• Non ci sono risultati.

Tale norma prevede, a decorrere dal 16 aprile 1979, data di entrata in vigore della legge, l'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo degli "operai&#34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Tale norma prevede, a decorrere dal 16 aprile 1979, data di entrata in vigore della legge, l'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo degli "operai&#34"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 40 del 14 agosto 1979

Oggetto: Articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20 concernente la proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi".

La legge 31 marzo 1979, n. 92, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 dell'1 aprile 1979, con l'articolo 6 (del quale si allega copia), reca importanti innovazioni in tema di delimitazione del campo di applicazione tra tutela agricola e industriale.

Tale norma prevede, a decorrere dal 16 aprile 1979, data di entrata in vigore della legge, l'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo degli "operai" assunti a tempo indeterminato, o determinato, dai datori di lavoro e per le attività in seguito specificati.

Si ritiene, in primo luogo, di precisare che nel termine "operai", di cui all'articolo in questione, debbono intendersi compresi, in base ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tutti coloro che, anche se con qualifica di impiegati, prestano opera manuale retribuita alle dipendenze altrui.

Per quanto concerne le attività si rileva che sono passati al settore agricolo i lavori di forestazione eseguiti direttamente da amministrazioni pubbliche (Regioni, Comuni, Provincie, Comunità montane) o concessi in appalto ad imprese singole o associate, ad esempio le cooperative di lavoratori forestali (cfr. lettera a), nonché quelli eseguiti da consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento (cfr. lettera b).

Dovranno inoltre essere assoggettati alla tutela assicurativa agricola gli "operai" dipendenti da questi ultimi enti (consorzi di irrigazione, miglioramento fondiario, eccetera) per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo (cfr. lettera b).

Tutti gli altri lavori eseguiti dai predetti enti, quali ad es. la costruzione degli impianti, la fornitura di acque a scopi non esclusivamente irrigui (per stabilimenti industriali, comprensori urbani ecc.), la costruzione e manutenzione di opere stradali ed ogni altra opera di bonifica non rientrante nella forestazione e nella fornitura di acque come sopra specificata, restano disciplinati dalle norme contenute nel Titolo I del vigente Testo Unico n. 1124/1965.

Saranno altresì inquadrati nel settore agricolo gli "operai", ivi compresi i guardiacaccia ed i guardiapesca, dipendenti da imprese che in forma singola o associata si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia (cfr. lettera c).

Resta escluso dalla particolare disciplina, per questa ultima attività (lettera c) il predetto personale dipendente da amministrazioni pubbliche (Regioni, Comuni, eccetera) con rapporto di lavoro di diritto pubblico.

Per quanto concerne infine la raccolta dei prodotti passata anch'essa al settore agricolo (cfr. lettera d), si precisa che assume ora rilievo l'attività di raccolta in sè considerata, indipendentemente dai fini perseguiti dal datore di lavoro che la effettua.

Alla luce della nuova normativa infatti è venuta meno l'impostazione conferita precedentemente alla materia, basata sulla distinzione tra la raccolta del prodotto svolta dall'impresa agricola quale fase dell'intero ciclo di coltivazione della terra e quella costituente fase di un diverso settore di attività.

Gli "operai" addetti a tutte le attività sopra elencate e per il periodo di adibizione alle stesse dovranno essere assoggettati alla contribuzione unificata presso lo S.C.A.U.

Per quanto concerne i relativi rapporti assicurativi, ove tali soggetti costituiscano la totalità del personale tutelato, la posizione assicurativa sarà posta in cessazione alla data del 15 aprile 1979 e di ciò saranno informati il datore di lavoro e lo S.C.A.U. Per la regolazione dovrà essere chiesta la dichiarazione delle retribuzioni inerenti al periodo 1° gennaio - 15 aprile 1979.

Per le eventuali eccedenze premi saranno osservate le disposizioni di cui all'articolo 44 del vigente Testo

(2)

Unico.

Nell'ipotesi invece che le maestranze in questione costituiscano solo parte del personale tutelato e la voce di tariffa sia unica, il passaggio al settore agricolo influirà solo in sede di regolazione del periodo assicurativo. Qualora risulti applicato un tasso ponderato tra voci relative alle lavorazioni considerate e ad altre che restano industriali occorrerà rideterminare lo stesso con effetto 16 aprile 1979.

A tal fine le Sedi provvederanno a rilevare le posizioni assicurative interessate al problema e, previa acquisizione di denuncia di esercizio aggiornata, a notificare le nuove classificazione e tassazione alla ditta facendo riferimento alla legge in oggetto.

Il Servizio meccanizzazione, che ne terrà conto in sede di regolazione, dovrà essere informato delle variazioni apportate.

Le voci di Tariffa che appaiono maggiormente indiziate sono le seguenti: forestazione 1112-1130, irrigazione 4311, guardiacaccia e guardiapesca 0413, raccolta dei prodotti 1111.

Per quanto concerne le prestazioni assicurative, atteso il rapporto di correlatività tra premi e prestazioni che caratterizza l'impianto assicurativo previsto dal vigente Testo Unico, le Sedi provvederanno:

- a riliquidare a norma del Titolo II del Testo Unico l'indennità per inabilita temporanea per le fattispecie che si sono verificate a partire dal 16 aprile 1979;

- ad applicare le disposizioni vigenti nel settore agricolo per la liquidazione della rendita per inabilità permanente o ai superstiti in tutte le pratiche relative ad eventi concretizzatisi dal 16 aprile 1979;

- a dare piena attuazione, nei confronti delle categorie interessate dal provvedimento legislativo in esame, all'articolo 209 del citato Testo Unico ove ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dallo stesso articolo;

- a segnalare a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione -, con modulo 10-I/CIDI/TR 80 di variazione, i dati modificati a seguito dell'applicazione della legge in parola, compresi quelli relativi alla riliquidazione delle indennità;

- a segnalare alla Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative - i casi per i quali il passaggio dal regime industriale delle prestazioni assicurative a quello agricolo dia luogo ad indennizzi di importo inferiore a quello già liquidato e pagato, dovendosi escludere eventuali recuperi.

All.1

Allegato alla circ. n.40/1979

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente la proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi.

OMISSIS

Art. 6.

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;

b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

(3)

c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;

d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli.

omissis

Riferimenti

Documenti correlati

Il  rapporto  tra  produzione  nazionale  e  fabbisogno  di  frumento  è  in  costante  squilibrio,  risentendo  della  forte  domanda  di  materia  prima 

Il totale delle domande di emersione di lavoro subordinato presentate in Italia è stato di 30.694, di cui la quasi totalità per il settore agricolo (96%), con un incremento

I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati ai fini dell'accertamento dei contributi di

A scioglimento della riserva contenuta nelle circolari numero 82/1974 (pagg. 160 deve valere non soltanto agli effetti contributivi, ma anche per il calcolo delle

INVESTIMENTI PER ACQUISTO/NOLEGGIO TRATTORI O MACCHINE AGRICOLE O FORESTALI A BASSO LIVELLO DI EMISSIONI. INQUINANTI E CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

L'evento è stato organizzato, dal Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro dell’Università della Tuscia in collaborazione con l’Associazione Italiana di Ingegneria

“ 1) A parziale integrazione delle disposizioni attuative emanate con la circolare in oggetto indicata, per quanto riguarda, l’applicazione al settore agricolo del decreto legge

• Prestiti per il miglioramento delle aziende agricole: sono prestiti a lungo termine per la modernizzazione e incorporazione della tecnologia nelle aziende.. Di solito