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MUTUO CHIROGRAFARIO CON CONTRIBUZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELLA L.P N. 18

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Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 Cod.Civ.

MUTUO CHIROGRAFARIO CON CONTRIBUZIONE AGEVOLATA AI SENSI DELLA L.P. 23.08.1993 N. 18 Sezione I - Informazioni sulla Banca

Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa Sede Legale e Direzione Generale in Trento – Via Belenzani n. 6

Indirizzo internet www.cassaruraleditrento.it e-mail: [email protected] Codice ABI 08304

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2987.6 Iscritta all’albo nazionale degli enti cooperativi al n. A157637

Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n. 00107860223 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Capitale sociale al 31.12.2007 € 91.218,48

Riserve al 31.12.2007 € 114.354.697,91

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Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell’operazione

Struttura e funzione economica del mutuo chirografario

Con il contratto di mutuo chirografario la banca concede al cliente una determinata somma di denaro, con impegno del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, con rate periodiche secondo un piano di ammortamento.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità. Possono altresì ricorrere altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, RC auto, danni a terzi, danni all’abitazione, etc.

L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il mutuo chirografario

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

♦ nel caso di mutuo chirografario a tasso indicizzato, cioè agganciato all’andamento di determinati parametri (es. Euribor) variabili nel corso del tempo, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell’impegno finanziario richiesto al cliente;

♦ variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto;

♦ la Banca potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto con il preavviso indicato nelle “clausole particolari”.

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LEGENDA: Nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati rispettivamente indicati

Commissioni di istruttoria corrispettivo richiesto a fronte delle indagini ed analisi espletate dalla banca per determinare la concedibilità del finanziamento nella forma più opportuna.

Tasso di preammortamento tasso sul periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all’inizio dell’ammortamento dello stesso.

Tasso fisso tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.

Tasso variabile tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.

Parametro di indicizzazione (in caso di tasso indicizzato):

indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all’uopo indicate.

Tasso misto il tasso di interesse può passare da fisso a variabile a scadenze determinate e a condizioni specificamente indicate nel contratto.

Tasso minimo praticabile è il tasso minimo a carico del debitore. Nel caso in cui l’indicizzazione del mutuo determinasse un tasso nominale annuo (T.A.N.) inferiore al tasso minimo praticabile, il T.A.N. applicato sarà comunque pari al tasso minimo praticabile.

Interesse di mora rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

Rata pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell’importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.

Ammortamento è il piano di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

Preammortamento periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.

Tasso effettivo globale medio (TEGM), indicatore sintetico di costo (ISC) o, per il credito al consumo, TAEG:

sono indicatori sintetici del costo del credito, espressi in percentuale sull’ammontare del prestito concesso.

Nel calcolo del TEGM/ISC/TAEG sono comprese le seguenti componenti di costo per il cliente:

- commissioni di istruttoria e apertura della pratica di credito;

- spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore);

- altre spese contemplate dal contratto;

- rimborso del capitale;

- pagamento degli interessi;

- spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito).

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Sezione III - Condizioni economiche dell’operazione

Tasso annuo nominale

tasso di interesse annuo applicato (valido anche per l’eventuale preammortamento)

Euribor 3 mesi - media del mese antecedente la decorrenza delle relative rate - maggiorato di 1,00 punto (attualmente 2,969%).

Contribuzione pubblica: ai sensi della Convenzione citata, sugli interessi che maturano sul finanziamento è accordata un’agevolazione, consistente in una riduzione fissa del tasso variabile sopra indicato pari a un massimo di 2,50 punti percentuali. Questo contributo in conto interessi, che è di volta in volta calcolato dalla banca in accordo con il Consorzio di garanzia fidi garante, sarà riconosciuto esclusivamente in caso di regolare pagamento della rata.

tasso minimo praticabile

non previsto

tasso per interessi di mora tasso in vigore al momento della mora maggiorato di 1,00 punto TEGM/Indicatore sintetico di costo (I.S.C.)/TAEG 1

- misura del TEGM/ISC/TAEG 3,163 % TEGM/ISC/TAEG indicativo rilevato su ipotesi di piano di ammortamento di mutuo quinquennale di 50.000 €, a favore di Cliente della Cassa Rurale, rimborsato con rate mensili posticipate, al tasso iniziale del 2,969%*.

* le operazioni a tasso indicizzato comportano rischi connessi al meccanismo di indicizzazione.

1 TEGM/ISC/TAEG sono indicatori sintetici del costo totale del credito espressi in percentuale sull’ammontare del prestito concesso. Nel calcolo sono comprese le seguenti componenti di costo per il cliente: commissioni di istruttoria e apertura della pratica di credito; spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; altre spese contemplate dal contratto; rimborso del capitale e pagamento degli interessi.

Per i mutui a tasso variabile l’indicazione del TEGM/ISC/TAEG viene data sulla base del tasso a regime.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) in vigore, ex art. 116 D. Lgs. 385/93, relativo all’operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell’apposita tabella contenente i tassi effettivi globali medi relativi alle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 L. 108/96 (Legge Usura), affisso trimestralmente presso la sede e le dipendenze della Cassa Rurale.

Per il calcolo del TEGM/ISC/TAEG del presente foglio informativo si fa riferimento all’anno civile Ammontare del finanziamento concesso

Importo massimo erogabile 250.000 euro Durata del contratto

- numero di mesi/anni (comprensivi di preammortamento e ammortamento)

Minimo 60 mesi – Massimo 120 mesi

- periodicità rate trimestrale, con scadenza 31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12 Spese accessorie e commissioni

commissioni di istruttoria: 0,10% dell’importo finanziato

minimo € 30,00 - massimo € 2.500,00 esenti mutui garantiti da Confidimpresa

spese per incasso rata 1,55 euro

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spese per informazione precontrattuale (ove richiesta)

€ 5,00 spese per rilascio certificazione interessi € 10,00 spese per ricerca e copia documentazione

(per singolo documento) € 10,00

Rimborso anticipato

commissioni per estinzione anticipata del mutuo

esenti

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Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali

Rinvio alle legislazione provinciale ed alla Convenzione con Cassa Centrale - Il mutuo è regolato ai sensi dell’art. 124 della Legge Provinciale 23 agosto 1993 n. 18 e delle Delibere n. 2686 e 2687 del 17 ottobre 2008, con cui la Giunta Provinciale ha costituito un fondo destinato a fare fronte alle esigenze creditizie del sistema imprenditoriale trentino, indotte dalla crisi dei mercati internazionali, e finalizzati in particolare ad operazioni di ristrutturazione finanziaria.

La richiesta di mutuo deve essere preventivamente esaminata da un Consorzio di garanzia fidi convenzionato, che decida per l’ammissibilità alle agevolazioni previste dalla L.P. 18/93 nonché ai benefici della propria garanzia ai sensi della Convenzione stipulata il 27 ottobre 2008 con le banche convenzionate.

Il cliente deve inoltrare alla banca la domanda così approvata, munita della lettera contenente l’esplicita concessione dell’agevolazione prevista, con assunzione dei conseguenti oneri.

Solidarietà ed indivisibilità - Tutti gli obblighi reciprocamente derivanti dal contratto sono assunti con vincolo di solidarietà e di indivisibilità anche per eredi, successori ed altri avanti causa.

Preammortamento - Ai sensi della Convenzione, non sono concessi contributi sugli oneri di preammortamento.

Rimborso – Il rimborso sarà effettuato in rate consecutive trimestrali comprensive di una quota interessi posticipati determinati di volta in volta sul residuo debito e una quota capitale calcolata sulla base di piano di ammortamento a rate costanti trimestrali posticipate al tasso iniziale. Le future variazioni di tasso comporteranno, con riferimento al piano di ammortamento, la modifica delle sole quote interessi afferenti a ciascuna rata, e non anche delle relative quote capitale, che restano predeterminate secondo lo sviluppo originario del piano stesso. I

Il mutuo entrerà in ammortamento dall’inizio del trimestre successivo all’erogazione (01/01 - 01/04/ – 01/07/

- 01/10). Le rate successive scadranno trimestralmente, nell’ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, secondo il piano di ammortamento già consegnato al Cliente.

Le rate di ammortamento sono addebitate dalla banca al cliente al netto dei relativi contributi ed in sede di scadenza delle rispettive rate. Il contributo in conto interessi, che è di volta in volta calcolato dalla banca in accordo con il Consorzio di garanzia fidi garante, verrà riconosciuto esclusivamente in caso di regolare pagamento della rata.

Rimborso parziale o estinzione anticipata – Il cliente può estinguere anticipatamente il mutuo in tutto o in parte, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alle scadenze trimestrali e corrispondendo il capitale, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento.

Capitalizzazione di interessi - Sulle somme dovute e non pagate alle relative scadenze, come in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il mutuatario sarà tenuto a corrispondere l'interesse di mora, nella misura indicata dal contratto, dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento.

Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - La banca ha il diritto di invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il cliente non adempia anche ad uno solo degli obblighi posti a suo carico dal contratto e, in particolare, non provveda al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso.

Inoltre, la banca può esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. ed in particolare, a

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Recupero di spese e di oneri tributari - sono a carico del cliente le spese o gli oneri tributari connessi al contratto, le spese che la banca dovesse sostenere per il recupero del proprio credito e comunque in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, nonché le spese relative ad attività compiute dalla banca in ottemperanza a richieste formulate da Autorità giudiziarie o tributarie riguardanti il mutuatario.

Modifica delle condizioni – In presenza di un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di condizioni economico-finanziarie di mercato, la soppressione, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni economiche di contratto, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni.

La proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dovrà pertanto essere comunicata espressamente al cliente con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato da quest’ultimo. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Reclami – Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclamo all’Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, al Conciliatore (Ombudsman – Giurì bancario) con le modalità contenute nel regolamento a disposizione nei locali della banca.

Foro competente - Per eventuali controversie concernenti il contratto, il Foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Da compilare in caso di offerta fuori sede

Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig. ____________________________________________

Dipendente della Cassa Rurale di Trento con la qualifica di: ____________________________________________

Iscritto all’Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. _________ del _________________________

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE Il sottoscritto

(Nome)

_____________________________________________

(Cognome)

_______________________________________________

Dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo

Data ________________________________ Firma _________________________________________

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