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DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 881

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DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2008

Limiti e forme dell ’esercizio del diritto di sciopero

da parte dei magistrati dell ’ordine giudiziario e dei magistrati della Giustizia militare e delle magistrature amministrative

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

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ONOREVOLI SENATORI. – Nell’ordinamento italiano i magistrati ordinari, militari ed am- ministrativi, a differenza degli altri Paesi, sono dei semplici impiegati civili delle Stato con statuto giuridico speciale e con statuto economico privilegiato. Il fatto che essi inda- ghino, intercettino, privino le persone della loro libertà, siano «irresponsabili», promuo- vano ed esercitino l’azione penale come e quando a loro piaccia, ed emettano sentenze anche per riscrivere la Storia o sulla base di pregiudizi politici e morali ed anche a scopi politici perfino di carattere «sovversivo», nulla toglie che essi sono dei dipendenti sa- lariati dallo Stato e debba quindi essere rico- nosciuto loro il diritto di sciopero come a tutti i lavoratori subordinati. Questo diritto è stato loro riconosciuto, dopo il settennato

presidenziale 1985-1992, senza limiti e senza condizioni. Ai tentativi di applicare loro l’ar- ticolo 40 della Costituzione che recita: «Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano», la loro potente lobby politico-sindacale di carattere semie- versivo, detta Associazione nazionale magi- strati, oggi presieduta dal magistrato della fa- mosa famiglia di produttori di tonno dottor Palmera, la magistratura ha reagito con mi- nacce, intimidazioni, arresti e condanne.

Sembra che ormai, caduto il prestigio e la credibilità dei magistrati ordinari ai minimi storici, forse è possibile applicare l’articolo 40 della Costituzione anche a loro.

A tal fine presento questo disegno di legge.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norma generale)

1. I magistrati ordinari, militari e ammini- strativi hanno il diritto di scioperare nei li- miti e alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

(Ammissibilità e modalità)

1. Lo sciopero è ammesso esclusivamente per sostenere la propria parte in trattative sindacali o per esercitare pressioni per la conclusione e l’esecuzione degli accordi.

2. L’esercizio del diritto di sciopero com- prende il diritto di tenere assemblee private e pubbliche anche nei locali degli uffici giudi- ziario di occupare gli stessi e di organizzare e svolgere manifestazioni in piazza e nelle strade anche con l’uso della violenza a bassa intensità. A fini di pressione sindacale pos- sono occuparsi sedi stradali, ferroviarie, por- tuali e aeroportuali allo scopo di impedire la circolazione di mezzi gommati, ferroviari e tranviari, l’approdo e la portanza di mezzi nautici ed anche l’atterraggio e il decollo in caso di emergenza. I reati eventualmente compiuti non sono punibili né costituiscono illecito disciplinare. I titolari di uffici del pubblico ministero possono portare le armi in loro dotazione.

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Art. 3.

(Limiti)

1. Il diritto di sciopero può essere eserci- tato solo nei casi previsti dall’articolo 2.

2. Fuori dei casi sopra previsti l’astensione dal lavoro da parte dei magistrati costituisce reato punibile con la reclusione da cinque a dieci anni, cui non è applicabile nessuna at- tenuante, e che comporta la decadenza dal- l’impiego e l’interdizione perpetua dai pub- blici uffici.

3. Al reato di cui al comma precedente si applicano come obbligatorie le misure di cautela personale esclusivamente in uno sta- bilimento penitenziario normale.

Art. 4.

(Mancata promozione e ritardato esercizio dell’azione penale)

1. La mancata promozione o il ritardato esercizio dell’azione penale in relazione ai reati previsti dalla presente legge costitui- scono reato di attentato contro la Costitu- zione previsto dall’articolo 283 del codice penale.

Art. 5.

(Compensazioni)

1. In compensazione della cessazione del- l’ammissibilità dello sciopero non per motivi sindacali ed anche contro il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica è previsto:

a) al presidente delle Associazione na- zionale magistrati e al segretario della stessa è attribuita la qualifica di procuratore gene- rale e di presidente di sezione della Corte di cassazione;

b) gli stipendi, le indennità, le missioni e le pensioni dei magistrati ordinari sono

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2008: alle nuove e maggiori spese si fa fronte con una riduzione degli stanziamenti previsti nei bilanci del Ministero dell’interno, e del Ministero della difesa e nei bilanci dei Ministeri dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, rispettivamente per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo della polizia penitenziaria;

c) gli stipendi, le indennità, le missioni e le pensioni dei magistrati ordinari sono esenti da ogni imposta e tributo presente e futuro e non devono essere computati ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fi- siche. In deroga alle leggi e ai regolamenti possono essere liberamente versati in conti anche cifrati all’estero;

d) la settimana lavorativa è ridotta a quattro giorni e le ferie sono aumentate a centoventi giorni.

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