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DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 432

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N. 432

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2008

Provvedimenti per la difesa del patrimonio artistico barocco delle citta` di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano,

Nardo`, Galatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Maglie, Matino e loro hinterland culturali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

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Onorevoli Senatori. – Con il presente di- segno di legge si intende proporre un reale recupero ed una effettiva protezione del pa- trimonio artistico barocco delle citta` di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano, Nardo`, Galatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Ma- glie, Matino e loro hinterland. E` necessario infatti provvedere urgentemente per porre fine all’evidente degrado di un patrimonio artistico da tempo riconosciuto di particolare pregio. Basti pensare che gia` nel 1981 era stato inserito nell’elenco dei «beni culturali, naturali di valore universale» dall’allora mi- nistro Oddo Biasini. In tale prospettiva si

prevede uno stanziamento di 20.658.276 euro per il periodo 2009-2011 al fine di provvedere per le necessita` piu` impellenti.

Non si puo` non menzionare che il «ba- rocco di Lecce» rappresenta un inestimabile patrimonio artistico e costituisce una delle piu` singolari attrattive artistiche del Mezzo- giorno. Interveniamo, auspicando che una particolare attenzione a favore del patrimo- nio artistico di Lecce costituisca un segnale di grande sensibilita` alla necessita` di incre- mentare il turismo soprattutto nel Mezzo- giorno.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le opere per la salvaguardia e la tutela del patrimonio monumentale ed artistico delle citta` di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casa- rano, Nardo`, Galatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Maglie e Matino sono eseguite a ca- rico dello Stato e a carico del comune grazie alla erogazione di un contributo dello Stato.

Art. 2.

1. Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale delle citta`

di cui all’articolo 1.

Art. 3.

1. Il restauro artistico e monumentale di cui all’articolo 2 e` deliberato dal consiglio comunale ed approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia, di seguito denominato «Provveditorato». Il predetto re- stauro e` eseguito dal comune sotto la diretta sorveglianza del Ministero delle infrastrut- ture. Per l’attuazione della presente legge e`

autorizzata per il periodo 2009-2011 la spesa complessiva di 20.658.276 euro.

Art. 4.

1. Entro il primo trimestre di ogni anno il comune, con deliberazione del consiglio co- munale, propone al Provveditorato il pro- gramma dei lavori da eseguire nell’esercizio successivo.

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2. Entro tre mesi dalla data di presenta- zione del programma annuale il Provvedito- rato, udita la Soprintendenza ai beni ambien- tali, architettonici, artistici e storici compe- tente per territorio, adotta le sue decisioni e le comunica al comune.

3. Il primo programma di lavori e` proposto dal comune entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Per l’esecuzione delle opere previste dalla presente legge la cui spesa e` a carico del comune, la Cassa depositi e prestiti e`

autorizzata a concedere al comune di Lecce mutui fino all’ammontare di 10.329.138 euro, con ammortamenti in trentacinque anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l’assun- zione della garanzia e` effettuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, a se- guito di deliberazione del consiglio comu- nale.

Art. 6.

1. Per provvedere alle esecuzioni dei la- vori previsti dalla presente legge e` autoriz- zata una spesa di 20.658.276 euro, da iscri- vere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture.

2. La spesa di cui al comma 1 e` ripartita in quattro esercizi finanziari, a decorrere dal- l’esercizio 2009.

3. Le variazioni del riparto degli stanzia- menti possono essere autorizzate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra- sporti, di concerto con il Ministro dell’eco- nomia e delle finanze, su motivata proposta del consiglio comunale.

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4. L’erogazione dei contributi e` disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Le somme non impiegate in un eserci- zio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

6. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 20.658.276, si provvede mediante corrispondente ridu- zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’econo- mia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona- mento relativo al Ministero delle infrastrut- ture e dei trasporti.

7. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il tren- tesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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