Tribunale di Ravenna – Sezione Lavoro
Nella procedura ex art. 445 bis, comma 6°, C.P.C., RG 556/17, udienza del 21.07.17 , G.O.T. dr.ssa Paola Marino promosso da:
DEL FIORE MICHELE
Avv. Anna Castellari Contro
INPS
Gerardo Massanova – Funzionario- In punto a: verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dell’handicap grave.
Memoria autorizzata nell’interesse di Del Fiore Michele
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 22.06.17 eccependo l’improponibilità/ improcedibilità dell’azione perché nel certificato allegato alla domanda il medico non avrebbe barrato i campi ove si certifica l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
poi l’inammissibilità dell’azione di mero accertamento dell’handicap per la carenza di interesse ad agire.
Nessuna delle censure formulate dall’Inps merita di essere accolta per le motivazioni che seguono.
SULL’ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA’ DELL’ATPO PER MANCANZA DI SPUNTA NEL CERTIFICATO MEDICO ALLEGATO ALLA DOMANDA.
Nasce , preliminarmente , la necessità di verificare se la mancata allegazione alla domanda amministrativa, intesa ad ottenere l’indennità di accompagnamento, di certificazione medica contenete la “dicitura “di cui si è detto possa assumere rilievo sotto il profilo della proponibilità della successiva domanda giudiziale; esigenza che nasce dal consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale la mancata presentazione all’istituto della domanda amministrativa determina la radicale improponibilità della domanda giudiziale.
La risposta è negativa, in linea con una serie di autorevoli pronunce giurisprudenziali1, nonché con le indicazioni date dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio 2 .
Per linearità di ragionamento si ripercorrono i passi della pronuncia della Corte d’Appello di Napoli partendo dall’ultimo intervento normativo utile, ovvero dal D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698.
L’art. 1 del DPR 698/94 richiede che alla domanda debba essere allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti senza menzionare la dicitura “ persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “ persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” ; né al riguardo vale il richiamo alla circolare Inps n. 131 del 28.12.2009, trattandosi di un atto privo di qualsivoglia forza normativa.
La Corte d’Appello di Napoli dunque esclude che la “ dicitura” costituisca requisito necessario della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa ,
1 Corte d’Appello di Napoli Sezione Lavoro 27.06.2014 n. 5307; Tribunale di Roma , Sezione Lavoro, ordinanza 24.10.201; Tribunale di Roma , Sezione Lavoro, ordinanza 08.05.2014
2 Riunione della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio del 16.09.2015.
ove intesa a conseguire il riconoscimento dell’I.D.A. sicché, a maggior ragione, deve escludersi che la allegazione di un certificato medico che tale dicitura contenga possa considerarsi requisito imprescindibile della domanda amministrativa.
L’argomentazione della Corte era già stata adottata dal Giudice del Tribunale di Roma nell’ordinanza del 24.10.13 che aveva rilevato:
- nel modello di domanda di invalidità civile predisposto dall’Inps sussiste solo la possibilità di chiedere di essere sottoposti ad accertamento sanitario per il riconoscimento di invalido civile ex. L. 11871, cieco civile ex L. 328/70 , sordo civile ex L. 381/70 , portatore di handicap ex L. 104/92 , collocamento mirato ex L. 68/99;
- l’I.D.A. presuppone l’accertamento dello stato di invalido totale;
- la domanda ai fini dell’I.D.A, non indicata nel modello predisposto dall’Inps, deve necessariamente ritenersi compresa nella domanda di invalidità civile , presupposto per il riconoscimento della prestazione.
Secondo il modello procedimentale predisposto dall’Inps la volontà di ottenere l’indennità di accompagnamento non trova esplicita indicazione, per cui deve ritenersi sufficiente la presentazione di domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’invalidità civile , tenuto conto anche che l’I.D.A. spetta a coloro i quali siano completamente inabili.
Ne deriva che anche quando si verte in tema di I.D.A. deve reputarsi comunque proposta la domanda amministrativa e quindi soddisfatta la condizione di proponibilità , indipendentemente dalla mancata indicazione nel certificato medico della famosa “ dicitura”.
In aggiunta si segnala che lo stesso Istituto ha espressamente indicato sul modulo di trasmissione del certificato medico che “ il certificato medico non sostituisce la presentazione della domanda amministrativa che dovrà essere telematicamente inoltrata all’Inps”.
Da ciò discende ulteriormente che non può “ delegarsi” la definizione dell’oggetto della domanda amministrativa per l’accertamento dell’I.D.A. a documentazione medica esterna ad essa, proveniente da un soggetto “ terzo” esplicitamente qualificata come documento “accessorio” dalla legge ed espressamente non sostituibile alla domanda amministrativa , come dichiarato dallo stesso Istituto che ha di fatto mantenuto la distinzione tra domanda amministrativa – che costituisce la manifestazione di volontà dell’interessato- ed il certificato medico – che costituisce certificazione propria del sanitario.
In ogni caso, quand’anche tale dicitura fosse necessaria, la sua mancanza di per sé non potrebbe considerarsi vizio tale da impedire a detta domanda di valere come presupposto richiesto per la proponibilità dell’azione giudiziaria.
Sul punto l’art. 2 del Decreto del Ministero del tesoro n. 387/91 fa onere alla Commissione Medica di invitare l’interessato a regolarizzare la propria istanza ove ne ravvisi la non conformità alle prescrizioni.
Nel caso di specie la Commissione Medica non solo non ha invitato l’interessato a regolarizzare la domanda, o meglio il certificato medico allegato alla domanda, ma ha dato corso alle successive fasi del procedimento invitando l’interessato alla visita , eseguita l’8 febbraio 2017.
Per tali ragioni la carenza individuata dall’Inps non può costituire causa di improponibilità della domanda giudiziale , anche in armonia con il principio del
giusto processo ex art. 11 comma 1 Cost. che impone di discostarsi da interpretazioni ispirate a formalismi funzionali non già a tutela dell’interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello che si pervenga ad una decisione sul merito della pretesa azionata.3
SULL’ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA’ DELL’AZIONE PER CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE
L’art. 445 bis c.p.c. al comma 1 individua la legittimazione attiva all’ATPO in capo a chi “ intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti” , ancorando l’accertamento sanitario alla “ pretesa fatta valere” ; con ciò strumentalizzando l’ATPO preordinandolo all’adozione di un provvedimento ultroneo rispetto all’accertamento sanitario; quel che si vuole escludere, in sostanza, è che l’accertamento sanitario sia fine a sé stesso , e totalmente avulso da qualsivoglia ulteriore presupposto.
Il profilo dell’interesse ad agire dovrà dunque dal Giudice essere valutato nella prospettiva dell’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si afferma titolare.
E così nel momento in cui l’istante precisa che l’indagine sanitaria è strumentale al riconoscimento del diritto ai benefici correlati , tri i quali rientra ad esempio l’
esenzione dal pagamento del ticket sanitario, ecco rispettato il presupposto dell’esistenza dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Per tutte le ragioni esposte si insiste per il rigetto di entrambe le eccezioni formulate dall’Inps.
3 Cass.09.06.2004 n. 10963; Cass. 11.02.2009 n. 3362
Si produce:
13) Corte d’Appello di Napoli sentenza 27.06.2014 n. 5307 14) Tribunale di Roma , ordinanza 24.10.2013
15) Tribunale di Roma, ordinanza 08.05.2014
16) Riunione Sezione Lavoro tribunale di Busto Arsizio del 16.09.2015 Castel Bolognese, 10 luglio 2017
Avv. Anna Castellari