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REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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A

Testo modificato con delibera C.C. n. 9 del 3.2.2021

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Comune di

MONSERRATO

Comunu de PAULI

7° Settore: verde pubblico, arredo urbano; servizi cimiteriali; ecologia e ambiente

(2)

TITOLO 1

CAPO 1. DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1. Oggetto.

Articolo 2. Competenze.

Articolo 3. Responsabilità.

Articolo 4. Servizi gratuiti e onerosi.

Articolo 5. Atti a disposizione del pubblico.

CAPO 2. DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO.

Articolo 6. Deposito di osservazione ed obitorio.

CAPO 3. FERETRI.

Articolo 7. Deposito del cadavere nel feretro.

Articolo 8. Verifica e chiusura feretri.

Articolo 9. Feretri in caso di inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto.

Articolo 10. Contributo per l’acquisto del feretro.

Articolo 11. Piastrina di riconoscimento.

CAPO 4. TRASPORTI FUNEBRI.

Articolo 12. Modalità del trasporto e percorso.

Articolo 13. Trasporti funebri.

Articolo 14. Trasporti a carico del Comune.

Articolo 15. Orario dei trasporti.

Articolo 16. Norme generali per i trasporti.

Articolo 17. Riti religiosi e civili.

Articolo 18. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.

Articolo 19. Trasferimento di salme prima del funerale.

Articolo 20. Trasporto di cadavere.

Articolo 21. Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione.

Articolo 22. Trasporti all’estero o dall’estero.

Articolo 23. Trasporti di resti ossei, resti mortali e ceneri.

Articolo 24. Trasporto prodotti abortivi destinati al cimitero.

Articolo 25. Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio.

(3)

TITOLO 2.

CAPO 1. CIMITERI Articolo 26. Elenco Cimiteri.

Articolo 27. Disposizioni generali. Vigilanza.

Articolo 28. Reparti speciali nel Cimitero.

Articolo 29. Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali.

CAPO 2. DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

Articolo 30. Disposizioni generali.

Articolo 31. Piano Regolatore Generale.

CAPO 3. INUMAZIONI E TUMULAZIONI Articolo 32. Inumazione.

Articolo 33. Tumulazione.

Articolo 34. Deposito provvisorio.

CAPO 4. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articolo 35. Esumazioni ordinarie.

Articolo 36. Esumazioni straordinarie.

Articolo 37. Estumulazioni ordinarie.

Articolo 38. Estumulazioni straordinarie.

Articolo 39. Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento.

Articolo 40. Esecuzione operazioni.

Articolo 41. Oggetti da recuperare.

Articolo 42. Disponibilità dei materiali.

CAPO 5 . TRASLAZIONI Articolo 43. Traslazioni.

(4)

CAPO 6. CREMAZIONE Articolo 44. Cremazione.

Articolo 45. Autorizzazione alla cremazione di cadavere.

Articolo 46. Autorizzazione alla cremazione dei resti ossei e mortali.

Articolo 47. Urna cineraria.

Articolo 48. Conservazione dell’ urna cineraria.

Articolo 49. Affidamento dell’urna cineraria.

Articolo 50. Rinuncia all’affidamento dell’urna cineraria.

Articolo 51. Registro affidamenti urne cinerarie.

Articolo 52. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri di cadavere.

Articolo 53. Dispersione ceneri.

CAPO 7. REGOLE D’ORNATE.

Articolo 54. Lastre di finitura.

Articolo 55. Cippi.

Articolo 56. Monumenti di famiglia.

Articolo 57. Arredi.

CAPO 8. POLIZIA DEI CIMITERI.

Articolo 58. Orario.

Articolo 59. Disciplina d’ingresso.

Articolo 60. Divieti speciali.

Articolo 61. Riti funebri.

Articolo 62. Fiori e piante ornamentali.

Articolo 63. Materiali ornamentali.

TITOLO 3.

CAPO 1. CONCESSIONI.

Articolo 64. Le concessioni.

Articolo 65. Il concessionario.

Articolo 66. Durata delle concessioni - estensione della durata e rinnovo.

Articolo 66 bis. Riuso di posto salma a tumulazione.

Articolo 67. Tombe di famiglia.

Articolo 68. Manutenzione.

(5)

CAPO 2. RINUNCIA, DECADENZA, ESTINZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

Articolo 69. Rinuncia.

Articolo 70. Decadenza.

Articolo 71. Estinzione.

Articolo 72. Revoca.

TITOLO 4.

CAPO 1. IMPRESE E LAVORI PRIVATI.

Articolo 73. Accesso al cimitero.

Articolo 74. Ampliamenti tombe di famiglia di proprietà dei privati.

Articolo 75. Responsabilità. Deposito cauzionale.

Articolo 76. Recinzione aree. Materiale di scavo.

Articolo 77. Introduzione e deposito di materiali.

Articolo 78. Orario di lavoro.

Articolo 79. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.

Articolo 80. Vigilanza.

CAPO 2. PERSONALE DEL CIMITERO.

Articolo 81. Obblighi e divieti per il personale del cimitero.

CAPO 3. IMPRESE FUNEBRI.

Articolo 82. Funzioni. Licenza.

Articolo 83. Divieti.

TITOLO 5.

CAPO 1. DISPOSIZIONI VARIE.

Articolo 84. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

Articolo 85. Scadenzario delle concessioni.

(6)

CAPO 2. NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 86. Abrogazioni.

Articolo 87. Entrata in vigore.

(7)

TITOLO I

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento è adottato in conformità con le norme vigenti ed in particolare con il D.P.R. n. 285 del 20.09.1990 e s.m.i. (Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale), con il Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i., L. n.

130 del 30.03.2001 e la L. R. n. 4 del 22.02.2012, che disciplinano, ai sensi dell’’art. 7 della Legge n. 267 del 18.08.2000, il Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale Comunale.

In particolare:

a) l’organizzazione dei Servizi Cimiteriali;

b) le operazioni cimiteriali;

c) le concessioni;

d) la custodia del cimitero;

e) le regole d’ornato;

f) gli arredi funerari;

g) l’attività delle ditte esterne e delle agenzie funebri;

h) i trasporti;

i) le tariffe dei servizi offerti;

j) tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei defunti.

2. Le disposizioni di cui al presente testo integrano, sostituiscono o abrogano le disposizioni contenute in provvedimenti normativi, deliberativi, in circolari ed ordini di servizio e ordinanze, fino ad ora applicate, riguardanti il servizio cimiteriale.

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3. I termini contenuti nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

1) la dichiarazione di morte: è quella che deve essere resa, da un congiunto (persona legata al defunto da un vincolo di matrimonio, parentela o affinità), convivente oppure, in mancanza, da persona che sia comunque informata del decesso, in forma orale se avviene in abitazione, istituzioni private e simili e sulla pubblica via, all’Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore, a decorrere dal momento della morte e in forma scritta dal medico se avviene in ospedale o strutture assimilate.

2) la denuncia della causa della morte: è quella che compete al medico curante, a meno che la morte non sia avvenuta senza assistenza medica, in questo caso compete al medico necroscopo. Deve essere presentata all’Ufficiale dello Stato Civile entro 24 ore dall’accertamento della morte.

3) l’accertamento di morte: è l’operazione attraverso cui il medico necroscopo procede all’accertamento della effettività della morte. Resta estranea alle sue funzioni ogni valutazione della causa di morte. Deve essere compiuta non prima delle 15 ore dal decesso e non oltre le 30 ore.

4) il periodo di osservazione: è il lasso temporale che intercorre tra la morte e la possibilità di sottoporre la salma a determinati trattamenti ed ha la funzione di permettere il manifestarsi di quei fenomeni che consentano di accertare l’effettività del decesso. Normalmente si svolge per una durata di 24 ore decorrenti dal momento della morte, elevato al doppio (48 ore), in caso di morte improvvisa e sussistenza di dubbi di morte apparente.

5) l’autorizzazione al seppellimento, all’ inumazione, alla tumulazione o alla cremazione: è l’atto che viene rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile una volta che ha in mano il certificato necroscopico e in tutti i casi dopo 24 ore dalla morte.

6) la visita necroscopica: è l’operazione attraverso cui il medico necroscopo procede all’accertamento della effettività della morte, ai fini di consentire all’Ufficiale dello Sato Civile di rilasciare l’autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione. Non va compiuta non prima delle 15 ore dal decesso e non oltre le 30 ore.

7) il deposito di osservazione: è il locale che ogni comune deve avere a disposizione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le

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salme di persone:

7.1. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

7.2. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico;

7.3. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

8) l’obitorio: è il locale che ogni comune deve avere a disposizione per l’assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

8.1. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico delle salme di persone decedute senza assistenza medica;

8.2. deposito per un periodo indefinito delle salme a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per autopsie e trattamento igienico-conservativo;

8.3. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di salme portatrici di radioattività;

8.4. deposito, per un periodo limitato del feretro, motivato da esigenze straordinarie.

9) la salma: è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell’accertamento di morte.

10) il cadavere: è la salma una volta che sia stato eseguito l’accertamento di morte.

11) il feretro: è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità di materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre.

12) i resti ossei: sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione dei cadaveri, raccolte nelle esumazioni ed estumulazioni ordinarie.

13) i resti mortali: sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dalla incompleta mineralizzazione di un cadavere (mummificazione, saponificazione e corificazione) decorso il periodo ordinario di inumazione o tumulazione, pari rispettivamente ad almeno 10 e 20 anni:

13.1. mummificazione: è il processo che si verifica quando il cadavere va incontro ad una rapida ed intensa perdita di liquidi, cosa che determina che i tessuti vengano fissati per disidratazione. Il colorito è brunastro, la pelle assume la consistenza del cuoio vecchio o pergamenaceo e diviene aderente alle ossa, i caratteri fisiognomici della persona sono conservati;

13.2. saponificazione: è il processo trasformativo che si verifica nel cadavere

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sommerso in acqua o inumato in un terreno con elevato grado di umidità.

I normali fenomeni putrefattivi sono notevolmente ostacolati, mentre attorno al cadavere va progressivamente formandosi una sorta di involucro bianco-grigiastro, costituito da una sostanza neoformata, denominata adipocera (sapone di calci insolubile);

13.3. corificazione: è il processo trasformativo che si osserva con grande frequenza in cadaveri rinchiusi in casse foderate con metalli pesanti, in particolare con lo zinco. La cute assume una caratteristica consistenza, simile a quella del cuoio di concia recente ed, a differenza della cute mummificata, è relativamente morbida, integra ed elastica.

14) i prodotti abortivi o del concepimento: sono quelli di presunta età gestazionale fino alla 28° settimana completa.

15) i feti: sono quelli che hanno presumibilmente compiuto un età gestazionale di 28 settimane e non sono stati dichiarati nati morti all’Ufficiale di Stato Civile.

16) i nati morti: sono quelli che hanno presumibilmente compiuto un età gestazionale di almeno 28 settimane e sono stati dichiarati nati morti all’Ufficiale di Stato Civile.

17) la tanotoprassi: è il trattamento finalizzato alla conservazione, limitata nel tempo, dei cadaveri, attraverso l’introduzione di formalina o suoi derivati con soluzioni più o meno concentrate o diluite.

18) l’inumazione: è la sepoltura in terra del feretro, delle cassette di resti ossei e delle urne cinerarie.

19) la tumulazione: è la sepoltura del feretro, delle cassette di resti ossei e delle urne cinerarie in opere murarie, quali i loculi, le tombe di famiglia e le nicchie.

20) Il tumulo: è il termine generico che indica la tomba o la sepoltura.

21) l’esumazione: è il recupero dei resti ossei da terra:

21.1. ordinaria: alla scadenza della concessione per la riduzione in resti o per la cremazione;

21.2. straordinaria: prima della scadenza della concessione per il trasporto in un altro loculo all’interno del cimitero o in un altro cimitero, per la cremazione e su ordine dell’Autorità Giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia.

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22) l’estumulazione: è l’operazione di estrazione del feretro dal loculo:

22.1. ordinaria: alla scadenza della concessione per la riduzione in resti o per la cremazione;

22.2. straordinaria: prima della scadenza della concessione per il trasporto in un altro loculo all’interno del cimitero o in un altro cimitero, per la cremazione e su ordine dell’Autorità Giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia.

23) la traslazione: è il trasferimento:

23.1. di un feretro da un loculo ad un altro loculo all’interno del cimitero o ad un altro cimitero;

23.2. di una cassetta di resti ossei da una nicchia ad un'altra nicchia o ad un loculo, all’interno del cimitero o ad un altro cimitero;

23.4. di un’urna cineraria da una nicchia ad un'altra nicchia o ad un loculo, all’interno del cimitero o ad un altro cimitero o a domicilio per la conservazione.

24) la nicchia per resti ossei: è il manufatto destinato ad accogliere le cassettine contenenti i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie.

25) la nicchia per ceneri: è il manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti dalle cremazioni.

26) l’ossario comune: è il luogo destinato alla raccolta dei resti ossei provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

27) il cinerario comune: è il luogo destinato alla raccolta delle ceneri provenienti dalla cremazione per le quali gli aventi diritto non hanno chiesto diversa destinazione.

28) il rito funebre: è la cerimonia religiosa o civile da eseguirsi nei luoghi a ciò adibiti.

29) il funerale: è tutto ciò che viene eseguito dal momento della partenza dal luogo di osservazione al Cimitero.

30) la parentela: è il rapporto/vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Si computa per gradi e per linee. La legge non riconosce il vincolo di

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parentela oltre il sesto (6°) grado:

30.1. gradi: si computano calcolando le generazioni, ma escludendo il capostipite;

30.2. linea retta: le persone discendono l’una dall’altra (es: genitori e figli, nonni e nipoti;

30.3. linea collaterale: le persone non discendono l’una dall’altra pur avendo lo stesso capostipite (es: fratelli, zii e nipoti, cugini);

30.4. linea ascendente: si segue la linea verso il genitore o progenitore o, comunque, verso il capostipite;

30.5. linea discendente: si segue la linea dal capostipite alle generazioni seguenti.

31) l’affinità: è il rapporto/vincolo tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

32) la famiglia: è composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, fino al 6° grado.

Articolo 2. Competenze.

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. Il Sindaco può delegare a funzionari comunali l’emissione di provvedimenti previsti a carico del Comune dalle vigenti normative.

3. Ove il servizio venga gestito in economia (gestione diretta), le funzioni di Polizia Mortuaria sono attuate dagli uffici comunali e le operazioni cimiteriale sono riservate al personale autorizzato.

4. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale affidare le funzioni o parti di esse di cui al comma precedente in concessione (gestione indiretta) secondo le norme e le procedure stabilite dalla vigente normativa sullo svolgimento dei servizi comunali.

5. Qualora il Comune gestisca il Cimitero con una delle forme di gestione previste dalla normativa vigente, laddove, nel presente Regolamento, si faccia riferimento al Comune, deve intendersi il soggetto gestore, senza che sia necessaria una revisione del Regolamento stesso, salve le funzioni spettanti specificatamente al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

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Articolo 3. Responsabilità.

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, declina ogni responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 4. Servizi gratuiti e onerosi.

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

a) il servizio di osservazione delle salme presso il deposito di osservazione (art. 6 del presente Regolamento) di persone decedute;

- in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

- in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

- di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

b) il servizio obitoriale (art. 6 del presente Regolamento):

- con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

- deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per autopsie e accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento igienico- conservativo;

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- deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico- conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico, su richiesta della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) fino al locale identificato come deposito di osservazione o l’obitorio comunale (art. 6 del presente Regolamento). Qualora la pubblica autorità disponga per l’avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati dal Comune, il trasporto è a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto;

d) le operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie;

e) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;

f) la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;

g) l’inumazione, la tumulazione, la cremazione, il trasporto di persona e il feretro (art. 10):

- indigente, situazione appurata mediante le informazioni in possesso e/o acquisite dal Responsabile dei Servizi Sociali e relazionata e trasmessa al Responsabile del Servizio Cimiteriale;

- appartenente a famiglia indigente e/o bisognosa, situazione appurata mediante le informazioni in possesso e/o acquisite dal Responsabile dei Servizi Sociali e relazionata e trasmessa al Responsabile del Servizio Cimiteriale;

- per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, la cui situazione di indigenza sia appurata mediante le informazioni in possesso e/o acquisite dal Responsabile dei Servizi Sociali e relazionata e trasmessa al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Qualora il Responsabile dei Servizi Sociali verificasse e relazionasse al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che i familiari non si trovino in stato di indigenza, quest’ultimo provvede ad autorizzare, comunque la sepoltura e ad inviare la comunicazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per il recupero delle somme dovute.

Il Responsabile dei Servizi Sociali ha il dovere di verificare con cadenza semestrale, nell’arco dei 24 (ventiquattro) mesi successivi al decesso, la persistenza dello stato di indigenza dei familiari e/o eredi di beni o legatari.

- non sia stata riscontrata da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale, con l’ausilio del Servizio Anagrafico, l’esistenza in vita di familiari e/o eredi di beni o

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legatari;

- non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa;

h) la conseguente assegnazione di un posto nel campo comune o di un loculo o nicchia di

“SERIE”, per i cadaveri o le ceneri di persone ricadenti nelle casistiche di cui al punto g), comprensivo di cippo nel primo caso o di lastra di finitura nel secondo e terzo ed i relativi arredi (nome e cognome, data di nascita e decesso, vaso e foto), secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Tutti gli altri servizi sono onerosi secondo le tariffe stabilite dalla disciplina generale determinata dal presente Regolamento e modificate, quando necessario dalla Giunta Comunale ed aggiornate periodicamente (secondo ISTAT) dall’Ufficio Comunale.

Articolo 5. Atti a disposizione del pubblico.

1. Presso l’ufficio del Cimitero e presso l’ufficio Comunale Cimiteriale è tenuto su supporto cartaceo il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90, al fine di poter fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. In un archivio informatico sono inseriti i nominativi ed i relativi dati inerenti i defunti e le concessioni, da tenersi congiuntamente all’archivio cartaceo di cui al comma precedente.

3. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nella struttura del Cimitero Comunale e nell’

ufficio Comunale Cimiteriale:

a) copia del regolamento di polizia mortuaria nazionale D.P.R. n° 285/90 e s.m.i.;

b) copia del presente regolamento;

c) l’elenco delle concessioni in scadenza nell’anno in corso;

d) le tariffe cimiteriali;

e) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;

f) l’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza (art. 70) e/o di revoca (art. 72) della concessione;

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g) il calendario delle turnazioni delle Agenzie Funebri di cui al Capo 4 – art. 14 del presente Regolamento;

h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. n. 241 del 07 agosto 1990 e sm.i..

CAPO 2 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO.

Articolo 6. Deposito di osservazione ed obitorio.

1. Nel Cimitero è destinato un apposito locale per il deposito temporaneo delle salme, dei cadaveri, dei resti e delle ceneri in attesa di tumulazione, inumazione o cremazione.

2. Il deposito di osservazione e l’obitorio sono attualmente individuati presso la struttura del Policlinico di Monserrato, secondo la Convenzione stipulata con lo stesso.

3. La Convenzione con il Policlinico, ha durata quinquennale, a decorrere dal 01.03.2011, ed è rinnovabile.

4. Nel deposito temporaneo e di osservazione e/o nell’obitorio possono essere ricevute, a seconda dei casi le salme, i cadaveri, i resti e le ceneri elencate nel successivo art. 29 del presente Regolamento.

CAPO 3 - FERETRI

Articolo 7. Deposizione del cadavere nel feretro.

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di

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2. In ciascun feretro si può racchiudere un solo cadavere. Mentre madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l’Autorità Sanitaria impartirà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8. Verifica e chiusura feretri.

1. Il feretro deve essere adatto al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto.

2. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dal D.P.R.. 285/90 e s.m.i. è certificato da personale, dell’Unita Sanitaria Locale del luogo di partenza, a ciò delegato.

3. La chiusura del feretro è fatta da personale incaricato il quale a garanzia della integrità dello stesso e del suo contenuto deve apporre un sigillo.

4. E’ cura del Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato, del cimitero di arrivo, verificare l’integrità del sigillo.

Articolo 9. Feretri in caso di inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto.

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e devono rispettare le relative prescrizioni determinate dal D.P.R. 285/90 e s.m.i..

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2. Se, un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altra sepoltura del cimitero o in altro comune, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, nel caso, da parte dell’

Autorità Sanitaria, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco o altro materiale autorizzato dal Ministero della Sanità, di caratteristiche e spessore idoneo.

3. Se il cadavere proviene da altro comune, deve essere allegata la certificazione della verifica del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, salvo che ciò non risulti certificato da apposito processo verbale a corredo dei documenti autorizzanti il trasporto; se nel trasferimento è stato impiegato internamente il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un’idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

4. Nell’ inumazione l’impiego di feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, in posizione ben visibile sulla parte esterna, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

6. E’ consentita l’applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare e neutralizzare i gas della putrefazione.

7. Nel caso in cui il Regolamento di cui al D.P.R. 285/90 e s.m.i. dovesse venire modificato per quanto riguarda le caratteristiche dei feretri, il presente Regolamento si intende conformemente modificato, in attesa di successiva modifica formale del Regolamento stesso.

Articolo 10. Contributo per l’acquisto del feretro.

1. Il Comune, eroga un contributo, stabilito nella tabella delle tariffe, per l’acquisto del feretro di cui all’art. 9 del presente Regolamento e per il relativo trasporto (vedi art. 4, comma 1, punto g), per i cadaveri di persone:

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a) indigenti;

b) appartenenti a famiglie indigenti e/o bisognose;

c) per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, tale contributo è soggetto a recupero da parte dei Servizi Finanziari, a meno che gli stessi familiari non si trovino in stato di indigenza, secondo la procedura di cui all’art. 4, lettera g) terzo punto;

d) per le quali non sia stata riscontrata l’esistenza in vita di familiari e/o eredi di beni o legatari.

2. Lo stato d’indigenza e/o di bisogno e disinteresse è accertato e dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base delle informazioni acquisite e in suo possesso relative alla situazione socio-economica degli interessati.

3. La verifica dell’inesistenza in vita di familiari, e/o eredi di beni o legatari viene effettuata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale con l’ausilio del Servizio Anagrafico.

4. Il Responsabile dei Servizi Sociali ha il dovere di verificare con cadenza semestrale, nell’arco dei 24 (ventiquattro) mesi successivi al decesso, la persistenza dello stato di indigenza dei familiari e/o eredi di beni o legatari.

Articolo 11. Piastrina di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere obbligatoriamente applicata una targhetta metallica inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile: il nome ed il cognome, data di nascita e di decesso del defunto.

2. La piastrina del feretro di un cadavere sconosciuto contiene la sola indicazione della data di morte, ed eventualmente altri dati certi.

CAPO 4 - TRASPORTI FUNEBRI.

Articolo 12. Modalità del trasporto e percorso.

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(20)

Articolo 13. Trasporti funebri.

1. Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti, con i mezzi di cui all’art. 20 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.

2. Al servizio di trasporto funebre provvedono le ditte esercenti servizi di onoranze pubbliche scelte e pagate direttamente dai familiari del defunto sia per il trasporto all’interno del territorio Comunale che per quello ad altro Comune. Le ditte esercenti il servizio di onoranze funebri devono essere in possesso delle autorizzazioni previste per legge.

Articolo 14. Trasporti a carico del Comune.

1. I trasporti funebri a carico del Comune vengono eseguiti in occasione:

a) di recupero di salme di cui all’art. 4), comma 1, punto c) del presente Regolamento;

b) di salme di cui all’art. 4, comma 1, punto g) del presente Regolamento.

2. Tali trasporti funebri verranno eseguiti prioritariamente dalle Imprese Funebri che presenteranno formale richiesta, entro il termine e con le modalità indicate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

3. Il servizio sopradetto verrà svolto secondo un calendario di turnazione, con durata non inferiore a mesi ventiquattro (24), prestabilito dal Responsabile del Servizio Cimiteriale mediante chiamata diretta al numero di reperibilità che dovrà essere messo a disposizione da ciascuna Impresa Funebre partecipante.

4. Il calendario di turnazione non potrà subire alcuna variazione, salvo eventuale ritiro della disponibilità delle Imprese interessate, da comunicare tempestivamente e comunque almeno sette (7) giorni prima dell’inizio del proprio turno, ovvero per causa di forza maggiore; in questi casi il turno di servizio dovrà essere espletato dall’Impresa che segue, secondo l’ordine prestabilito, anche per porzione di periodo.

Il Calendario di turnazione sarà pubblicato nell’Albo Comunale per almeno trenta (30) giorni naturali e consecutivi ed esposto nell’Albo Cimiteriale per tutto il periodo di validità.

5. Per i turni di recupero le Imprese Funebri autorizzate dovranno utilizzare casse metalliche idonee, di loro proprietà.

(21)

6. Le Imprese Funebri autorizzate a svolgere tale attività, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 285/90 e s.m.i..

7. Le imprese Funebri si impegnano a ricevere le richieste dei recuperi, da parte della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), nell’arco dell’intera giornata, nel rispetto del calendario di turnazione.

8. Eventuali cambiamenti di numeri telefonici e dei recapiti di riferimento dovranno essere immediatamente comunicati al preposto ufficio cimiteriale, da parte delle Imprese Funebri interessate. La responsabilità per mancata comunicazione della variazione e l’eventuale mancata reperibilità conseguente ricadrà esclusivamente sull’Impresa inadempiente.

9. Il compenso per ogni recupero viene stabilito secondo tariffa corrente ed è comprensivo di ogni e qualsiasi onere diretto o accessorio al servizio, nessuno escluso.

10. Nel caso in cui la Pubblica Autorità disponga per il trasporto del cadavere a locali diversi da quello/i individuato/i dal Comune, l’onere sarà a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto.

11. Le Imprese funebri assumono piena responsabilità, dipendente sia dal ritardo, sia per eventuali infortuni e rischi, sia per smarrimento e furto di oggetti e per quant’altro, mantenendo indenne il Comune, anche rispetto ad eventuali responsabilità civili e penali.

12. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, le Imprese sono obbligate ad espletare il servizio di trasporto in ogni caso, anche nell’ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alla L. n. 146 del 12.06.1990 e s.m.i.

13. In caso di mancato rispetto di quanto sopra detto, opportunamente accertato, l’Impresa verrà automaticamente cancellata dal calendario di turnazione.

14. Le Imprese funebri devono obbligatoriamente presentare una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione del servizio affidato e presentare una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potrebbero verificarsi durante l’esecuzione del servizio stesso.

Articolo 15. Orario dei trasporti.

1. I trasporti funebri sono effettuati all’interno di orari fissi, stabiliti con Ordinanza dal Sindaco.

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Articolo 16. Norme generali per i trasporti.

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune o da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di legge e di cui al precedente art. 9 del presente Regolamento.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, ma in località che, col mezzo prescelto, sia raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito dopo le 48 ore dal momento del decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all’art. 32 del D.P.R.

285/90, a meno che non sia stata imbalsamata o sottoposta a trattamenti di tanatoprassi.

3. Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L’incaricato del trasporto, una volta giunto a destinazione consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

4. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l’altra al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l’autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.

6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia

in partenza che in arrivo, con lo stesso carro funebre.

Articolo 17. Riti religiosi e civili.

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all’ art. 8 della Costituzione intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il feretro può sostare in chiesa o in luogo di culto per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia.

3. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti.

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Articolo 18. Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale detta le opportune istruzioni affinchè la salma sia trasportata al deposito di osservazione, di cui all’art. 6 del presente Regolamento, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l’inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E’ consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme e i cadaveri che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 19. Trasferimento di salme prima del funerale.

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso il periodo, e all’obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/90. Il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall’esterno.

2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di riposo, istituto, albergo, etc., l’Ufficiale dello Stato Civile, a richiesta dei familiari, può autorizzare l’inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell’ora fissata .

3. Nelle stesse circostanze, il Responsabile dello Stato Civile, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale può autorizzare, il trasporto dai luoghi sopradetti all’interno dell’abitazione o, in casi eccezionali, ai luoghi di speciali onoranze.

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4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

5. I trasferimenti di salme o cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili sono eseguiti con l’impiego del mezzo di cui al primo comma.

6. Sono eseguiti con mezzi propri dell’Azienda Sanitaria Locale ed a carico della medesima i trasporti di feti, prodotti del concepimento, resti anatomici riconoscibili ed altri prodotti indicati negli allegati al Decreto Ministeriale della Sanità 25 maggio 1989, quando siano destinati al seppellimento in cimitero, ferma restando l’Autorizzazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 285/90.

Articolo 20. Trasporto del feretro.

1. Il trasporto del feretro comprende:

a) il prelievo dal luogo del decesso (abitazione, ente ospedaliero, casa di riposo, etc.) o dal deposito di osservazione o dall’obitorio;

b) il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;

c) la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;

d) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve o secondo consuetudine.

2. L’autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Responsabile dello Stato Civile, del Comune dove è avvenuto il decesso, ad eccezione dei casi di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la Pubblica Autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all’incaricato del trasporto e al Comune di decesso.

3. Nei casi di trasporti funebri diversi da quelli contemplati nell’Ordinanza Sindacale di cui all’art. 12 del presente Regolamento (orari, modalità e percorsi diversi) il Responsabile dello Stato Civile dovrà informare il Responsabile del Servizio Cimiteriale che a sua volta provvederà a predisporre un’apposita Ordinanza Sindacale.

4. Nel caso in cui il trasporto funebre preveda un corteo (composto da persone e/o vetture) l’avente titolo, suo delegato o titolare dell’attività funebre dovrà chiedere un’apposita

(25)

autorizzazione al Comandante della Polizia Locale, almeno 10 (dieci) ore prima del corteo, in quanto dovrà emanare un’ordinanza per la regolamentazione del traffico.

5. Se lungo il tragitto del corteo è previsto il passaggio di autobus di linea, il Comandante della Polizia Locale dovrà sentire il Responsabile dell’Azienda di trasporto interessata al fine di concordare eventuali percorsi alternativi.

6. Il corteo dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

7. In tutti gli altri casi è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, regolarmente autorizzato.

Articolo 21. Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione.

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile dello Stato Civile, del comune di partenza, a seguito di domanda degli aventi diritto.

2. La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento o alla cremazione.

Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura non è necessaria la suddetta autorizzazione.

3. All’ autorizzazione al seppellimento o alla cremazione è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica del feretro di cui all’art. 8 del presente Regolamento.

4. Dell’Autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni attraversati, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I cadaveri provenienti da un altro Comune devono, di norma, qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul feretro, ove presente.

(26)

6. In caso di arrivo o partenza del cadavere con sosta nel luogo di rito funebre, limitata alla celebrazione del rito stesso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, debitamente autorizzati.

7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito funebre, la prosecuzione del servizio all’interno del comune viene svolta secondo quanto previsto dall’art. 16 del presente Regolamento, salvo quando non sia esplicitamente e preventivamente richiesta apposita autorizzazione.

8. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e per il definitivo deposito delle ceneri sono autorizzati con unico atto dal Responsabile dello Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

Articolo 22. Trasporti all’estero o dall’estero.

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con Regio Decreto del 1 luglio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui art. 27 e nel secondo caso quelle di cui agli art. 28 e 29 del D.P.R. 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 del D.P.R. 285/90.

Articolo 23. Trasporto di resti ossei, resti mortali e ceneri.

1. Il trasporto, sia nel Comune, sia fuori Comune di resti ossei, di resti mortali e di ceneri è autorizzato dal Responsabile dello Stato Civile, previa attestazione del Servizio Cimiteriale.

2. Se il trasporto è da o per uno Stato estero, al Responsabile dello Stato Civile si sostituisce l’Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di resti ossei e mortali e di ceneri.

4. Non è necessario l’impiego di mezzi di trasporto su strada dei quali sia riconosciuta l’idoneità sanitaria dell’Azienda Sanitaria Locale.

(27)

5. I resti ossei devono essere raccolti in idonea cassetta di zinco, chiusa con saldatura, anche a freddo.

6. I resti mortali devono essere raccolti in idonei contenitori, tali da evitare perdite di liquidi in presenza di parti molli e ridurre la sgradevole percezione olfattiva dell’odore causata dal resto mortale stesso.

7. Le ceneri devono essere raccolte in idonee urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche dell’art. 47 del presente Regolamento.

8. Sia le cassette resti, le urne cinerarie che i contenitori per i resti mortali devono essere necessariamente dotati di targhetta identificativa recante il nome e cognome del defunto, data di nascita e decesso o se sconosciuti, l’indicazione del luogo e la data di rinvenimento.

Articolo 24. Trasporto prodotti abortivi destinati al Cimitero.

1. Il trasporto dei prodotti abortivi destinati al Cimitero è autorizzato dalla competente Azienda Sanitaria Locale ove è avvenuto il decesso a cui va allegato il permesso di seppellimento rilasciato dalla stessa Azienda Sanitaria Locale

Articolo 25. Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio.

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento Comunale, devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi, nonché idonea fognatura per lo smaltimento delle acque.

2. L’idoneità dei locali adibiti a rimessa e delle relative attrezzature deve essere accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’ Azienda Sanitaria Locale dopo che anche l’Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi hanno verificato l’osservanza delle disposizioni di loro competenza.

(28)

TITOLO 2

CAPO 1 - CIMITERI

Articolo 26. Elenco Cimiteri.

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale sito in via Giulio Cesare.

2. Nel caso in cui, in futuro, il Comune intenda destinare anche un'altra area per l’impianto di un nuovo cimitero ciò non determina la modifica del presente Regolamento, la cui applicazione sarà automatica anche per la nuova area.

Articolo 27. Disposizioni generali. Vigilanza.

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1. E’ vietato il seppellimento di cadaveri, di resti mortali, di resti ossei e di ceneri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R.

285/90.

2. La vigilanza e l’ordine spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale, fatte salve le funzioni di igiene di competenza dell’ A.S.L.

3. Alla gestione, alla manutenzione, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

4. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. controlla il funzionamento del Cimitero e propone eventualmente al Responsabile del Servizio Cimiteriale i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 28. Reparti speciali nel Cimitero.

1. All’interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dall’Amministrazione Comunale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico nel rispetto dell’identità religiosa e culturale.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, nell’ipotesi che costituiscano un oggettivo costo aggiuntivo per l’Ente, sono a totale ed integrale carico delle comunità richiedenti.

3. Le parti anatomiche, secondo il Decreto del Ministro della Sanità e dell’Ambiente del 25 maggio 1989, allegato 2, punto 6, devono essere cremati o inumati, ad eccezione dei denti e di parti non riconoscibili che vanno smaltite attraverso l’inceneritore, secondo l’ allegato 2, punto 7. Le parti anatomiche, escluse quelle elencate nel D.M. di cui sopra, all’allegato 2, punto 7, possono su richiesta dell’interessato o di un familiare essere tumulate nel loculo ove verrà tumulata la parte restante del corpo al momento del decesso.

Articolo 29. Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali.

1. Nel cimitero, secondo quanto riportato dall’ art. 50 del D.P.R. 285/90, salvo che non venga richiesta altra destinazione, devono essere ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:

(30)

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Monserrato, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune di Monserrato, ma avendo avuto in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Monserrato e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente (tomba di famiglia) nel cimitero del comune stesso;

f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. 285/90;

g) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Inoltre questa amministrazione consente il ricevimento ed il seppellimento dei/delle:

h) cadaveri degli ex residenti;

i) cadaveri aventi il coniuge o “convivente/compagno/a” residente, ex residente o nato nel comune di Monserrato;

l) i cadaveri di persone non coniugate (figli dei residenti);

m) le ceneri e i resti ossei e mortali dei cadaveri aventi le caratteristiche di cui sopra.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute i cadaveri, le ceneri nonché i resti ossei e mortali di persone aventi diritto al seppellimento per concessioni cimiteriali rilasciate precedentemente al presente regolamento.

(31)

CAPO 2° - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30. Disposizioni generali.

1. Il Cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali e ai cadaveri non ancora completamente mineralizzati.

2. Le caratteristiche del suolo per tale campo, la sua ampiezza, la divisione dei riquadri, l’ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90 e s.m.i..

3. Il Cimitero ha aree ed opere riservate a sepolture familiari, le cosidette tombe di famiglia, ai sensi dell’art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90 e s.m.i..

4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale, determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.), in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 285/90 e s.m.i. e dal successivo art. 31 del presente Regolamento.

(32)

Articolo 31. Piano Regolatore Cimiteriale.

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare un Piano Regolatore Cimiteriale che consideri la necessità del servizio nell’arco di almeno vent’anni.

2. Il Piano Regolatore Cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti Servizi dell’Azienda Sanitaria Locale.

3. Nell’elaborazione del Piano il Responsabile del Servizio Cimiteriale dovrà tener conto:

a) dell’andamento medio della mortalità nel territorio comunale (area di propria competenza territoriale) sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-cadavere per sepoltura a sistema di inumazione, tumulazione, di nicchie resti e cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-cadavere che si potranno rendere disponibili nel cimitero esistente a seguito di una razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione, alle tecnologie costruttive ed a sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;

f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel Cimitero sono individuati spazi o aree destinate o da destinare:

a) alle inumazioni;

b) alle tumulazioni in loculi;

(33)

c) alle tumulazioni in nicchie di resti ossei;

d) alle tumulazioni in nicchie di ceneri;

d) alle tumulazioni in tombe di famiglia;

e) all’ ossario comune;

f) al cinerario comune;

g) alla dispersione delle ceneri;

h) alla camera mortuaria (deposito temporaneo).

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. 285/90, la quale deve essere aggiornata ogni cinque (5) anni.

CAPO 3 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI Articolo 32. Inumazione.

1. All’interno del Cimitero deve essere individuata un area destinata all’inumazione, in quanto trattasi del tipo di sepoltura ordinaria che i comuni sono obbligati ad approntare.

2. L’inumazione è il sistema di sepoltura del feretro a terra.

3. L’inumazione è oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo 3 - Capo 1 del presente Regolamento.

4. Il campo è diviso in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità del riquadro e successivamente a posti alterni al fine di garantire la staticità dello scavo.

I riquadri sono indicati nella planimetria allegata al presente Regolamento.

5. L’inumazione è onerosa, secondo le vigenti tariffe, mentre è gratuita nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

(34)

Articolo 33. Tumulazione.

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti ossei o urne cinerarie in loculi o nicchie, costruite dal Comune o in tombe di famiglia costruite dai concessionari di aree, laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. La tumulazione è oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo 3 - Capo 1 del presente Regolamento.

3. La tumulazione viene eseguita in loculi o nicchie di “Serie”, di prima assegnazione, cioè nuovi, o di “Risulta”, di seconda assegnazione, cioè già utilizzati e resi liberi, o in loculi o nicchie interrati delle tombe di famiglia.

4. E’ consentita la sistemazione di cassetta di resti ossei e di urna cinerarie in un tumulo, previa autorizzazione, del coniuge o del parente più prossimo dei defunti, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del codice civile, con criterio esclusivo, infatti i parenti di grado successivo possono disporre solo se non è presente nessuno di quelli di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi), ove sia presente un feretro e ove lo spazio lo consenta, con costi a carico del richiedente, secondo le tariffe vigenti.

5. La tumulazione è onerosa, secondo le vigenti tariffe, mentre è gratuita nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

Articolo 34. Deposito provvisorio.

1. A richiesta del coniuge o del parente più prossimo del defunto, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti i parenti di grado successivo possono disporre solo se non è presente nessuno di quelli di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi), il feretro, i resti ossei e le ceneri possono essere provvisoriamente sistemati in un loculo di “Risulta” in quarta fila o in una nicchia di “Risulta” nella fila più alta tra quelle a disposizione, previo pagamento dell’importo stabilito in tariffa, compresa la cauzione, la quale viene restituita al momento della liberazione del loculo o della nicchia stessa.

2. La concessione provvisoria, per mesi sei (6), rinnovabile di ulteriori mesi sei (6) per cause non dipendenti dalla volontà del richiedente, è ammessa esclusivamente nei casi in cui si debba:

(35)

a) intervenire o ampliare la tomba di famiglia, per cui è necessario lo spostamento dei cadaveri e/o resti e/o ceneri presenti;

b) ridurre o cremare il cadavere presente in un loculo e riposizionare i resti ossei o le ceneri nel medesimo loculo, al fine di recuperare lo spazio per un altro cadavere, previo consenso del coniuge o del parente più prossimo dei defunti stessi, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Codice Civile, con criterio esclusivo, infatti i parenti di grado successivo possono disporre solo se non è presente nessuno di quelli di grado precedente e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi (viventi).

CAPO 4° - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Articolo 35. Esumazioni ordinarie.

1. Il turno ordinario d’ inumazione è pari a quello fissato dall’art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè in dieci anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell’anno a meno che il Responsabile del Servizio Cimiteriale, preso atto di particolari ed eccezionali condizioni climatiche, ritenga opportuno non procedere all’esumazione per motivi di carattere igienico-sanitario.

3. Le esumazioni ordinarie si eseguono previo provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale e non occorre l’intervento del Coordinatore Sanitario dell’ Azienda Sanitaria Locale.

4. E’ compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato stabilire se un cadavere è completamente mineralizzato o meno.

5. Fino a completa liberazione degli attuali campi comuni, il Responsabile del Servizio Cimiteriale, considerato che per le inumazioni si usava assegnare il posto e non rilasciare alcuna concessione da cui estrapolare il nominativo del concessionario a cui dare

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comunicazione della data dell’esumazione stessa, curerà la stesura di elenchi, con l’indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l’esumazione ordinaria, da pubblicarsi all’Albo Cimiteriale e Comunale almeno sessanta (60) giorni naturali e consecutivi prima dell’esumazione.

6. I resti ossei rinvenuti in occasione dell’esumazione vengono sistemati nell’ossario comune, a meno che i familiari inoltrino domanda per diversa destinazione, ovvero in nicchia o in un loculo contenente un altro feretro, ove lo spazio lo consenta, o in un altro cimitero.

7. Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, sarà rinumato per almeno due anni nella fossa originaria, con l’aggiunta di additivi, o potrà essere cremato.

8. E’ consentito ai familiari del defunto assistere alle operazioni di esumazione.

Articolo 36. Esumazioni straordinarie.

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza:

a) per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;

b) su richiesta dei familiari del defunto per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in un altro o per cremazione, a condizione che il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento in altra sede può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria le esumazioni straordinarie non si possono eseguire di norma nel periodo compreso tra i mesi di maggio e di settembre e quanto trattasi del cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due (2) anni dalla morte e il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute, così come indicato dall’art. 84 del D.P.R. 285/90.

3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui incaricato.

4. E’ consentito ai familiari assistere alle operazioni di esumazione di cui al comma 1 punto b) del presente Regolamento.

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Articolo 37. Estumulazioni ordinarie.

1. Il turno ordinario di estumulazione, quando non si tratti di feretri tumulati in sepolture a concessione perpetua, si esegue allo scadere del periodo della concessione.

2. Le estumulazioni ordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell’anno, a meno che il Responsabile del Servizio Cimiteriale, preso atto di particolari ed eccezionali condizioni climatiche, ritenga opportuno non procedere alla estumulazione, per motivi di carattere igienico-sanitario.

3. Le estumulazioni ordinarie si eseguono previo provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale, alla presenza del Coordinatore Sanitario, previa comunicazione scritta al concessionario o in subordine ai suoi familiari e/o eredi.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, in caso di tomba di famiglia a cura del concessionario, ed è compito del Coordinatore Sanitario stabilire se un cadavere è completamente mineralizzato al momento dell’estumulazione.

5. I resti ossei individuati in occasione dell’estumulazione sono immediatamente raccoglibili in apposite cassette da destinare ad una nicchia o ad un loculo contenente un altro feretro, ove lo spazio lo consenta, o in un altro cimitero.

6. Se non sussiste domanda di collocazione dei resti ossei questi ultimi verranno sistemati nell’ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non dispongano i familiari, esso è avviato per l’inumazione in campo comune, con l’aggiunta di additivi, per almeno due anni, previa apertura della cassa in zinco o potrà essere cremato.

8. E’ consentito ai familiari di assistere alle operazioni di estumulazione.

Articolo 38. Estumulazioni straordinarie.

1. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza :

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a) per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;

b) su richiesta dei familiari del defunto, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in un altro cimitero o per cremazione, a condizione che il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento in altra sede può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Salvo nei casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie quanto trattasi del cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due (2) anni dalla morte e il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute, così come indicato dall’art. 84 del D.P.R. 285/90.

3. Le estumulazioni straordinarie, sia per ordine dell’Autorità Giudiziaria o sia su richiesta di familiare , sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui incaricato.

4. E’ consentito ai familiari assistere alle operazioni di estumulazione di cui all’art. 37, comma 1 punto b) del presente Regolamento.

Articolo 39. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

1. Le operazioni di esumazione e di estumulazione ordinarie sono gratuite, così come la sistemazione dei resti ossei nell’ossario comune mentre è soggetta a pagamento ogni altra destinazione dei resti ossei che non sia l’ossario comune.

2. Sono onerose e a carico del richiedente le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria.

Articolo 40. Esecuzione operazioni.

1. Le operazioni sopradette vengono eseguite dal personale cimiteriale, incaricato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, ad eccezione delle tumulazioni e delle estumulazioni

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