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1. La giurisdizione e la competenza

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„ 1. La giurisdizione e la competenza 

Sommario: 1. La giurisdizione e la competenza - 1.1. La funzione giurisdizionale - 1.2.

I sistemi processuali - 1.3. I principi costituzionali - 1.3.1. L’art. 111 Cost. - 1.4. Il giudice - 1.4.1. La cognizione del giudice penale - 1.4.2. Le questioni pregiudiziali - 1.5. La compe- tenza - 1.5.1. Le regole per la determinazione della competenza - 1.5.2. La competenza per materia: corte di assise … - 1.5.2.1. … giudice di pace … - 1.5.2.2. … e tribunale - 1.5.3.

La competenza per territorio - 1.5.4. La competenza per i reati commessi all’estero - 1.5.5. La competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati - 1.5.6. La competenza determinata dalla connessione - 1.6. La riunione e la separazione dei processi - 1.7. I provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza - 1.7.1. Le prove acquisite dal giu- dice incompetente - 1.7.2. Le misure cautelari disposte dal giudice incompetente - 1.8. I conflitti di giurisdizione e di competenza - 1.8.1. La risoluzione del conflitto

1.1. La funzione giurisdizionale

La giurisdizione – che insieme alla legislazione e alla amministrazione costituisce una delle fondamentali funzioni dello Stato – assolve la spe- cifica funzione di dare concreta applicazione alla norma giuridica, per sua natura generale e astratta.

Tale potestà pubblica è affidata al potere giudiziario, ossia alla magistra- tura e, in materia penale, si traduce nella funzione diretta ad applicare ai casi concreti la legge penale, valutando la fondatezza della pretesa punitiva dello Stato con la comminazione, all’esito di un giudizio, della sanzione penale.

In presenza di norme che stabiliscono quali siano le condotte vietate (o quelle imposte), attraverso l’esercizio dell’attività giurisdizionale si perviene all’accertamento della responsabilità, in capo all’autore del reato, con la conseguente applicazione della pena stabilita dal legisla- tore.

I diversi interessi tutelati consentono di distinguere la giurisdizione pe- nale da quella civile:

– il giudice penale interviene in caso di violazione di quelle norme (pe- nali) la cui violazione comporta l’applicazione della sanzione penale (de- tentiva o pecuniaria, principale o accessoria);

– il giudice civile si occupa di dirimere le controversie insorgenti dalla violazione di diritti soggettivi (su impulso del soggetto che ne è titolare) al fine di accertare la fondatezza della pretesa di chi incardina il giudizio (attore o ricorrente). 

Potestà pubblica

Interessi tutelati

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1.2. I sistemi processuali

In seno alla giurisdizione penale si è soliti distinguere il sistema proces- suale inquisitorio da quello accusatorio.

Solo dopo la rivoluzione francese, gli elementi dell’uno e dell’altro sono stati variamente combinati dando vita a sistemi processuali misti (Ubertis, Argomenti di procedura penale, II, Milano, 2006, 111).

Caratteristiche del sistema accusatorio sono:

– libertà di accusa riconosciuta all’offeso, ai congiunti o al quivis de po- pulo, senza la quale è precluso l’intervento del giudice;

– impossibilità per il giudice di raccogliere prove che devono essere for- nite dalle parti sulla base di una sostanziale parità davanti al giudicante;

– il processo è pubblico;

– il processo è caratterizzato dalla oralità, con formazione della prova davanti al giudice terzo e imparziale nel contraddittorio delle parti e in tempi ristretti;

– libertà dell’accusato sino alla irrevocabilità della sentenza di condanna.

Caratteristiche del sistema inquisitorio sono:

– la figura del giudice e quella dell’accusatore si fondono in un unico soggetto, il c.d. inquirente (o inquisitore), non esistendo un accusatore e un accusato come parti processuali in senso tecnico;

– poteri del giudice in relazione all’instaurazione del giudizio e alla rac- colta delle prove;

– segretezza dell’attività del giudice sia nei confronti dei terzi sia nei confronti delle parti;

– processo prevalentemente scritto;

– ammessa la carcerazione preventiva, ossia la limitazione della libertà personale prima dell’accertamento definitivo della responsabilità dell’ac- cusato.

Il sistema accusatorio risulta maggiormente rispettoso dei diritti di li- bertà della persona venendo così preferito negli Stati di ispirazione libe- ral-democratica, tuttavia, come anticipato, nelle più recenti codificazio- ni i due sistemi risultano combinati, dando vita a modelli a struttura mista (Guadalupi, Commentario sistematico al codice di procedura penale, Piacenza, 2016, 542).

Ed è proprio a quest’ultimo tipo di modello che si è rifatto l’ordinamento italiano posto che i procedimenti delineati nell’attuale codice di procedura penale vanno da quelli caratterizzati dall’intensa accusatorietà (v. il giudi- zio direttissimo) a quelli connotati dall’inquisitorietà (v. il procedimento per decreto in relazione al quale il contraddittorio è meramente eventuale). 

Ordinamento italiano

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1.3. I principi costituzionali

A presidio del corretto ed equo esercizio della funzione giurisdizionale in materia penale, la Costituzione pone i seguenti principi:

a) di eguaglianza (art. 3 Cost.), da cui si desume che la giurisdizione dev’essere esercitata equamente, in modo da assicurare a ogni soggetto la possibilità di fare valere in giudizio le proprie ragioni in una posizione processuale di eguaglianza;

b) della inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.), da cui di- scende che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà per- sonale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge e che la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva (oggi custodia cautelare);

c) del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), nel senso che deve essere assicurata a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, essendo la difesa un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento garantendo, a tal fine, ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (c.d. patrocinio a spese dello Stato) e ciò in attua- zione del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.);

d) del diritto al giudice naturale (art. 25 Cost.), da cui deriva che la determinazione del giudice competente deve avvenire in base a criteri predeterminati in astratto (luogo del reato commesso, gravità del reato e altri);

e) della responsabilità penale personale (art. 27, comma 1, Cost.), per il quale nessuno può essere ritenuto responsabile penalmente se non per un fatto a lui direttamente imputabile (anche soggettivamente) non essendo ammesse forme di responsabilità oggettiva o per fatto altrui (v.

Corte Cost. 364/88);

f) presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2, Cost.), secondo cui l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva;

g) della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.) che non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità dovendo tendere alla rieducazione del condannato, da cui il divieto della pena di morte;

h) dell’indipendenza dell’ordine giurisdizionale (art. 101 Cost.), per cui “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, non dipendendo i magi- strati, nell’esercizio delle loro funzioni, da nessun altro potere, neanche gerarchicamente superiore, che inciderebbe sulla loro autonomia;

i) del divieto di istituire giudici straordinari (art. 102, comma 2, Cost.) corollario del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.). 

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1.3.1. L’art. 111 Cost.

Un discorso a parte merita l’art. 111 Cost. che, come novellato dalla L.

Cost. 2/1999, detta una serie di fondamentali principi relativi al pro- cesso penale:

– la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla leg- ge (in relazione al concetto di giusto processo v. art. 6 CEDU e art. 14 del Patto internazionale dei diritti civili e politici);

– ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale;

– la legge assicura la ragionevole durata del processo (v. legge Pinto);

– nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente del- la natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le per- sone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convoca- zione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo;

– il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova;

– la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di di- chiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore;

– la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibili- tà di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita;

– tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati;

– contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. 

1.4. Il giudice

Il giudice è il soggetto, per definizione super partes, titolare del potere decisionale che assume la funzione di garante della legalità e della ritua- lità del processo.

Al giudice (iudex) è demandata la funzione dello ius dicere ossia del defi- nire una controversia attraverso l’applicazione, al caso concreto, di una preesistente norma di regolazione.

Ed è proprio ai giudici previsti dalle leggi sull’ordinamento giudiziario (giudici ordinari) che l’art. 1 del codice di procedura penale – in coe-

Giusto processo

Contraddit- torio

Processo penale

Giudici ordinari

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renza con la previsione dell’art. 102 Cost. –, attribuisce l’esercizio della giurisdizione penale.

Così, ad esempio, costituisce un’eccezione all’enunciato principio la giurisdizione pe- nale spettante alla Corte costituzionale, limitatamente ai reati di alto tradimento e at- tentato alla Costituzione, a differenza di quanto accade per i reati ministeriali attribuiti dall’art. 96 Cost. alla giurisdizione ordinaria: il collegio per i reati ministeriali, previsto dalla L. cost. 1/1989 non è un giudice speciale né un organo della giustizia penale co- stituzionale, ma è soltanto un organo specializzato della giurisdizione ordinaria dotato di una specifica competenza funzionale in relazione alla particolare qualificazione dei reati dei quali deve occuparsi (art. 96 Cost.).

Sono organi della giurisdizione ordinaria penale:

– il giudice di pace;

– il tribunale ordinario (in composizione monocratica o collegiale);

– il giudice per le indagini preliminari;

– il giudice dell’udienza preliminare;

– la corte d’assise;

– la corte d’appello;

– la corte d’assise d’appello;

– il tribunale per i minorenni;

– il magistrato di sorveglianza;

– il tribunale di sorveglianza;

– la corte suprema di cassazione. 

1.4.1. La cognizione del giudice penale

La giurisdizione penale è considerata una giurisdizione autosufficiente posto che il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la deci- sione, “salvo che sia diversamente stabilito” (art. 2 c.p.p.).

Il giudice penale ha il dovere di risolvere ogni questione che si ponga come antecedente logico-giuridico della determinazione che deve assume- re ma la decisione che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo mantenendo i suoi effetti unicamente all’interno del procedi- mento in cui è sorta.

Alla Corte Costituzionale è comunque devoluta la cognizione delle que- stioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice (art. 134 Cost.);

alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, invece, quella sulla c.d. pregiu- diziale comunitaria. 

1.4.2. Le questioni pregiudiziali

La sospensione del processo penale è un mezzo eccezionale cui il giu- dice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo imponga in modo automatico ovvero lo consenta; al di fuori di tali casi il giudice

Organi della giurisdizione

Pronuncia incidentale

Eccezioni

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penale è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale seppure con efficacia non vincolante oltre quel processo.

Tuttavia, quando la decisione dipende dalla risoluzione di una contro- versia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la que- stione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione (art. 3 c.p.p.).

I presupposti per la sospensione sono, dunque, tre:

1) la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità;

2) l’esistenza di un’azione già proposta davanti al giudice competente;

3) la serietà dei termini concreti della questione da risolversi in altra sede.

Il giudice penale, se manca uno dei suddetti presupposti, deve decidere in via incidentale, senza sospendere il processo penale; se, invece, ri- corrono tutti e tre i presupposti può sospendere il processo valutando, caso per caso, l’opportunità di risolvere autonomamente la questione pregiudiziale.

La sospensione:

– è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione e la corte decide in camera di consiglio;

– non impedisce il compimento degli atti urgenti (assunzione delle prove non rinviabili).

La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel pro- cedimento penale.

La sospensione del giudizio penale non può essere mai disposta nel caso di pregiu- diziali penali, essendo obbligato in tale caso il giudice a decidere autonomamente:

l’art. 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il procedimento penale possa essere sospeso per la pendenza di altro procedimento penale, non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., costituendo esso espressione di una ragionevole scelta del legi- slatore ispirata all’intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun pro- cedimento penale, nell’ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la verità, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti. 

Presupposti

Provvedimento

Efficacia

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