• Non ci sono risultati.

Prefettura di Cagliari Ufficio territoriale del Governo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Prefettura di Cagliari Ufficio territoriale del Governo"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

IL DIRIGENTE DELL’AREA III TER

VISTA l’istanza qui pervenuta in data 26 marzo 2013, presentata dal Sig. Roberto ROSELLINI in qualità di Presidente del G.S. Ciclistico M.G. Portoscuso con sede legale a Portoscuso Via Case Ceca 74, intesa ad ottenere il giorno 1° maggio 2013, la sospensione al traffico ordinario delle strade interessate dal percorso della gara ciclistica agonistica denominata 2^ Tappa del “17° GIRO DEL SULCIS IGLESIENTE 2013” con inizio alle ore 09,30 nel comune di Narcao.

RILEVATO che il percorso di gara specificatamente indicato nella relativa tabella, interessa tratti di strade statali, provinciali e comunali ricadenti nel territorio dei Comuni di Narcao, Siliqua e Villamassargia;

VISTA la dichiarazione del Presidente da cui si evince che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose e persone;

VISTO il parere favorevole allo svolgimento della gara espresso dalla Questura di Cagliari;

VISTA la nota nr. 13._3021_/220.18 in data 4 aprile 2013 della Sezione Polizia Stradale di Cagliari intesa a rappresentare a questa Prefettura/U.T.G. la necessità della sospensione della circolazione stradale pertinente all’intero percorso, con anticipo di 30 minuti rispetto all’ora di inizio della manifestazione secondo il disciplinare sulle competizioni sportive, al fine di garantire l’incolumità dei partecipanti alla gara, dell’intera carovana costituente l’organizzazione sportiva e degli stessi spettatori che affluiranno lungo il tratto stradale interessato dalla manifestazione;

VISTO il provvedimento prot. 37460 del 16/04/2013 di autorizzazione allo svolgimento della gara in argomento emesso dalla Provincia di Cagliari e le prescrizioni nel medesimo contenute;

VISTO il provvedimento della Provincia di Carbonia-Iglesias del 15/04/2013, con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della suddetta gara e le prescrizioni nel medesimo contenute;

VISTA la comunicazione al riguardo del Comune di Narcao;

PRESO ATTO del silenzio assenso, del Comune di Siliqua e Villamassargia che non hanno riscontrato in proposito con Prefettizia datata 2/04/2013;

VISTO il parere favorevole allo svolgimento della manifestazione espresso al riguardo dal Compartimento ANAS di Cagliari;

RILEVATO che l’eventuale circolazione e la sosta dei veicoli, autoveicoli e di qualsiasi mezzo di trasporto, nonché di persone ed animali sul percorso, nel giorno e nelle ore indicati, oltre a costituire intralcio alla gara, potrebbe pregiudicare la sicurezza della circolazione e provocare incidenti;

ATTESA, pertanto, la necessità di dover disporre, ai sensi dell’art. 9, comma 7-bis, del Decreto legislativo 30/04/1992, nr. 285, come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 15/12/2002, nr. 9, la sospensione della circolazione di veicoli nei tratti stradali costituente il percorso della gara in esame;

./.

Prefettura Cagliari - PA03/G Controllo del territorio - Prot. Uscita N.0026623 del 23/04/2013

(2)

Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

- 2 -

VISTO l’art. 9 del Decreto Legislativo 30/04/1992 nr. 285, come modificato dal Decreto Legislativo 15/01/2002 nr. 9;

O R D I N A

il giorno 1° maggio 2013, a decorrere da 30 minuti prima dell’inizio della gara, previsto per le ore 9,30 a Narcao, e fino alla ultimazione della medesima, secondo le modalità di seguite specificate, la sospensione della circolazione lungo le strade comprese nel percorso della competizione in argomento, con conseguente interdizione alla circolazione stradale di veicoli, autoveicoli e di qualsiasi altro mezzo di trasporto, nonché di pedoni e animali, per motivi di sicurezza pubblica ed inerenti alla sicurezza della circolazione.

Per le specificazioni di tale percorso si rinvia al contenuto dell’allegata tabella di marcia che a tutti gli effetti costituisce parte integrante della presente ordinanza.

In ciascun punto del percorso indicato nella tabella, la sospensione della circolazione avrà inizio ciclicamente prima del passaggio del veicolo recante il cartello di

“INIZIO GARA CICLISTICA”, avrà la durata necessaria al transito dei concorrenti ancora in gara secondo i regolamenti sportivi e cesserà 30 minuti dopo il passaggio del veicolo recante il cartello di “FINE GARA CICLISTICA”.

D I S P O N E

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

 è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;

 è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

 è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che si intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

 è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

 l’organizzazione dovrà mettere in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnino il senso opposto di marcia o che comunque si trovino sulla strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara attraverso l’intervento di personale di scorta tecnica nel numero e secondo le modalità previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada;

 i responsabili dell’organizzazione dovranno inoltre assicurare durante tutta la gara l’assenza di ostacoli fissi o mobili sulle carreggiate delle strade interessate dalla manifestazione sì da consentire la percorribilità dei piani viabili;

./.

(3)

Prefettura di Cagliari

Ufficio territoriale del Governo

- 3 –

 gli Organi preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione;

 gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, nr. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle stabilite dalla Provincia di Cagliari – Settore Viabilità nell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione.

Il Sig. Dirigente del servizio di Ordine Pubblico – segnatamente – è incaricato di disporre tempestivamente la sospensione della gara, comunicandolo con immediatezza al Direttore di gara, al fine di consentire il passaggio di ambulanze e mezzi di soccorso, in qualunque circostanza in cui questo si renda necessario per la tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, nonché per esigenze di protezione civile e per gravi necessità pubbliche.

La massima pubblicità della presente sarà curata dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Cagliari, 23 aprile 2013

Il VICEPREFETTO AGGIUNTO

Giuseppe RANIA

mf

Riferimenti

Documenti correlati

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base

- cura delle aree verdi. -Il servizio di trasporto e assistenza. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di

4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati (riportati nel già citato elenco allegato) ove non è ammesso il voto

-possedere un indice di vulnerabilità sismica non inferiore alla classe d'uso IV delle "Norme Tecniche di Costruzione 2018", tenuto conto delle specifiche

i) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 1) moltiplicato per il numero dei posti offerti e per la durata dell’accordo quadro. È fatto salvo quanto previsto

SEZIONE X servizi ambientali, raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti, attivita' di risanamento e bonifica SEZIONE IX ristorazione, gestione delle mense e catering..

Il DPCM del 3 dicembre 2020, all’art. s) ha previsto che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di