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TUTTO CIÒ PREMESSO

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Academic year: 2022

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REP.N.257

COMUNE DI TREVIGLIO Provincia di Bergamo

CONVENZIONE URBANISTICA TRA IL COMUNE DI TREVIGLIO E L'IMPRESA EDILE LUIGI CIVIDINI S.P.A. PER L'AT- TUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMI- NATO BERGAMO EST: MODIFICA AGLI ARTT. 7 E 13 DELLA CONVENZIONE REP.215 DEL 12.12.2012.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno DUEMILAQUINDICI (2015), addì DICIOTTO (18) del mese di FEBBRAIO, nella Residenza Comunale in Treviglio (BG), sita in Piazza Manara n.1, avanti a me, Purcaro dott. Antonio Sebastiano, Segretario Generale del Comune di Treviglio (BG), autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, ai sensi dell’art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, ap- provato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modi- ficazioni, sono comparsi i signori:

ASSOLARI PIER LUIGI, nato a Treviglio (BG), il 21 luglio 1960, C.F. SSLPLG60L21L400X, il quale inter- viene nel presente atto non in proprio, bensì in nome, per conto e nell’interesse del “COMUNE DI TREVIGLIO”, P.I. 00230810160, ente pubblico terri-

Reg.to a Treviglio il 25/02/2015 Serie: 1T n. 5

esatti Euro 355,00

Trascritto a BERGAMO il 26/02/2015

al n. 7419 R.G.

al n. 5271 R.P.

di importo € 35,00

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toriale, con sede in Treviglio (BG), Piazza L. Ma- nara, n. 1, di seguito denominato anche COMUNE, che rappresenta in qualità di Dirigente dei Servi- zi Tecnici, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Te- sto Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000 e succes- sive modificazioni, dell’art. 57, co. 1, lett. e) dello Statuto del Comune di Treviglio, del Regola- mento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Treviglio, del provvedimento di conferimento incarico dirigenziale prot. n.

37479 del 25.7.2012

CIVIDINI PAOLO EUGENIO, nato a Bergamo, il 28 mar- zo 1958, C.F. CVDPGN58C28A794C, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Di- rettore Tecnico dell’ "IMPRESA EDILE LUIGI CIVIDI- NI S.P.A.", con sede legale a Dalmine (BG), in via- le Mariano n. 44, P.I. 00232850164, REA della C.C.I.A.A. di Bergamo n. 57809, di seguito denomi- nata d'ora in poi ATTUATORE, munito dei poteri di rappresentanza in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione in data 3.2.2015, qui allegata sotto la lettera “A”, per formarne parte integran- te e sostanziale, nell'intesa che trattasi di co- pia su supporto informatico conforme al documento

(3)

originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art.

22 del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82.

Comparenti della cui identità personale, capacità e veste giuridica io Segretario Rogante sono perso- nalmente certo,

P R E M E S S O

. che con atto rep. n. 1870 e racc. n. 1343 del 27.5.2010, rogito notaio Raffaele Tartaglia, regi- strato a Treviglio il 31.5.2010 al n. 2665, 1T e trascritto a Bergamo 1.6.2010 ai nn.rr.

30001/17080 R.P./R.G., la Società Cooperativa Di Vittorio, Impresa Edile Luigi Cividini S.p.A., So- cietà Cooperativa Edificatrice Case Operaie ed A- gricole di Bareggio, Acli Casa Treviglio soc.

coop. (ora Cooperativa Edilizia Acli Casa soc.

coop.) e la Cooperativa Edilizia Valtesse Società Cooperativa, comproprietari pro-quota indivisa, ciascuna di un quinto (1/5) degli immobili siti ad est della via Bergamo, ricompresi nell’ambito di Piano, hanno stipulato, con il Comune di Trevi- glio, la convenzione urbanistica per l’attuazione del programma integrato di intervento denominato P.I.I. Bergamo Est;

. che, con atto rep. n. 2137 e racc. n. 1528 del 23.12.2010, rogito notaio Raffaele Tartaglia, regi-

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strato a Treviglio il 28.12.2010 al n. 2603, serie 1T e trascritto a Bergamo il 29.12.2010 ai nn.rr.

69022/39259 R.P./R.G. e con atto rep. n. 2946 e racc. n. 2095 del 6.7.2012, rogito notaio Raffaele Tartaglia, registrato a Treviglio il 16.7.2012 al n. 2828, serie 1T e trascritto a Bergamo il 17.7.2012 ai nn.rr. 32027/21699 R.P./R.G., il Comu- ne di Treviglio e le predette società hanno sotto- scritto atti modificativi dell’originaria conven- zione urbanistica sopra richiamata;

. che con atto rep. n. 2140 e racc. n. 1530 del 23.12.2010, rogito notaio Raffaele Tartaglia, regi- strato a Treviglio il 29.12.2010 al n. 2622, serie 1T e trascritto a Bergamo il 30.12.2010 ai nn.rr.

69243/39427 R.G./R.P., le predette società hanno stipulato atto di divisione, con espresso consenso di tutte le altre società, degli immobili con le seguenti attribuzioni:

- foglio 9, mappale 16463, sem. irr. arb., cl. 2, mq. 1843, R.D. € 16,18 e R.A. € 15,71, alla Coope- rativa Edilizia Valtesse Società Cooperativa;

- foglio 9, mappale 16464, sem. irr. arb., cl. 2, mq. 1843, R.D. € 16,18 e R.A. € 15,71, alla So- cietà Cooperativa Edificatrice Case Operaie ed A- gricole di Bareggio;

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- foglio 9, mappale 16465, sem. irr. arb., cl. 2, mq. 1843, R.D. € 16,18 e R.A. € 15,71, alla Acli Casa Treviglio soc. coop.;

- foglio 9, mappale 16466, sem. irr. arb., cl. 2, mq. 1843, R.D. € 16,18 e R.A. € 15,71, alla So- cietà Cooperativa di Vittorio;

- foglio 9, mappale 16467, sem. irr. arb., cl. 2, mq. 1840, R.D. € 16,15 e R.A. € 15,68, all’Impresa Edile Luigi Cividini S.p.A.;

. che, conformemente a quanto previsto dall’art.

15 dell’originaria convenzione urbanistica rep. n.

1870 del 27.5.2010, il Consiglio Comunale ha appro- vato, con propria deliberazione n. 67 del 30.11.2011, esecutiva a termini di legge, lo sche- ma di convenzione ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.P.R. 380/2001 per la realizzazione degli al- loggi di edilizia residenziale convenzionata inclu- si nel P.I.I. denominato “Bergamo Est”;

. che, in attuazione degli atti preordinati e tut- ti in precedenza richiamati, l’Impresa Edile Luigi Cividini S.p.A., proprietaria dell'area individua- ta con il lotto n. 6, odierna convenuta, ha stipu- lato con il Comune di Treviglio la convenzione rep. n. 215 in data 12.12.2012, rogito Segretario Comunale, registrata a Treviglio il 31.12.2012, al

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n. 189 Serie 1^ e trascritta a Bergamo il 28.12.2012 ai nn. 55732/38180 R.G./R.P., per la de- terminazione dei prezzi di vendita, dei prezzi di locazione e dei requisiti degli assegnatari degli alloggi dalla stessa costruiti, in conformità alle prescrizioni del P.I.I. Bergamo Est ed alle norme di attuazione del piano stesso;

. che, quindi, con deliberazione del Consiglio Co- munale n. 74 del 28.10.2014, esecutiva a termini di legge, sono state approvate alcune modifiche al- la predetta convenzione rep. n. 215 in data 12.12.2012, con particolare riguardo all’art. 7, rubricato “ALLOGGI CON OBBLIGO DI LOCAZIONE”, e all’art. 13 rubricato “FACOLTÀ DI RECESSO DELLA CONVENZIONE” i cui contenuti andranno variati me- diante sottoscrizione di apposita convenzione modi- ficativa stipulata nella stessa forma dell’origina- ria;

. che, l'immobile come sopra identificato non ha subito trasformazioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Ritenuto e considerato quale parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

(7)

Il COMUNE DI TREVIGLIO, come sopra rappresentato e l’IMPRESA EDILE LUIGI CIVIDINI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante, di comune accordo tra loro, convengono di modificare come appresso il regolamento contrattuale ed in particolare, gli artt. 7 e 13 della convenzione rep. n. 215 in data 12.12.2012, rogito Segretario Comunale, registrata a Treviglio il 31.12.2012, al n. 189 Serie 1^ e trascritta a Bergamo il 28.12.2012 ai nn.

55732/38180 R.G./R.P., tra i medesimi stipulata, relativa all'area individuata al Catasto Terreni del Comune di Treviglio al foglio n. 9, mappale n.

16467, sem.irr.arb., classe 2, mq. 1.840, R.D. € 16,15, R.A. € 15,68; per l'effetto gli articoli 7 e 13 della richiamata convenzione devono intender- si ora riformulati come di seguito:

“ART 7 - ALLOGGI CON OBBLIGO DI LOCAZIONE

Gli alloggi assegnati/ceduti a soggetti non aventi i requisiti potranno essere concessi in locazione, per un periodo minimo di 10 (dieci) anni o in af- fitto a riscatto a partire dalla data di fine lavo- ri, a soggetti che hanno i requisiti previsti dal precedente art. 6.

ART. 13 - FACOLTÀ DI RECESSO DALLA CONVENZIONE

L’Attuatore o i suoi aventi causa a qualsiasi tito-

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lo, nonché i singoli proprietari a qualsiasi tito- lo, hanno facoltà di recesso dalla presente conven- zione e conseguente annullamento di quanto riporta- to negli articoli precedenti, previa corresponsio- ne della percentuale sul costo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i. ed all’art. 48 della L.R. 11.3.2005, n. 12 e s.m.i., relativa a tutto l’edificio od alla por- zione che si intende svincolare, calcolato al mo- mento del recesso utilizzando il costo di costru- zione determinato in quell’anno ai sensi dell’art.

16 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i. e dell’art. 48 della L.R. 11.3.2005, n. 12 e s.m.i.

L’Attuatore ha predisposto il modello allegato al D.M. 10 maggio 1977 relativo all’intero edificio nonché la tabella riassuntiva con l’indicazione, per ogni singolo alloggio, contenente l'indicazio- ne delle Superfici utili (Su) della Superficie non residenziale (Snr) di proprietà esclusiva e delle quote condominiali.”

ARTICOLO 2 – FORMALITÀ

La presente convenzione, modificativa dell’origina- ria convenzione rep. n. 215 in data 12.12.2012, ro- gito Segretario Comunale, registrata a Treviglio il 31.12.2012, al n. 189 Serie 1^ e trascritta a

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Bergamo il 28.12.2012 ai nn. 55732/38180 R.G./R.P., più volte richiamata, viene stipulata nella medesima forma della precedente e viene as- soggettata alle medesime formalità di registrazio- ne e trascrizione. A tal fine, il Conservatore dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territo- rio di Bergamo è esonerato da ogni responsabilità inerente al presente atto.

ART. 3 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico dell’Impresa Edile Luigi Cividini S.p.A. che invoca i benefici di legge vigenti: in particolare, chiede l’esenzio- ne dell’imposta ipotecaria ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n.601 del 1973. Tutte le imposte e tas- se relative al presente contratto saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. Il con- tratto sarà prodotto all’Agenzia dell’Entrate me- diante piattaforma Sister.

ART. 4 - RINVIO

Per quanto non diversamente pattuito nella presen- te convenzione si intendono confermati tutti i con- tenuti dell’originaria convenzione rep. n. 215 in data 12.12.2012, rogito Segretario Comunale, regi-

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strata a Treviglio il 31.12.2012, al n. 189 Serie 1^ e trascritta a Bergamo il 28.12.2012 ai nn.

55732/38180 R.G./R.P., più volte richiamata.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ri- cevuto questo atto compilato elettronicamente da persona di mia fiducia mediante strumenti informa- tici, su numero undici pagine video oltre alla do- cumentazione allegata sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente con- tratto, dandone lettura alle parti, documentazione allegata esclusa, per esplicita dispensa concessa- mi dalle parti medesime, le quali l’hanno dichiara- to e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.

Lgs. n. 82 del 7.3.2005, Codice dell’Amministrazio- ne Digitale, firma di seguito verificata a mia cu- ra ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.2.2013.

In presenza delle parti io Segretario Generale Co- munale ho firmato digitalmente il presente atto.

Pier Luigi Assolari (firma digitale) Paolo Eugenio Cividini (firma digitale)

Antonio Sebastiano Purcaro - Segretario (firma di- gitale)

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