VIDEOFISCO 16 DICEMBRE 2020
Novità legge di bilancio 2021 e decreti collegati.
Focus: valutazione efficace dell'azienda nelle operazioni straordinarie
A cura di Sandro Cerato e Cristiano Corghi
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2021
a cura di Sandro Cerato – dottore commercialista e pubblicista
PASSAGGIO DA IPER/SUPER A CREDITO D’IMPOSTA
LEGGE DI BILANCIO 2020
SUPERAMMORTAMENTO
SUPERAMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI
IPERAMMORTAMENTO CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI
STRUMENTALI
CONFERME LEGGE BILANCIO 2021
• Oneri documentali (dicitura in fattura, perizia per investimenti > 300.000)
• Soggetti beneficiari e soggetti esclusi
• Rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
• Beni agevolabili e beni esclusi
IMPRESE
IN REGOLA CON:
- SICUREZZA SUL LAVORO - VERSAMENTO CONTRIBUTI
NO INVESTIMENTI
«INDUSTRIA 4.0»
SOLO CREDITO IMPOSTA ORDINARIO 6% (RISPOSTA VIDEOFORUM
13.1.2020)
AMBITO SOGGETTIVO
PROFESSIONISTI
ESCLUSE:
- IMPRESE IN FALLIMENTO O ALTRE PROCEDURE - DESTINATARIE SANZIONI
INTERDITTIVE 231/2001
ANCHE FORFETTARI
BENI NUOVI
STRUMENTALI ESERCIZIO ATTIVITÀ
MATERIALI
IMMATERIALI
«INDUSTRIA 4.0»
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
MATERIALI «INDUSTRIA 4.0»
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
INVESTIMENTI ESCLUSI
VEICOLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO ART. 164 TUIR
FABBRICATI E COSTRUZIONI BENI ALLEGATO 3 L. 208/2015
BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI SETTORE ENERGIA, ACQUA, TRASPORTI, ECC.
BENI CON COEFFICIENTE AMMORTAMENTO < 6,5%
COORDINAMENTO CON SUPER/IPER – INVESTIMENTI 2020
PERIODO EFFETTUAZIONE
INVESTIMENTI CONDIZIONI DA RISPETTARE AGEVOLAZIONE SPETTANTE
DALL’1.1.2020 AL 31.12.2020
ENTRO 31.12.2019:
- ORDINE ACCETTATO - ACCONTO 20%
SUPER AMMORTAMENTO
DALL’1.1.2020 AL 31.12.2020
ENTRO 31.12.2019:
- ORDINE ACCETTATO - ACCONTO 20%
IPER AMMORTAMENTO
DALL’1.1.2020 AL 31.12.2020 ASSENZA DI ACCONTO E/O
ORDINE ACCETTATO CREDITO D’IMPOSTA
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE – FINO AL 15/11/2020
BENI ACQUISTATI IMPORTO
INVESTIMENTO CREDITO D’IMPOSTA QUOTE ANNUALI
MATERIALI
«INDUSTRIA 4.0»
≤ 2,5 MILIONI € 40%
> 2,5 MILIONI € 5
≤ 10 MILIONI € 20%
> 10 MILIONI € - IMMATERIALI
«INDUSTRIA 4.0» ≤ 700.000 € 15% 3
ALTRI BENI
MATERIALI ≤ 2 MILIONI € 6% 5
NOVITA’ LEGGE BILANCIO 2021
• Potenziamento del credito d’imposta per nuovi investimenti in beni strumentali
• Innalzamento dei limiti massimi di investimenti agevolabili
• Riduzione del periodo di fruizione del credito d’imposta
• Estensione del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2022 (e consegne fino al 30.6.2023 in presenza di determinate condizioni)
• Decorrenza già a partire dagli investimenti effettuati a
partire dal 16 novembre 2020
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE – DAL 16/11/2020
BENI ACQUISTATI IMPORTO INVESTIMENTO CREDITO D’IMPOSTA QUOTE ANNUALI
MATERIALI «INDUSTRIA 4.0»
≤ 2,5 MILIONI € 50% (fino al 31.12.21) 40% (1.1.22 – 31.12.22)
3
> 2,5 MILIONI €
≤ 10 MILIONI €
30% (fino al 31.12.21) 20% (1.1.22 – 31.12.22)
> 10 MILIONI €
≤ 20 MILIONI € 10%
IMMATERIALI
«INDUSTRIA 4.0» ≤ 1.000.000 € 20% 3
ALTRI BENI
MATERIALI ≤ 2 MILIONI € 10% 3
IL CREDITO D’IMPOSTA
CARATTERISTICHE
UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE F24 DA ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE/INTERCONNESSIONE
NON IMPONIBILE IRPEF/IRES/IRAP; NON RILEVANTE CALCOLO ROL CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI
CREDITO D’IMPOSTA NON CEDIBILE
NO LIMITE GENERALE (700.000 €) E SPECIALE (250.000 €);
NO DIVIETO IN PRESENZA DI DEBITI FISCALI
UTILIZZABILE IN CINQUE QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO (TRE QUOTE PER INVESTIMENTI IMMATERIALI)
INTERCONNESSIONE SUCCESSIVA
Risposta Agenzia Entrate Telefisco 30 gennaio 2020
• Interconnessione del bene nel periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti: è possibile fruire del credito d’imposta «generale» del 6% (per un quinto)
• Nel periodo d’imposta successivo è possibile fruire
del credito d’imposta del 40% al netto della quota
già fruita, ed il quinquennio decorre da tale
periodo d’imposta
INTERCONNESSIONE SUCCESSIVA
Esempio
• 2020 acquisto di bene strumentale per euro 100.000, interconnesso nel 2021
• 2020: 100.000 x 6% = 6.000/5 = 1.200 credito d’imposta
• 2021: 100.000 x 40% = 40.000 – 1.200 =
CESSIONE
ENTRO 31.12 II° ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO
RIDUZIONE CREDITO D’IMPOSTA E RESTITUZIONE QUOTA GIÀ COMPENSATA
MECCANISMO RECAPTURE
DELOCALIZZAZIONE
APPLICAZIONE DISCIPLINA INVESTIMENTI SOSTITUTIVI (SOLO PER BENI 4.0 E NON ANCHE PER BENI ORDINARI – RISPOSTA ADE 30.1.2020)
TUTTI I BENI
FATTURE CON RICHIAMO A DISPOSIZIONE DI LEGGE
- PERIZIA TECNICA SEMPLICE O ATTESTATO CONFORMITÀ - AUTODICHIARAZIONE LEGALE
RAPPRESENTANTE (BENI <
300.000 €)
ONERI DOCUMENTALI
BENI «INDUSTRIA 4.0»
COMUNICAZIONE AL MISE: SOLO PER BENI 4.0 (ATTESO D.M.
ATTUATIVO)
DICITURA IN FATTURA
Risposte interpello n. 438 e n. 439 del 5.10.2020
• È possibile regolarizzare la fattura già emessa senza il riferimento normativo
• Fattura cartacea: indicazione dicitura sulla fattura con
«scrittura indelebile» o mediante «utilizzo di apposito timbro»
• Fattura elettronica: annotazione sulla copia cartacea
con «scrittura indelebile» del riferimento normativo o
integrazione elettronica da trasmettere allo Sdi
PROFILI CONTABILI – OIC 16
METODO INDIRETTO: COSTO 100.000 (IMPIANTO) – ALIQ. AMM. 10%
- RILEVAZIONE CREDITO D’IMPOSTA - DARE AVERE
ATT. C.II.5bis CREDITI VS/ERARIO 6.000
CE A.5 CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI (non imponibile) 6.000
- RILEVAZIONE RISCONTI PASSIVI- DARE AVERE CE A.5 CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI (non imponibile) 4.400
PASS. E RISCONTI PASSIVI 4.400
- RILEVAZIONE QUOTA AMM.TO - DARE AVERE
CE B10 AMM.TO IMPIANTI 10.000
PROFILI CONTABILI – OIC 16
METODO DIRETTO: COSTO 100.000 (IMPIANTO)
- RILEVAZIONE CREDITO D’IMPOSTA - DARE AVERE
ATT. C.II.5bis CREDITI VS/ERARIO 6.000
CE A.5 CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI (non imponibile) 6.000
- RILEVAZIONE RIDUZIONE COSTO CESPITE- DARE AVERE CE A.5 CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI (non imponibile) 6.000
SP BII IMPIANTI 6.000
- RILEVAZIONE QUOTA AMM.TO - DARE AVERE
CE B10 AMM.TO IMPIANTI 9.400
SP BII (-) FONDO AMM.TO IMPIANTI 9.400
ASPETTI CONTABILI
• Con metodo diretto imputazione C/E di una quota di ammortamento inferiore: variazione in diminuzione per la differenza?
• R.M. n. 241/E/2012: l’Agenzia, in merito al credito d’imposta per gli investimenti nelle aree depresse (art.
8 della Legge n. 388/2000), aveva affermato che la
differenza era recuperabile con una variazione in
diminuzione nel modello Redditi (anche nel caso di
specie si trattava di un contributo in conto impianti)
DECORRENZA NOVITA’
Investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 (chiarimenti C.M. n. 4/E/2017):
- Consegna o spedizione per acquisti in proprietà
- Consegna del bene al conduttore per i beni acquisiti in leasing (salvo differimento al collaudo se previsto)
- Ultimazione della prestazione per i beni acquisiti con
contratto di appalto (se previsti SAL rileva il momento
di liquidazione dei singoli SAL)
DECORRENZA FRUIZIONE
Un’ulteriore differenza rispetto a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda il momento a partire dal quale il credito d’imposta è fruibile:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni (per investimenti materiali ed immateriali «generici»)
- dall’anno successivo a quello di interconnessione per gli investimenti in beni Industria 4.0
Per i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiore ad euro 5 milioni, il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali «generici»
può essere utilizzato in un’unica quota annuale
REDDITO DA LOCAZIONE BREVE
• A partire dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi di cui al D.L. n. 50/2017 (tassazione Irpef ordinaria o cedolare secca 21%) è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta
• In caso di locazione di almeno cinque appartamenti scatta la presunzione di attività di locazione svolta in forma d’impresa di cui all’art.
2082 c.c.
REDDITO DA LOCAZIONE BREVE
• La norma si applica non solo ai proprietari degli appartamenti, ma anche a coloro che svolgono l’attività di locazione breve in qualità di comodatario o in sub-locazione
• Le disposizioni si applicano anche se i contratti
sono stipulati tramite agenzie immobiliari o
portali telematici
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Proroga dal 31.12.2020 al 31.12.2021 delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica (detrazione 65% - 50%). La proroga opera anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
▪ schermature solari
▪ micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
▪ impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili
RECUPERO EDILIZIO E BONUS MOBILI
▪ Proroga dal 31.12.2020 al 31.12.2021 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione del 50% sull’importo massimo di euro 96.000
▪ Proroga del bonus mobili, quale detrazione del 50%
sulla spesa massima di euro 10.000 che può essere
fruita nel 2021 dai soggetti che sostengono spese per
l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di
categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo
BONUS FACCIATE
E’ stato prorogato anche per il 2021 il cd.
«bonus facciate», ossia la detrazione del 90%
delle spese sostenute per gli interventi edilizi
sulle strutture opache della facciata, su
balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al
recupero/restauro della facciata esterna degli
edifici ubicati in zona A (centri storici) o B
(totalmente o parzialmente edificate) di cui al
BONUS VERDE
E’ prorogato anche per il 2021 il cd. «bonus verde», ossia la detrazione del 36% con un tetto massimo di spesa di euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
▪ «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
▪ realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
CREDITO D’IMPOSTA R&S
Si prevede la proroga al 31.12.2022 del credito d’imposta R&S e degli altri crediti introdotti dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). Le misure del credito sono state ridefinite come da tabelle che segue
Attività Credito d’imposta
Attività di ricerca e sviluppo 20% della base di calcolo con limite massimo euro 4 milioni Attività di innovazione tecnologica 10% della base di calcolo con limite massimo euro 2 milioni Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare
prodotti/processi di produzione nuovi o Industria 4.0
15% della base di calcolo con limite massimo euro 2 milioni
CREDITO D’IMPOSTA R&S
E’ inoltre previsto l’obbligo di asseverare la
relazione tecnica illustrante le finalità, i
contenuti ed i risultati delle attività ammissibili
predisposta dal responsabile delle attività
aziendali/progetto o sottoprogetto ovvero, per
le attività commissionate a terzi, dal soggetto
che esegue tali attività
PLAFOND ESPORTATORE ABITUALE
L'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di dichiarazioni d'intento illegittime.
Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:
• al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
• SdI inibisce l'emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata.
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità
operative per l'attuazione dell'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già
emesse e per l'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento.
CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
• L'art. 120, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", riconosce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. "credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro".
• Con la modifica del comma 2 del citato art. 120 è ora previsto che il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall'1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021.
• È altresì previsto che entro la medesima data (30.6.2021) i
beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi
dell'art. 122, DL n. 34/2020.
ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE
• A favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali è prevista la possibilità di annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.
• Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, tale
disposizione è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei
contribuenti di piccole dimensioni, allineando le
tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con
quelle previste per la liquidazione dell'imposta.
ESTEROMETRO
A partire dall'1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (attualmente inviati tramite il c.d. "esterometro" con periodicità trimestrale), dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo "il formato" previsto per la fattura elettronica:
• entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;
• entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione / di effettuazione dell'operazione, con riferimento alle cessioni / prestazioni ricevute.
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa, tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:
• prevedendo l'utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'invio dell'apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
• allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
• consentendo all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA
SANZIONI ESTEROMETRO
• Dall'1.1.2022 con la modifica dell'art. 11, comma 2- quater, D.Lgs. n. 471/97 è previsto che in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l'estero è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo dell'attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).
• É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro
il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell'attuale limite
di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni
successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la
trasmissione corretta dei dati.
PROROGA DIVIETO EMISSIONE FE
• Con la modifica dell'art. 10-bis, DL n. 119/2018 è previsto che anche per il 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.
• Come evidenziato nella Relazione illustrativa, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art.
10-bis anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al STS,
viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di
fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie
effettuate nei confronti delle persone fisiche.
SANZIONI CORRISPETTIVI TELEMATICI
Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta (con un minimo di euro 500) corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso in caso di:
• mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
• memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
Relazione illustrativa: la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo tutte le ipotesi (omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione). La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la
memorizzazione di dati incompleti / non veritieri ("infedele") sono
violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l'applicazione di un'unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi
momenti (memorizzazione / trasmissione) dell'adempimento.
SANZIONI CORRISPETTIVI TELEMATICI
Nel caso in cui:
• l'omessa / tardiva trasmissione;
• la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;
dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla
corretta liquidazione dell'IVA, è applicabile
la sanzione di € 100, per ciascuna
SANZIONI CORRISPETTIVI TELEMATICI
E’ ridotta dal 100% al 90% dell'imposta, la sanzione applicabile in caso di:
• mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
• emissione di tali documenti per importi
inferiori a quelli reali.
SANZIONI CORRISPETTIVI TELEMATICI
OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI
• è prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l'omessa installazione / manutenzione, ovvero manomissione / alterazione del RT di cui all'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.
• è altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione dei predetti
strumenti di cui al comma 4 salvo che il fatto
costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai
SANZIONI CORRISPETTIVI TELEMATICI
SOSPENSIONE LICENZA / ATTIVITÀ
Comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. n. 471/97: se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte
violazioni dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. (se eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi)
È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva
memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
In caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).
SANZIONI CORRISPETTIVI TELEMATICI
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Con l'integrazione dell'art. 13, comma 1, lett. b- quater), D.Lgs. n. 472/97 è previsto che non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la
memorizzazione con dati errati / incompleti quando
Aspetti contrattuali e gestionali della valutazione di azienda
A cura di Cristiano Corghi Sistema RATIO Tel 0376 77511 – 775130 Email: cristiano.corghi@gruppocastellli.com
La Valutazione
La Valutazione
Art. 64 CPC - Responsabilità
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.
In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni Art. 1349 CC - Determinazione dell'oggetto.
Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo. Nel determinare la
Finalità dell’incarico
Profilo dell’impresa
Dati significativi:
- Ragione sociale – Denominazione - Sede legale
- Capitale sociale, Soci e Quote di Partecipazione - Oggetto Sociale e Durata
- Amministrazione e Rappresentanza - Esercizio e Utili
- Atto costitutivo e variazioni - Attività e dati fiscali
Metodo di valutazione
Premi di Maggioranza
A volte esclusi per espressa previsione normativa:
Es. Art. 5 L 448/2001 – “intero patrimonio sociale” – Rivalutazione partecipazioni
Metodologie specifiche – dati contabili
Metodologie specifiche - Beni
Metodologie specifiche - Beni
Metodologie specifiche - Beni
DECRETO AGOSTO (D.L. 104/2020)
Con il Decreto Agosto (D.L. 104/2020), pubblicato in G.U. 14/08/2020, n. 203, ed entrato in vigore il 15/08/2020 vengono ri-proposte due «soluzioni», per far fronte ad una fase economica senza precedenti negli ultimi secoli, le cui conseguenze sono ancora da
«valutare» appieno.
1) RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI 2) SOSPENSIONE PER IL 2020 DEGLI AMMORTAMENTI
Queste due opportunità aiuteranno l’imprenditore nella rappresentazione del risultato
di esercizio. Ovviamente ogni azienda deve valutare, in base alla propria situazione la
scelta o le scelte da intraprendere.
NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA BENI COMPRESI ED ESCLUSI DALLA NUOVA RIVALUTAZIONE
La rivalutazione dei beni nel bilancio 2020:
- Riguarda i beni iscritti nel bilancio e posseduti alla data del 31/12/2019;
- Potrà riguardare OGNI SINGOLO BENE, e non sarà necessario adeguare in modo omogeneo tutti i beni appartenenti alla medesima categoria di cespiti;
Beni compresi
- le immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili e le immobilizzazioni immateriali (ad esempio i diritti di brevetto, marchi, know how ecc. ecc.);
Beni esclusi
- beni materiali ed immateriali oggetto della propria attività;
- l’avviamento;
- i costi pluriennali;
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle
immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio
NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA EFFETTI CIVILISTICI E FISCALI
La rivalutazione deve esser annotata nel registro beni ammortizzabili, nel libro inventari e segnalata nella nota integrativa; gli amministratori ed il collegio sindacale (se presente), nelle relazioni al bilancio devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che sono stati rispettati i limiti di valore.
Stima del bene
Per l’attribuzione del nuovo valore dei beni rivalutati, è consigliabile che l’organo
amministrativo della società (o il titolare della ditta individuale) disponga di
elementi con valenza probatoria, come una perizia di stima giurata, redatta da un
professionista (ad es. un geometra, ingegnere o architetto per la valutazione di un
terreno o un fabbricato strumentale), o da un consulente iscritto all’Albo dei Ctu del
Tribunale, specializzato nel settore di appartenenza dei beni oggetto di
rivalutazione. Questo a dimostrare di non aver superato il valore massimo, poiché la
legge di rivalutazione prevede che gli amministratori ed i sindaci debbano indicare e
motivare i criteri adottati e che la rivalutazione non eccede il valore effettivamente
attribuibile, con riguardo alla sua consistenza, capacità produttiva, nonché
all’effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa, nonché ai valori ed
alle quotazioni nei mercati regolamentati, italiani ed esteri.
RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Concetto di criterio di rivalutazione
•PROBLEMI APPLICATIVI ALLA SINGOLA AZIENDA
•In rapporto ai propri andamenti attesi
•ed in relazione alle turbative generate dal periodo di crisi, i concetti espressi nel documento OIC n. 9 e i principi di comportamento del Collegio Sindacale
•potrebbero sconsigliare l’approccio con la rivalutazione massiva dei propri beni ammortizzabili
•O
•ADDIRITTURA NON RENDERLA POSSIBILE
OIC 9
OIC 9
L’ipotesi della svalutazione – OIC 9
Un documento necessario: il principio OIC n. 9, che tratta delle
svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Punto 4: "si definisce perdita durevole di valore la diminuzione di valore che rende il valore
recuperabile di un`immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile";
Punto 9: "la capacità di ammortamento di un dato esercizio è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti".
Inoltre, la determinazione delle perdite durevoli di valore è basata sul confronto tra la capacità di ammortamento dei futuri esercizi con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.” Per innescare tale analisi i fattori di rischio sono identificati da OIC 9.
In particolare il ripristino del costo (punto 29) è vincolato al venir meno delle motivazioni che hanno prodotto la svalutazione
OIC 9
L’ipotesi della svalutazione – OIC 9
E’ dovere di amministratori sindaci e revisori tener conto dell`impatto in bilancio di eventuali perdite di valore durevoli e quindi di effettuare i cosiddetti impairment test.
Si confronta il valore netto contabile dell`immobilizzazione con il valore recuperabile delle stessa.
Valore recuperabile: il maggiore tra il valore netto di realizzo dell`immobilizzazione (fair value al netto dei costi di vendita) e quello derivante dall`utilizzazione della stessa (valore d`uso).
Per alcune voci di bilancio iscritte nelle immobilizzazioni immateriali (spese pluriennali e avviamento) valore d’uso = capacità di recuperare il costo residuo attraverso la redditività dell`azienda o della singola unità cui la spesa fa riferimento.
Impairment per le PMI: modello di svalutazione semplificato per il calcolo del valore d`uso basato sulla capacità di ammortamento.
In questo caso valore d`uso = differenza tra ricavi e costi derivanti dall`uso, senza tener conto di attualizzazioni e nei casi più semplici facendo riferimento all`intera azienda.
E’ possibile , in caso di svalutazione dell’intera azienda, imputare la svalutazione in via prioritaria all’avviamento e proporzionalmente agli altri beni, fatta salva la possibilità di procedere in via
Metodologie specifiche - Crediti
Metodologie specifiche - Crediti
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Avviamento
NON rappresenta un elemento costitutivo essenziale dell’azienda, ma un elemento rilevatore caratterizzato dall’esistenza di un complessso di beni organizzat per l’esercizio dell’impresa
Contratti di cessione:
Presuppongono il trasferimento di un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività di impresa
Anche in azienda in perdita, legittimo calcolare l’avviamento
Il concetto di valore d'avviamento – definito nei suoi termini generali come capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia come quell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici maggiori di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono – non è suscettibile di escludere che un'azienda in perdita sia priva di tale attitudine.
Cass. Civile Sez. V, sent. n. 10586 del 13 maggio 2011
Aspetti Societari – La capitalizzazione e i bilanci
Aspetti Societari – La capitalizzazione e i bilanci
Reati fallimentari
La norma al momento non incide in relazione alle ipotesi di contestazione di reati di natura fallimentare in capo agli amministratori che dovessero aver proceduto alla restituzione di finanziamenti non postergati in caso di degenerazione
successiva dello stato di crisi aziendale
Non esiste nella norma la necessaria protezione dai profili civili e penali dei comportamenti
Necessità di emendamenti:
Norma 16.06.2020, n. 1919
Notariato Milano
Periodo 9.04.2020 – 31.12.2020:
• non si applica la disciplina prevista per le perdite di capitale rilevanti;
• non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale;
• si prescinde dalla data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infrannuale dalle quali le perdite emergono.
Norma 16.06.2020, n. 1919
Notariato Milano
DOVERI DI
MONITORAGGIO
Situazione patrimoniale Erosione del capitale sociale
Artt. 2446-7 (2482-bis e ter) Artt. 2484, n. 4 e 2486
Continuità aziendale Indicatori
Art.2086, co. 2 c.c.
Artt. 3, 4, 14 ss., 24 ss.
Violazione dei doveri
Artt. 2485 e 2486, co. 1 e 2 c.c.
Determinazione del danno risarcibile Art.2486, co. 3 c.c.
(art. 378, co. 2 d.lgs. 14/2019)
Responsabilità per prosecuzione
indebita dell’attività caratteristica
Assonime - Caso 5/2020
Art. 7 DL 23/2020
Nel bilancio 201C) si potrà applicare il presupposto di continuità aziendale indipendentemente dall'eventuale rilevanza degli effetti negativi prodotti da COVID, a condizione che la mancanza di continuità non sia da identificare in cause che nulla hanno a che fare con COVID
Il ricorso a tale deroga deve essere specificamente illustrato nella Nota informativa anche richiamando quanto riportato nel bilancio precedente.
OIC 11
La verifica della continuità aziendale è basata su dati prospettici (es. il budget del successivo esercizio), fondati su assunzioni ragionevoli e non su dati consuntivi (il bilancio), con l'obiettivo di comprendere se l'impresa riuscirà a "sopravvivere". A seguito della valutazione degli amministratori, gli scenari che si possono identificare sono dunque i seguenti:
-esiste il presupposto della continuità, con o senza incertezze significative - non esiste il presupposto della continuità (nel senso che la prospettiva di
"sopravvivenza" deve essere ritenuta, alla luce delle significative e molteplici incertezze, non ragionevole).
Il Nodo della Continuità Aziendale
OIC – Documento di Studio 6/2020
Il Nodo della Continuità Aziendale
Assirevi – Informativa 513/2020
Il Nodo della Continuità Aziendale
Art. 13 c. 1 – Richiama l’art. 24 del D.Lgs 2019
Art. 24 D.Lgs 14/2019 -
“Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non e' tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quandosi verifica, alternativamente:
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.
Tale previsione implica la potenziale esistenza di sintomi dello stato di crisi indipendentemente dalla verifica numerica degli indici (quelli previsti nell’art. 24