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Omesso versamento di ritenute certificate: ultime sentenze

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Academic year: 2022

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Omesso versamento di ritenute certificate: ultime sentenze

Autore: Redazione | 06/09/2021

Acquisizione della dichiarazione modello 770; dichiarazione di fallimento; elevazione delle soglie di rilevanza penale.

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Omesso versamento di ritenute certificate: la mancata riscossione di crediti

Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere agli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto. A tal uopo, è irrilevante la mancata riscossione di crediti, atteso che l’inadempimento dei clienti rientra nel normale rischio di impresa.

Corte appello Ancona, 15/04/2021, n.353

Reati tributari: il sequestro preventivo

In tema di reati tributari, la natura fungibile del denaro non consente il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta delle somme depositate sul conto corrente bancario di una società dichiarata fallita, corrispondenti alle rimesse effettuate dal curatore fallimentare successivamente alla data di consumazione del reato da parte del legale rappresentante della stessa, in quanto esse, non derivando dal reato, non ne possono costituire il profitto. (Fattispecie relativa al reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate ex art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Cassazione penale sez. III, 29/09/2020, n.31516

Il rilascio ai sostituiti delle certificazioni sulle ritenute

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, di cui all’art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, per integrare il “rilascio” ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta non si richiede soltanto la formazione, ancorché perfezionata attraverso la loro

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sottoscrizione, delle certificazioni in esame, ma è necessaria l’avvenuta esternazione di queste ultime rispetto alla sfera del loro redattore e la loro materiale consegna ai rispettivi destinatari o, quanto meno, a taluno di essi.

(Fattispecie alla quale la Corte ha ritenuto applicabile, “ratione temporis”, la disciplina dettata dall’art. 10-bis cit. nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 7, comma 1, lett. b), d.lg. 24 settembre 2015, n. 158).

Cassazione penale sez. III, 13/07/2020, n.25987

La procedura di concordato preventivo

In tema di reati tributari, la procedura di concordato preventivo scrimina il reato di omesso versamento di ritenute di cui all’art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n.

74, riguardante gli obblighi scaduti tra la presentazione dell’istanza di ammissione al concordato, sia esso “in bianco” che con deposito del piano, e l’adozione del relativo decreto, solo ove sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato, o comunque non autorizzato, come invece richiesto dall’interessato, il pagamento dei suddetti debiti, essendo in tal caso configurabile la scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autorità di cui all’art. 51 c.p.

(Fattispecie di sequestro in cui la Corte ha specificato che, in mancanza di dette condizioni, il mero decreto di ammissione al concordato non vale a scriminare

“retroattivamente” gli omessi versamenti relativi a debiti scaduti anteriormente).

Cassazione penale sez. III, 20/02/2020, n.13628

Esclusione della colpevolezza per forza maggiore

L’inadempimento agli obblighi tributari penalmente rilevanti può essere ricondotto all’art. 45 c.p. solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore, il quale non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause imprevedibili, non dipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (fattispecie relativa all’accusa di omesso versamento di ritenute dovute o certificate per un ammontare superiore alla soglia di punibilità).

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Cassazione penale sez. III, 13/12/2019, n.15218

Domanda di concordato

Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento delle ritenute certificate, di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis, la proposizione di una domanda di concordato, la sua ammissione e l’omologazione non impediscono il pagamento del debito tributario sorto in epoca anteriore, ma scadente dopo la presentazione della domanda medesima, per cui non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, perché essa non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione e la causa di giustificazione dell’art. 51 c.p. può essere invocata laddove l’imputato sia destinatario di un

“ordine legittimo” del tribunale civile con cui si impone il divieto di pagamento dei crediti anteriori alla proposta di concordato.

Cassazione penale sez. III, 05/12/2019, n.13092

Modello 770 e prova del rilascio del CUD per i fatti anteriori al 2015

In tema di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10 bis d.lg. n.

74/2000 ed a seguito della modifica apportata dal d.lg. n. 158/2015, la prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate non può essere raggiunta dalla sola acquisizione del modello 770, dal momento che quest’ultimo non contiene la dichiarazione del sostituto d’imposta di avere tempestivamente emesso le certificazioni. Ai fini della suddetta prova, comunque, non è necessaria l’acquisizione materiale delle certificazioni stesse, perché ben possono supplire prove documentali anche di altro genere o prove orali, in primis le dichiarazioni rese dal sostituito.

Cassazione penale sez. III, 20/11/2019, n.16434

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Ammissione al concordato preventivo

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nel caso di ammissione al concordato preventivo, non è configurabile il “fumus” del reato di cui all’art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 per l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate in relazione agli obblighi scaduti successivamente alla presentazione dell’istanza di ammissione al concordato, in quanto gli effetti di tale ammissione decorrono dalla data della presentazione della relativa domanda.

Cassazione penale sez. III, 02/04/2019, n.36320

Reati della stessa indole

La definizione di reati “della stessa indole”, posta dall’art. 101 c.p. e rilevante per l’applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 2, n. 1, prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati, e conseguentemente deve ritenersi corretta la decisione che con accertamento in fatto ha ritenuto della stessa indole i reati di omesso versamento IVA e delle ritenute certificate con il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali.

Cassazione penale sez. III, 15/02/2019, n.29400

Reato di omesso versamento di ritenute certificate: configurabilità

In tema di delitto di omesso versamento di ritenute certificate, al fine di verificare se il reato è configurabile, non è sufficiente la sola verifica “a campione” delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, in modo da pervenire ad una valutazione presuntiva dell’entità dell’inadempimento, ma è necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni onde accertare se l’omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista dalla norma incriminatrice.

Cassazione penale sez. III, 14/02/2019, n.13610

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Reato di omesso versamento di ritenute certificate: quando si consuma?

Il reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall’art. 10-bis d.lg.

10 marzo 2000, n. 74, essendo integrato da una condotta insussistente, si realizza e si consuma con l’omissione del versamento che supera la soglia minima prevista alla scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta dell’anno precedente.

Cassazione penale sez. III, 23/01/2019, n.22061

Omesso versamento di ritenute certificate: prova del rilascio delle certificazioni

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, ai fini della prova del rilascio delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod.770.

Cassazione penale sez. III, 05/07/2018, n.49705

Acquisizione del modello 770

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall’art. 7, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all’art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l’ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod. 770.

Cassazione penale sez. un., 22/03/2018, n.24782

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Modello 770: ha valenza indiziaria?

La valenza indiziaria della sola presentazione del modello 770, ai fini della prova del rilascio delle certificazioni, non solo non è sorretta da alcuna massima di esperienza e dall’id quod plerumque accidit, ma è anche implicitamente, e indiscutibilmente, esclusa dal legislatore, che altrimenti avrebbe molto più semplicemente punito con la sanzione penale l’omesso versamento (oltre una certa soglia) di ritenute risultanti dal modello 770 e non già di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti.

Cassazione civile sez. I, 19/01/2018, n.1439

La responsabilità del curatore fallimentare

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, in caso di dichiarazione di fallimento, con nomina del curatore fallimentare intervenuta prima del termine ultimo per effettuare il versamento Iva il legale rappresentante della società tenuto ad adempiere all’obbligo di versamento deve identificarsi nel curatore fallimentare e non nel precedente amministratore il quale perciò non può rispondere del relativo illecito penale, se non quale “extraneus”.

Cassazione penale sez. III, 11/10/2017, n.9466

Omesso versamento di ritenute fiscali e restituzione degli atti al giudice rimettente

Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, censurato per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a euro 50.000 per ciascun periodo d’imposta, anziché a euro 103.291,38.

Successivamente all’ordinanza di rimessione, è intervenuto il d.lgs. 24 settembre

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2015, n. 158, il cui art. 7 ha modificato la norma censurata, prevedendo che le ritenute, il cui omesso versamento assume rilievo penale, possano risultare, oltre che dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, anche dalla dichiarazione di sostituto d’imposta, innalzando, al tempo stesso la soglia di punibilità dell’illecito dai precedenti 50.000 euro a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta: dunque, a un importo più elevato di quello che il giudice a quo ha chiesto di introdurre, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011. Si rende quindi necessario un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione sollevata alla luce dello ius superveniens (ordd. nn. 256 del 2015, 14, 89, 229, 230 del 2016, 141 del 2017).

Corte Costituzionale, 12/07/2017, n.168

Omesso versamento di ritenute dovute sulla base del modello 770

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall’art. 7 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all’art. 10-bis del d.lgs.

10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l’ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, non è sufficente l’acquisizione della dichiarazione ovvero la testimonianza del funzionario erariale sul contenuto delle stesse, ma è necessario dimostrare l’effettivo rilascio ai sostituiti delle certificazioni da cui risultano le ritenute il cui versamento è stato omesso.

(In motivazione, la S.C. ha osservato che l’estensione del reato operata dalla novella dimostra che la precedente formulazione del citato art. 10-bis non solo racchiudeva nel proprio perimetro di tipicità esclusivamente l’omesso versamento di ritenute risultanti dalla predetta certificazione, ma richiedeva anche la necessità della prova del suo rilascio ai sostituiti, non rilevando in senso contrario l’indicazione della relazione illustrativa al d.lgs. n. 158 del 2015, secondo cui la modifica avrebbe “chiarito” la portata del precedente modello legale della fattispecie incriminatrice).

Cassazione penale sez. III, 27/06/2017, n.55758

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Omesso versamento di ritenute: le soglie di rilevanza penale

Sono da revocare tutti i decreti penali di condanna per omesso versamento di ritenute certificate, anche nel caso di sanzione definitiva. Ad affermarlo è la Cassazione che certifica così le conseguenze penali del decreto 158/2015 il quale aveva innalzato le soglie di rilevanza penale da 50 a 150mila euro con la susseguente abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva a oggetto somme pari o inferiori a detto importo.

L’elevazione dell’importo a 150mila euro, infatti, ha determinato l’abolizione del reato commesso in precedenza. Per la Corte, dunque, si è verificata un’ipotesi di abolizione di reato in relazione a tutti i casi inferiori alla nuova soglia.

Cassazione penale sez. III, 11/05/2017, n.34362

Omesso versamento di ritenute certificate: sequestro preventivo del profitto

Il profitto del reato tributario, è passibile di sequestro preventivo ai fini di confisca obbligatoria anche in caso di accordi di rateizzazione del debito erariale.

L’impegno assunto dal contribuente e il pagamento delle relative rate alla prevista scadenza non inibisce, dunque, l’adozione della misura cautelare che, disposta ai sensi del comma 2 dell’art. 321 c.p.p., non presuppone prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità del bene; ciò neppure in caso di omesso versamento di ritenute certificate, per cui pur prevista l’operatività di causa di non punibilità, il relativo profitto permane soggetto a confisca obbligatoria.

Cassazione penale sez. III, 15/02/2017, n.35781

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Certificazione del sostituto di imposta

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall’art. 7 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all’art. 10 bis del D.Lgs.

10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l’ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che per i fatti pregressi la prova dell’elemento costitutivo del reato non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione, essendo necessario dimostrare l’avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta.

Cassazione penale sez. III, 07/01/2016, n.10104

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