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REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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Academic year: 2022

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(1)

COMUNE DI CONSELICE Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di C.C. n. 35 del 07/06/2002 Modificato con delibere di C.C.:

n. 53 del 22/09/2003

n. 74 del 29/11/2004

n. 57 del 20/12/2007

n. 39 del 20/04/2009

n. 3 del 31/01/2013 (modifiche in vigore dal 22/2/2013)

n. 18 del 21/03/2019 (modifiche in vigore dal 07/04/2019)

n. 26 del 28/04/2022 (modifiche in vigore dal 22/05/2022)

(2)

Sommario

Indice generale

TITOLO I ...

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ...

Art. 1 - Oggetto ...

Art. 2 - Competenze ...

Art. 3 - Responsabilità ...

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento ...

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico ...

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI ...

Art. 6 - Denuncia dei decessi ...

Art. 7 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi ...

Art. 8 - Denuncia della causa di morte ...

Art. 9 - Comunicazione decessi dovuti a reati ...

Art. 10 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali ...

Art. 11 - Medico necroscopo ...

Art. 12 - Autorizzazione alla sepoltura ...

Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi ...

CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI ...

Art. 14 - Depositi di osservazione ed obitori ...

CAPO IV - FERETRI ...

Art. 15 - Deposizione della salma nel feretro ...

Art. 16 - Verifica e chiusura feretri ...

Art. 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti ...

Art. 18 - Fornitura gratuita di feretri ...

Art. 19 - Piastrina di riconoscimento ...

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI ...

Art. 20 - Modalità e percorso ...

Art. 21 - Trasporti Funebri ...

Art. 22 - Trasporti gratuiti e a pagamento ...

Art. 23 - Orario dei trasporti ...

Art. 24 - Norme generali per i trasporti ...

Art. 25 - Riti religiosi ...

Art. 26 - Trasferimento di salme senza funerale ...

Art. 27 – Prescrizioni igienico sanitarie per il trasporto di salme e cadaveri ...

Art. 28 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione ...

Art. 29 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero ...

Art. 30 - Trasporti all'estero o dall'estero ...

Art. 31 - Trasporto di ceneri e resti ...

Art. 32 - Rimesse delle autofunebri ...

TITOLO II - C I M I T E R I ...

CAPO I - CIMITERI ...

Art. 33 - Elenco cimiteri ...

(3)

Art. 34 - Disposizioni generali - Vigilanza ...

Art. 35 - Reparti speciali nel cimitero ...

Art. 36 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali ...

Art. 37 - Soppressione dei cimiteri ...

CAPO II - ADDETTI AL CIMITERO ...

Art. 38 - Compiti degli addetti al cimitero ...

Art. 39 - Obblighi e divieti per gli addetti ai cimiteri ...

Art. 40 – Rapporti con gli uffici comunali ...

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ...

Art. 41 - Disposizioni generali ...

Art. 42 - Piano regolatore cimiteriale ...

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE ...

Art. 43 - Inumazione ...

Art. 44 - Cippo ...

Art. 45 - Tumulazione ...

Art. 46 - Deposito provvisorio ...

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ...

Art. 47 - Esumazioni ordinarie ...

Art. 48 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie ...

Art. 49 - Esumazione straordinaria ...

Art. 50 - Estumulazioni ...

Art. 51 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento...

Art. 52 - Raccolta delle ossa ...

Art. 53 - Oggetti da recuperare ...

Art. 54 - Disponibilità dei materiali ...

Art. 55 - Presenza durante le operazioni di esumazione o estumulazione ...

CAPO VI – CREMAZIONE ...

Art. 56 - Crematorio ...

Art. 57 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione ...

Art. 58 - Urne cinerarie ...

Art. 58/bis Modalità di affidamento delle urne cinerarie ai familiari dei defunti ...

Art. 58/ter– Dispersione delle ceneri ...

Art. 58/quarter– Area cimiteriale per la dispersione delle ceneri ...

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI ...

Art. 59 - Orario ...

Art. 60 - Orario dei servizi ...

Art. 61 - Disciplina dell'ingresso ...

Art. 62 - Divieti speciali ...

Art. 63 - Riti funebri ...

Art. 64 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe, nei campi comuni ...

Art. 65 - Fiori e piante ornamentali ...

Art. 66 - Materiali ornamentali ...

TITOLO III - CONCESSIONI ...

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE ...

Art. 67 - Sepolture private ...

Art. 68 - Durata delle concessioni ...

Art. 69 - Modalità di concessione ...

(4)

Art. 70 - Uso delle sepolture private per famiglie e collettività

Art. 71 - Manutenzione ...

Art. 72 - Costruzione dell'opera - Termini ...

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE e VOLTURAZIONI DELLE SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE

E COLLETTIVITA'.

Art. 73 – Subentro, Rinuncia e Volturazione ...

Art. 74 – R etrocessione di concessione di sepoltura individuale ...

Art. 75 – Retrocessione di aree...

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE ...

Art. 76 - Revoca ...

Art. 77 - Decadenza ...

Art. 78 - Provvedimenti conseguenti la decadenza ...

Art. 79 - Estinzione ...

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI ...

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI ...

Art. 80 - Accesso al cimitero ...

Art. 81 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri ...

Art. 82 - Responsabilità - Deposito cauzionale ...

Art. 83 - Recinzioni aree - Materiali di scavo ...

Art. 84 - Introduzione e deposito di materiali ...

Art. 85 – Lavori Edili ...

Art. 86 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti ...

Art. 87 - Vigilanza ...

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI ...

Art. 88– Attività funebre ...

Art. 89 – Convenzione funerali a prezzi standardizzati ...

Art. 90 - Divieti ...

Art. 90 bis – Sospensione e revoca dell’autorizzazione ...

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI ...

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE ...

Art. 91 - Mappa ...

Art. 92 - Annotazioni in mappa ...

Art. 93 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali ...

Art. 94 - Scadenziario delle concessioni ...

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI ...

Art. 95 - Cautele ...

Art. 96 - Concessioni pregresse ...

Art. 97 - Sepolture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio ...

Art. 98 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento ...

Art. 99 - Adeguamento automatico ...

Art. 100 – Sanzioni ...

Art. 101 – NORMA FINALE E DI RINVIO ...

(5)

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico del- le Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, alla L.R. 19 del 29/07/04, al Regola- mento regionale 23 maggio 2006 n.4, alla Delibera di G.R. n. 10 del 2005 e successive modifi- che, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubbli- ca Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mor- tuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui tra- sporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla conces- sione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonchè sulla loro vigilanza, sulla costru- zione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di ge- stione previste dalla legge, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, per quanto di competenza ai sensi del DPR 285/90 dal servizio individuato dall’Azienda U.S.L.

Art. 3 - Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne rispon- de secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

(3) Il Comune è in ogni caso esente da responsabilità anche per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori.

(4) I soggetti privati che operano all’interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l’attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla norma- tiva o dalle disposizioni impartite potrà comportare il divieto di operare all’interno dei cimiteri.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gra- tuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

(6)

c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, su chiamata della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia, ecc…) in caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico o privato;

d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune per le persone non abbienti;

e) la deposizione delle ossa in ossario comune;

f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 18;

(2) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comu- nale.

(3) Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti, può individuare particolari ser- vizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Co- munale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso l'ufficio dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/6/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura;

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della con- cessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(7)

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6 - Denuncia dei decessi

(1) Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale di Stato Civile del luogo ove que- sta è avvenuta, entro 24 ore dal decesso:

a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, o, in man- canza, da persona informata del decesso;

b) dal Direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento analogo.

(2) L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

(3) All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indica- zioni stabilite dall'ordinamento dello stato civile.

Art. 7 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso accidentale o delittuoso, è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscen- za, che possano essere utili a stabilire la causa della morte o l'identità del defunto.

Art. 8 - Denuncia della causa di morte

(1) Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

(2) Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

(3) Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia della causa di morte anche i medici inca- ricati di eseguire autopsie disposte dalle autorità giudiziarie o a scopo di riscontro diagnostico.

(4) Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Mini- stero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Lo- cale dove è avvenuto il decesso.

(5) Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dalla specifica normativa vigente in materia.

(6) La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

(8)

Art. 9 - Comunicazione decessi dovuti a reati

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 10 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

(1) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunica- zione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale compe- tente per territorio.

(2) Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Unità Sanitaria Locale incari- ca dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accerta- menti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11 - Medico necroscopo

(1) Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente.

(2) Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

(3) I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina e a questi riferiscono in merito all'espletamento del servizio stesso anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codi- ce penale.

(4) Il medico necroscopo ha il compito di accertare l'avvenuta morte, redigendo l'apposito certificato previsto dall’ordinamento dello Stato Civile.

(5) A tale scopo il medico necroscopo deve effettuare la visita della salma non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall'art. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/90, e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 12 - Autorizzazione alla sepoltura

(1) L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

(2) Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per essere inumata o tumulata se non sia accompagnata dall'autorizzazione scritta dell'Ufficale dello Stato Civile.

(3) La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadave- re ed ossa umane di cui al precedente art. 10.

(4) Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma.

Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti e prodotti abortivi, si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

(9)

CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 14 - Depositi di osservazione ed obitori

(1) E’ istituita presso il Presidio socio sanitario di Via Selice 101, la Camera mortuaria e/o di esposizione salme, in locali idoneamente attrezzati e oggetto di apposita convenzione di con- cessione tra l’Azienda USL e Comune e disciplina d’utilizzo, destinata all'esposizione delle sal- me in attesa di sepoltura ai sensi del capo II art.8 comma 1 del DPR. 10 settembre 1990 nr.

285.

(2) Ai sensi del capo III artt. 13 e 14 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285 che prevedono che i comuni dispongano di depositi di osservazione, per ricevere e tenere in osservazione per il pe- riodo prescritto le salme di persone morte in particolari condizioni, e di obitori per l'assolvimen- to delle funzioni obitoriali, quali riscontro diagnostico e autopsia o deposito di salme per perio- do indefinito etc., e che tali depositi di osservazione e obitori possano essere istituiti in forma consorziata, è istituito Presso il Presidio sanitario di Lugo, in locali idoneamente attrezzati, l’obitorio e il deposito di osservazione, mediante apposito Accordo di Programma tra l’Azienda USL e i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusi- gnano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.

(3) Ai sensi del capo XI artt. 64 e 65 del DPR 10 settembre 1990 nr. 285 che prevede che ogni cimitero disponga di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppelli- mento, sono istituite presso i cimiteri del territorio comunale dette camere mortuarie destinate all’eventuale sosta di feretri prima del seppellimento o di salme esumate ed estumulate.

(4) Il trasporto delle salme dal luogo del decesso ai locali di osservazione è autorizzato dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(5) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

(6) Per le salme di persone morte di malattie infettive comprese nelle classi 1^, 2^ e 3^

dell’allegato al Decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1990 si può procedere alla ve- stizione, rispettando le precauzioni indicate dal D.M. 28 settembre 1990; la salma deve essere posta nel feretro previo avvolgimento in lenzuolo con l’avvertenza di mantenere i lembi ripiega- ti ai bordi interni della cassa in maniera da consentire l’esposizione ai familiari: al momento della chiusura del feretro il lenzuolo dovrà essere svolto a copertura integrale della salma ed imbevuto di sostanza disinfettante. L’esposizione della salma non deve avvenire in locali sepa- rati. Quanto sopra vale con esclusione dei casi in cui particolari misure precauzionali siano di- sposte dal Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell’Azienda U.S.L., ovvero quando la sal- ma sia stata sottoposta ad autopsia (chiusura immediata del feretro previo avvolgimento in lenzuolo imbevuto in sostanza disinfettante) oppure presenti segni quali perdita di fluidi corpo- rei o rigonfiamento (segnalazione al Dirigente del Servizio di igiene pubblica per l’eventuale adozione del provvedimento di riduzione del periodo di osservazione).

(7) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.

(8) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(10)

CAPO IV - FERETRI

Art. 15 - Deposizione della salma nel feretro

(1) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente con tessuti naturali.

(2) Per le salme di persone decedute a causa di malattia infettiva si rimanda a quanto dispo- sto al precedente art. 14, comma 4.

Art. 16 - Verifica e chiusura feretri

(1) La chiusura del feretro avviene sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato, indivi- duato dalla normativa vigente.

Art. 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) Le caratteristiche dei feretri devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in rapporto al diverso tipo di sepoltura.

Art. 18 - Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di legno per inumazione o cremazione, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazione assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 19 - Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recan- te impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(11)

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 20 - Modalità e percorso

Il trasporto funebre può essere effettuato da imprese pubbliche o private in possesso della ne- cessaria autorizzazione rilasciata dal Comune dove ha sede legale l’impresa, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dalla direttiva regionale vigente in materia e dalla de- terminazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica.

L’incaricato al trasporto sigilla il feretro e attesta l’avvenuta verifica compilando e sottoscriven- do l’apposita attestazione (il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno il nome del Comune che autorizza l’esercente dell’attività funebre, ai sensi della direttiva regio- nale vigente in materia e della determinazione del responsabile Sanità Pubblica.

Il feretro sarà accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento o cremazione rilasciati dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso e dall’attestazione di garanzia che ne attesta l’avvenuta verifica di rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al perso- nale incaricato presso il cimitero o impianto di cremazione.

(1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicu- rezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per even- tuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lascia- re il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurez- za. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il pas- saggio di un corteo funebre.

(4) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni prov- vedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(5) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti ne- cessari ad assicurare la regolarità.

Art. 21 - Trasporti Funebri ABROGATO

Art. 22 - Trasporti gratuiti e a pagamento I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento:

a) gratuiti, in modo decoroso, a carico del Comune nei casi in cui ricorra una situazione di as- soluta quanto irreversibile indigenza;

b) a pagamento in tutti gli altri casi.

(12)

Art. 23 - Orario dei trasporti

(1) I trasporti funebri sono effettuati negli orari determinati dal Sindaco, salvo casi ritenuti ec- cezionali ed autorizzati dal Sindaco.

(2) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

(3) I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

Art. 24 - Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 17. Per quanto riguarda il trattamento antipu- trefattivo si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai docu- menti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il fe- retro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 25 - Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzio - ne, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svol- gimento dei funerali.

(2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 26 - Trasferimento di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque pri- ma che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche detta- te dal D.P.R. n. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, a richie- sta dei familiari, l'inizio del funerale può avvenire dalla porta della casa di abitazione , a fronte della quale il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

(13)

Art. 27 – Prescrizioni igienico sanitarie per il trasporto di salme e cadaveri

(1) Per il trasporto da Comune a Comune nell’ambito del territorio regionale non è obbligato- rio il trattamento conservativo di cui all’art. 32 del D.P.R. 10.9.90, n. 285 e, nel caso il ca- davere debba essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa di cui all’art. 30 del D.P.R. 10.9.90, n. 285 può essere assolto con l’utilizzo di un involucro di materiale biode- gradabile da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità del fon- do del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

(2) Il trasporto di resti mortali o resti ossei non è soggetto ad alcuna delle misure precauzio- nali igieniche.

(3) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(4) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinchè il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 14 anche pri- ma che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

(5) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del Diri- gente del Servizio di igiene pubblica dell’Azienda USL, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(6) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pub- blica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 28 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Uffi- ciale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti.

(5) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è esegui- to interamente da terzi.

(6) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religio- so, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dagli articoli precedenti.

(7) Per i morti da malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n. 285/90.

(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risul- tanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco ove è avvenuto il decesso.

(14)

Art. 29 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.

285/90.

Art. 30 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, ap- provata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento ed il certificato richiesto dall’art.30 del D.P.R. 285/90 at- testante l’idoneità della cassa viene sostituito dall’attestazione di garanzia fornita dall’impresa che effettua il trasporto come previsto dalla normativa vigente in materia. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 31 - Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve esse- re autorizzato dal Sindaco.

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt.

27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90. E’ comunque di competenza del Sindaco il trasporto di ceneri o resti mineralizzati verso Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, come da punto 8.1 della Circolare Ministeriale n. 24/93.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al tra- sporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo e altro analogo sistema, aventi le caratteristiche del successivo art. 58.

Art. 32 - Rimesse delle autofunebri

(1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedi- mento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

(2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

(15)

TITOLO II - C I M I T E R I

CAPO I - CIMITERI

Art. 33 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265, il Comune provve- de al servizio del seppellimento nei Cimiteri Comunali:

1) Cimitero comunale di Conselice;

2) Cimitero comunale di Lavezzola;

3) Cimitero comunale di San Patrizio.

Art. 34 - Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazio- ni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Tutti i servizi cimiteriali obbligatori, le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10/09/1990 n. 285, la custodia e la manutenzione dei cimiteri competono esclusivamente al Comune, il quale provvede con le forme di gestione previste dalla legge.

(4) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 35 - Reparti speciali nel cimitero

(1) Ai sensi dell’art.100 D.P.R. 285/90 all'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della se- poltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'inte- ressato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di per- sone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Co- munale.

Art. 36 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e tumulate, senza distin- zione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute:

a) nel territorio comunale, qualunque residenza avessero in vita;

b) fuori dal Comune, ma aventi, in vita, la residenza in esso;

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c) fuori dal Comune che avessero perduto la residenza non per loro determinazione, ma per ricovero in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;

d) fuori del Comune e non residenti in vita, ma aventi diritto a sepoltura privata o in loculo nel cimitero comunale;

e) non aventi diritto alla sepoltura nel Comune, limitatamente ai coniugi di persone già sepolte nel cimitero comunale;

f) non decedute nel Comune, ma aventi ascendenti-discendenti, collaterali e affini già sepolti nel cimitero comunale;

g) aventi in vita parenti residenti nel Comune su istanza di almeno uno di essi.

(2) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

(3) Nel cimitero sono ricevute e inumate senza distinzione di origine, di cittadinanza, di reli- gione, le salme di persone aventi in vita la residenza nel territorio comunale.

(4) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.

35, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

Art. 37 - Soppressione dei cimiteri

(1) La soppressione del cimitero, nei casi previsti dalla legge, viene deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio. Si osserveranno le norme previste dagli articoli 96, 97, 98 e 99 del D.P.R.

10/9/1990 n. 285.

(17)

CAPO II - ADDETTI AL CIMITERO

Art. 38 - Compiti degli addetti al cimitero (1) Gli addetti ai cimiteri devono:

a) ritirare l'apposita autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 285/90, oltre all’autorizzazione al trasporto;

b) provvedere alla tenuta dei registri e alle relative registrazioni ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 285/90; un esemplare di tali registri, vidimati dal sindaco, ad ogni fine anno, deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di cu- stodia;

c) verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumula- zione;

d) denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere;

e) custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;

f) mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;

g) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita for- ma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;

h) tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del cimi- tero e nell'area di pertinenza;

i) scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;

j) assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel cimitero provvedendo alle occorrenti operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia, ecc.;

k) sorvegliare le salme deposte nella camera mortuaria;

l) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle straordinarie richie- ste dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco:

m) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;

n) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro in as- senza di autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;

o) impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimi- tero materiali di qualsiasi natura;

p) denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;

q) tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo comune;

r) presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero per il tra- sporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;

s) recarsi nelle abitazioni dei defunti e negli altri luoghi ove occorra recuperare salme, die- tro ordine del Sindaco;

t) assistere il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell’Azienda USL e richiederne l'intervento in ogni caso di necessità;

u) vigilare sull'attività delle Ditte private che eseguono lavori nel cimitero e riferirne al re- sponsabile dell'Ufficio polizia mortuaria.

Art. 39 - Obblighi e divieti per gli addetti ai cimiteri

(1) Gli addetti ai Cimiteri sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, nonché a far- lo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Sono, altresì, tenuti:

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a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Agli addetti ai cimiteri è vietato:

a) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

b) esercitare qualsiasi forma di commercio, o altre attività a scopo di lucro, comunque inerente l’attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qual- siasi momento;

c) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare per il personale comunale ed inadempimento contrattuale per l’appaltatore.

(5) Gli addetti ai cimiteri sono sottoposti a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti di- sposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie con- nesse con l'attività svolta.

Art. 40 – Rapporti con gli uffici comunali (1) Il custode o gli addetti al cimitero risponderanno:

a) all'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc.;

b) all'Ufficio Servizi di polizia mortuaria per la tenuta dei registri;

(2) Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa e porta i distintivi.

(19)

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 41 - Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie quindicennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono es- sere conformi a quanto dispone il D.P.R.10/9/1990 n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riserva- te a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e se- guenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale, o in assenza di esso apposito piano planivolumetri- co, determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di ope- ra, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (mura- tura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto di- sposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R10/9/1990 n. 285 e dal successivo articolo 42.

Art. 42 - Piano regolatore cimiteriale

(1) Il Comune deve dotarsi di un piano regolatore che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

(2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.S.L..

(3) Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio delle mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare an- che in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinera- rie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manu- fatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonchè dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) tumulazioni individuali (loculi);

d) tumulazioni per famiglie (cameroni) nel cimitero di Lavezzola;

e) cellette ossario;

f) ossario comune

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g) urne cinerarie;

h) cinerario comune;

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planime- tria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.

(6) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

(7) I lotti di terreno per la costruzione di tombe singole vengono assegnati (in ordine progres- sivo), fino ad esaurimento degli stessi ed in conformità di quanto indicato nei piani cimiteriali.

(8) Fino all’adozione di specifico piano regolatore, le costruzioni dovranno avere le dimensioni planimetriche previste dai piani cimiteriali,ed essere realizzate secondo i principi costruttivi di cui al presente comma.

L’accesso ai loculi dovrà avvenire dallo spazio aperto esterno, il quale dovrà avere dimensioni adeguate per poter permettere la collocazione del feretro.

L’altezza massima misurata dal marciapiede alla gronda, non dovrà superare i m. 3,60 per le edicole da 5 a 10 loculi e m. 2,20 per edicole fino a 3 loculi.

I materiali impiegati per le finiture delle facciate esterne dovranno essere di tipologia tradizio- nale con l’impiego di mattoni a vista, rivestimenti in cotto ed in marmo, intonaci tinteggiati.

Il manto di copertura dovrà essere realizzato preferibilmente in rame o in lamiera verniciata te- sta di moro, così come tutta la restante lattoneria, o in elementi di cotto (sono da escludere al- tri elementi di tipologia non tradizionale). In casi eccezionali previo parere dell’Ufficio Tecnico, sono ammesse guaine bituminose ardesiate di colore scuro.

Gli infissi dovranno essere realizzati preferibilmente in metallo verniciato opaco escludendo l’alluminio anodizzato.

(9) I concessionari delle tombe debbono ottemperare inoltre, a loro spese, alla seguente pre- scrizione:

- convogliare le acque dei pluviali e meteoriche alla fognatura comunale esistente, in conformi- tà delle disposizioni che verranno all’uopo impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale.

(10) Sulle aree concesse per sepolture private a sistema individuale possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi ed altri monumenti funerari, previa autorizzazione edilizia.

(11) Ogni 5 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto

(21)

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 43 - Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione hanno la durata di 15 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate esclusivamente ai defunti aventi in vita la residenza nel territorio comunale.

(2)L’assegnazione delle aree di inumazione, individuate tramite riquadri, avviene secondo un ordine progressivo mediante idonea identificazione planimetrica.

(3) Le inumazioni vengono di norma eseguite in orario antimeridiano.

Art. 44 - Cippo

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) La manutenzione dei cippi di cui sopra, la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. N. 285/90.

Art. 45 - Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione dovrà avvenire direttamente dallo spazio aperto esterno,avere dimensioni ade- guate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza m. 2.25, altezza m. 0.60 e larghezza m. 0.75. A detto ingombro va aggiunto , lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R.

10/9/1990 n. 285.

(4) I loculi costruiti dal Comune sono ceduti, di norma, con la lapide; qualora sia concesso senza lapide, questa dovrà essere collocata dal richiedente entro il termine di mesi tre dalla data di tumulazione della salma.

(5) Le lapidi di cui al precedente comma 4 dovranno riportare il vaso sulla destra e la foto al centro o sulla sinistra

(6) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si appli- cano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

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Art. 46 - Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provviso- riamente deposto in apposito loculo previo pagamento di un canone stabilito dalla G.C., in re- lazione alla durata presunta del deposito.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, in duplice copia, di cui una verrà resti- tuita con la prevista concessione di deposito.

I loculi destinati al deposito provvisorio sono quelli disponibili a seguito di retrocessione, e non quelli assegnati secondo quanto previsto dall’art. 69 comma 2.

(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepol- cro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mor- tuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumula- zione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computa- te come trimestre intero.

(4) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavo- ri, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inu- mare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

(7) Il prestito tra soggetti privati concessionari di beni cimiteriali, ammesso solo per le ipotesi previste dal 2° comma del presente articolo, deve essere gratuito e comunicato in forma scritta al Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria.

(23)

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 47 - Esumazioni ordinarie

(1) I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del ter- reno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati in 15 anni. Sono parificate ad inu- mazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo quindicennio, previa addi- zione ai resti mortali di sostanze biodegradanti, per un periodo di anni cinque.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile, con esclusione dei mesi di luglio e agosto.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

(4) E' compito dell'operatore addetto stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al mo- mento della esumazione.

Art. 48 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni ci- miteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi infor- matici.

(2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo e con comuni- cazione ai parenti del defunto, se conosciuti.

Art. 49 - Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferi- mento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie, salvo quelle su ordine dell’Autorità giudiziaria, non possono essere effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio agosto e settembre.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento e, ove non risultante, dal registro delle cause di morte te- nuto dal Servizio di igiene pubblica dell’Azienda USL, se la malattia causa di morte è compre- sa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dichiari che non sus- sista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igie- ne pubblica dell'Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

(24)

Art. 50 - Estumulazioni (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo de- terminato.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove non sia ancora scaduto il periodo di concessione;

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di salme tumulate in sepolture private e in loculi in concessione, le estumulazioni non possono farsi, per la riduzione, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

(4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(6) I resti mineralizzati individuati o le ceneri di questi sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e su parere del personale dell’Azienda USL che assiste all’estumulazione. Qualora le dimen- sioni del loculo lo permettano, la cassetta ossario contenente i resti mineralizzati di una salma può essere collocata nel loculo dove già esistevano detti resti mortali quali feretro o nel loculo di un familiare, anche se ciò comporta una co-presenza con altro feretro di persona apparte- nente alla famiglia del concessionario. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mineralizzati questi ultimi saranno collocati in os- sario comune.

(7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco e addizione ai resti mortali di sostanze biodegradanti. Il periodo di inumazione è individuato in anni cinque.

(8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa addi- zione ai resti mortali di sostanze biodegradanti e idonea sistemazione del cofano in legno non- ché rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, ove prevista. Il periodo di tumulazione con sostanze biodegradanti è individuato in anni cinque.

(9) Nel caso in cui, a causa della sovrapressione per effetto dei gas di putrefazione all'interno di un loculo, si verifichi l'esplosione dei gas stessi, si dovrà individuare il loculo in cui ciò è av- venuto, avvisare i parenti del defunto e l'impresa di onoranze funebri per rimediare in modo decoroso all'accaduto.

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Art. 51 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

(1) Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 52 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 53 - Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia ese- guita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene re- datto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi perso- nali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati al Re- sponsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potran- no essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di migliora- mento degli impianti cimiteriali.

Art. 54 - Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esuma- zioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di ope- re di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e ri- spondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esuma- zione ordinaria nei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone biso- gnose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a ri- chiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimi- tero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

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(7) Gli avanzi di indumenti, casse, ecc., che si rinvengono in occasione di esumazioni ed estumulazioni, e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali sono raccolti e smaltiti secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 55 - Presenza durante le operazioni di esumazione o estumulazione E' proibito al pubblico di assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione.

Possono rimanere presenti soltanto i parenti più prossimi dei defunti o gli incaricati delle fami- glie.

CAPO VI – CREMAZIONE

Art. 56 - Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o convenzionato.

Art. 57 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione

(1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civi- le, ai sensi della vigente normativa quando sussiste:

a) disposizione testamentaria espressa dal defunto;

b) volontà manifestata dal coniuge superstite;

c) volontà dei parenti più prossimi, individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Ci- vile;

d) iscrizione ad associazioni riconosciute;

e) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette.

(2) Nei casi b), c) ed e) la manifestazione di volontà è espressa con atto scritto la cui sotto- scrizione è resa ai sensi del DPR 445/2000.

(3) In tutti i casi previsti nel precedente comma 1, occorre che la richiesta sia corredata da certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 58 - Urne cinerarie

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e conforme alle disposizioni con- tenute nel DPR n.285 del 21/09/90.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(3) A richiesta degli aventi causa, e fatto salvo quanto previsto in materia di dispersione delle ceneri, l’urna è:

a) collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

b) collocata in cellette ossario contenente già resti mortali, o urne cinerarie, qualora le di- mensioni dello stesso lo consentano;

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c) collocata nel loculo contenente già un feretro o ceneri o resti della persona per la quale venne fatta la concessione, qualora le dimensioni dello stesso lo consentano;

d) affidata a famigliare o altro soggetto secondo quanto previsto dal successivo articolo.

(4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le cene- ri vengono poste nel cinerario comune.

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