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DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 773

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DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici MONGIELLO e AMATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2008

Disposizioni per il controllo e la tracciabilita` delle armi di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e per la lotta al traffico internazionale illecito di armi

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di dettare nuove disposizioni per il controllo e la tracciabilita`

delle armi leggere e per la lotta al traffico in- ternazionale illecito di armi. Problemi questi che, nel corso degli ultimi anni, sono tornati alla ribalta dell’opinione pubblica a seguito dell’incremento esponenziale dei traffici ille- citi internazionali di armi, che hanno coin- volto parzialmente anche il nostro Paese.

L’obiettivo del presente disegno di legge e`

quello di prevedere che l’esportazione, l’im- portazione e il transito di armi leggere siano soggette ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

Tali operazioni, regolamentate dallo Stato secondo i princı`pi della Costituzione della Repubblica, pertanto, dovranno essere, d’ora in poi, conformi alla politica estera e di di- fesa dell’Italia e non contrastanti con le posi- zioni assunte con propri atti dall’Organizza- zione delle Nazioni Unite e dalla Comunita`

europea in materia di embargo di armi verso i Paesi in conflitto, o nei quali e` in corso una guerra civile, e in materia di traffico interna- zionale illecito di armi.

A tal fine, viene prevista, all’articolo 1, l’istituzione, presso la Presidenza del Consi- glio dei ministri, di un apposito Comitato in- terministeriale per l’esportazione, l’importa- zione e il transito delle armi, al quale viene affidato il compito di esprimere pareri vinco- lanti ai fini del controllo e del rilascio del- l’autorizzazione all’esportazione, all’importa- zione, definitive o temporanee, e al transito delle armi leggere, ai soggetti che le produ- cono e le vendono.

E` previsto che tale autorizzazione venga concessa solo a seguito di appositi controlli effettuati dal Comitato, che a tal fine utilizza il Corpo della Guardia di finanza, che accer-

tera` la tracciabilita` delle armi, la marchiatura indelebile dei prodotti, la corrispondenza tra gli ordinativi e i quantitativi di armi oggetto di esportazione, importazione e transito e la destinazione finale delle armi.

Essa sara` negata qualora non siano pre- senti tutti i requisiti richiesti dal Comitato e, comunque, qualora a seguito dei controlli sia accertato che le predette operazioni siano effettuate con Paesi in stato di conflitto ar- mato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonche´ con Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo totale o par- ziale di forniture di armi, che siano stati di- chiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di di- ritti umani, e che non offrano adeguate ga- ranzie in materia di sicurezza internazionale e in materia di lotta al terrorismo internazio- nale.

Tutte le operazioni effettuate senza il con- trollo del Comitato sono sanzionate con il ri- tiro delle licenze di produzione e vendita di armi e con l’applicazione di sanzioni pecu- niarie da 100.000 euro a 10 milioni di euro.

Con l’articolo 2, si prevedono misure di contrasto al traffico internazionale illecito di armi. In particolare, viene previsto che le operazioni di esportazione, importazione e transito di armi effettuate da cittadini ita- liani residenti in Italia, effettuate diretta- mente dall’estero o tramite societa` control- late o partecipate in Paesi esteri, verso Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonche´ con Paesi, nei cui confronti sia stato dichiarato l’em- bargo totale o parziale di forniture di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, che non offrano ade- guate garanzie in materia di sicurezza inter-

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cuniaria da 100.000 euro a un milione di euro. Analogamente, le operazioni di espor- tazione, importazione e transito di armi effet- tuate da cittadini stranieri residenti in Italia, direttamente o tramite societa` controllate o partecipate in Paesi terzi, verso Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonche´ con Paesi, nei

siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, e che non offrano adeguate garanzie in materia di sicurezza in- ternazionale e in materia di lotta al terrori- smo internazionale, sono sanzionate con l’ar- resto da cinque a dieci anni e con la multa da 100.000 euro a un milione di euro.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per il controllo da parte dello Stato sulle esportazioni, sulle importazioni

e sul transito delle armi)

1. Dopo l’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e` inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Controllo dello Stato sulle esportazioni, sulle importazioni e sul transito delle armi). – 1. L’esportazione, l’importa- zione e il transito di armi di cui agli articoli 1, secondo comma, e 2, sono soggette ad autorizzazioni e controlli dello Stato. Tali operazioni sono regolamentate dallo Stato se- condo i princı`pi della Costituzione della Re- pubblica; esse devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia e non in contrasto con le posizioni assunte con pro- pri atti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalla Comunita` europea in materia di transito internazionale, illecito di armi, nonche´ in materia di embargo di armi verso i Paesi in conflitto o nei quali e` in corso una guerra civile.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Pre- sidenza del Consiglio dei ministri e` istituito un apposito Comitato interministeriale per l’esportazione, l’importazione e il transito delle armi, di seguito denominato «Comi- tato», al quale e` affidato il compito di espri- mere pareri vincolanti ai fini del controllo e del rilascio dell’autorizzazione all’esporta- zione all’importazione, definitive o tempora- nee, e al transito di armi di cui al comma 1, ai soggetti che le producono e le vendono.

3. L’autorizzazione all’esportazione, al- l’importazione e al transito di armi di cui al comma 1 e` concessa solo a seguito di ap- positi controlli effettuati dal Comitato, che a

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rispondenza tra gli ordinativi e i quantitativi di armi oggetto di esportazione, importazione e transito, e la destinazione finale delle armi.

L’autorizzazione all’esportazione e al tran- sito di armi non e` concessa qualora non siano presenti tutti i requisiti richiesti dal Co- mitato e comunque qualora, a seguito dei controlli, sia accertato che le predette opera- zioni siano effettuate con Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonche´ con Paesi, nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo to- tale o parziale di forniture di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi viola- zioni delle convenzioni internazionali in ma- teria di diritti umani, e che non offrano ade- guate garanzie in materia di sicurezza inter- nazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale.

4. Le operazioni di esportazione e transito effettuate senza il controllo del Comitato sono sottoposte alla sanzione del ritiro delle licenze di produzione e vendita di armi non- che´ alla sanzione pecuniaria da 100.000 euro a 10 milioni di euro».

Art. 2.

(Misure di contrasto

al traffico internazionale illecito di armi) 1. Le operazioni di esportazione, importa- zione e transito di armi effettuate da cittadini italiani residenti in Italia, direttamente dall’e- stero o tramite societa` controllate o parteci- pate in Paesi esteri, verso Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonche´ con Paesi, nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo to- tale o parziale di forniture di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi viola- zioni delle convenzioni internazionali in ma- teria di diritti umani, e che non offrano ade-

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guate garanzie in materia di sicurezza inter- nazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale, sono sanzionate con la reclu- sione da cinque a dieci anni e con la multa da 100.000 euro a un milione di euro.

2. Le operazioni di esportazione, importa- zione e transito di armi effettuate da cittadini stranieri residenti in Italia, direttamente o tramite societa` controllate o partecipate in Paesi terzi, verso Paesi in stato di conflitto armato, anche potenziale, o in stato di guerra civile, nonche´ con Paesi, nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo totale o parziale di forniture di armi, che siano stati dichiarati responsabili di gravi violazioni delle conven- zioni internazionali in materia di diritti umani, e che non offrano adeguate garanzie in materia di sicurezza internazionale e in materia di lotta al terrorismo internazionale, sono sanzionate con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 100.000 euro a un milione di euro.

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