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La riforma della previdenza della CNPR

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Academic year: 2022

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La riforma della previdenza della CNPR

Il decreto c.d. "Salva Italia", convertito con legge n. 214 del 2011, ha imposto nuovi obiettivi di stabilità economico-finanziaria, di sostenibilità di lungo periodo, di equità intra e inter generazionale, di flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici, di adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita.

La nostra Cassa di Previdenza ha dovuto adeguarsi alle finalità imposte dal legislatore riformando il sistema di previdenza intorno a dei principi cardine :

- l'elevazione dell'età pensionabile;

- l'abolizione delle pensioni di anzianità;

- la penalizzazione per le anticipazioni e incentivi per le posticipazioni;

- il parziale adeguamento al costo della vita per le pensioni più elevate ; - il contributivo in pro rata per tutti.

Aumento dell'aliquota del contributo soggettivo e del massimale sul reddito professionale:

Periodo di riferimento

Contributo soggettivo Minimi

Aliquota

2013 3044 10% - 20%

2014 Riv. inflazione 11% - 21%

2015 Riv. inflazione 12% - 22%

2016 Riv. inflazione 13% - 23%

2017 Riv. inflazione 14% - 24%

2018 Riv. inflazione 15% - 25%

E' stato previsto un aumento graduale del contributo. Un punto percentuale l'anno, ad

La riforma del sistema previdenziale: le cause

La Riforma : Le modifiche apportate

Aumento dell'aliquota del soggettivo e del massimale sul reddito Aumento soggettivo supplementare e utilizzo fondo assistenza Riduzione del minimo dell'integrativo

Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia Eliminazione della pensione di anzianità

Rimodulazione delle fasce di rivalutazione delle quote reddituali Reintroduzione del contributo di solidarietà

Riduzione di equilibrio della quota A

Attribuzione di parte del maggior rendimento rispetto alla media mobile del PIL

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iniziare dal 2013 con l'aliquota inizialmente al 10% fino al raggiungimento nel 2018 del 15%. E' prevista una forbice di 10 punti percentuali tra l'aliquota minima e quella massima a scelta del contribuente. Di seguito, invece, il massimale contributivo che, a richiesta dell'interessato può non essere applicato.

Periodo di riferimento

Contributo soggettivo Importo tetto

dal 2013 in poi € 100.000,00 Aumento del soggettivo supplementare

Periodo di riferimento

Aliquota % Importo minimo (contributo)

Importo minimo (reddito)

dal 2013 in poi 0,75 444,00 58.666,00

Riduzione del minimo dell'integrativo

Periodo di

riferimento

Contributo integrativo

Minimi

Aliquota %

Dal 2013 758,00 4

Contributo di solidarietà

E' stato reintrodotto un contributo di solidarietà sulle pensioni per il triennio 2014 – 2016, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario e l'equità tra le generazioni.

Il contributo di solidarietà si applica anche alle nuove pensioni per fasce di reddito come da riquadro di seguito riportato.

Ammontare della

pensione Aliquota

percentuale

Da a

0 12.493,78 0

12.493,79 18.740,67 1

18.740,68 24.987,56 2

24.987,57 31.234,45 3

31.234,46 37.481,34 4

Oltre 5

Il contributo non può ridurre la pensione oltre quello che spetterebbe se la pensione risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca.

Per gli anni 2012 – 2013 si applica il contributo di solidarietà di cui all'art. 24, comma 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari all'1% dell'importo di pensione percepito al lordo delle ritenute fiscali.

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Nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia e ulteriori novità

Tipologia di pensione Età

anagrafica

Anzianità minima

Metodo di calcolo

Pensione di vecchiaia 68 40 Misto

La pensione di vecchiaia, a regime, si conseguirà con almeno 68 anni di età ed almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

In via transitoria, per i nati entro il 31 dicembre 1962 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in base ai seguenti requisiti di iscrizione e di contribuzione.

Data di nascita Età Anz.tà

Fino al 31 dicembre 1947 65 30

Dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1949 66 31 Dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1951 67 32 Dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1953 68 33 Dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955 68 34 Dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1956 68 35 Dal 1° gennaio 1957 al 30 giugno 1958 68 36 Dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1959 68 37 Dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1961 68 38 Dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1962 68 39 Dal 1° gennaio 1963 in poi 68 40

La pensione anticipata è un istituto del tutto nuovo per la nostra Cassa. Gli iscritti dal 2004 in totale regime contributivo ovvero gli iscritti da data antecedente, potranno conseguire il diritto a pensione anticipata rispetto agli ordinari limiti di età, anche solo con 20 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Tipologia di pensione Età

anagrafica Anzianità

minima Metodo di calcolo

Pensione anticipata 62 20 Contributivo

La misura della pensione anticipata sarà data dalla trasformazione in rendita del montante contributivo costituito dalla contribuzione soggettiva versata alla Cassa nell'intero periodo di iscrizione, ivi compresi eventuali contributi versati a titolo di riscatto e/o ricongiunzione e la contribuzione trasferita a seguito della ricongiunzione medesima.

La pensione supplementare viene erogata senza un minimo di contributi a chi è già pensionato di altra gestione obbligatoria.

Il diritto si consegue al compimento dell'età pensionabile e previa cancellazione dalla Cassa.

Tipologia di pensione Età

anagrafica Anzianità

minima Metodo di calcolo

Pensione

supplementare 68 nessuna Contributivo

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Rimodulazione delle fasce di rivalutazione delle quote reddituali

Da a Inflazione

€ 0 6.246,89 100%

€ 6.246,90 12.493,78 75%

€ 12.493,79 24.987,56 50%

€ 24.987,57 37.481,34 40%

€ 37.481,35 82.000,00 30%

Oltre 0

Gli scaglioni sono ragguagliati all’importo della pensione sociale Inps.

Gli stessi scaglioni utilizzati per la rivalutazione delle quote reddituali maturate dagli iscritti, sono utilizzate altresì per la perequazione delle quote reddituali di pensione.

In via straordinaria per gli anni dal 2013 al 2017 compresi, non vengono adeguate le quote di pensione calcolate con il metodo reddituale aventi decorrenza anteriore al 1°

gennaio 2013 e che eccedono € 31.234,45. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat.

La quota contributiva della pensione rimane invece perequata al 100%.

Riduzione di equilibrio della quota A

La quota reddituale maturata al momento della decorrenza della pensione viene rideterminata secondo la seguente logica :

Si determina il montante contributivo al momento della decorrenza della pensione assumendo nello stesso e per ciascun anno di versamento le seguenti contribuzioni : - contributi soggettivi versati fino al 31 dicembre 2003;

- contributi integrativi versati fino all’anno di decorrenza della pensione;

- contributi per ricongiunzione e riscatto;

A tale montante si applicano i coefficienti di trasformazione di cui all'allegato al Regolamento.

Il 25% della differenza tra la quota reddituale calcolata secondo le norme vigenti e la quota contributiva calcolata come sopra descritto, costituisce la c.d. “Riduzione di equilibrio” che non può essere superiore al 20% della stessa quota reddituale.

Esempio 1:

Quota A = € 20.000,00 – Quota contributiva = € 16.000,00 Differenza = € 4.000,00

Riduzione di equilibrio = € 1.000,00 (un quarto della differenza) pari al 5,0%.

Di fatto, si traduce in una riduzione della pensione pari ad un quarto del “regalo” del sistema, dato dalla differenza fra prestazione spettante e contributi versati, capitalizzati, compreso l’integrativo.

Eliminazione della pensione di anzianità

La pensione di anzianità cessa di esistere ed è sostituita dalla pensione anticipata.

L'istituto sopravvive invece, nel caso della totalizzazione, in quanto la tipologia è stata prevista e disciplinata dal decreto legislativo n. 42 del 2006. Perfezionati i requisiti

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previsti dalla suddetta disciplina, la Cassa applicherà dei coefficienti di riduzione sulla quota reddituale eventualmente maturata commisurati all'anticipazione della decorrenza della pensione stessa rispetto ai 68 anni. La quota della pensione in totalizzazione liquidata dalla Cassa è, di norma, calcolata con il metodo di calcolo contributivo. La quota reddituale della pensione totalizzata, sia in caso di pensione di vecchiaia che di anzianità in totalizzazione verrà garantita se, presso la Cassa stessa, siano stati maturati al momento della decorrenza della pensione almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

Le pensioni ai superstiti

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta spettano:

Istituto Anno Titolare Soggetti aventi diritto Importo prestazione

Pensione reversibilità

superstiti

2013 Superstiti Coniuge, figli minori, maggiorenni se studenti

o inabili

60% al coniuge, 20% a ciascun figlio fino a max 100%

Max 80% se concorso di due o più figli 70% al figlio senza coniuge Pensione

reversibilità superstiti

2013 Coniuge divorziato

Titolare di assegno divorzile

60% massimo o, se inferiore per sentenza del giudice

Se la pensione di reversibilità deriva da una pensione di invalidità o di inabilità il cui titolare sia deceduto entro un anno dal pensionamento, l'importo della pensione di reversibilità è eventualmente integrato al minimo di € 12.493,78. L'integrazione spetta, proporzionalmente alla quota reddituale della pensione, in ogni caso se nel nucleo familiare è presente un figlio minore o inabile.

Istituto Anno Anzianità Minimo previsto

Importo prestazione

Pensione indiretta superstiti 2013

dell’iscritto

> 5 anni di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio

SI Calcolo misto

Anche la pensione indiretta è eventualmente integrata al minimo di € 12.493,78, alle condizioni già descritte per le pensioni di reversibilità ad eccezione che nei confronti del coniuge titolare di pensione indiretta, senza figli contitolari della pensione, avente un reddito annuo imponibile ai fini Irpef superiore a € 18.740,67.

L'integrazione non spetta altresì al titolare di pensione di invalidità o di inabilità erogata dall'Associazione che gode anche di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale.

Le pensioni di inabilità e invalidità

Istituto Anno Anzianità Minimo previsto

Importo prestazione

Pensione inabilità

2013 dell’iscritto almeno 5

anni

SI pari a € 12.493,78

Calcolo misto

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La pensione di inabilità spetta a domanda a coloro i quali risultino inabili in modo permanente a proficuo lavoro. E' stata tolta la precedente previsione per cui l'inabilità al lavoro fosse diretta conseguenza dell'incapacità a svolgere l'attività specifica della professione.

Con la riforma proposta, è stato ridotto a 5 anni il precedente limite di 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione per il perfezionamento dei requisiti di anzianità sia ai fini della inabilità che della invalidità. In caso di inabilità (o invalidità) dovuta a infortunio è sufficiente un anno di effettiva iscrizione e contribuzione.

La pensione di inabilità (o invalidità) spetta anche al cancellato da data non anteriore di 6 (sei) mesi a quella della presentazione della domanda di pensione.

La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione.

E' prevista una integrazione al minimo proporzionale alla quota reddituale maturata.

Istituto Anno Anzianità Minimo previsto

Importo prestazione

Pensione invalidità 2013 dell’iscritto almeno 5

anni

SI pari a €

6.246,89 Calcolo misto: 70%

Oltre ai requisiti di carattere generale previsti per la pensione di inabilità, per la pensione di invalidità l'infermità o difetto fisico invalidante deve ridurre la capacità allo svolgimento della professione per almeno due terzi.

Si ha diritto a supplementi di pensione comprensivi anche dei contributi versati successivamente alla pensione di invalidità. La pensione di invalidità è soggetta a revisione amministrativa e sanitaria.

L'integrazione non spetta a chi gode anche di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale.

Decorrenza delle pensioni e prescrizione

Le pensioni dirette, perfezionati i requisiti, sono erogate a domanda e decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa ovvero dal primo giorno del mese successivo alla sanatoria della posizione contributiva, se successiva.

Nel caso di mancato versamento di una parte dei contributi dell’anno a seguito dell’avvenuta prescrizione, l’anzianità contributiva dell’anno ai fini del diritto e della misura alle prestazioni è ridotta nella misura determinata dal rapporto fra l’ammontare dei contributi versati e l’ammontare dei contributi dovuti.

Contributi volontari

L'iscritto può versare contributi volontari per raggiungere il diritto alla pensione.

La facoltà è riconosciuta a chi è stato iscritto alla Cassa negli ultimi 5 anni antecedenti

Nuove norme per una migliore pianificazione previdenziale

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la richiesta di autorizzazione al versamento, o per almeno tre anni nei precedenti 5, ovvero a chi sia risultato iscritto alla Cassa per almeno 5 anni nell'arco della sua vita.

La richiesta di versamento della contribuzione volontaria, non può essere proseguita nei periodi durante i quali l’interessato sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria e successivamente al pensionamento presso CNPR.

Integrazione della contribuzione

L'iscritto, all’atto di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia e della pensione anticipata e comunque prima della liquidazione della pensione, può chiedere di effettuare il versamento di un contributo soggettivo straordinario aggiuntivo, d’importo a sua discrezione, destinato ad aumentare l’importo della pensione.

Premio per il posticipo del pensionamento

E' stato previsto un premio pari all'incremento della quota reddituale derivante dal rapporto fra la misura del coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica alla decorrenza della pensione, se successiva di almeno 1 anno, e la misura del coefficiente di trasformazione prevista per l’età anagrafica alla data di maturazione dei requisiti di età e di contribuzione.

Per il pensionamento con almeno 42 anni di anzianità contributiva è previsto un incremento del coefficiente di trasformazione.

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