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Sentenza n. 96/2017 pubbl. il 30/03/2017 RG n. 452/2015

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N. R.G. 452/2015

Tribunale Ordinario di Ivrea

Sezione Lavoro LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 452/2015

tra

ROMEO ROBERTO

ATTORE/I

e

INAIL

CONVENUTO/I

Oggi 30 marzo 2017, alle ore 11.15, innanzi al dott. Luca Fadda, sono comparsi:

ROMEO ROBERTO , assistito dall’avv. S. BERTONE e C. GHIBAUDO

per INAIL l’avv. L. CLERICO.

Parte ricorrente insiste come in atti per l’accoglimento delle domande tutte formulate, reiterando le

osservazioni alla CTU della dott.ssa Piscozzi; reitera le proprie difese evidenziando, comunque, che

la malattia, all’epoca dei fatti, risultava tabellata.

Parte resistente insiste come in atti per la reiezione delle domande tutte formulate nei propri

confronti , reiterando le osservazioni alla CTU del dott. Crosignani del proprio CTO, nonché

reiterate al verbale di udienza 28.9.20016, lamentando la mancata prova del nesso causale; contesta

in ogni caso che trattasi di malattia tabellata all’epoca dei fatti ed attualmente, poichè all’epoca dei

fatti non era prevista “nosologicamente” la patologia denunciata, richiamandosi alla circolare Inail

n°47/2008 .

Il Giudice

dato atto, si ritira in camera di consiglio per la decisione e, all’esito, pronuncia il seguente

dispositivo, dandone lettura in udienza

Il Giudice

dott. Luca Fadda

Firmato Da: FADDA LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27f4097d8a3d270fdc958eb2a64b2be5

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N. 452/2015 R. G.

TRIBUNALE DI IVREA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dr. LUCA FADDA

all’udienza del giorno 30.3.2017 nella causa civile pendente tra

ROMEO Roberto

Avv. R. AMBROSIO, C. GHIBAUDO e S. BERTONE

Ricorrente

contro INAIL

Avv. L. CLERICO

Resistente

ha pronunciato sentenza con il seguente dispositivo

P. Q. M.

ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:

A) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che Romeo Roberto è affetto da una malattia professionale che ha comportato un danno biologico permanente del 23% e, per l’effetto,

B) condanna l’Inail alla corresponsione del relativo beneficio a decorrere dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre agli interessi al tasso legale e l’eventuale maggior danno in misura pari alla differenza tra la rivalutazione monetaria e il tasso legale sui ratei maturati e non riscossi, a decorrere da a decorrere dal 121’ giorno dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa;

B) condanna l’Inail alla rifusione delle spese processuali sostenute da Romeo Roberto, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi ed euro 43,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione delle stesse in favore degli avv.ti Renato Ambrosio, Stefano Bertone e Chiara Ghibaudo dichiaratisi antistatari;

C) pone definitivamente a carico dell’Inail le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in corso di causa.

Visto l’art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione

Così deciso in Ivrea, il 30.3.2017

IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Luca FADDA

Firmato Da: FADDA LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27f4097d8a3d270fdc958eb2a64b2be5

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