• Non ci sono risultati.

Opposizione iscrizione ipoteca fiscale: competenza

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Opposizione iscrizione ipoteca fiscale: competenza"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Opposizione iscrizione ipoteca fiscale: competenza

Autore: Redazione | 14/11/2018

Regole sulla giurisdizione: il ricorso contro l’iscrizione ipotecaria effettuata da Agenzia Entrate Riscossione non si presenta più sempre alla Commissione Tributaria. La competenza dipende dalla natura del debito.

(2)

Se dovesse arrivarti un preavviso di ipoteca per l’omesso pagamento di una cartella esattoriale o se l’iscrizione ipotecaria dovesse provenire direttamente dall’Agenzia delle Entrate sapresti a quale giudice fare ricorso? Può sembrare una questione banale, ma le regole sulla competenza per l’opposizione all’iscrizione dell’ipoteca fiscale hanno spesso interessato le pronunce della Cassazione creando non pochi dubbi interpretativi tra gli avvocati e gli stessi giudici. Solo di recente, la Suprema Corte ha superato il tradizionale orientamento che fissava, per tali tipi di controversie, la giurisdizione sempre in capo alle Commissioni Tributarie. Ora le regole sembrano più chiare e nette; non è più difficile dunque stabilire qual è il giudice competente nei ricorsi contro l’ipoteca esattoriale.

Di tanto parleremo qui di seguito. Lo faremo però non prima di aver spiegato quando il fisco o l’esattore possono iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, potere che – a differenza dei creditori privati – è piuttosto limitato. Ma procediamo con ordine.

Chi può iscrivere l’ipoteca sugli immobili dei contribuenti?

Di solito a iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente è l’agente della riscossione che, per le imposte statali è l’Agenzia Entrate Riscossione mentre per le imposte locali può essere una società privata.

L’ipoteca esattoriale (ossia quella dell’Agente della Riscossione) può essere iscritta su qualsiasi immobile del contribuente purché non si tratti della cosiddetta “prima casa”. È tale l’immobile adibito a civile abitazione, luogo di residenza del debitore, non accatastato nelle categorie A/8 e A/9 e sempre a condizione che il contribuente non abbia altri immobili (anche terreni) di proprietà.

Se dovesse mancare una di tali condizioni, l’ipoteca può essere iscritta a patto che il debito superi 20mila euro.

Dunque, l’ipoteca esattoriale può scattare in una delle seguenti condizioni:

debito maggiore di 20 mila euro, se il contribuente ha più di un immobile;

debito maggiore di 20 mila euro, se il contribuente non risiede nell’unico immobile di proprietà o se questo non è adibito a civile abitazione (ad

(3)

esempio, è un negozio) oppure è di lusso (categorie A/8 e A/9).

Affinché l’esattore possa iscrivere ipoteca deve inviare al contribuente, almeno 30 giorni prima, un preavviso in cui va indicato l’importo non corrisposto, le cartelle a cui questo si riferisce, la data di notifica delle suddette cartelle.

Il contribuente può bloccare l’iscrizione dell’ipoteca chiedendo, entro i suddetti 30 giorni, la rateazione del debito.

Se il contribuente dovesse accorgersi che una parte o tutto il debito è prescritto o non è dovuto può fare opposizione al preavviso di ipoteca.

Anche l’Agenzia delle Entrate e qualsiasi altra amministrazione finanziaria (ad es. l’Agenzia delle Dogane) può iscrivere un’ipoteca fiscale sugli immobili del contribuente. Ma per poter attuare tale misura cautelare deve prima farsi autorizzare dalla commissione tributaria nel corso di un giudizio apposito.

L’Agenzia deve richiedere la misura cautelare con istanza intestata al presidente della Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio o ente che ha emesso o ha competenza ad emettere il provvedimento con il quale viene contestata la violazione ed irrogata la sanzione.

Non hanno invece rilevanza l’ubicazione dei beni oggetto delle misure richieste, né il domicilio fiscale del trasgressore.

L’istanza deve essere adeguatamente motivata e deve indicare le circostanze di fatto e di diritto che mettono in pericolo la riscossione del credito erariale.

In pratica, l’istanza deve contenere tutti i seguenti elementi:

l’indicazione del titolo in base al quale si procede (atto legittimante) e della somma per la quale si intende procedere nonché le ragioni che stanno alla base della pretesa e le circostanze che la rendono attendibile e sostenibile (il cosiddetto fumus boni iris);

le ragioni, analiticamente descritte e supportate da elementi oggettivi, che giustificano il timore di perdere la garanzia del credito nel periodo intercorrente tra la notifica e la riscossione (il cosiddetto periculum in mora);

l’individuazione e la descrizione puntuale dei beni o dei diritti che si intendono sottoporre a ipoteca.

(4)

L’ufficio deve notificare l’istanza, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate.

Automatica iscrizione dell’ipoteca da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione

Se per l’opposizione all’ipoteca dell’Agenzia delle Entrate non si pongono particolari problemi essendo questa richiesta – come appena detto – in contraddittorio con il contribuente moroso, invece contro quella dell’Esattore è necessario un’apposito giudizio. Difatti l’Agenzia Entrate Riscossione è autorizzata a iscrivere ipoteca senza bisogno di passare prima da un giudice che verifichi il proprio credito. La cartella esattoriale è infatti essa stessa un titolo esecutivo. Ciò non toglie che il contribuente possa ugualmente fare opposizione in qualsiasi momento (per motivi di merito).

Opposizione all’ipoteca di Agenzia Entrate Riscossione: giurisdizione

Vediamo ora le regole in merito alla competenza relativa ai giudizi aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria. Come anticipato in apertura, è stato superato l’orientamento secondo cui tali controversie rientrano nella giurisdizione del giudice tributario (la CTP), indipendentemente dalla natura del credito cui si riferisce la garanzia ipotecaria.

Oggi invece la Cassazione ha chiarito che la giurisdizione viene determinata in base alla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione: la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi, se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e, in parte, a crediti non tributari.

In buona sostanza, e detto in parole povere, le regole sono le seguenti:

se la cartella esattoriale ha ad oggetto un tributo, la giurisdizione spetta alla Commissione Tributaria;

se la cartella esattoriale ha ad oggetto una sanzione amministrativa, la giurisdizione e la competenza sono del giudice di pace;

(5)

se la cartella esattoriale ha ad oggetto un contributo previdenziale (all’Inps) o assistenziale (all’Inail), la giurisdizione e la competenza sono in carico al tribunale ordinario sezione lavoro.

Potrebbe però succedere che l’ipoteca venga iscritta per più cause di credito; in tale ipotesi si dovrà agire presso giudici differenti.

Le controversie relative ai contributi dovuti ai consorzi stradali obbligatori costituiti per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali, attesa la natura tributaria di tali oneri, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Per le cartelle di pagamento relative a spese processuali e a somme dovute alla Cassa delle ammende la competenza è del giudice ordinario, non attenendo a crediti tributari.

Anche la giurisdizione sulla controversia nascente dall’impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, cui sia sottesa una pretesa creditoria per «spese processuali», appartiene al giudice ordinario.

Riferimenti

Documenti correlati

Le necessità cui deve rispondere il sistema di gestione dati di Thesaurus sono dunque almeno due: gestire le informazioni direttamente riferibili agli oggetti archeologici sulla

Sarebbe per- ciò una dannosa cultura “proprietaria” della giurisdizione, quella che rivendicasse spazi di intervento a danno dell’altra e non considerasse che la pluralità

4 state significativamente valorizzate dalla stessa Corte costituzionale italiana (sentenza n. Non sono peraltro mancate e continuano a registrarsi crescenti sollecitazioni,

Secondo il tribunale, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, sollevata dalla difesa della Schindler, era infondata, nonostante fossero intervenute

Una volta analizzata la giurisdizione delle Commissioni tributarie, si fa riferimento alla disciplina della competenza nel processo tributario, che viene definita come concreta

Massimo Luciani - professore ordinario dell’Università La Sapienza Roma Ernesto Lupo - consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari dell'amministrazione della

In tema di ritenute alla fonte: l’azione di ripetizione promossa dal sostituto (es. datore di lavoro) contro il sostituito (es. lavoratore) per ritenute non effettuate appartiene:.

c) del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), nel senso che deve essere assicurata a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti