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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA. DEL COMUNE Dl PADOVA DA PARTE DELL A.T.E.R. DELLA PROVINCIA

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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA’

DEL COMUNE Dl PADOVA DA PARTE DELL’A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Tra:

SCHIAVON Fernando nato a Padova il 08/09/1955, che interviene nel

presente atto in rappresentanza del Comune di Padova ai sensi dell'art 107 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella sua qualità di Capo Settore Servizi Sociali ad interim ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/0856 del 15/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sub “A”, nonché del proprio provvedimento n 29/0483 del 29/12/2015, quest’ultimo che autorizza la stipula del presente atto (c.f. del Comune 00644060287);

e

ZARAMELLA Gianluca nato a Padova il 20/05/1975, e domiciliato per la

carica a Padova in via Raggio di Sole n. 29, che interviene nel presente atto in qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda Territoriale per L’Edilizia Residenziale della Provincia di Padova che nel prosieguo del

presente atto verrà più brevemente denominata A.T.E.R. con sede in Padova, Via Raggio di Sole n. 29 (c.f. dell'A.T.E.R. 00222610289) in esecuzione dei poteri conferiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1591 del 10/11/2015, già pubblicata nel BURV n. 115 del 7 dicembre 2015.

Premesso che:

- il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente nel territorio del Comune di Padova è stato interessato negli anni da numerosi interventi, volti sia alla nuova costruzione di complessi edilizi, sia alla ristrutturazione, al risanamento o al recupero di edifici esistenti; complessivamente nel territorio del Comune di Padova insistono c.a. n. 5.300 alloggi destinati all'edilizia residenziale pubblica, sommando agli alloggi di proprietà comunale (c.a. 1.600) quelli di proprietà A.T.E.R.;

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- la gestione di tale patrimonio richiede pertanto una continua e costante sinergia tra gli Uffici del Comune e dell'A.T.E.R., considerato che al Comune compete l'indizione dei bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'approvazione delle graduatorie e la conseguente assegnazione, mentre I'A.T.E.R. svolge compiti prettamente gestionali considerata anche la natura di ente pubblico economico riconosciuto con L.R.V. 10/95;

- attualmente il Comune di Padova si avvale, per la gestione del proprio patrimonio, dell’A.T.E.R. di Padova, giusta convenzione sottoscritta il 22/12/2000 avente scadenza 31/12/2015;

- tale attività di gestione degli alloggi è considerata dal Comune di Padova quale attività istituzionale e non attività commerciale ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72;

- l'A.T.E.R. si pone, sostanzialmente, come unico punto di riferimento nel territorio e conseguentemente il servizio può essere ulteriormente e nuovamente direttamente affidato in gestione, senza ricorso a procedure di evidenza pubblica, avvalendosi della figura contrattuale denominata "global service", inteso come contratto d'appalto di servizi con il quale viene

affidata all'A.T.E.R. la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale includendo come prestazione accessoria anche la manutenzione degli immobili;

- l'art. 17, co. 10, della L.R.V. 10/96 espressamente prevede la possibilità per i Comuni di avvalersi, previa convenzione, dell'A.T.E.R. per l'espletamento delle funzioni amministrative indicate dalla normativa stessa;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/0856 del 15/12/2015 il Comune di Padova ha deliberato di affidare nuovamente la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica all'A.T.E.R.

approvandone lo schema di convenzione.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

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Art. 1

II Comune di Padova affida in gestione dall'1 gennaio 2016 e mediante mandato senza rappresentanza all’A.T.E.R. Territoriale per I' Edilizia Residenziale della Provincia di Padova, che agirà pertanto in nome proprio e per conto del Comune, le unità immobiliari individuate nell'elenco allegato alla presente convenzione sub "B". Gli immobili sono affidati ed accettati in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a seguito della precedente gestione. La consistenza di ciascuno dei suddetti immobili, nonché dei relativi accessori e pertinenze, risulta dall'elenco di cui sopra. Il Comune provvederà, entro la data di efficacia della presente convenzione, ad aggiornare i dati necessari ad una corretta gestione ed al calcolo dei canoni. Il Comune si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione intervenuta relativamente ai dati sopracitati, compresa la comunicazione di vendita degli immobili. L'affidamento e l'espletamento dei poteri gestionali dovranno ritenersi, inoltre, sin d'ora estesi ed operanti anche nei riguardi di quelle unità immobiliari che il Comune di Padova avesse a consegnare in gestione dopo la sottoscrizione del presente atto, giudicandosi sufficiente per entrambe le parti disporne l'identificazione a mezzo di successivi singoli verbali di consegna e di consistenza.

Art. 2

La gestione degli immobili in oggetto è regolata unicamente dalla presente convenzione, nonché da eventuali successivi atti integrativi, modificativi e di dettaglio, di cui le parti dovessero concordemente riconoscere la necessità o l'opportunità.

Art. 3

In dipendenza dell'incarico conferito ed accettato, l'A.T.E.R. provvederà ad ogni adempimento inerente e conseguente e comunque connesso alla gestione degli immobili affidati, ed in particolare:

- in nome di A.T.E.R. e per conto del Comune, alla stipula dei contratti di locazione con gli attuali assegnatari provvedendo, sulla base delle direttive del Comune, alla definizione di eventuali pendenze contrattuali, necessitanti

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di aggiornamento o revisione, sia sotto il profilo amministrativo che fiscale; - - l’applicazione della presente convenzione si estende per analogia anche ai contratti già stipulati, investendoli dunque di efficacia retroattiva;

- in nome di A.T.E.R. e per conto del Comune, alla stipula di nuovi contratti di locazione con i soggetti aventi diritto all’assegnazione nel rispetto della vigente normativa in materia;

- alla determinazione, secondo i criteri e le modalità stabilite da disposizioni nazionali, regionali o dal Comune proprietario, all'applicazione, all’aggiornamento, nonché alla riscossione dei canoni di locazione in nome proprio e per conto del Comune;

- all’esercizio di ogni azione amministrativa o legale per la riscossione dei canoni, spese condominiali e quant’altro dovuto dagli assegnatari, nonché delle azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei contratti di locazione nei casi di morosità o, comunque, di inadempienza dei locatari a clausole contrattuali regolamentari. Le suddette azioni, in quanto di stretta competenza della proprietà, saranno intraprese da A.T.E.R. ed il Comune, con la firma della presente convenzione, assegna pieno mandato e rappresentanza ad A.T.E.R. nel merito della quale saranno applicati i regolamenti adottati ed in uso presso l’A.T.E.R.. Le relative spese di giudizio non ripetibili restano a carico del Comune e saranno trattenute dagli incassi dell’esercizio di competenza. In caso di morosità dell’assegnatario, resta comunque di competenza del Comune la dichiarazione di decadenza ai sensi dell’art. 27 L.R. 10/1996 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che la successiva azione esecutiva (sloggio) ed i relativi oneri. Resta di esclusiva competenza del Comune l’esercizio di ogni azione legale intesa a tutelare il suo diritto di proprietà o possesso in caso di atti lesivi da parte di utenti o terzi. A.T.E.R. potrà procedere all’avvio di tali azioni previo conferimento di preciso mandato da parte del Comune, al quale faranno comunque capo gli oneri relativi;

- al compimento, più in generale, di ogni atto comunque connesso con la gestione del rapporto contrattuale con l’utenza e di tutti gli adempimenti

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conseguenti, relativi al rapporto di assegnazione di competenza dell’A.T.E.R., previsti dalle normative vigenti, ivi compresa la verifica periodica dei requisiti soggettivi previsti per la permanenza negli alloggi, oltre alla eventuale assistenza legale connessa ai rapporti gestionali, nonché al servizio di vigilanza amministrativa degli immobili concessi in gestione ad amministratori esterni sempre in applicazione dei regolamenti adottati ed in uso presso l’A.T.E.R. e allegati alla presente convenzione;

- alla comunicazione, al Comune assegnante, della sopravvenuta disponibilità di alloggi, nonché alla loro successiva consegna agli assegnatari interessati ed ai beneficiari provvisori ai sensi dell’art. 11, comma 6, L.R. 10/96;

- ad assumere a proprio carico la quota parte dell’imposta di registro, di competenza del proprietario, per la registrazione annuale dei contratti: tale importo sarà rimborsato dal Comune in sede di rendicontazione e trattenuto dagli incassi dell’esercizio di competenza;

- al compimento più generale di ogni atto comunque connesso con la gestione del rapporto contrattuale e con l’utenza. In caso di alloggi ubicati in fabbricati comprendenti anche unità immobiliari di proprietà di terzi, l’A.T.E.R. provvederà a compiere le necessarie azioni per tutelare i diritti del Comune nell’ambito del condominio, partecipando alle relative assemblee ove ritenuto opportuno ed applicando la normativa codicistica di riferimento.

L’A.T.E.R. potrà altresì gestire le parti comuni di singoli fabbricati anche mediante terzi professionisti, mantenendo legittimità fiscale ed amministrativa. A.T.E.R. potrà nominare gestori professionisti in presenza di fabbricati di unica proprietà (non condomìni), dando vigenza all’art. 1129 codice civile. Gli oneri di competenza della proprietà saranno trattenuti dagli incassi dell’esercizio di competenza;

- a volturare, in nome proprio e per conto del Comune, le utenze e i contratti relativi ai servizi connessi all’uso degli immobili attualmente intestati al Comune di Padova;

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- a fornire al Comune proprietario ogni documentazione analitica atta ad assolvere gli adempimenti di legge, nonché le proprie esigenze informative, gestionali e di controllo, con particolare riferimento all’inventario immobiliare;

- a comunicare tempestivamente al Comune di Padova il verificarsi di situazioni comportanti l’annullamento e/o la decadenza dell’assegnazione ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della L.R. 10/1996 e successive modificazioni;

- a rendicontare ed addebitare, in acconto ed a conguaglio, tutte le spese per forniture, servizi e manutenzioni sia relative alle parti comuni sia relative alle singole unità;

- al controllo ed alla vigilanza tecnica sullo stato manutentivo degli immobili e sul rispetto da parte degli inquilini della normativa edilizia vigente;

- alla gestione tecnica ed amministrativa ed alla realizzazione di interventi relativi alla manutenzione ordinaria e di pronto intervento degli immobili, in nome proprio e per conto del Comune, con esclusione di tutti quegli interventi che sono a carico dei conduttori ai sensi del Regolamento di ripartizione degli oneri, nonché per quelle previste a carico dei medesimi da norme di legge e dagli usi locali. Gli interventi saranno quelli di manutenzione ordinaria così come definiti dalla lett. a) dell’art. 31 della legge 457/78 e quelli di manutenzione straordinaria, definiti dalla lett. b) dell’art. 31 della legge 457/78, limitatamente ai casi valutati da A.T.E.R.

come indifferibili ai fini della incolumità delle persone fisiche e della sicurezza e della salubrità degli immobili;

- alla messa a disposizione, tramite accesso via web, di dati ed informazioni relativi al patrimonio di proprietà del Comune, presenti nel sistema di gestione aziendale.

Le spese di manutenzione a carico del Comune saranno fatturate in nome di A.T.E.R. e per conto del Comune.

Sarà adottato un unico Regolamento di ripartizione delle spese che renderà uniforme il trattamento tra tutti gli inquilini di edilizia residenziale pubblica e che decorrerà dalla data di efficacia della presente convenzione.

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Per quanto attiene ad interventi, nell’ambito del proprio patrimonio, di manutenzione programmata, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e demolizione con ricostruzione che il Comune dovesse inserire nella propria programmazione, l’A.T.E.R. si rende disponibile a sottoscrivere singole e specifiche convenzioni di service tecnico amministrativo per l’attuazione degli interventi stessi.

Art. 4

Per quanto riguarda le spese di gestione dei servizi e delle parti comuni, le stesse sono a carico degli assegnatari secondo normativa vigente. Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all’A.T.E.R. pieno mandato ad intervenire in rappresentanza del Comune stesso nelle riunioni di condominio degli stabili dove sono compresi gli alloggi affidati in gestione, con tutti i poteri conseguenti, anche per riunioni condominiali concernenti interventi di straordinaria manutenzione, per le quali vi sarà la partecipazione diretta dell’A.T.E.R., senza specifica delega del Comune proprietario. A.T.E.R. parteciperà altresì, se ritenuto opportuno, alle assemblee degli assegnatari afferenti a fabbricati di unica proprietà comunale, con poteri di controllo e vigilanza, anche sull’operato di eventuali Gestori/Amministratori (professionisti esterni) del fabbricato. Circa la manutenzione straordinaria da effettuarsi presso i condomìni con presenza di proprietà terze, il Comune di Padova si impegna ad approvare un budget specifico di spesa in sede annuale: l’ambito della materia infatti esclude qualsivoglia disciplina prevista dal Codice degli Appalti, rientrando in sede puramente civilistica.

Art. 5

A fronte della gestione degli immobili come definita al punto precedente, il Comune di Padova si impegna:

- a versare all’A.T.E.R. un compenso pari a €/mese 22,00 per alloggio (IVA esclusa), rivalutabile annualmente sulla base dell’indice ISTAT di dicembre a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno; tale compenso è relativo alla gestione tecnico-amministrativa degli immobili e comprende inoltre le spese

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tecniche e di gestione amministrativa sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento sugli immobili;

il codice IPA per la fatturazione elettronica è K9JCCP e l’indirizzo di posta elettronica certificata è servizi.sociali@comune.padova.legalmail.it;

- a rimborsare la quota parte dell’imposta di registro, di competenza del proprietario, per la registrazione annuale dei contratti in sede di rendicontazione e trattenuto dagli incassi dell’esercizio di competenza;

- a provvedere all’assicurazione degli immobili per il loro valore, contro i danni di incendio e rischi accessori, nonché contro la responsabilità civile verso terzi;

- a rimborsare all’A.T.E.R. i costi sostenuti per gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria così come precedentemente definita, nonché le spese notarili, legali, per amministratori condominiali, per la voltura iniziale delle utenze, e, più in generale, i costi sostenuti dall’

A.T.E.R., per le attività non ricomprese al precedente Art. 4; saranno oggetto di rimborso anche tutte quelle spese a carico dell’inquilino cessato qualora l’A.T.E.R. non sia riuscita ad ottenerne il rimborso; saranno oggetto di rimborso anche tutte le spese sostenute ed anticipate dall’A.T.E.R. per le quali l’A.T.E.R. non sia stata messa in grado, dal Comune, di ottenere il rimborso dagli inquilini;

- ad autorizzare lo stanziamento nel bilancio preventivo di una quota pari al 30% dei canoni riscossi per far fronte a interventi di manutenzione ordinaria, pronto intervento e di messa a norma, nonché per gli interventi di manutenzione decisi dalle assemblee condominiali, ove costituite. I compensi ed i rimborsi maturati saranno trattenuti dai canoni versati dai conduttori. Gli importi residui saranno versati al Comune di Padova in due rate uguali, rispettivamente il 15 ottobre (acconto) ed il 15 luglio (conguaglio e saldo) di ciascun anno in seguito alla presentazione, da parte di A.T.E.R., del bilancio consuntivo e della fattura relativa ai compensi di spettanza dell’A.T.E.R..

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Art. 6

Restano a carico del Comune, in qualità di proprietario, la dichiarazione annuale ed il versamento delle imposte dirette, indirette e locali, se ed in quanto dovute, relative agli stabili affidati in gestione.

Resta, inoltre, a carico del Comune se ed in quanto dovuto, il versamento al Fondo per l’edilizia residenziale pubblica dello 0.50% annuo del valore catastale del patrimonio realizzato a totale carico dello Stato, con esclusione degli alloggi collocati in area di protezione, come da art. 19 L.R.

10/1996.

A tal fine l’A.T.E.R. si impegna a fornire i dati relativi all’anno precedente.

Art. 7

La presente convenzione ha la durata di anni cinque, con decorrenza dall’1.1.2016 e scadenza il 31.12.2020.

La convenzione potrà essere risolta anticipatamente, oltre che per accordo tra le parti, anche unilateralmente, con preavviso da inviarsi con lettera raccomandata a.r. entro il 31 dicembre e con effetto dal 1 gennaio del secondo anno successivo, qualora ricorrano gravi motivi. Resta inteso che A.T.E.R. potrà unilateralmente recedere dalla presente convenzione con preavviso di sei mesi in caso di provata mancata sostenibilità economica dell’attività prevista dalla medesima. Sono fatti salvi i diversi tempi imposti da eventuali disposizioni legislative nazionali e/o regionali di riforma istituzionale. In ogni caso l’A.T.E.R. si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti della propria natura giuridica e/o dei compiti istituzionali che possano modificare le attuali competenze e l’attuale organizzazione, allo scopo di consentire, all’Amministrazione Comunale stessa, di valutare la possibilità di risoluzione anticipata della presente convenzione, senza peraltro che per questo possano essere avanzate richieste di risarcimento danni o di indennizzi.

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Art. 8

È, in ogni caso, vietato l’affidamento a terzi del servizio di gestione e manutenzioni delle unità immobiliari oggetto della presente convenzione.

Art. 9

Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l’A.T.E.R. che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 10

Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra A.T.E.R. e il Comune durante l’esecuzione del servizio, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è esclusa la competenza arbitrale. Le controversie saranno pertanto rimesse alla competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova.

L’eventuale contenzioso non esime l’A.T.E.R. dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà quindi ritenuta illegittima, salvo quanto previsto dall’art. 1460 del codice civile. Per la notifica degli atti eleggono domicilio: il Comune nella propria sede di via del Municipio, 1 - 35122 Padova. e l’A.T.E.R. nella propria sede di Padova, Via Raggio di Sole n. 29.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2

Le spese della presente convenzione, inerenti e conseguenti, ivi compreso il pagamento dell’IVA, sono a carico del Comune. Trattandosi di prestazione soggetta ad IVA, il presente atto sarà soggetto all’applicazione dell’imposta fissa di registro a norma dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale,

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giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate - Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

Art. 13

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale, mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l'accredito dell'importo su appoggio bancario sono a carico dell’A.T.E.R.. Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l’A.T.E.R. ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IT42S0622512186100000300294 presso la banca Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.. I soggetti delegati a operare su tale conto sono i signori Zaramella Gianluca, nato a Padova il 20/05/1975 codice fiscale ZRM GLC 75E20 G224W, Giambruni Vittorio nato a Venezia il 20/09/1955 codice fiscale GMB VTR 55P20 L736T, Rusciadelli Simonetta nata a Treviso il 23/03/1969 codice fiscale RSC SNT 69C63 L407L, Bressan Iside nata ad Abano Terme (Pd) il 09/02/1969 codice fiscale BRS SDI 69B49 A001I. A pena di nullità assoluta del presente contratto, l’A.T.E.R. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Le parti, inoltre, anche ai sensi dell’art. 3 della suddetta L. 13 Agosto 2010, n. 136, come integrata e modificata, oltre che dell’art. 1456 del codice civile., daranno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità di tutti i pagamenti riconducibili al contratto stesso, comporterà l’immediata risoluzione di diritto della convenzione.

Il codice di identificazione gara è 6531247B84.

L’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta

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previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.

Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'A.T.E.R..

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il COMUNE Per A.T.E.R.

Dott. Fernando Schiavon Dott. Zaramella Gianluca

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 codice civile si accettano espressamente le clausole previste agli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente convenzione.

Per il Comune

Dott. Fernando Schiavon

Rep. n. 80064

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto dott. Lorenzo Traina, Segretario Generale del Comune di Padova che:

- le firme digitali in calce alla presente scrittura privata e nell’allegato sono state apposte in mia presenza dai signori la cui identità dichiaro di aver verificato:

SCHIAVON Fernando nato a Padova il 08/09/1955, che interviene nel

presente atto in rappresentanza del Comune di Padova ai sensi dell'art 107 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella sua qualità di Capo Settore Servizi Sociali ad interim ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/0856 del 15/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, che in copia

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conforme all’originale si allega al presente atto sub “A”, nonché del proprio provvedimento n 29/0483 del 29/12/2015, quest’ultimo che autorizza la stipula del presente atto (c.f. del Comune 00644060287);

ZARAMELLA Gianluca nato a Padova il 20/05/1975, e domiciliato per la

carica a Padova in via Raggio di Sole n. 29, che interviene nel presente atto in qualità di Commissario Straordinario dell'A.T.E.R. della Provincia di Padova con sede in Padova, Via Raggio di Sole n. 29 (c.f. dell'A.T.E.R.:

00222610289) in esecuzione dei poteri conferiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1591 del 10/11/2015 già pubblicata nel BURV n. 115 del 7 dicembre 2015;

- il certificato elettronico utilizzato dalle parti al momento della sottoscrizione del presente atto è valido;

- il contenuto dell’atto sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

Della stessa scrittura privata ho dato lettura alle parti le quali mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Essa consta di n. 13 (tredici) facciate.

Il giorno 31 (trentuno) del mese di dicembre dell’anno 2015 (duemilaquindici).presso la sede di via N. Tommaseo n. 60.

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