• Non ci sono risultati.

Proposta della II Commissione permanente SVILUPPO ECONOMI CO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Proposta della II Commissione permanente SVILUPPO ECONOMI CO"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

1

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMI CO

,

FORMAZI ONE PROFESSIO NAL E E LAVORO

,

AFF ARI EUROPEI E INTERNAZI ONALI

,

SETTORE PRI MARIO

(Seduta del 3 novembre 2021)

Relatore di maggioranza: G

IACOMO

R

OSSI

Relatore di minoranza: F

ABRIZIO

C

ESETTI

__________

sulla proposta di legge n. 70

a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Marinelli

presentata in data 8 settembre 2021

______

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2013, N. 5

(NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO)

________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA COMMISSIONI

2

Testo proposto

Art. 1

(Modifica all’articolo 2 bis della l.r. 5/2013)

1. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) è ag- giunta la seguente:

“j bis) un rappresentante del Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla le- gislazione vigente.

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1

(Modifica all’articolo 2 bis della l.r. 5/2013) 01. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartu- figeno) è sostituita dalla seguente:

“f) un rappresentante delle associazioni regio- nali di tartuficoltura e un rappresentante delle associazioni nazionali di tartuficoltura con sede nelle Marche.”.

1. Identico

Art. 2

(Invarianza finanziaria) Identico

Riferimenti

Documenti correlati

  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  comma  1  non 

300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per

c) formazione professionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal

Art. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono

DATO ATTO che la sottoscrizione della convenzione quadro e la sua attuazione non comportano oneri finanziari né a carico dell’Università (Dipartimento di Scienze politiche,

Da un punto di vista economico finanziario, il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria1. Infatti, come