• Non ci sono risultati.

Proposta della II Commissione permanente SVILUPPO ECONOMI CO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proposta della II Commissione permanente SVILUPPO ECONOMI CO"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMI CO

,

FORMAZI ONE PROFESSIO NAL E E LAVORO

,

AFFARI EUROPEI E I NTERNAZI ONALI

,

SETTORE PRI MARI O (Seduta del 4 gennaio 2021)

Relatore di maggioranza:

M

IRKO

B

ILÒ

Relatore di minoranza:

A

NTONIO

M

ASTROVINCENZO

__________

sulla proposta di legge n. 14

a iniziativa del Consigliere Putzu

presentata in data 29 dicembre 2020

______

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI ECONOMIA ITTICA E SOSTEGNO ALLE IMPRESE

________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

2

Testo proposto

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 33/2019)

1. La rubrica dell’articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifun- zionalità nel settore della pesca marittima e del tu- rismo marittimo) è sostituita dalla seguente: “Fina- lità e oggetto”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r.

33/2019 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le disposizioni di questa legge si appli- cano anche alle imprese di acquacoltura, come definite dall’articolo 3 del decreto legislativo 9 gen- naio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della norma- tiva in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r.

33/2019 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il carattere di prevalenza di cui al comma 1 si realizza allorquando il tempo di lavoro impie- gato nell'attività di pesca professionale nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nelle atti- vità di cui al medesimo comma 1.”.

4. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 33/2019 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Tali fab- bricati devono essere conformi alla disciplina urba- nistica ed edilizia vigente.”.

5. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 33/2019, le parole: "nel comma 3 dell'articolo 19 bis" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 19 e se- guenti".

6. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r.

33/2019 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale approva gli ulteriori atti necessari all’attuazione delle disposizioni di questa legge entro novanta giorni dalla data di en- trata in vigore del regolamento di cui al comma 1.”.

7. Le lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 33/2019 sono abrogate.

Art. 2

(Modifica alla l.r. 47/2020)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2020, n. 47 (Ulteriore so- stegno finanziario alle micro e piccole imprese.

Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n.

13 “Misure urgenti per il sostegno alle attività pro- duttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emer- genza epidemiologica COVID-19) è aggiunto il se- guente:

Testo approvato dalla Commissione

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 33/2019) Identico

Art. 2

(Modifica alla l.r. 47/2020)

Identico

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

3

“1 bis. Per gli interventi previsti da questa legge è consentita la cumulabilità con gli interventi disci- plinati al comma 1 dell'articolo 3 della l.r.

13/2020.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano nuovi o mag- giori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Re- gione.

Art. 3

(Invarianza finanziaria) Identico

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza) Identico

Riferimenti

Documenti correlati

34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Re- gione), i consiglieri e i gruppi assembleari regio- nali, nonché gli ordini professionali, gli enti e le

“c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di pro- prietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione,

“1 bis. 76 re- cante “Misure urgenti per la semplificazione e l’in- novazione digitali”), i Comuni, al fine di favorire il massimo utilizzo e la riqualificazione del patrimo-

Al secondo periodo del medesimo comma 9 le parole “del dirigente del servizio sanità o del di- rigente del servizio politiche sociali” sono sostitui- te dalle seguenti: “del

22 (Norme in materia di riqualificazione urbana soste- nibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 "Interventi della re- gione per

programmazione e provveditorato 2010320019 SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO - CNI/15 -23.000,00 0,00 0,00 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Il carattere di prevalenza di cui al comma 1 si realizza allorquando il tempo di lavoro impie- gato nell'attività di pesca professionale nel corso dell'anno è superiore a

“b) da un massimo di sette rappresentanti desi- gnati dalle organizzazioni e associazioni di ca- tegoria del settore pesca, operanti a livello na- zionale e maggiormente