• Non ci sono risultati.

(1)Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "(1)Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione. Testo unificato C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3115 Baroni, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplinato dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.

1. 51. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 2 sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di.

1. 52. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.

1. 53. I Relatori.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di.

3. 50. I Relatori.

(Approvato)  

Riferimenti

Documenti correlati

La comunicazione della disponibilità a ricoprire i suddetti posti di funzione deve essere inoltrata, entro il termine di 15 giorni decorrente dal giorno successivo alla

Nell’ambito del progetto “L’approfondimento dei fattori di rischio lavorativi e l’individuazione delle soluzioni per le aziende attraverso le attività di vigilanza e

l) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con partico-

protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data

modificazioni, sono individuati e disciplinati con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,

- Alla IX Commissione: Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (seguito esame nuovo testo C. Capone).

In sede consultiva,per ilparere alla X Commissione Attività produttive, la Commissione inizierà l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge sulle Disposizioni per

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle unità sanitarie