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Quesito in materia di concorsi interni in relazione all’art

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Academic year: 2022

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OGGETTO: Pratica n. 1195/VV/2018. Quesito in materia di concorsi interni in relazione all’art. 137 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, per il triennio 2017/2019.

(delibera 12 dicembre 2018) Ù

“Il Presidente della Corte d’Appello di XXX, con nota del 11.10.2018, ha formulato un quesito in materia di “concorsi interni” chiedendo in particolare di sapere “se la disposizione di cui all’art.137 della circolare consiliare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 debba essere letta nel senso che l’assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento a singoli criteri costituisce necessaria e indefettibile integrazione rispetto agli altri motivi espressivi del giudizio comparativo; ovvero si debba leggere in termini di alternatività, nel senso che il dirigente ha facoltà di motivare, indifferentemente, o mediante l’esternazione delle ragioni tutte poste a fondamento della valutazione comparativa, tenuto conto delle istanze e delle allegazioni degli aspiranti, ovvero mediante l’attribuzione di meri punteggi, assegnati con riferimento a criteri preventivamente enunciati”.

L’art.137 della circolare sulla formazione delle tabelle prevede che “la proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere necessariamente motivata, anche con assegnazione di punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri e preventivamente comunicati, mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all’individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti. La proposta contiene per ciascun posto una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante”.

Il dirigente, nella richiamata nota, ha anche ricordato che in una precedente risposta a quesito, del 17 aprile 2014, il Consiglio avrebbe già preso posizione sulla questione nel senso che l’assegnazione di punteggi non si risolverebbe in una mera eventualità rispetto agli altri canoni espressivi del giudizio, ma dovrebbe sempre integrare quegli stessi canoni, quale elemento concorrente alla determinazione del giudizio.

In realtà, la risposta a quesito citata dal Presidente della Corte d’Appello di XXX non appare esattamente sovrapponibile all’odierna questione in quanto la valutazione, nel precedente citato, era stata condotta con riferimento ad una vicenda ben diversa e cioè alla possibilità per il dirigente di stabilire, ex post, a concorso già espletato, dei punteggi per valutare le attitudini degli aspiranti al posto: in questo caso, naturalmente, il Consiglio aveva chiarito che “i punteggi da utilizzare nella comparazione devono sempre essere preventivamente stabiliti e comunicati con il bando ai magistrati che abbiano interesse ad un posto messo a concorso”, non essendo possibile stabilire, a concorso interno già espletato, i punteggi per valutare le attitudini degli aspiranti al posto.

Ritiene, invece, il Consiglio che la questione posta dal Presidente della Corte d’Appello di XXX, in termini assoluti, meriti diverso apprezzamento.

Deve anzitutto osservarsi che il problema dei punteggi, quale metodo di motivazione, nell’ambito dei concorsi pubblici, è sempre stato affrontato, anche in giurisprudenza, per così dire “al contrario”

e cioè sotto il profilo dell’autosufficienza del voto a motivare la scelta della Commissione in merito all’idoneità del candidato.

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Non si è mai dubitato, infatti, che il giudizio dell’amministrazione potesse avvenire con la sola

“motivazione esplicita” e cioè con l’indicazione delle ragioni giustificative della scelta, mentre si è a lungo discusso se il semplice voto potesse sostituirsi al giudizio tecnico discrezionale che le commissioni avrebbero dovuto esprimere su ciascun candidato.

L’approdo finale – che, com’è noto, è stato nel senso dell’autosufficienza della motivazione espressa anche solo numericamente - trova fondamento, oltre che su evidenti ragioni di economicità dell’azione amministrativa, anche sulla convinzione che la motivazione espressa numericamente assicurerebbe, comunque, la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione.

Detto ciò, appare, tuttavia, evidente che la motivazione esplicita, da un lato, non richiede alcuna integrazione per rendere pienamente intellegibili le scelte della Commissione; dall’altro, appare sicuramente preferibile in quanto, appunto, più adeguata a far conoscere, esplicitamente, ai soggetti interessati, le ragioni della scelta e a consentirne, pertanto, anche l’eventuale sindacato di legittimità.

Deve allora concludersi che in materia di concorsi interni la proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere sempre “necessariamente motivata mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all’individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti”, come previsto dall’art.137 della circolare sulle tabelle, mentre la previsione relativa all’assegnazione di punteggi deve essere interpretata come mera facoltà del dirigente di integrare il sistema valutativo con la previsione di punteggi predeterminati e preventivamente comunicati agli interessati con il bando di concorso interno.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera di rispondere al quesito nei seguenti termini:

in materia di concorsi interni, l’art.137 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017-2019 deve essere interpretato nel senso che la proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere sempre necessariamente motivata mediante la specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto all’individuazione del magistrato prescelto e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultino le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti, con facoltà del dirigente di integrare il sistema valutativo con la previsione di punteggi predeterminati da comunicare preventivamente agli interessati con il bando di concorso interno.”

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