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REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

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Academic year: 2022

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(1)

Comune di Gabbioneta Binanuova Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(aggiornato secondo il DPR 285/1990 e il Regolamento Regionale 6/2004)

(2)

1

Sommario

Capitolo I ... 6

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI ... 6

Art 1. Comunicazione del decesso ... 6

Art 2. Comunicazione del decesso di persona priva di assistenza ... 6

Art 3. Casi di morte su suolo pubblico ... 6

Art 4. Denuncia causa di morte ... 6

Art 5. Rinvenimento parti di cadavere ... 7

Art 6. Accertamento di morte ... 7

Art 7. Decesso prenatale ... 7

Art 8. Decessi per malattie infettive ... 7

Art 9. Autorizzazione trasporto e inumazione cadavere ... 7

Art 10. Decesso per possibile causa delittuosa ... 7

Art 11. Inumazione parti di corpo asportate chirurgicamente ... 8

Art 12. Decesso di feti... 8

RISCONTRO DIAGNOSTICO ... 8

Art 13. Casi previsti ... 8

Art 14. Cadaveri portatori di radioattività ... 8

Art 15. Comunicazione riscontri diagnostici ... 8

Capitolo II ... 9

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ... 9

Art 16. Tempo minimo di osservazione ... 9

Art 17. Casi di morte improvvisa ... 9

Art 18. Deroghe al tempo minimo di osservazione ... 9

Art 19. Trattamento del cadavere durante il periodo di osservazione ... 9

Art 20. Mantenimento salme nella camera mortuaria ... 9

Art 21. Assistenza cadaveri ... 10

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI ... 10

Art 22. Deposizione nel feretro ... 10

Art 23. Numero cadaveri da deporre nel feretro ... 10

Art 24. Trattamento cadavere per la collocazione nel feretro ... 10

Art 25. Caratteristiche feretri ... 10

Art 26. Targa funeraria e trattamento feretro ... 10

Capitolo IV ... 11

(3)

2

TRASPORTO DEI CADAVERI... 11

Art 27. Tariffe di trasporto ... 11

Art 28. Modalità di trasporto ... 11

Art 29. Autorizzazione del trasporto ... 11

Art 30. Trasporto alla camera di osservazione ... 11

Art 31. Trasporto cadaveri deceduti per malattie infettive ... 11

Art 32. Trasporto cadaveri portatori di radioattività ... 12

Art 33. Percorso cortei funebri ... 12

Art 34. Soste cortei funebri ... 12

Art 35. Trasporto ceneri o cadavere per cremazione in altro Comune ... 12

Art 36. Trasporto da Comune a Comune ... 12

Art 37. Modalità di trasporto fuori Comune ... 12

Art 38. Trasporto di salme all’estero ... 12

Art 39. Modalità di trasporto fuori Comune ... 13

Art 40. Transito all’interno del territorio comunale ... 13

Art 41. Transito di cadaveri destinati all’insegnamento e ad indagini scientifiche ... 13

Art 42. Transito di ossa umane ... 13

Capitolo V ... 13

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO ... 13

Art 43. Disposizioni per il rilascio... 13

Capitolo VI ... 14

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE ... 14

Art 44. Transito di ossa umane ... 14

Art 45. Targa urne cinerarie ... 14

Art 46. Cadaveri contenuti nelle urne cinerarie ... 14

Art 47. Caratteristiche delle urne cinerarie ... 14

Art 48. Trasporto urne cinerarie ... 14

Art 49. Collocazione urne cinerarie ... 15

Art 50. Autorizzazione all’autopsia ... 15

Art 51. Autorizzazione all’imbalsamazione ... 15

Art 52. Autorizzazione all’imbalsamazione ... 16

Capitolo VII ... 16

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO ... 16

Art 53. Ricevimento cadavere ... 16

(4)

3

Art 54. Registrazione cadaveri ricevuti ... 16

Art 55. Consegna dei registri in duplice esemplare ... 16

Art 56. Deposizione temporanea dei cadaveri ... 17

Art 57. Composizione del cimitero ... 17

Capitolo VIII ... 17

INUMAZIONI ... 17

Art 58. Campi e fosse di inumazione ... 17

Art 59. Concessione all’utilizzo di campi e fosse per l’inumazione ... 18

Art 60. Commutazione dei contratti di inumazione perpetui ... 18

Art 61. Casse per inumazioni ... 18

Art 62. Utilizzo delle fosse ... 19

Art 63. Operazioni di sepoltura ... 19

Art 64. Arredi vegetali ... 19

Art 65. Installazioni commemorative ... 19

Capitolo IX... 20

TUMULAZIONI ... 20

Art 66. Tipologie di tumulazione ... 20

Art 67. Tasse di concessione ... 20

Art 68. Spese di manutenzione ... 20

Art 69. Tipologie e diritto di sepoltura presso le tombe di famiglia... 20

Art 70. Commutazione dei contratti di tumulazione perpetui ... 21

Art 71. Concessione all’utilizzo delle tombe di famiglia ... 21

Art 72. Requisiti dei loculi destinati a tumulazione ... 22

Art 73. Modalità di tumulazione ... 23

Art 74. Concessione all’utilizzo dei loculi per tumulazione ... 23

Art 75. Casse per tumulazioni ... 23

Art 76. Requisiti delle nicchie per ossarietti e per cinerari ... 24

Art 77. Concessione all’utilizzo di nicchie ed ossarietti per cinerari ... 24

Art 78. Autorizzazione degli interventi ... 24

Art 79. Atto di concessione ... 24

Capitolo X... 25

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ... 25

Art 80. Norme generali ... 25

Art 81. Oneri di esumazione ed estumulazione ... 26

Art 82. Modalità di esumazione ... 26

(5)

4

Art 83. Prescrizioni particolari per le esumazioni ... 27

Art 84. Modalità di estumulazione ... 27

Art 85. Esumazioni ed estumulazioni per conto di privati ... 27

Art 86. Operazioni sulle salme ... 27

Capitolo XI... 28

NORME GENERALI DI VIGILANZA ... 28

Art 87. Ricettività del cimitero ... 28

Art 88. Sepolture private fuori dal cimitero ... 28

Art 89. Manutenzione, ordine e vigilanza ... 28

Capitolo XII... 28

POLIZIA DEL CIMITERO ... 28

Art 90. Orari di apertura ... 28

Art 91. Divieti ... 29

Art 92. Ordine e decoro ... 29

Art 93. Cura del verde... 29

Art 94. Cura delle tombe ... 29

Art 95. Ornamentazioni provvisorie o temporanee ... 29

Art 96. Asportazioni ... 29

Art 97. Muri e iscrizioni ... 29

Art 98. Partecipazione alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie ... 30

Art 99. Norme comportamentali ... 30

Capitolo XIII... 30

PERSONALE GESTORE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONE ... 30

Art 100. Custodia del cimitero ... 30

Art 101. Compiti del personale gestore ... 30

Art 102. Individuazione del personale gestore... 30

Art 103. Vaccinazione degli addetti ai lavori ... 31

Capitolo XVI ... 31

CONTRAVVENZIONI ... 31

Art 104. Ammende ... 31

Capitolo XV ... 31

DISPOSIZIONI FINALI ... 31

Art 105. Richiami ... 31

Art 106. Entrata in vigore ... 31

Tabella A – Tipologie di installazioni commemorative ... 32

(6)

5 Tabella B – Tipologie di esumazione/estumulazione e di inumazione/tumulazione ... 33 Allegato 1 – Modalità per la realizzazione di cappelle e tombe di famiglia ... 34

(7)

6

Capitolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art 1. Comunicazione del decesso

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all’Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

All’atto della denuncia devono indicare esattamente l’ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l’età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall’Istituto Centrale di Statistica.

Art 2. Comunicazione del decesso di persona priva di assistenza

All’infuori dei casi contemplati dall’articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art 3. Casi di morte su suolo pubblico

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando a causa del breve tempo trascorso o della mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero. Quando invece la morte possa essere accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non ci sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art 4. Denuncia causa di morte

A termine della lettera a) dell’art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, tutti gli esercitanti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro conoscenza né è stata la causa.

La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall’accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l’Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l’obbligo di cui all’art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L’obbligo di denunciare l causa riconosciuta della morte all’Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall’Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall’art.100 del DPR 13 febbraio 1964, n.185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute nell’art. 15 del DPR 285/1990.

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7 Art 5. Rinvenimento parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell’esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all’Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art 6. Accertamento di morte

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l’accertamento del medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico Condotto o di altro Sanitario nominato dal Sindaco.

Nell’ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da altro medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall’ente sanitario competente (di seguito denominato “ATS”) ed a questi riferiscono sull’espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall’art. 365 del Codice Penale, salvo i casi previsti dai successivi Art 16, Art 17 e Art 18. La visita del medico necroscopo dev’essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all’art. 141 sull’ordinamento dello Stato Civile.

Art 7. Decesso prenatale

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell’art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sull’Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni dell’art. 6 del DPR 285/1990.

Art 8. Decessi per malattie infettive

In tutti i casi morte per malattie infettive diffusive, come nei casi morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all’ATS per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte norme vigenti emanate sulla profilassi delle malattie infettive.

Art 9. Autorizzazione trasporto e inumazione cadavere

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l’Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l’imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentita l’ATS.

Art 10. Decesso per possibile causa delittuosa

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l’autorizzazione alle pratiche di cui all’articolo precedente sarà subordinata al nullaosta dell’Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l’Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

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8 Art 11. Inumazione parti di corpo asportate chirurgicamente

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l’inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l’indicazione del preciso luogo di seppellimento ne cimitero.

Art 12. Decesso di feti

I medici e le ostetriche hanno pure l’obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino la termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l’età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell’aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art 13. Casi previsti

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge del 15 febbraio 1961.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

L’ATS può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito – alla presenza del primario o curante, ove lo si ritenga necessario – nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall’anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da un altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell’autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Art 14. Cadaveri portatori di radioattività

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

Art 15. Comunicazione riscontri diagnostici

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore sanitario dell’ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell’ATS, della scheda di morte contemplata dall’Art 4.

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9 Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d’urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell’art.254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.

Quando si ha sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

Capitolo II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art 16. Tempo minimo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di apparecchi e strumenti.

Art 17. Casi di morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall’articolo precedente.

Art 18. Deroghe al tempo minimo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o ad altre ragioni speciali che lo richiedano, su proposta dell’Ufficio Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore.

Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo la disinfezione dei locali d’abitazione del defunto.

Art 19. Trattamento del cadavere durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarla delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui all’Art 6, all’Art 8 e all’Art 10 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima della visita medica.

Art 20. Mantenimento salme nella camera mortuaria

Nella camera mortuaria del cimitero, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

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10 a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di

osservazione prescritto;

b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;

c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall’ATS, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all’art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

Art 21. Assistenza cadaveri

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell’Art 20.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art 22. Deposizione nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art 23. Numero cadaveri da deporre nel feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti durante il parto.

Art 24. Trattamento cadavere per la collocazione nel feretro

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno avviluppato in un lenzuolo.

Art 25. Caratteristiche feretri Riguardo alle caratteristiche dei feretri si fa riferimento al successivo Art 61.

Art 26. Targa funeraria e trattamento feretro

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ad esclusivamente a viti, all’atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo con il nome e cognome del defunto e l’anno di morte, impresso a martello.

La targa poterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

È in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una bocchetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune.

Riguardo agli ulteriori requisiti delle casse, si fa riferimento al successivo Art 61.

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11

Capitolo IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art 27. Tariffe di trasporto

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito per i poveri e a pagamento per gli abbienti secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all’art. 16 del DPR 285/1990.

Art 28. Modalità di trasporto

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale gestore del cimitero.

Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del DPR 285/1990.

Art 29. Autorizzazione del trasporto

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del Comune in luogo diverso o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze , tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art 30. Trasporto alla camera di osservazione

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il personale gestore del cimitero possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria.

Art 31. Trasporto cadaveri deceduti per malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto dal successivo Art 36 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria salvo che l’ATS non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l’autorizzazione al trasporto prevista dall’Art 29, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l’osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall’ATS.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l’estero previsti nel successivo Art 36 quando si tratti di malattie infettive diffusive di cui all’elenco citato nel primo capoverso.

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12 Art 32. Trasporto cadaveri portatori di radioattività

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l’ATS dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuate osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art 33. Percorso cortei funebri

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall’abitazione del defunto al luogo del rito funebre e da questo al cimitero, oppure dall’abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art 34. Soste cortei funebri

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art 35. Trasporto ceneri o cadavere per cremazione in altro Comune

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle ceneri risultanti al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente Art 29 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art 36. Trasporto da Comune a Comune

Per il trasporto all’esterno, o dall’estero o da Comune a Comune, per essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno e l’altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell’allegato 3 del R.R. 6/2004.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 50 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell’anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso.

Le prescrizioni di qui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti al trattamento di imbalsamazione.

Art 37. Modalità di trasporto fuori Comune

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all’incaricato dell’accompagnamento.

Art 38. Trasporto di salme all’estero

Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n.1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme dell’art. 27 del DPR 285/1990.

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13 Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.

Per l’introduzione e l’estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento alle norme degli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 del DPR 285/1990.

Art 39. Modalità di trasporto fuori Comune

Il feretro proveniente da altro Comune o dall’Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l’Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al personale gestore il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all’Art 101 n.7, del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell’estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell’Ufficio Sanitario del Comune di provenienza.

Art 40. Transito all’interno del territorio comunale

Tanto nel caso dell’articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art 41. Transito di cadaveri destinati all’insegnamento e ad indagini scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da e per altri Comuni, dei cadaveri destinati all’insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall’art. 35 del DPR 285/1990.

Art 42. Transito di ossa umane

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui all’Art 29 e all’Art 38 precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l’identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l’indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capitolo V

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art 43. Disposizioni per il rilascio

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 44 del D.P.R. 285/1990.

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Capitolo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art 44. Transito di ossa umane

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione su carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell’associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all’ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all’associazione medesima. La firma dell’associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza;

2. certificato in carta libera del medico curante o dell’ATS, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In mancanza del certificato di cui al punto 2 precedente, ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nullaosta dell’Autorità Giudiziaria.

Art 45. Targa urne cinerarie

Le urne cinerarie devono portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art 46. Cadaveri contenuti nelle urne cinerarie Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art 47. Caratteristiche delle urne cinerarie

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, e devono essere riposte in un colombaro appositamente predisposto.

Le dimensioni limite e le caratteristiche delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità e devono risultare conformi alle caratteristiche edilizie delle apposite nicchie come individuate dall’Art 77 e dall’allegato 2 al RR 6/2004.

Art 48. Trasporto urne cinerarie

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni ferme restando le autorizzazioni di cui di cui all’Art 29 e all’Art 38 precedenti non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

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15 Art 49. Collocazione urne cinerarie

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali, od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile r debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di un ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell’ente morale stesso.

La consegna dell’urna cineraria, agli effetti dell’art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell’archivio del forno crematorio, l’altro presso il personale gestore del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all’Ufficio dello Stato Civile.

Art 50. Autorizzazione all’autopsia

Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all’Ospedale, e per gli ordini emanati dall’Autorità Giudiziaria non si può procedere ad una autopsia senza averne ottenuto il permesso del Sindaco e l’autorizzazione della famiglia del morto.

Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni dell’art. 45 del D.P.R. 285/1990. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

Le autopsie, anche se ordinate dall’Autorità Giudiziaria a norma dell’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, pubblicate con R.D. 29 maggio 1931, n.602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell’ATS, della scheda di morte di cui all’art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d’urgenza comunicazione al Sindaco o all’ATS ed essa varrà come denuncia ai sensi dell’art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie del 2 luglio 1934, n.1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente Art 14.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall’Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

Art 51. Autorizzazione all’imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l’imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell’ATS, da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l’imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell’operazione, con l’indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell’ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all’Art 36 è eseguito dall’ATS, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui all’Art 16, all’Art 17 e all’Art 18.

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16 Art 52. Autorizzazione all’imbalsamazione

L’imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizione di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n.185.

Capitolo VII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art 53. Ricevimento cadavere

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall’autorizzazione scritta rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile a norma dell’art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all’Art 5.

Per la tumulazione occorre il certificato dell’ATS. Tali atti saranno ritirati dal personale gestore del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all’Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’ATS.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a prestare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all’ATS, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art 54. Registrazione cadaveri ricevuti

Il personale gestore, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l’autorizzazione di cui all’ Art 53, egli inoltre scrive giornalmente sopra ad un apposito registro in duplice esemplare:

1. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui all’Art 53, l’anno, il giorno e l’ora dell’inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d’ordine della bolletta di seppellimento;

2. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti;

3. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del Sindaco;

4. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art 55. Consegna dei registri in duplice esemplare

I registri, indicati nell’articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

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17 Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l’altro presso il personale gestore del cimitero.

Art 56. Deposizione temporanea dei cadaveri

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche una volta passato il tempo dell’osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati, senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

Art 57. Composizione del cimitero Il cimitero si compone:

a) di fosse comuni;

b) di tombe di famiglia;

c) di tombe o loculi individuali;

d) di tombe monumentali;

e) di ossari individuali per i resti mortali.

Capitolo VIII

INUMAZIONI

Art 58. Campi e fosse di inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica, allo scopo di favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione , in particolare, deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

Le aree di inumazione sono divise in riquadri, la cui utilizzazione deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all’accoglimento dei cadaveri.

La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un’adeguata camera d’aria intorno al feretro.

Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità pari a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l’una dall’altra almeno 0,50 metri per ogni lato.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità pari a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l’una dall’altra almeno 0,50 metri per ogni lato.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l’azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l’inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l’una e l’altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

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18 Per l’inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l’una dall’altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l’indicazione dell’anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del personale gestore del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l’assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l’indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

Art 59. Concessione all’utilizzo di campi e fosse per l’inumazione

La concessione all’utilizzo di campi e fosse per l’inumazione deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Le concessioni hanno la durata di anni 30 salvo rinnovo.

Art 60. Commutazione dei contratti di inumazione perpetui

In conformità con quanto disposto dall’art. 92 del DPR 285/1990, tutte le concessioni stipulate in perpetuo si intendono automaticamente commutate in concessioni con durata di anni 99 salvo rinnovo.

Art 61. Casse per inumazioni Materiali ammessi e modalità costruttive

Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole di ATS, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.

Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all’ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.

Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm, di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.

Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l’uno dall’altro, non superiore a 20 cm.

Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

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19 La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro

Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.

I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa.

Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.

Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.

Art 62. Utilizzo delle fosse

Ogni cadavere destinato all’inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Art 63. Operazioni di sepoltura Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.

I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Deposto in feretro, la fossa dovrà essere immediatamente riempita.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art 64. Arredi vegetali

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Le piante ed arbusti di maggior altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell’ufficio tecnico comunale. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All’infuori di quanto indicato negli articoli relativi alle fosse per il campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art 65. Installazioni commemorative

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell’allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo di durata della concessione, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per la durata prevista dietro pagamento della tassa intera in vigore all’epoca della scadenza.

Le scritte commemorative devono essere limitate a cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all’anno, mese e giorno della morte, nonché del nome di chi fa apporre il ricordo. È inoltre possibile apporre una fotografia del defunto.

Dietro domanda, è facoltà della Giunta Municipale autorizzare commemorazioni integrative.

(21)

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Capitolo IX

TUMULAZIONI

Art 66. Tipologie di tumulazione

Il Comune può porre, a disposizione dei privati le seguenti tipologie di tumulazione:

a) aree per tombe di famiglia o monumentali (fuori terra in cappelle o entro terra in apposite strutture murarie di contenimento):

b) tombe o forni o loculi individuali;

c) nicchie ossario e/o cinerario per la raccolta dei resti mortali, individuali.

Art 67. Tasse di concessione

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all’articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art 68. Spese di manutenzione

Le spese di gestione e manutenzione delle sepolture di cui al precedente Art 66, lett. a), b), c) sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art 69. Tipologie e diritto di sepoltura presso le tombe di famiglia Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

a) ad una o più persone per esse esclusivamente;

b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;

c) ad enti, corporazioni, fondazioni;

d) persone con particolari meriti nei confronti della famiglia, in base ad accordo tra tutti gli aventi diritto Nel primo caso la concessione s’intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il relativo diritto per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

I parenti aventi diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia dovranno essere specificati dal primo concessionario o fondatore all’atto di stipula della concessione.

In assenza di tale specificazione, ovvero per le tombe di famiglia già in essere, gli aventi diritto di sepoltura sono i seguenti:

1. gli ascendenti e i discendenti in linea retta di qualunque grado;

2. i fratelli e le sorelle consanguinei;

3. i coniugi ed i contraenti di unioni civili nei confronti degli individui di cui ai punti 1 e 2;

4. i conviventi more uxorio con gli individui di cui ai punti 1 e 2.

5. le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della famiglia concessionaria, secondo quanto precisato al precedente punto d).

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21 Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d’uso delle sepolture di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Il terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali potrà essere dato in concessione su deliberazione della Giunta Comunale.

La costruzione dovrà essere eseguita direttamente dai privati e si dovrà rigorosamente conformare alle modalità costruttive di cui all’allegato 1 al presente regolamento. I singoli progetti dovranno essere autorizzati dall’ufficio tecnico comunale, su conforme parere degli organismi competenti.

All’atto dell’autorizzazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell’uso, tali tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione sia stata eseguita secondo il disegno e progetto autorizzato, sentito il parere dell’ATS.

Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati; venendo automaticamente anche in perpetuità ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque.

Art 70. Commutazione dei contratti di tumulazione perpetui

In conformità con quanto disposto dall’art. 92 del DPR 285/1990, tutte le concessioni stipulate in perpetuo si intendono automaticamente commutate in concessioni con durata di anni 99 salvo rinnovo.

Art 71. Concessione all’utilizzo delle tombe di famiglia

Le concessioni di tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiedere la conferma: e ciò perché consti sempre all’autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi: quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All’uopo dovrà dotarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e per rendere di pubblica ragione l’azione del Comune la deliberazione stessa dovrà essere resa nota attraverso l’albo pretorio (anche online) e tramite avvisi murari. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell’ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una situazione di grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall’art. 98 del DPR 285/1990.

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22 Art 72. Requisiti dei loculi destinati a tumulazione

Requisiti generali

La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m2.

Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l’interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita all’esterno di liquidi.

I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

Requisiti per i loculi stagni

Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Requisiti per i loculi aerati

I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all’interno del loculo, sia all’esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l’impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l’uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l’evacuazione dei gas.

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23 La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l’evacuazione dei condotti dei gas.

Art 73. Modalità di tumulazione

I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali

In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Nel loculo, sia esso ipogeo o epigeo, individuale o appartenente ad una tomba di famiglia, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Ogni loculo deve essere realizzato in modo che l’eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

Per eventuali loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, dovranno essere previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

a) utilizzo di cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;

b) impiego di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all’allegato 3 del Regolamento Regionale 6/2004;

c) separazione del supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un’altra.

In mancanza di una o più delle condizioni di cui sopra e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall’entrata in vigore del Regolamento Regionale 6/2004, nel loculo, nella cripta o nella tomba potranno svolgersi unicamente operazioni di estumulazione. Sono invece sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

Art 74. Concessione all’utilizzo dei loculi per tumulazione

Le concessioni in uso di sepolture tramite tumulazione sono assegnate solo in presenza di feretro. La prenotazione di un loculo può essere concessa solo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno, o in occasione di casi specifici, previa autorizzazione tramite deliberazione del Consiglio Comunale.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

I contratti in essere saranno validi fino alla scadenza indicata nei contratti stessi, trascorsa la quale saranno rinnovabili per altri 30 anni.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell’ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell’intero diritto di concessione in vigore all’epoca della scadenza. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Art 75. Casse per tumulazioni

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno e l’altra di metallo.

(25)

24 Riguardo alle caratteristiche costruttive delle casse, si rimanda a quanto disciplinato dall’allegato 3 al RR 6/2004 e dall’art.30 del DPR 285/1990.

Si precisa in particolare che la cassa di legno esterna alla cassa metallica deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.

Per le casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, deve essere prevista una valvola, tarata per l’apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.

Art 76. Requisiti delle nicchie per ossarietti e per cinerari

Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a metri 0,70 x 0,30 x 0,30.

Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di metri 0,40 x 0,40 x 0,40. Fino al momento in cui non saranno realizzate specifiche strutture per nicchie cinerarie, si potranno utilizzare all’uopo gli ossarietti liberi.

Art 77. Concessione all’utilizzo di nicchie ed ossarietti per cinerari

In merito alla concessione per l’utilizzo di ossarietti e cinerari, trovano applicazione i medesimi criteri di cui all’Art 74.

Art 78. Autorizzazione degli interventi

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l’autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico comunale.

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto il permesso del Comune.

Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

Art 79. Atto di concessione

La concessione delle tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

(26)

25

Capitolo X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art 80. Norme generali

Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie straordinarie.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all’albo pretorio (anche online) e all’ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

Durante le operazioni di cui sopra, allo scopo di non ingenerare interferenze con le attività necessarie, il cimitero sarà temporaneamente chiuso al pubblico.

Con le pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s’intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.

I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria per:

a) ordine dell’autorità giudiziaria;

b) trasporto in altra sepoltura;

c) cremazione.

Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che dovrà secondo le modalità definite nella relativa autorizzazione. La presenza di personale dell’ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. I parenti potranno presenziare alle operazioni secondo le modalità di cui all’Art 98.

Dell’operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il personale gestore del cimitero e l’altra dovrà essere depositata all’ufficio di stato civile.

Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l’adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all’esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell’assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l’ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

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