Informativa sul livello di complessità dell’incarico;
• Informativa esplicita su tutti gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico;
• Compenso rimesso alla libera determinazione tra le parti;
• Applicazione delle tariffe professionali solo in caso di:
• Mancata determinazione del compenso;
• Quando il committente è un ente pubblico;
• In caso di liquidazione giudiziale del compenso;
• Nei casi in cui la prestazione è resa nell’interesse di terzi. L. 148/2011 > DPR 137/2012:
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La tempesta normativa
Agosto 2011 – Dicembre 2017
Unità 1
DL 1/2012 art. 9:
• Comma 1: Abolizione delle tariffe professionali;
• Comma 2: Introduzione di parametri per la determinazione giudiziale dei compensi;
• Comma 4: Introduzione dell’obbligo di:
• pattuizione del compenso al conferimento dell’incarico, (abolendo l’ obbligo della forma scritta introdotto con il dl 138/2011);
• informativa sul grado di complessità dell’incarico;
• indicazione della polizza assicurativa al cliente;
• formulazione al cliente un preventivo di massima.
DM 140/2012:
• Assenza di prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa per la liquidazione del compenso
L. 124/2017:
• Introduzione dell’ obbligo della forma scritta per il preventivo e l’informativa sulla complessità della pratica.
La tempesta normativa
Agosto 2011 – Dicembre 2017
Unità 1
“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale.
Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
Art. 9 DL 1/2012 comma 4 come modificato
dalla L. 124/2017
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La tempesta normativa
Agosto 2011 – Dicembre 2017
Unità 1
In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”
Art. 9 DL 1/2012 comma 4 come modificato
dalla L. 124/2017
massima
Informativa sul grado di complessità
• Consenso informato
Incarico
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IL PREVENTIVO Unità 1
Quello che la normativa richiede di rendere noto in forma scritta è la misura del compenso, cioè le modalità con le quali il compenso verrà determinato e non l’importo del compenso in assoluto.
In ogni caso è opportuno che una copia del preventivo di massima sia firmata dal cliente per ricevuta, così da poter avere la prova dell’assolvimento dell’obbligo informativo
LA MISURA DEL COMPENSO
IL PREVENTIVO Unità 1
Massima libertà di individuare le modalità di determinazione A tempo: nr di ore dedicate per costo orario
Gestire modalità di rilevazione del tempo dedicato alla pratica in maniera oggettiva e non confutabile da parte del cliente
In % sul valore della pratica (anche a scaglioni)
Definire in maniera oggettiva le grandezze che individuano il valore della pratica
(es. volume affari, ricavi, nr. scritture)
LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
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IL PREVENTIVO Unità 1
“In ogni caso la misura del compenso … deve essere adeguata all'importanza dell'opera …
la quantificazione del compenso è in funzione dell’importanza dell’opera.
Relatività: l’importanza non è un valore assoluto, ma dipende dalle singole circostanze e specifiche fattispecie; ipotizziamo un contenzioso tributario da 50.000 €, per un soggetto che ne fattura 100.000 ha un importanza certo ben diversa rispetto a quella che può avere per un soggetto che invece ha un fatturato di 2.000.000 di €.
L’IMPORTANZA DELL’OPERA
IL PREVENTIVO Unità 1
“Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico”
Ma che cosa significa grado di complessità?
Impegno profuso dal professionista nella prestazione ? Come lo “misuro” ?
COMPLESSITA’ = DIFFICOLTA’ ?
L’INFORMATIVA SUL GRADO DI COMPLESSITA’
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IL PREVENTIVO Unità 1
1. Incarico di difficoltà bassa;
2. Incarico di difficoltà medio/bassa 3. Incarico di difficoltà media
4. Incarico di difficoltà medio/alta 5. Incarico di difficoltà alta
IL GRADO DI COMPLESSITA’
TUTTO CHIARO ? Unità 1
• Non è prescritta l’accettazione espressa
• Natura della comunicazione del preventivo ?
Forma ed accettazione
• Non sono previste sanzioni né amministrative né civilistiche
• Elemento di valutazione negativa per il giudice
• Riflessi di natura deontologica
Mancata consegna del
preventivo
• Violazione di responsabilità precontrattuale
• Errato convincimento da parte del cliente sull’effettiva necessità della prestazione
Omessa
informativa sul grado di
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GLI ASPETTI DEONTOLOGICI Unità 1
art. 25 1° comma Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.
art. 25 2° comma La misura del compenso è pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese oneri e contributi.
art. 22 2° comma Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all’incarico affidatogli.
Art. 22 3° comma: Il professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.
IL MANDATO PROFESSIONALE Unità 1
Deve essere redatto nel modo più esaustivo possibile con espliciti richiami a norme del Codice Civile, del Codice deontologico ed a tutte quelle norme che hanno rilevanza per la nostra Professione (privacy, antiriciclaggio).
Ha lo scopo di disciplinare adeguatamente il rapporto professionale prevedendo una serie di accordi e di obblighi tesi a tutelare al meglio sia il professionista che il cliente.
Da non confondere il mandato professionale dal preventivo di massima e dall’informativa sulla complessità dell’incarico Le clausole contrattuali possono suddividersi in indispensabili e opportune
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LE CLAUSOLE INDISPENSABILI Unità 1
oggetto dell’incarico;
compenso;
obblighi del cliente;
recesso;
norme di rinvio
LE CLAUSOLE OPPORTUNE Unità 1
clausola compromissoria;
risoluzione per eccessiva onerosità (1467c.c.);
risoluzione per impossibilità sopravvenuta (1463 c.c.);
restituzione documentazione (diritto di ritenzione).
Obbligo di denuncia.
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LE CLAUSOLE OPPORTUNE Unità 1
Obbligo di denunzia e decadenza dalle azioni.
Eventuali atti, fatti o circostanze che generano o possono generare un danno o un pregiudizio in capo al Cliente, riconducibili, in via
diretta o indiretta, all’attività svolta dal Professionista e imputabili a sua incuria, negligenza, inadempimento o simili, dovranno essere denunziati per iscritto al Professionista entro 15 giorni dalla loro prima manifestazione.
La mancata tempestiva denunzia determina la decadenza, in capo al Cliente, da ogni azione verso il Professionista, a titolo
esemplificativo ma non esclusivo, rivolta al risarcimento dei danni, alla restituzione del compenso pagato o rivolta a non pagare in
tutto o in parte il compenso al Professionista.
OBBLIGO DI DENUNCIA
LE CLAUSOLE OPPORTUNE Unità 1
La previsione intende limitare l’esposizione temporale del professionista alla responsabilità civile, onerando il cliente a informare in modo tempestivo i fatti dai quali può emergere detta responsabilità.
Il professionista soggiace, per i suoi errori professionali, al termine di prescrizione decennale dell’azione risarcitoria e di riduzione del compenso promosse dal cliente, sia in caso di inadempimento che di negligenza;
Il termine decorrerà dal momento in cui si verifica il danno e non dal compimento dell’errore (Cass. Civ.12.12.2003 n. 18995)
L’art. 2965 c.c. ammette le decadenze stabilite contrattualmente, con il limite che il termine decadenziale pattizio non renda “eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto”.
Si è pensato perciò di inserire una clausole di decadenza in forza della quale, la mancata denunzia impedisca al cliente di rivalersi contro il professionista, anche in via di eccezione per sottrarsi al pagamento del compenso.
OBBLIGO DI DENUNCIA
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LE CLAUSOLE OPPORTUNE Unità 1
Il professionista non ha il diritto di ritenzione (2235 cc), rischio di appropriazione indebita.
Si possono però inserire nel mandato clausole per disciplinare modalità e tempi per la restituzione dei documenti del cliente in occasione della risoluzione del rapporto.
In caso di recesso da parte del cliente, solitamente non ci sono problemi;
Recesso da parte del professionista, possibili difficoltà nel reperire il cliente per la restituzione della documentazione.
DIRITTO DI RITENZIONE
DIRITTI DI RITENZIONE APPROPRIAZIONE INDEBITA Unità 1
Il commercialista che non restituisce tempestivamente i libri sociali e le scritture contabili di una società di capitali, omettendo contestualmente di presentare il modello di dichiarazione Iva, risponde del reato di appropriazione indebita aggravata, con condanna al risarcimento dei danni causati al cliente.
Richiama la sent. 18027/2014, con la quale i giudici hanno ritenuto che configura reato di appropriazione indebita il rifiuto di restituire al proprio cliente la documentazione ricevuta.
un comportamento che eccede i limiti del possesso. L’inerzia a seguito di sollecitazione o, addirittura, la risposta di non avere intenzione di effettuare la restituzione, integrano il reato.
l’appropriazione indebita è “aggravata”, in virtù della maggiore pericolosità e antisocialità che il colpevole dimostra abusando della particolare fiducia che il soggetto passivo ripone in lui e della violazione dei particolari doveri qualificati incombenti sull’agente.
irrilevanti i motivi che hanno spinto il professionista a non restituire la documentazione, come l’inadempienza dei pagamenti degli onorari da parte del cliente; il mancato pagamento delle spettanze al professionista non può legittimare quest’ultimo alla ritenzione di quanto sia del cliente.
Cass., II sez. penale, n. 39881 del 5 ott.2015
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LE CLAUSOLE OPPORTUNE Unità 1
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte:
limitazioni di responsabilità (1229);
facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione (1461);
sanciscono a carico dell'altro contraente:
decadenze (2965);
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462),
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379,1566,2596);
tacita proroga o rinnovazione del contratto (1397-1899):
clausole compromissorie (808 c.p.c.) o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (6,28-30,413 c.p.c.)
LA SPECIFICA APPROVAZIONE
EQUO COMPENSO
e degli Esperti Contabili
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Unità 1
Con la conversione in legge del DL 148 del 16 ottobre 2017 sono state introdotte modifiche alla legge 31 dicembre 2012 nr. 247. In particolare è stato introdotto dopo l’articolo 13, l’articolo 13 bis avente ad oggetto equo compenso e clausole vessatorie.
In sede di conversione sono stati introdotti, rispettivamente, un secondo comma, che estende le disposizioni introdotte all’articolo 13 bis, anche alle altre professioni ordinistiche, per le quali sono già previsti i parametri giudiziali per la determinazione del compenso, ed un terzo comma che estende la norma anche alla pubblica amministrazione.
EQUO COMPENSO E CLAUSOLE VESSATORIE
Unità 1
Si applica nei confronti di imprese bancarie e assicurative.
Si applica nei confronti di grandi imprese.
NON TROVA PERTANTO APPLICAZIONE PER LE PRESTAZIONI RESE:
A PRIVATI
ALLE MICROIMPRESE
Fino a 10 dipendenti / 2 milioni di euro di fatturato ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
numero medio di dipendenti superiori a 250 unità fatturato superiore a 50 milioni di euro
Totale di attivo patrimoniale superiore a 43 milioni di euro
LA NORMA
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Unità 1
Sono definite vessatorie le clausole che determinano, compensi non equi e altri significativi squilibri contrattuali a carico dei professionisti.
Vengono fatte salve le clausole che pur risultando vessatorie “siano state oggetto di specifica trattativa tra le parti”, la trattativa deve essere provata specificatamente e non a mezzo di generiche attestazione di avvenuta trattativa.
La presenza di clausole vessatorie non rende nullo il contratto, ma determina la nullità delle singole clausole, ed il giudice, una volta accertata la non equità del compenso e la vessatorietà di una o più clausole, ne dichiara la nullità e determina il compenso applicando i parametri giudiziali.
Le clausole sempre e comunque ritenute vessatorie, e pertanto in ogni caso inderogabili, sono quelle che prevedono la facoltà per il cliente di:
- modificare unilateralmente il contratto;
- pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.
LE CLAUSOLE VESSATORIE
Unità 1
Sono invece ritenute clausole vessatorie, ma che possono essere derogate su
“specifica trattativa” quelle che:
attribuiscono al cliente la facoltà di rifiutare la stipula in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
impongono all’avvocato di anticipare le spese;
prevedano l’obbligo per l’avvocato di rinunciare al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione professionale oggetto di convenzione con il cliente;
prevedano di termini di pagamento superiori a 60 gg;
prevedano, in ipotesi di liquidazione delle spese processuali a favore del cliente che all’avvocato sia riconosciuto il minore importo previsto in convenzione anche quando la liquidazione delle spese sia superiore ad esso;
prevedano che in caso di convenzione sostitutiva di altra precedente, la nuova convenzione che comporti compensi inferiori si applichi anche agli incarichi in corso non ancora conclusi e/ o fatturati;
prevedano che i compensi pattuiti per assistenza e consulenza contrattuale
LE CLAUSOLE VESSATORIE
IL CODICE DEONTOLOGICO
e degli Esperti Contabili
Unità 1
Principi e Doveri si declinano in:
Obblighi Divieti
PRINCIPI E DOVERI
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PRINCIPI E DOVERI Unità 1
Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE
A CHI SI RIVOLGE IL CODICE DI DEONTOLOGIA ? CHI E’ TENUTO AD OSSERVARLO?
Tutti gli iscritti alla sez. A ed alla sez. B Tutte le STP di cui alla L. 183/2001
Tutti gli iscritti all’elenco speciale non esercenti Tutti gli iscritti nel Registro dei tirocinanti
LA STRUTTURA Unità 1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Artt. 1-14 TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI Artt. 15 - 40
capo 1 - Rapporti con i colleghi (15-19) capo 2 - Rapporti con i clienti (20-25)
capo 3 - Rapporti con gli enti istituzionali di categoria (26-30)
capo 4 - Rapporti con collaboratori e dipendenti (31- 34)
capo 5 - Rapporti con i tirocinanti (35–37) capo 6 – Altri rapporti (38-40)
TITOLO III – CONCORRENZA Artt. 41-44
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DISPOSIZIONI GENERALI Unità 1
Interesse pubblico art. 5 Integrità art. 6
Obiettività art. 7
Competenza, Diligenza e Qualità della prestazione art. 8
Indipendenza art. 9
Riservatezza art. 10
DISPOSIZIONI GENERALI Unità 1
Art. 5 INTERESSE PUBBLICO
(5.1,2) - Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico, solo nel rispetto di questo può soddisfare le richieste del cliente.
(5.3) - A causa di ciò pertanto il professionista ha il DOVERE DI INFORMARE IL CONSIGLIO TERRITORIALE se viene a
conoscenza di violazioni del codice da parte di colleghi.
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DISPOSIZIONI GENERALI Unità 1
Art. 7 OBIETTIVITA’
il professionista DEVE agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni.
(7.1,3) - NON DEVE lasciarsi influenzare dalle aspettative del cliente.
DISPOSIZIONI GENERALI Unità 1
Art. 8 COMPETENZA DILIGENZA E QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE
(8.1) DEVE mantenere competenza e capacità professionale per erogare prestazioni di livello qualitativamente elevato
(8.3) DEVE Dedicare a ciascuna questione la cura ed il tempo necessari.
(8.5) DEVE assolvere gli obblighi di F.P.C. secondo i regolamenti emanati dal C.N. e dagli Ordini locali: è requisito minimo richiesto per il
mantenimento della competenza professionale
(8.8) DEVE dotarsi di adeguata organizzazione coerente con le prestazioni rese.
NON DEVE accettare incarichi su materie in cui non ha adeguata competenza (8.2)
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DISPOSIZIONI GENERALI Unità 1
Art. 9 INDIPENDENZA
(9.1) deve agire nel rispetto delle norme relative ad indipendenza ed incompatibilità previste in relazione alla natura dell’incarico affidato.
(9.2) È tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal C.N.
(9.4) In ogni caso non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio, deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi
I rapporti con i colleghi e con i clienti
IL CODICE DEONTOLOGICO
e degli Esperti Contabili
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RAPPORTI CON I COLLEGHI Unità 1
(15.1) Il professionista DEVE comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca.
(15.5) Il professionista DEVE astenersi da comportamenti tendenti ad acquisire scorrettamente clientela ad altri colleghi.
(15.7) DEVE sussistere una correlazione tra corrispettivi e prestazioni rese
In tema di Subentro ad un collega il codice dispone che:
(16.1) Il professionista DEVE osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà
Prima di accettare l’incarico DEVE accertarsi che:
(16.2 a) Il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione.
(16.2 b) La sostituzione non sia dovuta al rifiuto del professionista di dare corso all’incarico in violazione di norme di legge ovvero al riconoscimento del compenso.
(16.2 c) Il cliente abbia pagato il compenso richiesto dal collega, salvo il
RAPPORTI CON I COLLEGHI Unità 1
Art. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA
Prima di accettare l’incarico il P. deve accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione, invitare il cliente a saldare le parcelle del collega ed accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge ovvero alla corretta esecuzione dell’incarico imposta dal precedente collega
CORRETTEZZA E LEALTA’
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RAPPORTI CON I CLIENTI Unità 1
(20.1) Il cliente ha il diritto di scegliere il suo
professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento; il
professionista ha diritto di scegliere i clienti nei cui
confronti erogare le proprie prestazioni.
RAPPORTI CON I CLIENTI Unità 1
(21.3) Il professionista DEVE adoperarsi affinché il mandato sia conferito per iscritto.
(22.1) Il professionista DEVE usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso si è svolto.
(22.4) Il professionista DEVE attenersi ai limiti dell’incarico conferito, salvo casi di urgente necessità.
(23.1)Il professionista NON DEVE proseguire l’incarico se viene meno la libertà di giudizio ovvero vengono meno l’indipendenza e l’obiettività.
(25.6) E’ fatto divieto di ritenere atti o documenti a causa del mancato pagamento(25.6) (2235 cc. Divieto di ritenzione).
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Divieto di ritenzione
Unità 1Il professionista non ha il diritto di ritenzione (2235 cc), rischio di appropriazione indebita.
Si possono però inserire nel mandato clausole per disciplinare modalità e tempi per la restituzione dei documenti del cliente in occasione della risoluzione del rapporto.
In caso di recesso da parte del cliente, solitamente non ci sono problemi;
Recesso da parte del professionista, possibili difficoltà nel reperire il cliente per la restituzione della documentazione.
Divieto di ritenzione
Unità 1Cass., II sez. penale, n. 39881 del 5 ott. 2015.
Il commercialista che non restituisce tempestivamente i libri sociali e le scritture contabili di una società di capitali, omettendo contestualmente di presentare il modello di dichiarazione Iva, risponde del reato di appropriazione indebita aggravata, con condanna al risarcimento dei danni causati al cliente.
Richiama la sent. 18027/2014, con la quale i giudici hanno ritenuto che configura reato di appropriazione indebita il rifiuto di restituire al proprio cliente la documentazione ricevuta.
un comportamento che eccede i limiti del possesso. L’inerzia a seguito di sollecitazione o, addirittura, la risposta di non avere intenzione di effettuare la restituzione, integrano il reato.
l’appropriazione indebita è “aggravata”, in virtù della maggiore pericolosità e antisocialità che il colpevole dimostra abusando della particolare fiducia che il soggetto passivo ripone in lui e della violazione dei particolari doveri qualificati incombenti sull’agente.
irrilevanti i motivi che hanno spinto il professionista a non restituire la documentazione, come l’inadempienza dei pagamenti degli onorari da parte del cliente; il mancato pagamento delle spettanze al professionista non può legittimare quest’ultimo alla ritenzione di quanto sia del cliente.
I rapporti con dipendenti, collaboratori
e tirocinanti
IL CODICE DEONTOLOGICO
e degli Esperti Contabili
I rapporti con i dipendenti, I collaboratori e i tirocinanti
Unità 1
Reciproco rispetto e coordinati in funzione della prestazione di qualità (art. 8, 6°c.) Non deve avvalersi di collaboratori “abusivi” ovvero distogliere con mezzi sleali collaboratori ad altri professionisti
I collaboratori che sono iscritti devono astenersi dal tentativo di sottrarre clientela dallo studio
Collaborazione NO RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Che cosa si intende per collaboratori:
Colleghi iscritti all’albo
Professionisti iscritti in altri albi (Consulenti del Lavoro, Avvocati, professioni tecniche)
Altri lavoratori autonomi (es sistemisti, tecnici informatici)
Art. 31 Rapporti con i collaboratori
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I rapporti con i dipendenti, I collaboratori e i tirocinanti
Unità 1
Il professionista è tenuto, come qualsiasi altro datore di lavoro, al rispetto del
contratto collettivo nazionale per quanto attiene i livelli di retribuzione e le qualifiche professionali ivi previste
Art. 32 Remunerazione dei dipendenti
I rapporti con i dipendenti, I collaboratori e i tirocinanti
Unità 1
IL PROFESSIONISTA HA UN DUPLICE OBBLIGO di INFORMAZIONE E VIGILANZA
INFORMAZIONE: Tutti coloro che prendono parte alle attività di studio siano essi collaboratori, dipendenti o praticanti devono essere informati sull’obbligo del segreto professionale e sulla riservatezza, stante il rapporto fiduciario che si viene ad
instaurare tra il cliente e lo studio
VIGILANZA: vigilare affinché tutti i soggetti coinvolti rispettino tali obblighi.
Art. 33 Rispetto della riservatezza
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I rapporti con i dipendenti, I collaboratori e i tirocinanti
Unità 1
Richiamo ai principi generali di correttezza e lealtà come già disciplinato nell’ambito della collaborazione con colleghi titolari di altri studi
Art. 34 Collaboratori di altri professionisti
I rapporti con i dipendenti, I collaboratori e i tirocinanti
Unità 1
Una diversa definizione del tirocinio:
Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione
organizzativa della professione.
Il DM 143 del 2009 disponeva infatti che il tirocinio “deve consentire al tirocinante l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione “
riduzione a 18 mesi del periodo
previsione di un rimborso spese dopo i primi sei mesi (art. 9 comma 4 DL 24 gennaio 2012 nr.1)
La riforma del 2011 - 2012:
DL 138/2011; DL 1/2012; DPR 137/2012
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I rapporti con i dipendenti, I collaboratori e i tirocinanti
Unità 1
ha il dovere di favorire lo sviluppo della professione accogliendo tirocinanti.
deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante di partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi.
Non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi.
deve consegnare al tirocinante all’inizio del periodo di tirocinio una copia del presente Codice.
deve vigilare affinché il tirocinante sia a conoscenza e rispetti gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch’egli è tenuto ad osservare.
Art. 35 - I DOVERI DEL PROFESSIONISTA
I rapporti con i dipendenti, I collaboratori e i tirocinanti
Unità 1
ASTENERSI al termine del tirocinio
Da acquisire clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.
Da appropriarsi, senza l’esplicito consenso del professionista, di documenti,
procedure, modulistica e dati, anche in formato elettronico, propria dello studio.
Da utilizzare carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio senza l’esplicito consenso del titolare
Il professionista e il tirocinante possono concordare che il tirocinante non potrà, per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di tirocinio,
accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l’esplicito consenso del titolare. In tal caso, si applicano le disposizioni di legge in materia di limiti contrattuali della concorrenza.
È TENUTO a rispettare tutte le regole previste nel presente Codice, in quanto applicabili.
Art. 36 - OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
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I rapporti con i dipendenti, I collaboratori e i tirocinanti
Unità 1
Il rapporto di tirocinio, considerato come periodo di apprendimento professionale, è per sua natura gratuito.
TUTTAVIA:
sin dall’inizio del periodo il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario;
Il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore ed utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed
incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta.
Il tirocinio può protrarsi al massimo fino alla prima sessione utile dell’esame di stato.
Art. 37 - TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA
DEL TIROCINIO
Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico Il CODICE DELLE SANZIONI
e degli Esperti Contabili
essamina le colpe ne l’intrata;
giudica e manda secondo ch’avvinghia.
Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico
Unità 1
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI artt. 1-10 TITOLO II SANZIONI DISCIPLINARI IN CASO DI
VIOLAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE artt. 11-29
Entrata in vigore 1° gennaio 2017
Destinatari tutti coloro che sono soggetti all’osservanza del codice deontologico
IL CODICE DELLE SANZIONI
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Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico
Unità 1
comportamento tenuto dal professionista e l’eventuale danno provocato
Principio della Proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità ed alle conseguenze del comportamento tenuto
Gravità del fatto Dolo
Grado di colpa
Circostanze soggettive ed oggettive
Oggetto di valutazione
Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico
Unità 1
LE SANZIONI PREVISTE:
Art. 5 CENSURA
Art. 6 SOSPENSIONE fino a 2 anni Art. 7 RADIAZIONE
Art. 8 AGGRAVANTI Art. 9 ATTENUANTI
Le sanzioni previste
22
Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico
Unità 1
Consiste in una Dichiarazione formale di BIASIMO E’ prevista per infrazioni di non particolare gravità, valutando:
1. il grado di responsabilità 2. l’assenza di precedenti.
La censura art. 5
all’esercizio della professione fino a 2 anni.
fino ad 1 anno per
comportamenti gravi sia colposi che dolosi non comportino un significativo danno a terzi e all’ immagine della professione
da 1 a 2 anni dolo o colpa
grave particolare gravità
significativo danno terzi e
Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico
Unità 1
Consiste nell’ inibizione all’esercizio della professione fino a 2 anni.
1. Sospensione fino ad 1 anno per comportamenti gravi sia colposi che dolosi non comportino un significativo danno a terzi e all’ immagine della professione
2. da 1 a 2 anni dolo o colpa grave particolare gravità significativo danno terzi e all’
La sospensione dall’esercizio
professionale
22
Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico
Unità 1
Comporta l’esclusione dall’Albo e l’impossibilità di iscrizione su tutto il territorio nazionale.
Gravi violazioni che rendono incompatibile l’iscrizione del colpevole.
Per la successiva riammissione, ai sensi art. 57 D. Lgs 139, devono essere trascorsi almeno sei anni dal
provvedimento di radiazione.
La radiazione
LE AGGRAVANTI Unità 1
Commissione di più violazioni
contemporaneamente o dal medesimo fatto
Dolo
Significatività della violazione o del danno
Reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo a sanzioni.
AUTONOME CIRCOSTANZE
AGGRAVANTI
22
LE ATTENUANTI Unità 1
Assenza di dolo o danno rilevante a terzi Evidenza di errore in buona fede
Tempestiva, spontanea ed efficace riparazione del danno
Se sospensione fino a sei mesi censura
Se sosp. fino a 1 anno sosp. da 2 a 6 mesi
Se sosp. da 1 a 2 anni sosp. 6 mesi 1 anno
Se radiazione sosp. 1 a 2 anni
Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico LE SANZIONI DISCIPLINARI
e degli Esperti Contabili
2
Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico
Unità 1
Sanzioni da irrogare nel caso concreto:
TIPICITÀ E TASSATIVITÀ
TIPICITÀ solo le sanzioni che sono previste dall’ordinamento (ad
esempio non è prevista dall’ordinamento una sanzione pecuniaria, pertanto questa non potrà mai essere comminata dal CdD agli iscritti)
TASSATIVITÀ per quella specifica violazione possono essere irrogate solo le sanzioni previste per quella stessa violazione e non altre (fatto salvo naturalmente il riconoscimento, a favore o contro l’incolpato, di circostanze attenuanti o aggravanti).
Le specifiche sanzioni
Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico
Unità 1
TITOLO II Artt. 11-27
1 violazione prevede la sospensione fino a 2 anni, Art. 42 1° comma
“favoreggiamento dell’ abusivismo professionale”
6 violazioni comportano la sospensione da sei mesi ad un anno.
2 violazioni comportano la sospensione fino ad un anno.
9 violazioni comportano la sospensione fino a sei mesi.
2 violazioni comportano la sospensione fino a tre mesi.
73
violazioni
20
violazioni Sospensione53
violazioni Censura2
Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico
Unità 1
VIOLAZIONE OBBLIGO F.P.C.
Sanzioni in base al numero dei crediti mancati al raggiungimento dell’obbligo 90 nel triennio di cui almeno 9 nelle materie speciali.
0 Crediti = sospensione fino a tre mesi Crediti < 30 = sospensione fino a due mesi
30< Crediti < 60 = sospensione fino a un mese 60 < Crediti < 90 = censura
Riduzione ad un terzo dell’obbligo formativo per gli over 65
In caso di recidiva nel triennio successivo raddoppio della sanzione In ogni caso il mancato conseguimento del minimo di 20 crediti annuali (7 per gli over 65) o dei 9 crediti «speciali» comporta la sanzione della
CENSURA
Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico
Unità 1
VIOLAZIONE OBBLIGO F.P.C.
Sanzioni accessorie
Il professionista sanzionato per la mancata formazione:
Non può accogliere tirocinanti presso il suo studio nel triennio successivo (solo nel caso di sospensione, vd. informativa n. 62/2015)
Non può essere inserito in elenchi previsti da specifiche normative o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’Autorità Giudiziaria
(Procedure concorsuali) della Pubblica Amministrazione (incarichi sindacali, arbitrati, valutazioni ecc).
Non può essere nominato Commissario nelle commissioni d’esame.
2
Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico
Unità 1
La mancata stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile di cui alla legge 137/2012 è sanzionata con la sospensione fino a sei mesi
VIOLAZIONE OBBLIGO DI
ASSICURAZIONE
Sanzioni per le violazioni di specifiche norme del Codice deontologico
Unità 1
VIOLAZIONE procedura semplificata
Mancata sottoscrizione polizza assicurativa
SOSPENSIONE FINO A SEI MESI - Mancata attivazione e utilizzo di indirizzo Pec
- Omesso versamento integrale contributo annuale di iscrizione
In queste due comportamenti si ravvisa la violazione dell’art. 11 3° comma che impone al professionista di adempiere alle disposizioni dell’ordinamento
giuridico di volta in volta applicabile.
SOSPENSIONE FINO A 6 MESI