Conservazione dei provvedimenti a campione trasmessi dai magistrati per le valutazioni di professionalità.
(Risposta a quesito del 23 ottobre 2013)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 ottobre 2013, ha adottato la seguente delibera:
“- vista la nota in data 18 gennaio 2012 con cui il Presidente della Corte di appello di … trasmette, per opportuna conoscenza e per eventuali diverse indicazioni in caso di mancata condivisione, il verbale della seduta del Consiglio giudiziario del 13 dicembre 2011 in ordine alla conservazione dei provvedimenti a campione trasmessi dai magistrati per le valutazioni di professionalità; in particolare, nella citata nota si rappresenta che il Consiglio giudiziario di …, “dato atto che la quantità dei provvedimenti a campione trasmessi sino ad ora dai magistrati per le rispettive valutazioni di professionalità ha raggiunto entità tale, anche in ragione delle ridotte disponibilità di spazi disponibili, da non consentirne più adeguata conservazione presso i locali della Corte”, ha deliberato che i provvedimenti a campione inviati dai magistrati per le periodiche valutazioni di professionalità, una volta esitato il giudizio di professionalità da parte del CSM, siano restituiti agli uffici di provenienza”;
- premesso che con la “Risposta a quesito” in data 27 luglio 2010, il Consiglio superiore della magistratura ha già avuto modo di deliberare che, ferma la disciplina per l'acquisizione dei provvedimenti e verbali di udienza a campione prevista dalla circolare del C.S.M. n. 16754 del 27 giugno 2008, l'acquisizione dei suddetti provvedimenti e verbali può essere effettuata anche mediante l'utilizzo di supporto informatico;
- ritenuto tuttavia che, anche alla luce delle difficoltà operative rappresentate dal Consiglio giudiziario di …, è necessario dare indicazioni a tutti i Consigli giudiziari, nonché al Comitato Direttivo della Corte di cassazione ed al Consiglio di Amministrazione del Ministero della giustizia, affinché i provvedimenti a campione, come pure tutta l’ulteriore documentazione prodotta in copia dai magistrati per le periodiche valutazioni di professionalità, venga restituita agli interessati all’esito dell’approvazione della delibera plenaria di positivo conseguimento della valutazione;
- rilevato, infatti, che con la approvazione della delibera viene meno l’interesse della Amministrazione alla detenzione di questi atti e che l’unico interessato alla conservazione può essere il magistrato destinatario della stessa;
- ritenuto che eventuali ulteriori necessità dell’Amministrazione o dello stesso magistrato (ad es. per i casi di contenzioso) potranno essere ovviate dalla predisposizione di un elenco dei provvedimenti a campione allegati o della documentazione prodotta in copia, sulla cui scorta potere facilmente ricostruire i dati utili;
- considerato che, in caso di mancato ritiro da parte degli interessati, decorsi tre mesi dalla comunicazione della delibera che ha definito il procedimento, si potrà procedere alla distruzione della documentazione predetta nel rispetto delle previsioni contenute nella circolare consiliare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati (Circ. n. P. 4718/09 del 27 febbraio 2009 – Delibera del 19 febbraio 2009 e succ. modd.);
delibera
di rispondere al quesito dando indicazione a tutti i Consigli giudiziari, nonché al Comitato Direttivo della Corte di cassazione ed al Consiglio di Amministrazione del Ministero della giustizia, affinché i provvedimenti a campione, come pure tutta l’ulteriore documentazione prodotta in copia dai magistrati per le periodiche valutazioni di professionalità, venga restituita agli interessati all’esito dell’approvazione della delibera plenaria di positivo conseguimento della valutazione; in caso di mancato ritiro da parte degli interessati, decorsi tre mesi dalla comunicazione della delibera che ha definito il procedimento, si potrà procedere alla distruzione della documentazione predetta nel rispetto delle previsioni contenute nella circolare consiliare sulla tenuta dei fascicoli personali dei
magistrati (Circ. n. P. 4718/09 del 27 febbraio 2009 – Delibera del 19 febbraio 2009 e succ.
modd.).”