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COMUNE DI TREVIGLIO PROVINCIA DI BERGAMO APPALTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA (CIG 545374900D). REPUBBLICA ITALIANA

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REP. N. 238

COMUNE DI TREVIGLIO

PROVINCIA DI BERGAMO

APPALTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA (CIG 545374900D).

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno DUEMILAQUATTORDICI (2014), addì QUATTRO (4) del mese di FEBBRAIO, nella Residenza Comunale di Treviglio (BG), sita in Piazza Manara n.1, avanti a me, Purcaro dott. Antonio Sebastiano, Segretario Generale del Comune di Treviglio (BG), autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, ai sensi dell’art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, sono comparsi i signori:

CERVADORO PIETRO, nato a Maida (CZ), il 5 dicembre 1962 (C.F. CRVPTR62T05E834B), il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in nome, per conto e nell’interesse del "COMUNE DI TREVIGLIO", P.I. 00230810160, ente pubblico territoriale, con sede in Treviglio (BG), Piazza Manara, n. 1, di seguito denominato anche Ente o Comune, che rappresenta in qualità di Dirigente

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dei Servizi di Staff – Responsabile Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 57, co. 1, lett. e) dello Statuto del Comune di Treviglio, del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Treviglio, del provvedimento del Sindaco di conferimento incarico dirigenziale prot. n.

37481 del 25.7.2012.

PIERO SERGIO GIOVANNI, nato a Tirano (SO) l’11 gennaio 1957 (C.F. PRISGG57A11L175B), il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Vicedirettore Centrale della “BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI”, avente capitale sociale di € 924.443.955,00 interamente versato, con sede legale a Sondrio, in piazza Garibaldi, n. 16, P.I. 00053810149, REA della C.C.I.A.A. di Sondrio al n. 3167, in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.07.2010 di cui al verbale in copia autentica rilasciata con atto n. 5318/1264 da notaio Francesco Surace, ed acquisito agli atti, di seguito denominata anche “Tesoriere”,

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comparenti della cui identità personale, capacità e veste giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo.

P R E M E S S O

. che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.

120 del 29.10.2013 veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2018;

. che, l’art. 210 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, prevede che l’affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante procedura di evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

. che, l’Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica fino al 31.12.2014, ai sensi dell’art.35, comma 8, del Decreto Legge 24.1.2012, n. 1, convertito in Legge 24 Marzo 2012, n. 27; è sottoposto a regime di tesoreria “mista” dalla data successiva, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7.8.1997, n. 279, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 50 del

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18.6.1998, salvo diverse successive disposizioni legislative;

. che, in base a quanto stabilito al comma precedente, sino al 31.12.2014 le disponibilità dell’Ente affluiscono sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. Precisamente affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato;

. che, a decorrere dal 1.1.2015 le disponibilità dell’Ente sul conto di tesoreria, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato sia sul conto di Tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento

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assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato; sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente;

. che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D. Lgs. n. 279/1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;

. che, con la Determinazione del Dirigente dei Servizi di Staff n. 1006 del 30.10.2013, esecutiva a termini di legge, sono stati approvati il bando e il disciplinare per l’indizione della gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2018 (CIG 545374900D);

. che, all'esito dell'esperimento di gara mediante procedura aperta, la Determinazione del Dirigente dei Servizi di Staff n.20 del 22.1.2014, esecutiva a termini di legge, il servizio di tesoreria è stato definitivamente aggiudicato alla Banca popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni, odierna comparente;

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TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti sunnominate dichiarano di riconoscere e confermare la surriportata narrativa come parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il COMUNE DI TREVIGLIO affida alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, che accetta, l'appalto in concessione del servizio di Tesoreria e cassa del Comune, in conformità all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, qui allegate rispettivamente sotto le lettere A) e B) per formarne parte integrante e sostanziale, nell’intesa che trattasi di copia autenticata su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005, nonchè alle condizioni, patti e modalità di seguito indicate:

a. Il servizio di Tesoreria, che dovrà espletarsi in loco, sarà assicurato dal Tesoriere a mezzo del proprio sportello ubicato in TREVIGLIO.

b. Il servizio di Tesoreria, la cui durata é fissata al successivo art. 22, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai

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regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione ed all’offerta tecnica presentata in sede di gara.

ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono. Il servizio ha per oggetto, altresì, l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 16.

2. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali e assimilate” nonché dei contributi di spettanza dell'Ente, affidata sulla base di apposita convenzione; è esclusa altresì la riscossione delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.

3. Il tesoriere dovrà garantire, comunque, la

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riscossione delle bollette relative a servizi gestiti dal Comune, quali quelle degli affitti dei fabbricati di proprietà del Comune, nonché delle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada o altre entrate che il Comune dovesse decidere di riscuotere attraverso la Tesoreria.

Per questi servizi non spetterà al Tesoriere alcun compenso. Qualora lo sportello di Tesoreria non operi in circolarità con altri sportelli dell’Istituto tesoriere, le somme riscosse presso questi ultimi devono essere accreditate giornalmente al conto di Tesoreria con valuta del giorno di esecuzione dell’operazione.

4. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato; qualora previsto nel Regolamento di Contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.

5. L’Istituto Tesoriere è tenuto a curare l’esecuzione di ogni altro servizio bancario

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eventualmente richiesto dal Comune, alle migliori condizioni consentite dai vigenti “accordi interbancari ed eventuali successive variazioni”.

ART. 3 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

ART. 4 - RISCOSSIONI

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a

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quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

2. Gli ordinativi di incasso devono contenere:

* la denominazione dell’Ente;

* la somma da riscuotere in cifre e in lettere;

* l’indicazione del debitore;

* la causale del versamento;

* la codifica di bilancio e la voce economica – Codice SIOPE;

* il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;

* l’esercizio finanziario e la data di emissione; -

* le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;

* l’eventuale indicazione: “entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione le somme introitate sono considerate libere da vincolo.

3. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche su moduli meccanizzati.

4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi

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intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all’Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro 15 giorni, o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Ente e, comunque, ove possibile entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: “a copertura del sospeso n. xxxxx”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale il Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato consegnatogli dalla competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione.

In relazione a ciò l’Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.

6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere é riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è

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disposto esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo cui é allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l’importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento.

7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.

8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché assegni circolari non intestati al tesoriere.

ART. 5 - PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del

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Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di Contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.

2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

3. I mandati di pagamento devono contenere:

* la denominazione dell’Ente;

* l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti, nonché del Codice Fiscale o Partita IVA ove richiesti;

* l’ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere – e netta da pagare;

* la causale del pagamento;

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* la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto) – codice SIOPE e codice CIG;

* gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;

* il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;

* l’esercizio finanziario e la data di emissione;

* l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;

* le indicazioni per l’assoggettamento o meno dell’imposta di bollo di quietanza;

* l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;

* la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella

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quale il pagamento deve essere eseguito;

* l’eventuale annotazione “esercizio provvisorio”

oppure: “pagamento indilazionabile; gestione provvisoria”.

4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs.

n. 267/2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 15 giorni, o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Ente e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso

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n. XXXXX”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.

5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.

6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultima linea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente.

7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente.

8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.

9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi

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di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario senza oneri a carico dell’Ente o del beneficiario.

11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il

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timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo - e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

13. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accredito delle competenze stesse in conti correnti in essere presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto o presso altri istituti di credito, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente entro il 27 di ogni mese, con valuta compensata e senza

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commissioni o altri oneri a carico del dipendente.

La valuta da corrispondere ai dipendenti per gli stipendi è quella del giorno di pagamento degli stessi.

14. Il Tesoriere si impegna a corrispondere in contanti, o in altra forma previo accordo con il Comune, gli onorari dovuti ai componenti i seggi elettorali in occasione di elezioni o referendum nazionali o locali, dietro presentazione da parte del Comune di apposito prospetto (anche su supporto magnetico o in formato informatico) così come stabilito dalle istruzioni del Ministero dell’Interno o della Regione o del Comune stesso, di volta in volta emanate.

15. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

16. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria o successiva a tale data o

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che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre.

17. Nessuna commissione, spesa e tassa inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo può essere posta a carico dei beneficiari o dell’ente.

18. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

19. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia.

Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di Tesoreria.

20. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di

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legge delle delegazioni medesime effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria.

21. L’ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (con anticipo all’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto”

preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: “da eseguire entro il ……… mediante girofondi dalla contabilità di questo Ente a quella di …….., intestatario della contabilità n. ………. Presso la medesima sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato”.

22. Il Tesoriere è tenuto al rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 6 – CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZE PER L’EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni

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concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.

2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’Ente e il Tesoriere adottano la seguente metodologia:

* l’effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’Ente;

* in assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 12;

* l’Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari.

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ART. 7 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia, numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale di quelli precedentemente consegnati.

2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto, il Regolamento di Contabilità, il Regolamento delle Entrate e il Regolamento Economale – se non già ricompreso in quello contabile – nonché le loro

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successive variazioni e le partecipazioni di nomina degli amministratori.

4. All’inizio di ciascun esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere:

* il Bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;

* l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e aggregato per risorsa e intervento.

5. Nel corso dell’esercizio finanziario, l’Ente trasmette al Tesoriere:

* le deliberazioni, esecutive, relative a prelevamenti dal fondo di riserva, e ogni variazione di bilancio;

* le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

ART. 8 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

2. Il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa e, con periodicità mensile, l’estratto conto. Inoltre rende disponibili i dati necessari per le verifiche di

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cassa.

3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e alla trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna all’ente di tali dati.

ART. 9 - VERIFICHE ED ISPEZIONI

1. L’Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs 267/2000 ed ogniqualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria, di cui all’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria:

di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria. In pari modo si procede per le

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verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario dell’Ente, il cui incarico è eventualmente previsto nel Regolamento di Contabilità.

ART. 10 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell’Ente, accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente.

L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi di applicazione delle norme di cui al successivo art. 12.

2. L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli

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interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alle movimentazioni delle anticipazioni l’Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti art. 4 comma 4 e art. 5 comma 4, provvede all’emissione dei relativi ordinativi d’incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente estingue immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti a eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’ente.

5. Il Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell’Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000, può

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sospendere fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l’utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di Tesoreria.

6. Sulle anticipazioni di tesoreria non viene richiesta alcuna commissione di massimo scoperto.- ART. 11 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia é correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10.

2. Per il rilascio delle suddette fidejussioni al Tesoriere verrà corrisposta una commissione percentuale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque percento).

ART. 12 - UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE

1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 10, comma 1, può, all’occorrenza

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e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo, per il pagamento delle spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In quest’ultimo caso, qualora l’Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 4.

2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D. Lgs. n.

267/2000.

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3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.

4. Resta ferma la possibilità per l’Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei trasferimenti statali di cui all’art. 47, comma 2, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, di attivare l’utilizzo di somme a specifica destinazione, giacenti in contabilità speciali, per spese correnti a fronte delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal fine l’Ente, attraverso il proprio servizio finanziario, inoltra, di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell’indicazione dell’importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito di somme da parte dello Stato.

5. L’utilizzo delle somme a specifica

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destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un’unica “scheda di evidenza”, comprensiva dell’intero “monte vincoli”.

ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO

1. Ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.

3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di

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volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.

4. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

ART. 14 - TASSO DEBITORE E CREDITORE

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10, viene applicato un interesse annuo nella seguente misura: Tasso Euribor a tre mesi (tasso 365) vigente tempo per tempo aumentato di 275 (duecentosettantacinque) basis points, senza ulteriori commissioni, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4.

2. Eventuali anticipazioni a carattere

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straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.

3. Per i depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica - lasciti e donazioni destinati a borse di studio, somme rivenienti dall'emissione di titoli obbligazionari e dalla contrazione di mutui - verranno corrisposti al Comune gli interessi nella misura pari al tasso Euribor a tre mesi (tasso 365) vigente tempo per tempo aumentato di 125 (centoventicinque) basis points la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4.

4. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse annuo lordo nella seguente misura: Euribor a tre mesi (tasso 365) vigente

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tempo per tempo aumentato di 125 (centoventicinque) basis points la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4.

ART. 15 - UTILIZZO DI SOMME FUORI DALLA TESORERIA UNICA

1. Al termine della sospensione del regime di tesoreria c.d. “mista” attualmente prevista fino al 31 dicembre 2014, le operazioni non soggette al riversamento sulla contabilità speciale saranno così regolamentate:

- accrediti:

* per contanti: valuta stesso giorno dell’effettivo versamento

* con modalità bonifico: valuta indicata sul bonifico.

- addebiti:

* mandati mediante bonifico: valuta stesso giorno dell’effettiva esecuzione dell’operazione di pagamento;

* mandati mediante bonifico con valuta

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beneficiario indicata sul mandato: valuta dell’addebito con uno scarto di tre giorni lavorativi;

* mandati con modalità di pagamento per cassa:

stesso giorno dell’effettiva esecuzione dell’operazione.

- giroconto: valuta stesso giorno dell’effettuazione dell’operazione.

2. Qualora nel corso della vigenza della convenzione vengano introdotte nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica e/o forme di suo superamento, alle nuove giacenze si applicano le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo e quelle stabilite al precedente art. 14 comma 3.

ART. 15 BIS - RESA DEL CONTO FINANZIARIO

1. Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello approvato con DPR 194/96, il “Conto del Tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.

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2. L’Ente, entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

3. L’Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione gratuitamente, i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente.

2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente.

3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell’Ente.

ART. 17 – CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Tesoriere alcun compenso.

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2. Al Tesoriere spetta invece il rimborso delle spese vive del servizio stesso quali quelle postali, per stampati, per oneri fiscali, per bolli di quietanza a carico del Comune nonché quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali, con periodicità annuale. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, emette i relativi mandati.

3. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, l’Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni bancarie vigenti tempo per tempo e i diritti reclamati da terzi coinvolti nell’esecuzione degli stessi.

ART. 18 – INNOVAZIONI TECNOLOGICHE RELATIVE AL SERVIZIO

1. Il Comune utilizza dei tracciati record per l'importazione/esportazione dei dati da e verso la tesoreria. Il Tesoriere, si impegna ad assicurare, a proprie spese, il mantenimento ovvero la predisposizione di analoghi tracciati record per

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assicurare lo scambio di flussi di dati tra il sistema contabile del Comune e la Tesoreria.

2. Il Tesoriere, su richiesta del Comune ed entro 30 giorni dalla richiesta stessa, si impegna ad attuare le procedure necessarie per consentire il pagamento di canoni o tariffe di servizi comunali o altre entrate, attraverso l’addebito su conto corrente bancario s.b.f. previa sottoscrizione del modello R.I.D./S.D.D. da parte del contribuente/utente. In particolare il Tesoriere dovrà, non imputando spesa alcuna a carico del Comune:

a) richiedere il codice SIA;

b) concordare con il Centro Elettronico Comunale i tracciati di scambio per:

1. l’allineamento elettronico archivi, 2. l’emissione dei R.I.D./S.D.D.,

3. l’acquisizione degli esiti dei R.I.D./S.D.D.

emessi;

c) provvedere alla apertura di un conto corrente appositamente dedicato all’accredito degli incassi R.I.D./S.D.D. fino alla verifica del “salvo buon fine”, con obbligo di immediato riversamento delle somme divenute certe sul conto di Tesoreria.

3. Alle operazioni di pagamento tramite

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R.I.D./S.D.D. su conti correnti aperti presso altre banche sarà applicata una commissione di € 0,48 (zero virgola quarantotto).

4. Il costo per la gestione dei singoli insoluti che il Comune verserà al Tesoriere non potrà risultare superiore a quanto pattuito tra le parti.

5. Il Tesoriere è tenuto a fornire al Comune, in modo sollecito, tutta la documentazione inerente il Servizio, elaborati, tabulati, così nel dettaglio come nei quadri riepilogativi.

6. Il Tesoriere è tenuto a fornire gratuitamente il servizio di home banking, trasmettendo altresì i dati del servizio di tesoreria con procedure compatibili con le dotazioni informatiche del Comune oltre ad un collegamento di posta elettronica abilitato all’invio e ricezione nei confronti del Comune.

7. E’ tenuto altresì ad installare e/o aggiornare le procedure informatiche atte a migliorare il servizio di Tesoreria.

8. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei software necessari sarà a carico del Tesoriere.

9. Il Tesoriere si impegna ad installare, entro 20 giorni dalla richiesta dell’Ente, presso gli

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uffici comunali n. 3 (tre) postazioni del sistema di pagamento mediante carta pagobancomat per gli incassi (POS), senza oneri di installazione, gestione e manutenzione. Per ogni postazione aggiuntiva rispetto a quelle precedentemente indicate verrà richiesto un canone fisso mensile di € 11,00 (undici/00).

Sulle riscossioni effettuate attraverso tutte le postazioni POS, quelle gratuite e, se del caso, quelle aggiuntive a pagamento, verranno applicate le seguenti commissioni:

- commissione su riscossioni tramite pagobancomat:

0,90% (zero virgola novanta percento);

- commissione su riscossioni tramite carta di credito o carta prepagata: 1,50% (uno virgola cinquanta percento).

ART. 19 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

1. Come previsto dall’art. 213 del D.Lgs.

18.8.2000, n. 267 così come sostituito dall’art.

1,c. 80 della L. 30.12.2004 n. 311, il Tesoriere gestisce il servizio di Tesoreria con modalità e criteri informatici. Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dati, informazioni e documentazione varia. Il Tesoriere garantisce,

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tramite apposita procedura, su richiesta dell’Ente, l’esecuzione degli ordinativi d’incasso e di pagamento emessi dal sistema informatico dell’Ente.

2. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Viene assicurata altresì la funzionalità dei collegamenti previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005 “Codificazioni, modalità e tempi per l’attivazione del SIOPE per gli enti locali”. Dovrà essere consentita la possibilità per i debitori dell'ente di effettuare on-line i pagamenti sul conto di tesoreria senza oneri o spese né a carico dell'ente né a carico dei debitori, con tutte le modalità più evolute previste dal sistema bancario (tramite home-banking ecc.).

3. Con riferimento alla gestione mediante

“ordinativo informatico” caratterizzato dalla applicazione della “firma digitale” così come definita dal d.p.r. 28.12.2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono

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concordati, su richiesta dell’Ente, flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere e soggetti terzi gestori del software per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale.

4. Il Tesoriere garantisce, senza costi per l’Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e eventuali e successivi aggiornamenti), dal protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e eventuali successivi aggiornamenti), dall’Agenzia per l’Italia Digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.

5. Il Tesoriere metterà a disposizione gratuitamente un collegamento informatico tramite Internet tipo “Home Banking” (o equivalenti) e - se necessari – le attrezzature informatiche nonché i programmi per il funzionamento, l’aggiornamento e l’assistenza tecnica, sempre senza oneri e spese per l’ente. Il Comune si riserva di specificare il

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tipo di informazioni e di dati da rendere disponibili telematicamente, senza oneri a carico dell’Ente.

6. La conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale, prodotti nell’ambito del servizio di tesoreria (reversali e mandati dematerializzati firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente), avverrà presso un soggetto terzo certificatore, accreditato presso l’Agenzia per l’Italia digitale e scelto dal Comune, che presenti i requisiti di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale.

7. Il Tesoriere dovrà mettere a disposizione del Comune per tutto il periodo della convenzione i dati ed i documenti informatici derivanti dal servizio di Tesoreria secondo le modalità tecniche che verranno concordate tra le parti.

8. Tutti gli oneri tecnici, finanziari e per la formazione del personale relativi all’attuazione e alla gestione delle suddette procedure, - anche eventualmente risultanti dall'offerta presentata in sede di gara - , che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software al tempo adottati dall’Ente, sono a totale carico

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del Tesoriere.

9. Il Tesoriere provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per l’Ente, ad effettuare il corretto collegamento, anche informatico, tra la situazione finanziaria alla data di cessazione dell’attuale tesoriere e la data di inizio del tesoriere subentrante.

10. Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all’Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo tesoriere e all’Ente in modo da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dell’Ente, senza oneri a carico dell’Ente.

ART. 20 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del D.Lgs.

267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto dell’Ente, nonché per tutte le

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operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria.

2. Il tesoriere risponde altresì per eventuali danni causati all’Ente affidante o a terzi.

ART. 21 - IMPOSTA DI BOLLO

1. L’Ente su tutti i documenti di cassa, con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione é soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

ART. 22 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione avrà durata dal 3.2.2014 al 31.12.2018, salvo rinnovo a mente dell'art.210 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 23 - SPONSORIZZAZIONE ANNUA

1. Il Tesoriere non è tenuto ad erogare a favore del Comune alcuna sponsorizzazione annua.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per l’espletamento del servizio, nonché la normativa

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vigente. Nell’espletamento del servizio, il Tesoriere si atterrà a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate dall’Ente, quest’ultimo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3 In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e di pagamento. L’impegno a continuare la gestione del servizio fino alla designazione di altro Istituto di credito, assume valenza generale; trova quindi applicazione in qualsivoglia fattispecie.

ART. 25 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le spese di stipulazione e registrazione della

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presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.

2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti all’Ente ai sensi della legge 8 giugno 1962, n.

604, i l v a l o r e d e l p r e s e n t e a t t o è d e t e r m i n a t o i n € 3 0 . 0 0 0 , 0 0 .

Si precisa che l’imposta di Bollo viene assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M.

22.02.2007.

Le imposte di registro saranno versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il sofware UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia dell’Entrate mediante piattaforma Sister.

ART. 26 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla Legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 27 - DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel

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preambolo della presente convenzione.

ART. 28 – CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà preliminarmente esperito tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti. Qualora la controversia non trovi composizione in tale sede, sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

ART. 29 – OSSERVANZA DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' E DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Tesoriere si impegna ad osservare gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, laddove applicabile.

Il Tesoriere si dichiara, altresì, edotto del contenuto del piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo atto compilato elettronicamente da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, su numero quarantanove pagine video oltre alla documentazione allegata sotto le

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lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, dandone lettura alle parti, documentazione allegata esclusa, per esplicita dispensa concessami dalle parti medesime, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale ai sensi dell’art. 24, del D. Lgs.

n. 82 del 7.3.2005, Codice dell’Amministrazione Digitale, firma di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.2.2013.

In presenza delle parti io Segretario Generale Comunale ho firmato digitalmente il presente atto.

Pietro Cervadoro (firma digitale)

Sergio Giovanni Piero (firma digitale)

Antonio Sebastiano Purcaro - Segretario (firma digitale)

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