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DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1774

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il Ministro dell’interno (MARONI) con il Ministro della giustizia (ALFANO)

con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) e con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2009

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

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I N D I C E

Relazione . . . Pag. 3

Analisi tecnico-normativa . . . » 4

Analisi dell’impatto della regolamentazione . . . » 5

Disegno di legge . . . » 7

Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede . . . » 8

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Onorevoli Senatori. – L’Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Tale tipo di Accordo, oltre ad essere rac- comandato da organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario in- ternazionale, si inquadra nell’ambito degli Accordi sull’argomento che l’Italia ed altri Paesi dell’Unione europea hanno, negli ul- timi anni, firmato con vari Paesi latino-ame- ricani.

Analogamente a quanto previsto nei sud- detti Accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad incorag- giare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una parte contraente nel territorio dell’altra parte.

Per investimento si deve intendere tra l’al- tro: diritti di proprieta` su beni mobili ed im- mobili, azioni, obbligazioni, quote di parteci- pazione, crediti finanziari, diritti di proprieta`

intellettuale (diritti d’autore, marchi, ecce- tera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtu` di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l’esercizio di at- tivita` economiche.

I principali articoli dell’Accordo preve- dono:

a) regolamento per nazionalizzazione od esproprio (articolo V). Apposite clausole re- golamentano gli investimenti sottoposti a na- zionalizzazione o esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pub- blica utilita` o di interesse sociale e su base non discriminatoria.

b) trasferimento all’estero di capitali, utili e relativo regime (articolo VI). E` previ- sto il libero trasferimento di capitali, redditi, profitti e retribuzioni.

c) soluzione delle controversie. Essa viene regolamentata in due articoli (articoli IX e X).

L’articolo IX, relativo alle modalita` di ri- soluzione delle controversie tra una parte contraente ed un investitore dell’altra parte contraente, prevede la possibilita` di ricorrere – a scelta – a tribunali nazionali, ad un tribu- nale arbitrale ad hoc o al «Centro internazio- nale per il regolamento delle controversie re- lative ad investimenti».

L’articolo X, riguardante le modalita` di ri- soluzione delle controversie sull’interpreta- zione dell’Accordo tra le parti contraenti, che, ove non si risolvano preventivamente per via diplomatica, prevede la possibilita`

di costituire un tribunale arbitrale ad hoc.

La finalizzazione dell’Accordo riveste per i due Paesi un’importanza rilevante.

Esso costituisce uno stimolo per nuovi in- vestimenti nella Repubblica di Panama, in grado di influire positivamente sulla evolu- zione economica del Paese. Tale Accordo potra` cosı` incentivare iniziative di collabora- zione economica e vivacizzare il flusso di in- vestimenti italiani a Panama.

Dal presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non e` stata redatta la pre- scritta relazione tecnica.

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Analisi tecnico-normativa L’Accordo in questione prevede, al fine della sua entrata in vigore, lo scambio delle notifiche tra le parti contraenti dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

L’Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l’Ita- lia e Panama non sostituisce alcun Accordo vigente in materia, non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta – oltre a quelle necessarie per dargli esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

Esso si colloca inoltre nel quadro degli Accordi sull’argomento che l’Italia ed altri Paesi dell’Unione Europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.

Gli oneri che potrebbero derivare dal ricorso ai tribunali arbitrali di cui agli articoli 9 e 10 si configurano come spese meramente eventuali.

Ove tuttavia dal ricorso ai suddetti tribunali arbitrali dovessero derivare spese a carico dell’erario, esse saranno quantificate con apposito provve- dimento normativo.

Dall’attuazione dell’Accordo, che assicura ai nostri operatori un trat- tamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e rela- tivi redditi dei cittadini panamensi o degli investitori di Stati terzi, non de- rivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

1. Destinatari diretti ed indiretti

Sono coinvolti sotto il profilo economico dell’introduzione della re- golamentazione:

i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti nella Repubblica di Panama;

i soggetti panamensi che hanno effettuato o effettueranno investi- menti in Italia.

L’Accordo dovrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane nella Repubblica di Panama in tutti i settori dell’economia.

2. Obiettivi e risultati attesi

L’Accordo, che assicura liberta` nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite do- vute ad eventi eccezionali, e` destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori – persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni, eccetera) – delle due parti contraenti.

Primo obiettivo dell’Accordo, che si consegue per effetto dell’impatto immediato dello stesso, e` la creazione di un quadro di maggior certezza giuridica, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani nella Repubblica di Panama e panamensi in Italia.

Detto quadro di certezza e di precise garanzie e` prerequisito indispen- sabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire in- vestimenti nelle due parti contraenti. Risultato atteso e` pertanto un incre- mento del volume complessivo di tali investimenti.

L’Accordo e` destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investi- menti puo` avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell’interscambio commerciale. Risultati altresı` attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal tra- sferimento dall’Italia a Panama di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l’Italia, l’Accordo nel dare maggiore certezza ai nostri operatori favorira` i nostri investimenti nel Paese la- tino-americano con ricadute positive anche di natura commerciale.

L’Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuira` quindi ad un’accelerazione dello sviluppo economico e stimo- lera` una maggiore dinamica concorrenziale.

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3. Aspetti organizzativi ed oneri

L’Accordo non comporta oneri organizzativi ne´ finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

4. Opzioni alternative

L’Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Repubblica di Panama.

Quanto alle clausole dell’Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordo, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che e` stato concordato con la controparte.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica e` autoriz- zato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione e` data al- l’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in con- formita` a quanto disposto dall’articolo XII dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.

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