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Consiglio Superiore della Magistratura Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

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Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. Ministro della Giustizia ROMA

Alla Direzione Generale di Statistica del

Ministero della Giustizia ROMA

Al Primo Presidente della Corte di Cassazione ROMA

Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello

(anche in qualità di Presidenti dei Consigli Giudiziari)

LORO SEDI

Alle Commissioni Flussi presso le Corti di Appello LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti

dei Tribunali per i Minorenni LORO SEDI

e p.c. Al sig. Procuratore Generale della Corte di Cassazione ROMA

(2)

Ai sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

LORO SEDI

Ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 342/VV/2011. Risoluzione in materia di programmi di gestione ex art. 37 d.l. n.98 del 2011 - Disposizioni relative ai programmi di gestione per l’anno 2015.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 23 settembre 2015, ha adottato la seguente delibera:

1. PREMESSA. LE CRITICITA’ ALL’ESITO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE

Con l’art. 37 d.l. n. 98 del 2011 “Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie” il legislatore ha introdotto l’obbligo, per i dirigenti degli uffici giudiziari, di redigere un programma annuale per la gestione dei procedimenti civili pendenti.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha disciplinato la materia con la delibera del 2 maggio 2012, alle cui determinazioni di base si fa nuovamente riferimento in questa sede. E’

utile riportare solo alcuni passi, relativi all’inquadramento di carattere generale della citata delibera: al capitolo 1, intitolato “Premessa e quadro di sintesi della risoluzione. Il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura” si legge:

“1.1. – L’art. 37 del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, introduce le

“Disposizioni per l’efficienza del sistema Giudiziario e la celere definizione delle controversie” e prevede al primo comma che i dirigenti degli uffici giudiziari redigano annualmente un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. La normativa è destinata espressamente agli uffici giudicanti, compresi quelli dei Giudici di Pace (per i quali si provvederà con separata delibera).

La disposizione assegna al Consiglio Superiore della Magistratura il compito di individuare i

“carichi esigibili di lavoro” dei quali i capi degli uffici devono tener conto per la redazione del programma per la gestione dei procedimenti civili.

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Il Consiglio ritiene di non fissare parametri unitari a livello nazionale (che, peraltro, non sarebbero definibili con gli attuali sistemi di rilevazione statistica), ma di determinare un percorso metodologico e dei parametri generali ai quali i dirigenti degli uffici devono attenersi nell’individuazione dei “carichi esigibili” da porre a base dei programmi di gestione; ciò allo scopo di fornire ai dirigenti uno strumento idoneo alla predisposizione di progetti omogenei che consentano di realizzare le finalità indicate dalla legge.

Deve, peraltro, considerarsi che non può essere articolato alcun razionale programma di gestione dei procedimenti civili se a monte non vengano individuate le risorse umane ad esso destinate e, dunque, non siano chiariti i rapporti numerici tra i magistrati da destinarsi al settore penale e quelli da destinare al settore civile; per questo è necessario invitare i Dirigenti a predisporre adeguati programmi di gestione dei procedimenti anche nel settore penale, lasciando loro la più ampia libertà di individuare le modalità di redazione, fermo restando il vincolo di natura temporale, ed applicando, in quanto compatibili, i criteri fissati per i procedimenti civili.

Obiettivo primario della presente risoluzione è, quindi, quello di indicare con riferimento ai programmi di gestione le ragioni ed i limiti dell’intervento del C.S.M., che nel primo comma della norma in esame è chiamato in causa per individuare i “carichi esigibili”, che il legislatore rapporta all’obiettivo del “rendimento”.

In ordine a tale profilo si dirà in seguito in maniera più dettagliata, mentre qui preme rilevare che il ruolo del Consiglio rispetto ai programmi di gestione è stato contemplato anche in fase di valutazione dei risultati.

Invero, nel comma secondo della norma in esame si prevede che i programmi siano trasmessi al Consiglio“ai fini della valutazione per la conferma dell’incarico direttivo” ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Come specificato nella Parte III, par. 2, del T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria di cui alla delibera del Consiglio Superiore del 30 luglio 2010 e successive modifiche, oggetto di valutazione in sede di conferma è principalmente la capacità organizzativa, di programmazione e di gestione dell’ufficio ovvero dei singoli settori di questo affidati al magistrato, da valutarsi alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati.

La concretezza e la serietà dei programmi di gestione devono dunque costituire oggetto di attenta valutazione da parte del C.S.M., giacché essi devono dimostrare la capacità di compiere una rigorosa analisi della situazione esistente con determinazione dei risultati realizzabili sulla base dei carichi di lavoro e delle risorse effettivamente disponibili, nonché della tipologia di contenzioso (anche in relazione al contesto territoriale, economico e sociale).

1.2. – Il procedimento di individuazione dei carichi esigibili e di definizione dei programmi di gestione presuppone, annualmente, la raccolta dei dati statistici, adeguatamente scomposti quantitativamente e qualitativamente per sezione o settore dell’ufficio, relativi al quadriennio precedente al primo semestre dell’anno in corso, coinvolge i magistrati dell’ufficio e si conclude con la predisposizione del programma, alla quale fa seguito un parere del Consiglio Giudiziario ed una delibera di presa d’atto del Consiglio Superiore, eventualmente corredata da rilievi, da trasmettersi al Ministero della Giustizia, per le valutazioni di competenza ai sensi dei commi 11, 12 e 13 dell’art. 37.

A partire dal secondo anno andranno anche allegati i risultati conseguiti negli anni precedenti e dovranno essere specificate la ragioni dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. “ OMISSIS

Ed al capitolo 8, intitolato “Prospettive di sviluppo”

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“La previsione dell’art. 37 e il sistema di programmazione della produttività ai fini di garantire un progressivo smaltimento dell’arretrato incentrato sui singoli uffici giudiziari, in uno all’adozione dei carichi esigibili come strumento di pianificazione del programma di gestione, vengono strutturati in maniera da consentire in una seconda fase la comparazione tra gli uffici giudiziari omologhi (per struttura ed organico) posti su tutto il territorio nazionale o su macro aree di esso (comparazione di contro espressamente richiesta e prevista –come si è già detto- ai fini della valutazione della professionalità dei magistrati attraverso l’individuazione degli standard medi di rendimento).

Il Consiglio è comunque consapevole che, a conclusione del primo triennio 2012-2014, occorrerà certamente valutare l’efficacia del percorso metodologico disposto, anche nell’ottica di promuovere progressivamente strumenti che consentano di porre a confronto le performance degli uffici giudiziari italiani in un’ottica di valorizzazione delle best practices e delle iniziative virtuose di programmazione degli uffici medesimi.

Quindi in una seconda fase di applicazione, coincidente con il prossimo triennio (2015/2017), si procederà alla comparazione dei dati elaborati dai dirigenti (in maniera affidabile) nel primo triennio (arco temporale rilevante), allo scopo di verificare la possibilità di uniformare, nei limiti della compatibilità e delle specificità dei singoli uffici, i carichi esigibili nelle realtà giudiziarie omogenee.

Pertanto, l’individuazione dei carichi esigibili viene strutturata secondo un percorso sperimentale diviso in due fasi:

1. la prima, quella individuata e regolata dalla presente delibera, su base locale ed alla luce della metodologia su indicata;

2. la seconda, alla luce dei risultati conseguiti, nella quale si considereranno gli eventuali correttivi necessari.

Dunque, l’esperienza ormai triennale in ordine a tali programmi rende necessario un nuovo intervento regolamentare del Consiglio per recepire quanto emerso dall’esperienza maturata degli uffici giudiziari, secondo quanto del resto già indicato dalla circolare del 2.5.2012 – prima disciplina di dettaglio del C.S.M. in materia - che aveva previsto un aggiornamento all’esito di un primo periodo di applicazione.

Si tratta di prendere atto della necessità di una semplificazione del format che consenta di far emergere più chiaramente le scelte gestionali dell’ufficio e consentire una verifica nella successiva annualità, sia al Dirigente che ha operato la programmazione, sia agli organi di governo autonomo che devono compiere le opportune verifiche.

A tale fine appare necessario sottolineare, preliminarmente, le criticità emerse dalla lettura dei format predisposti dagli uffici giudiziari secondo il modello formulato dal CSM.

Innanzitutto si deve rilevare come la previsione, nella legge, di tre obiettivi posti su un piano di sostanziale equivalenza ha ingenerato incertezza e difficoltà negli uffici giudiziari che spesso, nell’intento di perseguire tutti gli obiettivi, hanno finito per disperdere risorse ed energie su più fronti, quando non hanno redatto programmi poco realistici.

Va ricordato che gli obiettivi del programma di gestione sono tre:

a) primo obiettivo (lettera a): “riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell’anno in corso”

b) secondo obiettivo (lettera b): “rendimento dell’ufficio”

c) terzo obiettivo (lettera b): “ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti”

Sotto tale profilo va altresì evidenziato come sia divenuta, nei fatti, secondaria la finalità principale dell’intervento normativo – non a caso inserito in una legge di natura finanziaria - nell’ambito del quale è stato inserito il programma di gestione creato dall’art. 3, ossia il contenimento della spesa pubblica anche nel campo degli esborsi legati agli indennizzi

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corrisposti in applicazione della c.d. legge Pinto, 24 marzo 2001 n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo).

In altri termini, forse anche per una non chiarissima dizione normativa, la previsione di legge di eliminare o ridurre l’arretrato ultratriennale, per quanto tradotta in uno specifico obiettivo indicato nel format, è spesso passata in secondo piano, come se non si trattasse di una delle principali scelte di politica giudiziaria anche nell’ottica di ridurre la durata complessiva dei procedimenti. E, viceversa, quest’ultimo obiettivo è stato perseguito piuttosto con un tentativo di aumento della produttività, se non con interventi sulle cause seriali di più pronta definizione.

Ne è derivata una conseguente anomalia consistente nella più o meno marcata divaricazione tra gli obiettivi dichiarati nel programma di gestione e quelli indicati nel DOG, nell’ambito del quale lo smaltimento delle cause ultratriennali è uno specifico obiettivo in relazione al quale l’ufficio deve operare una pianificazione e gestire le proprie risorse. Sicché il programma di gestione, che pure poteva rappresentare uno strumento di attuazione del piano triennale previsto dal DOG, è divenuto, se non un documento “antagonista”, quantomeno una ripetizione dello stesso e, dunque, un adempimento burocratico che ha scarsamente inciso sull’organizzazione dell’ufficio, salve alcune realtà giudiziarie virtuose.

3. Di fatto, forse anche per la complessità del format proposto e per la difficoltà che gli uffici hanno incontrato nell’elaborare in sede prognostica concetti matematici variabili, quali l’entità della riduzione dei tempi del processo, il programma, previsto dall’37, si è trasformato da occasione per formulare una diagnosi ed una prognosi sull’andamento dell’ufficio in un adempimento burocratico realizzato con la compilazione del format.

Format che, per la sua natura cartacea, ha reso complessa, se non impossibile, la verifica degli obiettivi e il confronto tra i risultati attesi e quelli raggiunti.

Del resto, sotto tale profilo, non può nemmeno sottacersi che l’annualità del programma di gestione mal si concilia con una programmazione che, per rendere visibili i risultati, deve riguardare il medio periodo.

Va rilevato infine che nella circolare è precisato che l’obiettivo di rendimento dell’ufficio1 non si esaurisce nella rilevazione della durata media dei procedimenti e, dunque, nella sola produttività. Nella pratica invece, l’attenzione degli uffici si è concentrata prevalentemente sul numero delle definizioni lasciando quindi in secondo piano il tema della priorità che costituisce invece una scelta di politica giudiziaria rimessa all’ufficio per governare i flussi di lavoro. E’ questa, in sintesi, anche l’analisi conseguente alle verifiche effettuati sui programmi di gestione dell’anno 2015, che ha confermato il trend legato alle difficoltà nell’acquisizione ed utilizzazione dei dati statistici, e la scarsa attenzione al parametro degli indici di priorità.

In questa sede si procederà pertanto ad una prima significativa revisione del format richiesto agli uffici giudiziari in quanto una completa rivisitazione potrà essere compiuta esclusivamente all’esito dell’informatizzazione del sistema già avviata.

1Nella circolare si precisa che esistono infatti aspetti dell’attività di un ufficio che ne caratterizzano la capacità di rispondere alla domanda di giustizia proveniente dal territorio, senza tuttavia tradursi direttamente in termini di durata dei procedimenti civili: si pensi ad esempio, alla ordinata e puntuale gestione delle udienze, alla capacità di elaborare e rendere noti orientamenti giurisprudenziali univoci anche attraverso la creazione di banche dati locali, alla fruttuosa liquidazione dei beni oggetto di procedure esecutive o fallimentari, all’esercizio in maniera penetrante della vigilanza propria del giudice tutelare o dei giudici delegati ai fallimenti.

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2. L’ARRETRATO CIVILE ED IL CENSIMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (progetto denominato Strasburgo 2) – verifica di dati e monitoraggio delle criticità

Il tema dell’arretrato è tornato prepotentemente all’attenzione degli operatori giudiziari anche per effetto della recente pubblicazione da parte del Ministero della Giustizia del censimento sull’arretrato civile e penale, a cui è opportuno fare un brevissimo riferimento.

Il “censimento speciale della giustizia civile” ha lo scopo dichiarato di contribuire all’abbattimento dell’arretrato civile ultratriennale nell’ambito del progetto denominato

“Strasburgo 2”. Si tratta di un lavoro statistico, particolarmente puntuale e dettagliato, che fornisce dati conoscitivi – fino al 30 giugno 2013, ma in via di successivo aggiornamento - utili al contenimento della durata dei processi civili entro i limiti stabiliti dall’art. 2, comma 2- bis della Legge-Pinto (L. 24 marzo 2001, n. 89 : ossia che non superino i tre anni in primo grado, i due anni in secondo grado, l’anno nel giudizio di legittimità secondo il noto schema 3+2+1).

Dopo una iniziale valutazione della rilevazione generale dei flussi della giustizia civile - che evidenzia la grande produttività dei giudici italiano i quali, secondo l’affidabilissimo rapporto biennale CEPEJ 2012, sono al secondo posto in Europa per consistenza quantitativa di risposta della giustizia, con una definizione complessiva annuale pari o di poco superiore alle sopravvenienze - il rapporto sottolinea che la pendenza finale mostra un arretrato di 5.2 milioni di cause (i più recenti dati del giugno 2014 indicano una sensibile diminuzione in circa 4,8 milioni di cause). Nell’analisi di dettaglio si specifica – condivisibilmente – che le pendenze vanno distinte in pendenze ultratriennali (o ultrabiennali per le Corti d’appello), che costituiscono in senso stretto l’ “arretrato” civile, ed in pendenze infratriennali (o infrabiennali per le Corti d’Appello), che costituiscono la fisiologica “giacenza” della causa in trattazione.

Ebbene, per fornire un dato di semplificazione, rispetto allo stock di cause pendenti di 5.2 milioni, sottratti 825.374 affari non contenziosi e quelli della Corte di Cassazione e dei Tribunali per i minorenni, la giacenza corrisponde ad una media del 70% del contenzioso, e l’arretrato a solo il 30%, quantificabile in termini assoluti in poco più di un milione di cause.

Dunque, è bene ribadirlo, dall’analisi delle statistiche elaborate dal Ministero della Giustizia emerge per un verso la riscontrata e significativa produttività dei giudici civili italiani, e per altro verso la necessità di adeguare la conoscenza del fenomeno dell’arretrato e lo stesso lessico utilizzato per definirlo, in quanto dal numero monstre di 5.2 milioni di cause occorre decurtare la cd. giacenza fisiologica delle cause, per giungere ad un arretrato che può quantificarsi patologicamente (nel senso delle legge Pinto) in circa un milione di pendenze. Il Ministero, negli atti di accompagnamento ai dati statistici, intende sollecitare interventi selettivi su questo arretrato, anche per finalità di contenimento della spesa pubblica ( il cd.

debito Pinto si sostanzia in alcune centinaia di milioni di euro). Rileva altresì difformità nella consistenza percentuale dell’arretrato come sopra inteso fra diversi uffici giudiziari, in ipotesi assimilabili quanto a grandezze e condizioni di funzionamento, chiamando così in causa l’organizzazione del lavoro come metodo di definizione delle cause più longeve.

Emergerebbe dagli specifici dati raccolti procedendo alla “targatura dell’arretrato”, ossia dalla loro identificazione per anno, che l’enorme numero di pratiche vetuste a rischio legge Pinto offre uno spaccato di giudici italiani molto operosi ma che non smaltiscono in maniera uniforme e sempre prioritaria le cause più vecchie, il “famoso arretrato” a rischio concreto Legge Pinto. Suggerisce pertanto una “buona prassi” di organizzazione volta a privilegiare la trattazione di questi affari – frutto del censimento selettivo per materia e per anno - anche a costo di rallentare quelli di minore vetustà.

La valutazione operata sui dati allegati al documento offre considerazioni senz’altro condivisibili che mutuano una generale idea propria anche di altri progetti organizzativi (es.

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Miele) circa la necessità di una conoscenza analitica delle ragioni dell’arretrato al fine di predisporne lo smaltimento.

I dati forniti, proprio per la loro completezza ed analiticità, nonché per la diversità e molteplicità dei parametri utilizzati, devono però essere oggetto di una attenta valutazione e lettura “sul campo”, in quanto occorre muovere dalla considerazione che l’analisi statistica dei dati rappresenta una imprescindibile fonte di conoscenza per le valutazioni organizzative degli uffici giudiziari; ad essa però deve accompagnarsi il confronto con la realtà degli uffici, al fine di verificare la corrispondenza del dato statistico alla concreta situazione dei ruoli dei giudici e, soprattutto, al fine di acquisire ulteriori informazioni sulle cause dell’arretrato (situazione delle risorse umane e materiali, intensità del turn over, natura della litigiosità e del contenzioso, disponibilità e modalità di utilizzo della magistratura onoraria) e suggerimenti sulla concerta attuabilità nella situazione della buona prassi indicata (cd. sistema Fifo), fra l’altro già in uso in numerosi uffici giudiziari e già promossa nella citata circolare del C.S.M.

de 2012.

Si evidenzia per esempio che le specificità del lavoro giudiziario sono molto maggiori e diversificate da quelle evidenziate nello studio del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria ( es. il contenzioso si articola in cognizione ordinaria, lavoro non pubblico impiego, lavoro pubblico impiego, previdenza, istanze di fallimento, fallimenti, separazioni consensuali, separazioni giudiziali, divorzi consensuali, divorzi giudiziali, procedimenti esecutivi mobiliari, procedimenti esecutivi immobiliari, procedimenti speciali, altro).

In via generale il censimento meriterebbe un approfiondimento ed un riscontro postumo laddove presuppone che ogni Tribunale suddivida i suoi giudici al 50% fra civile e penale (circostanza tutta da verificare e tendenzialmente smentita nei Tribunali del Sud, per la prevalenza del penale sul civile), non considera le effettive presenze dei magistrati e dunque le scoperture degli uffici, e non tiene conto della pianta organica, della copertura e delle modalità di utilizzazione dei magistrati onorari e dei Got in particolare.

Il rilievo di questa ulteriore raccolta di informazioni assume maggiore intensità anche alla luce della considerazione che gli esiti dello studio di censimento (che sono stati estesi al settore penale, pur con maggiore difficoltà nella affidabilità dei dati) saranno utilizzati nella preannunciata operazione di rideterminazione delle piante organiche (la cui inadeguatezza, fra l’altro, è inclusa tra le possibili ragioni della significativa diversità della performance dei vari uffici).

Questo impone un esame particolarmente attento delle rilevazioni statistiche ministeriali, a cui tutti gli uffici sono chiamati a fornire un contributo.

Inoltre deve rilevarsi che lo studio statistico si fonda sul dato quantitativo e non riesce, né potrebbe farlo, a cogliere la diversa qualità dei procedimenti.

Misurare la 'qualità' e non solo la quantità rappresenta la principale difficoltà di ogni rilevazione statistica giudiziaria, la ricerca delle peculiarità di ciascuna situazione è operazione defatigante, difficile e poco proficua nella misura in cui finisce con l'inserire elementi valutativi non oggettivabili. E non è in discussione che il perseguimento di una risposta giudiziaria di qualità rappresenta obiettivo altrettanto rilevante quanto di quello di procedere ad una progressiva riduzione delle pendenze, con particolare riferimento all’arretrato passibile di indennizzo da legge Pinto.

Un arretrato rilevante potrebbe rappresentare tuttavia un primo campanello di allarme tale da indurre ad analizzare con maggior attenzione le ragioni che lo hanno determinato.

A tal fine, pare importante innanzitutto partire dall’indice di smaltimento dell’ultimo periodo (triennio). Infatti, se l’elevato arretrato di un ufficio non si accompagna ad un basso indice di smaltimento degli ultimi anni ed è dunque risalente nel tempo sarà fondatamente ricollegabile a cause storiche superate e, dunque, risolvibile esclusivamente con misure contingenti e temporanee.

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Se al consistente arretrato si accompagna, invece, un perdurante basso indice di smaltimento, dovranno essere ricercate con maggiore attenzione le cause di tale anomalia.

3. REVISIONE DEL FORMAT E DELLE MODALITA’ DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE. LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO

Le considerazioni formulate e sopra brevemente riassunte e l’analisi dei programmi di gestione a cui si è fatto riferimento ogni anno nelle delibere in materia di programmi di gestione, consigliano una revisione del format e delle modalità di redazione del programma di gestione secondo cinque direttive:

a) coordinamento del programma annuale di gestione con il DOG (documento organizzativo triennale), nonché con le previsioni della circolare sulla formazione delle tabelle;

b) valorizzazione del censimento sull’arretrato civile per la riduzione dell’arretrato ultratriennale (per i Tribunali) e ultrabiennale (per le Corti d’Appello);

c) utilizzazione finalizzata dei criteri di priorità quale strumento per contemperare produttività dell’attività giudiziaria, qualità della stessa ed esigibilità dai singoli;

d) verificabilità degli obiettivi dichiarati e indicazione delle procedure per la verifica degli stessi;

e) semplificazione del format e completa informatizzazione del medesimo.

Il programma di gestione va necessariamente coordinato con il DOG che è incentrato sulla fissazione degli obiettivi prioritari da perseguire nel triennio di validità della tabella e delle scelte organizzative adottate per realizzarli. Deve pertanto evitarsi che il programma di gestione costituisca una ripetizione di quanto già esposto nel DOG, che potrà essere semplicemente richiamato laddove non serva specificare nuovi elementi.

In particolare la prima sezione del DOG è dedicata ad una analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze (come risultanti dai dati statistici scomposti quantitativamente e qualitativamente per ciascun ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse sezioni dell’ufficio) con indicazione delle cause di disfunzione rilevate a seguito dei monitoraggi eseguiti.

Tale analisi non va ripetuta nel programma di gestione annuale, salvo che per segnalare eventuali differenze determinatesi nell’ultimo anno.

Le eventuali segnalazioni, costituendo di fatto un aggiornamento di quanto dichiarato nel DOG, dovranno entrare a far parte di quest’ultimo attraverso il sistema informatico di cui è in corso la reingegnerizzazione.

La quarta sezione del DOG prevede invece l’illustrazione dei programmi di definizione dei procedimenti con l’obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo.

Prescrive la circolare sulle tabelle che nella predisposizione del DOG si debba avere particolare riguardo alle controversie pendenti da oltre tre anni ed a quelle nelle quali la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza eccezionale.

Tale previsione va coordinata con uno degli obiettivi (lettera a) del programma di gestione:

“riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibile nell’anno in corso”.

Il DOG deve quindi diventare una “programmazione quadro” triennale, rispetto alla quale i programmi di gestione costituiscono un momento di verifica annuale: tale verifica può eventualmente costituire l’occasione per un ripensamento generale in ordine alla programmazione della mobilità interna e al riassetto dei settori/sezioni tramite variazioni tabellari.

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In prospettiva la disciplina del DOG triennale dovrà prevedere forme di redazione maggiormente agili e flessibili, consentendo con la redazione dei programmi annuali di gestione la verifica di quanto realizzato rispetto alle linee di indirizzo contenute nel DOG e, al contempo, una più specifica programmazione annuale (con le eventuali “correzioni di rotta”

resesi nel frattempo necessarie, da apportare con opportune variazioni tabellari).

In attesa quindi che, nell’ambito del nuovo sistema informatico, il Dog sia articolato come il quadro di riferimento del programma di gestione, appare opportuno semplificare l’attuale programma di gestione prevedendo l’indicazione esplicita dell’obiettivo di definizione dell’arretrato ultratriennale o ultrabiennale quale strumento per la riduzione dei tempi del procedimento (alla luce dei principi in tema di ragionevole durata del processo), da considerarsi una sorta di priorità legale, non sovra-ordinata alle altre scelte rimesse al dirigente dell’ufficio, ma certamente da inserire nel catalogo delle priorità degli obiettivi di gestione; obiettivo questo che va programmato tenendo ben presente il flusso delle sopravvenienze, dovendosi prevedere un risultato di smaltimento che consente una progressiva riduzione dell’arretrato da legge Pinto, sia per ragioni collegate alla necessaria risposta di giustizia da fornire all’utenza in attesa da più tempo, sia per ragioni di contenimento della spesa pubblica (e conseguente possibilità di ritorno economico per il comparto giustizia); il format richiederà poi che venga specificatamente indicato il numero dei procedimenti ultratriennali pendenti onde consentire una verifica annuale dei risultati raggiunti.

La riduzione dei tempi di durata del procedimento, poiché non calcolabile preventivamente dagli uffici, verrà evidenziata a consuntivo dal CSM.

Anche in relazione al rendimento dell’ufficio, obiettivo previsto dall’art. dall’art. 37 (lettera b) si pone un problema di coordinamento con il DOG che, a sua volta, come visto, lo prevede nella quarta sezione.

In tale contesto l’indicazione di un numero di procedimenti da definire, distinti per macro- aree, va coordinata con il DOG, prevedendo una indicazione del numero dei procedimenti da smaltire nel triennio che, anno per anno, verrà verificata ex post ed eventualmente adeguata in sede di programma di gestione.

Vale qui richiamare quanto previsto nella vigente circolare in ordine alla procedura

“partecipata” per la determinazione di tale rendimento quantitativo (riunioni di ufficio o sezionali) e alla sua previsione sezione per sezione (o settore per settore).

4. VALORIZZAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA’ E DETERMINAZIONE DEI CARICHI ESIGIBILI

Ugualmente in coordinamento con il DOG va poi valorizzata, nel programma di gestione, l’indicazione dei criteri di priorità quale strumento per contemperare produttività dell’attività giudiziaria, qualità della stessa ed esigibilità dei carichi di lavoro dai singoli, in relazione alla realtà del singolo ufficio.

Invero la lettera b) dell’art. 37 prevede sia la determinazione degli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, sia la determinazione dell'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti. Si è detto, ma è bene ribadirlo, che nell’ambito delle priorità trova collocazione “legale”, anzi ne è presupposta, quella della riduzione dell’arretrato ultratriennale (per i Tribunali) e ultrabiennale (per le Corti d’Appello).

Tale indicazione è prevista anche dal DOG, nella cui terza sezione deve essere indicata

“l’individuazione degli obiettivi prioritari da perseguire nel triennio successivo – tra i quali va

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necessariamente inserito quello di smaltire tutte le cause attribuite alle sezioni stralcio - e delle scelte organizzative adottate per realizzarli”.

Nell’art. 37 il legislatore ha ribadito la necessità di una scelta di priorità nella trattazione laddove, evidentemente, l’ufficio non sia in grado di gestire tutto il sopravvenuto.

Una volta stabilito quale sia il rendimento che l’ufficio può perseguire, occorre invero determinare l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti proprio perché l’obiettivo di rendimento non è un semplice dato numerico ma è anche un dato di “qualità”, che impone di garantire comunque la trattazione dei procedimenti ritenuti prioritari dallo stesso legislatore.

All’esito di tale valutazione sarà possibile determinare il carico esigibile di lavoro dei magistrati, così come indicato nell’art. 37 d.l. n. 98/2011, secondo i criteri esplicativi della circolare CSM del 2.5.2012.

Nell’ottica della semplificazione del procedimento per la redazione del piano di gestione, sarà possibile, per i capi degli uffici,

a) confermare il carico esigibile individuato l'anno precedente

b) chiedere di fornire specifiche spiegazioni all’ufficio statistico del CSM nel caso in cui gli stessi ritengano di indicare un diverso carico esigibile ovvero laddove il carico esigibile non fosse stato in precedenza specificamente indicato.

Il carico esigibile va stabilito previa effettiva concertazione con i magistrati dell'ufficio.

L’ “ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti”, deve essere individuato, come previsto dalla norma, sulla base di criteri oggettivi ed omogenei e, specificamente, tenendo conto della “durata” complessiva (quindi, anche di eventuali gradi di giudizio precedenti),

“nonché della natura e del valore della causa”: tali criteri sono posti allo stesso livello ai fini della scelta dei settori da considerare prioritari.

Va peraltro evitato di scegliere solo settori a più alto indice di ricambio (come quelli caratterizzati da materie seriali di rapida definizione) che permettono indubbiamente di raggiungere risultati anche elevati di produttività a discapito, però, proprio delle cause più rilevanti per la loro natura e valore.

I criteri di priorità vanno parimenti individuati in maniera trasparente ed obiettiva, sempre secondo un “procedimento partecipato”.

5. VERIFICABILITA’ DEGLI OBIETTIVI

Si tratta di un profilo estremamente importante per l’efficacia dei programmi di gestione, che su tale aspetto hanno rivelato sin’ora un deficit di concretezza.

Il format, in tale prospettiva, deve contenere l’indicazione analitica degli obiettivi quantitativi perseguiti l’anno precedente e l’indicazione del risultato raggiunto in relazione agli stessi, quantificato in maniera precisa. Lasciando spazio alla rappresentazione delle ragioni che eventualmente non hanno consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmato.

Attualmente ai consigli giudiziari è richiesto un parere sulle tabelle e sui DOG e un “parere di presa d’atto con eventuali rilievi” sul piano di gestione ex artt. 37.

Ai fini della concreta funzionalità dello strumento di cui all’art. 37 ai Consigli Giudiziari e alle Commissioni Flussi, in collaborazione con l’Ufficio Statistico del CSM, è affidata la prima verifica dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi del piano di gestione, nonché della congruità del piano di gestione rispetto agli obiettivi del DOG.

6. SETTORE PENALE

Nel settore penale, per il quale la delibera consiliare del 2.5.2012 già stabiliva l’adozione del programma di gestione, appare necessario ribadire tale disposizione, con libertà di modalità di

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redazione e sia pure quale programma descrittivo della linea organizzativa, tenuto conto che in tale settore tuttora manca un sistema di rilevazione statistico omogeneo sul territorio.

Inoltre, può essere opportuno per gli uffici che ne sono dotati, richiamare le previsioni organizzative sui criteri di priorità nella materia penale.

Infine, in questo settore, proprio a fronte della attuale situazione statistica nel settore penale, è particolarmente utile che gli uffici raffrontino i dati a loro disposizione con quelli censiti dal Ministero in relazione al progetto Strasburgo 2.

7. CONCLUSIONI ed indicazioni procedurali

I. Il programma di gestione ex art 37 dovrà essere coordinato con il DOG che prevede la fissazione degli obiettivi prioritari da perseguire nel triennio di validità della tabella

II. Presupposto sia del DOG che del programma di gestione è l’analisi e quindi la conoscenza dello stato dei servizi dell’ufficio, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze.

In entrambi il dirigente dell’Ufficio deve quindi dimostrare la capacità di compiere una rigorosa analisi della situazione esistente con determinazione dei risultati realizzabili sulla base dei carichi di lavoro e delle risorse effettivamente disponibili, nonché della tipologia di contenzioso (anche in relazione al contesto territoriale, economico e sociale).

III. Obiettivo comune al DOG e al programma di gestione è quindi quello di garantire una durata ragionevole del processo, attraverso un piano di definizione dei procedimenti di più risalente iscrizione, e una progressiva riduzione della durata dei procedimenti fino a contenerli, quantomeno, entro i limiti imposti dalla normativa (c.d. Legge Pinto).

IV. Tale obiettivo va realizzato:

a) indicando esplicitamente come si intende definire l’eventuale arretrato specificando l’anno di iscrizione e eventualmente la materia;

b) indicando il “rendimento dell’ufficio” (inteso come numero di procedimenti che l’ufficio ritiene di definire per ciascun anno) distinto per macro-area/settore o sezione:

tale rendimento va determinato attraverso un “procedimento partecipato” tenuto conto dei carichi esigibili in relazione alla tipologia di materia, al contesto territoriale e alla situazione dell’ufficio;

c) indicando in ogni caso i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti in quanto l’obiettivo di rendimento non deve essere un semplice dato numerico ma anche un dato di “qualità”, che impone di garantire comunque la trattazione dei procedimenti ritenuti prioritari dallo stesso legislatore e la trattazione prioritaria a quelli più rilevanti “per la natura e il valore della causa” e tenuto conto della loro durata complessiva

V. Il programma non deve necessariamente prevedere la riduzione quantitativa complessiva delle pendenze, in quanto “gestione” non significa solo rendimento quantitativo”, ma presuppone una valutazione del risultato anche sotto il profilo “qualitativo” (ad esempio impatto sulle cause più vecchie o complesse), mentre la valorizzazione del solo dato quantitativo può condurre ad effetti distorti (in particolare impegno limitato all’abbattimento del solo contenzioso seriale o più semplice).

In altri termini nella gestione dell’ufficio deve essere assicurato un giusto equilibrio tra:

- esigenza di ridurre l’arretrato ultratriennale (per i Tribunali) e ultrabiennale (per le Corti d’Appello);

- esigenza di perseguire un obiettivo di rendimento dell’ufficio che tenga conto dei carichi esigibili;

- esigenza di garantire priorità, nell’ambito dell’obiettivo di rendimento dell’ufficio, alla gestione delle cause più rilevanti, individuate secondo criteri predeterminati

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relativi alla natura e al valore, in modo che di tali cause sia comunque garantita la trattazione in un tempo ragionevole.

Si ribadisce che la redazione dei programmi di gestione 2016 è l’occasione per gli uffici per redigere una breve relazione, da premettere al programma di gestione in senso proprio, onde formulare osservazioni in merito ai dati rilevati dal Ministero in sede di censimento dell’arretrato nel cd. progetto Strasburgo 2 e di rilevazione delle pendenze nel settore penale.

Attività da svolgere per avviare le procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati necessari per la formazione dei nuovi programmi di gestione ex art. 37

Anche per i programmi di gestione per l’anno 2016 è necessario, grazie alla collaborazione con la DGtat (e mediante l’interlocuzione già avviata tramite Comitato Paritetico CSM – Ministero della Giustizia) e all’utilizzo dello strumento del Datawarehouse, messo a disposizione dalla stessa DGSTAT del Ministero della Giustizia, predisporre la creazione di un programma di elaborazione delle tabelle previste dal FORMAT cui fa riferimento la delibera del 2 maggio 2012.

La Settima Commissione, con l’ausilio tecnico dell’Ufficio Statistico e dell’Ufficio informatico, fornirà agli uffici la rilevazione dei dati a disposizione del CSM per l’anno 1 luglio 2014 – 30 giugno 2015.

Gli uffici riceveranno dall’Ufficio Statistico del CSM e dai funzionari statistici distrettuali i dati relativi ai flussi ed alle presenze dei magistrati.

In esito alla trasmissione dei dati elaborati dai funzionari DGSTAT, gli uffici giudiziari potranno iniziare l’attività finalizzata alla redazione dei programmi di gestione.

Nel caso in cui pervengano al Consiglio richieste di ausilio nella lettura ed utilizzazione dei dati statistici in possesso dei singoli uffici giudiziari, sarà fornito, tramite il proprio Ufficio statistico, un servizio di assistenza agli uffici giudiziari.

Per le elaborazioni 2014/2015 riguardanti i Tribunali e le Corti di Appello, affari civili contenziosi, camerali ed in materia di lavoro/previdenza (trattati dal registro informatizzato SICID), grazie alla consueta collaborazione con la DGSTAT del Ministero della Giustizia, si utilizzeranno le funzionalità proprie del Datawarehouse della Giustizia civile2. Attraverso questo strumento lo statistico distrettuale potrà estrarre, secondo un formato nazionale e secondo regole di estrazione uguali per tutti, i flussi statistici (movimento degli affari, durata dei procedimenti, stato delle pendenze) da trasmettere ai vari uffici del proprio distretto.

Per quanto riguarda i dati relativi alle materie fallimentari e alle esecuzioni, mobiliari e immobiliari, invece, come gli altri anni, la fonte continuerà ad essere la banca dati del Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica, alimentata attraverso le rilevazioni periodiche trimestrali dagli stessi uffici.

Infine, per le presenze Magistrati, come indicato nella delibera di cui alla Prat. 342/VV/2011

“Disposizioni relative ai programmi di gestione per l’anno 2015” comunicata agli Uffici in data 24 settembre 2014, il Consiglio metterà a disposizione i dati già in suo possesso sulle presenze, che saranno verificati dagli uffici ed integrati con i dati degli eventuali esoneri . La Direzione Generale di Statistica, per il tramite del proprio personale statistico al Ministero e nei Distretti, metterà quindi a disposizione una serie di report che per quanto riguarda i Tribunali, faranno riferimento alla sola annualità 2014/2015. Per le Corti di Appello invece

2 Coerentemente con la delibera di Plenum del 30.07.2014 “Datawarehouse destinato a soddisfare le esigenze di rilevamento statistico del Consiglio.

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saranno forniti i report tradizionali, per l’intero ultimo quadriennio, dalla annualità 2010/2011 all’annualità 2014/2015.

I modelli che saranno forniti integreranno i dati sulle presenze magistrati per sezione tabellare (così come saranno estratti dall’ufficio informatico del CSM), con i dati elaborati tramite il Datawarehouse.

Tale integrazione potrà avvenire in automatico, però solo per le sezioni tabellari/sicid che riusciranno ad incrociarsi.

I dati verranno forniti in un formato lavorabile.

Anche per fornire un maggiore supporto agli uffici in una attività di non semplice gestione, l’ufficio Statistico del CSM, in accordo con la DGSTAT, sta procedendo alla predisposizione di una scheda-questionario in excel che sarà inviata via email ai singoli uffici nella quale si potrà indicare:

1. L’associazione fra le sezioni sicid e quelle tabellari;

2. L’associazione alla sezione tabellare specifica delle materie concorsuali e delle esecuzioni.

Tale aspetto è di notevole rilievo in quanto il datawarehouse, alimentato dalle banche dati SICID degli uffici, consente elaborazioni sezionali, ma come già evidenziato in precedenza, le sezioni registrate a livello locale sul SICID non corrispondono alle sezioni tabellari, ma sono molto più numerose,n particolare per gli uffici plurisezionali

L’Ufficio dovrà quindi compilare il questionario e trasmetterlo al Funzionario Statistico distrettuale di riferimento e all’ufficio statistico del CSM.

In coerenza con la prima scadenza fissata per i Presidenti di sezione al 30 novembre 2015, si precisa che:

1. Entro il 15 ottobre l’ufficio Statistico e l’ufficio Informatico del CSM, tramite la Settima Commissione, predispongono e trasmettono il questionario per gli uffici.

2. La DGSTAT ha fornito la disponibilità a mettere a disposizione degli statistici distrettuali, entro il 30 ottobre, la procedura di base per le elaborazioni delle tabelle ; 3. Gli statistici distrettuali entro il 20 novembre 2015 trasmetteranno i format agli uffici

del proprio distretto e all’ufficio statistico del CSM.

Per quanto riguarda i Tribunali per i Minorenni, infine, i modelli per l’art.37 potranno essere prodotti come di consueto dall’Ufficio Statistico del CSM, tramite le proprie elaborazioni che attingono direttamente alla banca dati del Ministero della Giustizia, DGSTAT nella medesima tempistica Si ricorda che per ogni esigenza o chiarimento è a disposizione degli uffici giudiziari, tramite l’Ufficio statistico del CSM, un servizio di assistenza nella lettura ed utilizzazione dei dati statistici, mediante l’acquisizione delle richieste inviate per posta elettronica all’indirizzo helpdesk37@cosmag.it, già utilizzato in occasione della ricognizione dei dati relativi alle riduzioni di attività e per la redazione dei programmi di gestione relativi all’anno 2015,

Anche per i programmi di gestione relativi all’anno 2016 è utile evidenziare nella presente delibera una serie di indicazioni di carattere generale già contenute nella Risoluzione del 2 maggio 2012:

- la predisposizione di un FORMAT unico per la redazione dei programmi annuali di gestione degli affari civili assolve alla principale funzione di delineare il percorso logico ed organizzativo per l’elaborazione dei progetti in occasione delle future scadenze, agevolando così la redazione del programma da parte dei dirigenti giudiziari e consentendo una valutazione e confrontabilità dei programmi predisposti a livello nazionale;

- a tale fine il format è stato predisposto in formato pdf editabile e formulato sia con domande a risposta chiusa che con domande a risposta aperta ma sintetica;

- il modello proposto consegue ad una significativa revisione e rappresenta un primo affinamento nell’attesa della completa informatizzazione del sistema;

(14)

- pertanto il modello, costituendo solo uno strumento che il C.S.M. ha elaborato a loro servizio e non un limite alle scelte organizzative loro rimesse, si potrà accompagnare, senza in alcuna misura escluderla, alla redazione di una relazione illustrativa dell’intero programma da parte del dirigente dell’ufficio;

- ai fini dell’individuazione della produttività pregressa bisogna aver riguardo alla sola produttività dell’ufficio o della sezione e non dei singoli magistrati;

- negli uffici più piccoli i programmi di gestione possono essere redatti secondo la procedura semplificata prevista nel paragrafo 7.5.3 della citata risoluzione;

- data la peculiarietà della funzione di legittimità, non è stato predisposto un FORMAT ad hoc per l’ufficio della Suprema Corte di Cassazione: il relativo programma potrà pertanto essere predisposto in forma libera, sulla base dei dati che l’Ufficio Statistico del CSM metterà a disposizione previa interlocuzione con l’Ufficio.

Per i dati per i quali non vi è – allo stato – la possibilità di un’estrazione a livello centrale, rimane ferma la possibilità di una rilevazione a livello locale (paragrafo 7.3 e paragrafo 7.4.2.

della risoluzione);

- la redazione dei programmi di gestione nel settore penale non è prevista dalla norma primaria, essa è solo utile anche per la redazione del programma di gestione dei procedimenti civili, in un’ottica organizzativa di insieme, per l’individuazione a monte delle risorse umane destinate ai settori civile e penale (paragrafo 5 della risoluzione);

- per i programmi di gestione del settore penale ai dirigenti è lasciata la più ampia libertà di individuare le modalità di redazione.

La citata delibera consiliare del 2 maggio 2012 -al punto 6.2- prevede una scansione temporale nel procedimento di formazione dei programmi di gestione, che (per quanto sopra evidenziato) appare opportuno modificare prorogando alcuni dei termini previsti, per consentire agli uffici giudiziari di ricevere tempestivamente i dati statistici elaborati e, quindi, utilizzarli per la redazione dei programmi da depositare entro il 31 gennaio 2015.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera - di invitare:

a) i Presidenti di tutti gli uffici interessati a predisporre i programmi di gestione ex art. 37 D.L. 98/2011 anche per l’anno 2016 in base delle previsioni della Circolare prot. n. 10356 sulla “Nuova normativa prevista dall'art. 37 D.L. 98/2011”, secondo il FORMAT allegato e disponibile in pdf editabile sul link “Modulistica”della Intranet COSMAG;

b) di prorogare, con riferimento ai programmi di gestione da presentarsi entro il 31 gennaio 2016, i termini di cui al capo 6.2 della delibera plenaria del 2 maggio 2012 (sulla normativa in materia di programmi di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011) secondo la seguente scansione temporale:

• il termine previsto per il deposito delle relazioni dei presidenti di sezione è prorogato al 30 novembre 2015;

• il termine per il deposito del programma di gestione presso la segreteria da parte del Dirigente è prorogato al 30 dicembre 2015;

• il termine fissato per il deposito delle osservazioni dei magistrati e per le segnalazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è prorogato al 16 gennaio 2015;

- di fornire, tramite il proprio Ufficio Statistico, ai singoli uffici tutti i dati relativi alle presenze dei magistrati;

- di fornire, tramite il proprio Ufficio statistico, un servizio di assistenza agli uffici giudiziari nella lettura ed utilizzazione dei dati statistici, mediante l’acquisizione delle richieste inviate per posta elettronica all’indirizzo helpdesk37@cosmag.it, già utilizzato in occasione della ricognizione dei dati relativi alle riduzioni di attività e per la redazione dei programmi di gestione relativi all’anno 2015;

(15)

- di invitare i Presidenti degli uffici giudicanti a redigere in premessa una breve relazione evidenziando osservazioni in ordine ai dati censiti dal Ministero della Giustizia nell’ambito del cd. progetto Strasburgo 2;

- di invitare i Presidenti delle Corti di Appello e i Presidenti dei Tribunali ad assicurare collaborazione ai funzionari statistici territorialmente competenti per il necessario raccordo tra i dati sezionali estratti dai registri informatizzati e quelli provenienti dalle tabelle di organizzazione dell’ufficio;

- di affidare ai Consigli Giudiziari e alle singole Commissioni Flussi, in collaborazione con l’Ufficio Statistico del CSM, che metterà a disposizione apposite schede di lavoro, la prima verifica di congruità dei risultati raggiunti con quelli previsti nel precedente piano di gestione, nonché del piano di gestione rispetto agli obiettivi del DOG ;

- di comunicare la presente delibera al Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica affinché, nell’ambito delle proprie competenze e in virtù di quanto previsto nell’attività di collaborazione con il Consiglio, possa impartire le necessarie istruzioni ai funzionari statistici sui territori.

g

(16)

All. 1)

Consiglio Superiore della Magistratura Settima Commissione

Commissione per l’organizzazione degli uffici giudiziari

MODELLO

Programma di gestione dei procedimenti civili – format

Il format è stato strutturato in cinque sezioni volte ad evidenziare che, nella gestione dell’ufficio, sia assicurato un giusto equilibrio tra:

a) esigenza di ridurre l’arretrato ultratriennale (per i Tribunali) e ultrabiennale (per le Corti d’Appello);

b) esigenza di perseguire un obiettivo di rendimento dell’ufficio che tenga conto dei carichi esigibili;

c) esigenza di garantire priorità, nell’ambito dell’obiettivo di rendimento dell’ufficio, alla gestione delle cause più rilevanti, individuate secondo criteri predeterminati relativi alla natura e al valore, in modo che di tali cause sia comunque garantita la trattazione in un tempo ragionevole.

Le risposte aperte, previste nel format, dovranno essere sintetiche

3

e potranno essere ulteriormente argomentate in una relazione aggiuntiva.

3 Il format prevede la possibilità di inserire un numero limitato di caratteri (circa 240 caratteri)..

(17)

Per l’elaborazione del presente format l’ufficio utilizzerà i dati statistici organizzati secondo gli schemi inviati ed elaborati dall’ufficio statistico del CSM in collaborazione con gli statistici distrettuali della DGSTAT.

Tenuto conto dell’impossibilità per l’Ufficio Statistico del CSM di estrapolare i dati sulle pendenze per anno di iscrizione dei settori fallimenti, esecuzioni mobiliari e immobiliari, l’ufficio dovrà inserire esclusivamente tali dati nei prospetti di cui alla sezione 1.8.

SEZIONE PRIMA: Definizione dell’arretrato ultratriennale per i Tribunali o ultrabiennale per le Corti di Appello

1) Nell’ufficio risultano pendenti procedimenti ultratriennali /ultrabiennali? SÌ / NO

2) L’obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo è stato previsto nella quarta sezione del DOG? SÌ / NO

3) Sono stati previsti nel DOG dei programmi di definizione dei procedimenti pendenti da oltre tre/due anni e di quelli nei quali la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza eccezionale? SÌ / NO

4) Nel programma ex art. 37 dell’anno scorso era stato previsto

l’obiettivo di riduzione delle pendenze ultratriennali/ultrabiennali? SÌ / NO

5) L’obiettivo è stato raggiunto? SÌ / NO

6) In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo specificare le ragioni e le criticità emerse.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________

7) Tenuto conto dei dati forniti con l’allegato 2 (cfr tab 1-2) specifichi l’ufficio quale obiettivo di riduzione delle pendenze ultratriennali/ultrabiennali intende perseguire nel prossimo anno fornendo un dato quantitativo della percentuale di pendenze che

ritiene di ridurre nell’anno.

A tale fine può essere allegata relazione in ordine alle modalità con

(18)

cui si intende operare la riduzione dell’arretrato, agli strumenti che si intende adottare, alle difficoltà che si prevede di incontrare e ai risultati ottenuti nell’anno passato; nella relazione può essere svolta ogni ulteriore considerazione ritenuta opportuna.

_____ %

8) Inserire i dati sulle pendenze per anno di iscrizione dei settori fallimenti, esecuzioni mobiliari e immobiliari nei prospetti che seguono:

Materia 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ante 2008

Fallimenti

Esecuzioni mobiliari Esecuzioni immobiliari

Materia Pendenze ultratriennali

Pendenze infratriennali Fallimenti

Esecuzioni mobiliari Esecuzioni immobiliari

SEZIONE SECONDA: Definizione del carico esigibile

1) Nel programma di gestione dell’anno scorso è stato indicato il carico esigibile? SÌ / NO

2) Il Dirigente dell’Ufficio intende:

a. Confermare il valore del carico esigibile individuato l'anno

precedente.

(19)

b. Indicare il carico esigibile in quanto non specificamente indicato in precedenza.

c. Determinare un diverso valore di carico esigibile.

• Motivazioni

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________

3) Riportare in ogni caso il carico esigibile.

a. Dato pro-capite unico per l’intero ufficio:

Anno precedente Anno corrente

b. Ovvero dato pro-capite suddiviso per macromateria:

Macromateria Anno precedente

Anno corrente

a. lavoro

b. previdenza e assistenza

c. fallimentare e procedure concorsuali d. esecuzioni immobiliari

e. esecuzioni mobiliari

f. volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia e persone

g. volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone

h. separazioni e divorzi contenziosi i. contenzioso civile ordinario

j. procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi decreti ingiuntivi)

k. decreti ingiuntivi (in tutte le materie)

l. tutele, curatele e amministrazioni di sostegno

(20)

m. equa riparazione

c. Ovvero dato pro-capite per ciascuna sezione tabellare:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________

d. Ovvero altro:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________

4) Si allega eventuale relazione per il settore civile in cui sono descritte le motivazioni su cui si fonda il calcolo del carico esigibile SÌ / NO

5) Per determinare il carico esigibile è stata seguita la procedura

“partecipata” prevista dalla circolare? SÌ / NO

SEZIONE TERZA: Obiettivi di rendimento dell’ufficio

1) L’obiettivo di rendimento dell’ufficio è stato previsto nella quarta sezione del DOG? SÌ /NO

2) Nel programma di gestione dell’anno scorso è stato indicato il rendimento quantitativo? SÌ/NO

3) Indicare come è stato calcolato il rendimento nell’anno passato:

a. Un unico dato complessivo per l’intero ufficio.

b. Per macro-materia del format.

c. Per ciascuna sezione tabellare.

(21)

d. Per ciascuna sezione tabellare e all’interno della sezione per materia.

e. Altro (descrizione).

4) L’obiettivo di rendimento quantitativo è stato raggiunto? SÌ /NO 5) In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo specificare le

ragioni e le criticità emerse.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________

6) L’obiettivo di rendimento ha determinato una riduzione delle pendenze? SÌ /NO

7) Nel programma di gestione dell’anno scorso sono stati previsti obiettivi di rendimento di qualità?

4

SÌ /NO

8) Per questo anno come si intende calcolare il rendimento quantitativo dell’ufficio:

a. Un unico dato complessivo per l’intero ufficio.

b. Per macro-materia del format.

c. Per ciascuna sezione tabellare.

d. Per ciascuna sezione tabellare e all’interno della sezione per materia.

e. Altro (descrizione).

9) Indicare il rendimento quantitativo.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________

4 Nella delibera si evidenziano aspetti dell’attività giudiziaria che caratterizzano la capacità di rispondere alla domanda di giustizia proveniente dal territorio, senza tuttavia tradursi direttamente in termini di durata dei procedimenti civili quali, ad esempio, la ordinata e puntuale gestione delle udienze, la capacità di elaborare e rendere noti orientamenti giurisprudenziali univoci anche attraverso la creazione di banche dati locali, la fruttuosa liquidazione dei beni oggetto di procedure esecutive o fallimentari, l’esercizio in maniera penetrante della vigilanza propria del giudice tutelare o dei giudici delegati ai fallimenti.

(22)

10) Il rendimento quantitativo pro-capite coincide con il carico esigibile? SÌ / NO

11) In caso di risposta negativa specificare le ragioni.

___________________________________________________________

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12) Per quest’anno si prevedono obiettivi di rendimento di qualità?

SÌ / NO

13) Se SÌ l’ufficio può:

a. Rinviare a quanto già indicato nel DOG.

b. Rinviare a quanto già inserito nella banca dati buone prassi.

c. Elencarli nell’allegata relazione.

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SEZIONE QUARTA: Valorizzazione dei criteri di priorità 5

1) I criteri di priorità sono stati previsti nella terza sezione del DOG?

SÌ / NO

2) Nel programma di gestione dell’anno scorso sono stati indicati dei criteri di priorità nella gestione dei procedimenti? SÌ / NO

3) Se SÌ quali?

___________________________________________________________

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5 Le cause prioritarie devono essere individuate secondo criteri predeterminati relativi alla natura e al valore, come illustrato al paragrafo 4 della delibera del 23 settembre 2015. Si evidenzia che nella delibera citata i criteri di priorità sono proposti quale strumento per contemperare produttività dell’attività giudiziaria, qualità della stessa ed esigibilità dai singoli. La necessità di garantire priorità alla gestione, oltre che delle cause arretrate, anche delle cause più rilevanti, in modo che di tali cause la trattazione avvenga in un tempo ragionevole, va tenuta in considerazione nell’individuazione dell’obiettivo di rendimento dell’ufficio.

(23)

___________________________________________________________

____________

4) Per quest’anno vengono indicati criteri di priorità? SÌ/NO 5) Se SÌ quali?

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5) Si è tenuto conto dei criteri di priorità nell’individuazione dell’obiettivo di rendimento dell’ufficio ? SÌ /NO

6) Si è tenuto conto dei criteri di priorità nell’individuazione del carico esigibile ? SÌ /NO

7) I criteri di priorità sono stati individuati secondo un

“procedimento partecipato”? SÌ /NO

SEZIONE QUINTA: PROCEDURA per la formazione del programma

1) Il programma è stato inviato al Consiglio Giudiziario? SÌ /NO 2) Sono state rilevate criticità nei dati forniti? SÌ /NO

3) Se SÌ, quali?

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___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________

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