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Consiglio Superiore della Magistratura Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

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Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Ill.mo sig. Presidente della Corte di Appello di LECCE

Oggetto: Pratica num. 1737/FT/2012. Modifica delle tabelle di organizzazione, effettuata con decreto del 27.6.2012, per il triennio 2009-2011, della Corte di Appello di Lecce.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha adottato la seguente delibera:

“Con decreto di variazione tabellare del 27 giugno 2012 il Presidente della Corte di Appello di Lecce procedeva alla assegnazione dei dott.ri Antonio Francesco Esposito, Cinzia Mondatore, Massimo Orlando e Nicola Lariccia, trasferiti da altri uffici, previo concorso interno dei consiglieri già in servizio presso la Corte.

Presentava osservazioni la dott.ssa Invitto e controdeduceva rispetto alle stesse il dott. Esposito.

In data 19 settembre 2012 il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce esprimeva parere favorevole all'approvazione del decreto.

Con il decreto in esame il Presidente della Corte provvedeva, all'esito di relativa procedura concorsuale, all'assegnazione di alcuni magistrati di nuova destinazione presso la medesima Corte di Appello. Premetteva il Presidente che "giusta quanto comunicato a suo tempo al CSM ai fini della individuazione dei posti da mettere a concorso, che coi magistrati di nuova destinazione, dovrà provvedersi alla copertura di uno dei due posti vacanti alla prima sezione civile e dei due posti vacanti alla seconda sezione penale". Quindi il medesimo Presidente effettuava interpello presso i magistrati già in servizio presso la Corte ai fini di un loro eventuale tramutamento interno

"nell'ambito del medesimo settore di servizio".

Chiedevano pertanto di essere assegnati alla sezione I civile i dott.ri Antonio Francesco Esposito, Maria Consiglia Invitto, Grazia Errede e Virginia Zuppetta, consiglieri della sezione II civile.

Chiedeva altresì di essere assegnato alla sezione I civile il dott. Massimo Orlando, magistrato di nuova destinazione, che aveva presentato domanda anche per uno dei due posti al penale.

Il Presidente della Corte riteneva tutti gli aspiranti al posto presso la sezione I civile aventi pari attitudini e perciò prevalente il dott. Esposito perché con maggiore anzianità di servizio. Trasferiva lo stesso alla sezione I civile e conseguentemente assegnava il neoconsigliere dott.ssa Mondatore alla sezione II civile.

Assegnava poi al settore penale il dott. Lariccia, da preferire alle dott.sse Grazia Errede e Consiglia Invitto, che pure lo avevano richiesto pur essendo al di fuori del loro settore di servizio, "sia perché lo stesso ha precedenza avendo partecipato al relativo concorso, sia in ragione della sua maggiore anzianità di servizio e delle più specifiche attitudini acquisite nell'ultradecennale esercizio di

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funzioni penali". Trasferiva infine al settore penale il dott. Massimo Orlando sia in quanto "ha presentato domanda" e sia in quanto incompatibile con il settore civile per essere la moglie avvocato civilista operante nella medesima sede.

Presentava osservazioni la dott.ssa Invitto ritenendo di essere stata ingiustamente pretermessa quanto al settore civile, ella vantando maggiori attitudini specifiche per avere trattato presso la sede di provenienza la materia fallimentare, ovvero la medesima materia della sezione I civile. Replicava sul punto il dott. Esposito riferendo che la sezione I civile della Corte aveva attribuzione mista e poiché in detta sezione la materia fallimentare non era quella preponderante, non poteva trarsi una maggiore attitudine della dott.ssa Invitto dalla pregressa attività della stessa svolta nella materia falimentare.

Presentava osservazioni la dott.ssa Invitto anche con riferimento al settore penale, lamentando di avere maggiori attitudini del dott. Lariccia per avere trattato la materia penale in passato, e ciò a fronte di una minore anzianità di ruolo rispetto allo stesso di soli quattro mesi.

Il 19 settembre 2012 il competente consiglio giudiziario esprimeva all'unanimità parere favorevole all'approvazione del decreto. Quanto al posto alla sezione I civile perché la dott.ssa Invitto avrebbe trattato, nella sede di servizio pregressa, prevalentemente la materia delle esecuzioni e non quella fallimentare. Quanto al settore penale perché la sua domanda doveva considerarsi tardiva e perché il bando di trasferimento del CSM aveva destinato la stessa al settore civile, assegnazione che non poteva essere contraddetta.

Contrariamente all'opinione del Consiglio giudiziario il decreto in esame non può essere approvato.

Esso, infatti, parte dall'erroneo presupposto che i magistrati di nuova destinazione presso la Corte debbano essere necessariamente inseriti nel medesimo settore di servizio indicato dal dirigente dell'ufficio all'atto della messa a concorso del posto da parte del Consiglio Superiore.

E da ciò fa discendere la conseguenza di poter operare un previo concorso interno "per settore"

riservato ai soli consiglieri già in servizio, in modo tale da liberare dei posti "di risulta"

endosettoriali da attribuire ai neoconsiglieri della Corte.

Il presupposto è errato in quanto, come più volte chiarito da questo Consiglio (vedasi delibera del 15 aprile 2010 in risposta a quesito), "è stata prevista una interlocuzione con i dirigenti degli uffici giudicanti al fine di indicare nel bando il settore del posto vacante pubblicato in modo tale che per la durata del bando operi una sorta di cristallizzazione della destinazione al settore.

Conseguentemente la possibilità di effettuare i concorsi interni è limitata, una volta pubblicato il bando di concorso, al settore di giurisdizione sino all'esaurimento del concorso per trasferimento, in modo da consentire di mantenere inalterata la funzione del posto in copertura nell'ambito della pubblicazione. Ultimata la procedura concorsuale viene meno la c.d. cristallizzazione, di talché il dirigente dovrà assegnare i posti con gli ordinari strumenti relativi alla materia tabellare con il solo vincolo delle incompatibilità previste dall'art. 13 L. 160/2006 (in tal senso il magistrato da ultimo tramutato che provenga da posto requirente della medesima regione necessariamente dovrà essere assegnato al settore civile o lavoro".

Riferisce il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Lecce che il concorso interno sarebbe limitato al singolo settore, e che ciò sarebbe provato da una delibera della III commissione del 19 gennaio 2012 nella quale espressamente si afferma che "il dirigente dell'ufficio potrà dare corso a procedure di tramutamento interno esclusivamente nell'ambito del settore giurisdizionale di attuale destinazione, così da mantenere inalterata la funzione del posto in copertura nell'ambito della pubblicazione".

Tale assunto è errato posto che detta delibera si riferisce alla procedura di pubblicazione dei posti e pertanto regolamenta i limiti ai concorsi interni fino all'esaurimento dei trasferimenti ad opera del Consiglio, come è chiaramente evincibile dalla lettura della delibera medesima, la quale conclude nel senso di: "non procedere, fino all'esaurimento del concorso per trasferimento che verrà attivato

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dal successivo bando, ad effettuare concorsi interni all'ufficio, per i posti di cui all'allegato elenco, se non nell'ambito del relativo settore di giurisdizione (civile e/o penale), esclusa la possibilità di modificare l'attuale destinazione)". Mentre il tramutamento interno di cui qui si tratta ha per presupposto proprio l'avvenuto trasferimento ad opera del CSM di tre nuovi consiglieri.

La conseguenza dedotta è pertanto anch'essa errata in quanto ipotizza di poter disporre concorsi interni per settore riservati ai consiglieri già in servizio presso la Corte in modo tale da assegnare i posti di risulta "del medesimo settore" ai consiglieri appena trasferiti.

Viceversa i concorsi interni sono regolati secondo le norme di cui al par. 40 della vigente circolare sulle tabelle che prevedono che vadano avvisati per potervi concorrere "tutti i magistrati dell'ufficio e … quelli che vi siano destinati dal Consiglio e non vi abbiano ancora preso possesso, invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze". Ne consegue che i magistrati entranti possono partecipare ai concorsi interni per tutte le sezioni dell'ufficio, indipendentemente dalla cristallizzazione di cui alla pregressa procedura concorsuale del Consiglio Superiore.

In conseguenza di ciò il Presidente della Corte non avrebbe potuto disporre concorsi endosettoriali, né assegnare posti di risulta ai nuovi entrati. Escluse eventuali situazioni d'incompatibilità, avrebbe invece dovuto disporre concorsi aperti a tutti i magistrati per i posti ritenuti da bandire e avrebbe dovuto valutare tutti gli aspiranti secondo le regole dettate dal par. 41 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti. Il decreto 27 giugno 2012, pertanto, non può essere approvato.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di non approvare il decreto 27 giugno 2012 del Presidente della Corte di Appello di Lecce.”

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