OGGETTO: Pratica num. 81/VV/2016. Correzione errore materiale - Modifica del primo comma dell’art. 92 della Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022.
(delibera 8 aprile 2021)
Il Consiglio
- rilevato che il primo comma dell’art. 92 della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022 (intitolato “Esame preliminare delle impugnazioni”) prevede che “I presidenti di sezione debbono provvedere a una selezione preliminare delle impugnazioni, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e di una definizione anticipata del procedimento anche ai fini dell’articolo 194.”
- considerato che il richiamo all’articolo 194, operato dal primo comma dell’art. 92, appare frutto di errore materiale in quanto il medesimo art. 194 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle si riferisce alla “indicazione dei giorni da destinare alle esigenze della formazione decentrata”
sicché non vi è ragione di ricondurre la finalità di un meccanismo di selezione preliminare dei gravami alle esigenze della formazione decentrata;
- ritenuto piuttosto che il riferimento operato al primo comma dell’art. 92 riguardi la disciplina dei criteri per l’assegnazione dei giudici ausiliari, che nell’art. 88 della previgente circolare sulla formazione delle tabelle (intitolato anch’esso “Esame preliminare delle impugnazioni”) era contenuta proprio all’art. 194 mentre, nella vigente circolare, è contemplata all’art. 185;
- ritenuto in proposito che l’istituto della selezione preliminare delle impugnative, previsto dall’art.
92, si concili agevolmente con il profilo dell’assegnazione dei giudici ausiliari alle sezioni, che deve peraltro essere effettuata anche in considerazione dei procedimenti suscettibili di superamento dei termini di cui all’art. 2 della legge n. 89 del 24 marzo 2001;
- ritenuto pertanto opportuno correggere il suddetto errore materiale.
Tanto premesso
delibera
di modificare il primo comma dell’art. 92 della circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2020-2022 nel senso che le parole “articolo 194” siano sostituite con le parole “articolo 185”.