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CONVEGNO. Semplificazioni negli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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Academic year: 2022

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(1)

venerdì 11 ottobre 2013 Aula Magna I.I.S.S. Pacinotti

Via Lago Trasimeno T A R A N T O

CONVEGNO

Semplificazioni negli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA Sede provinciale di Taranto

con la collaborazione tecnica di Porreca.it

(2)

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Misure attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Pubblicato sul S.O.G U. 30/4/2008)

Il 15 maggio 2008

In vigore

(3)

D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Pubblicato sul S.O.G U. 5/8/2009)

Il 20 agosto 2009

In vigore

(4)

D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106

LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI DEL TESTO UNICO HANNO

RIGUARDATO

146 articoli sui 306 del D. Lgs. n. 81/2008

• 38 allegati sui 51 del D. Lgs. n. 81/2008

A buona ragione si può parlare di D. Lgs. n. 81/2008 bis

(5)

Modalità di valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Utilizzo di apparecchi di sollevamento per sollevare persone

Esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto Autorizzazione per l’effettuazione di lavori sotto tensione

Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo nei cantieri edili Applicazione T. U. a coop. sociali e organizzazioni volontariato

Decretazione applicativa del

D. LGS. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. DECRETAZIONE

APPLICATIVA EMANATA

Qualificazione imprese e lavoratori autonomi in lavori confinati Accordi Stato-Regioni per formazione operatori di sicurezza

Abilitazione degli operatori di attrezzature particolari Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Criteri di qualificazione dei formatori di sicurezza sul lavoro

18/11/2010

10/02/2011

25/01/2011

04/02/2011

10/02/2011

13/04/2011

14/09/2011

21/12/2011

22/02/2012

30/11/2012

06/03/2013

(6)

Procedure semplificate modelli gestione sicurezza per PMI

Istituzione Servizio Informativo Nazionale della Prevenzione

Applicazione T. U. a strutture 1° periodo art. 3 D. Lgs. 81/2008

Decretazione applicativa del D. LGS. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

DECRETAZIONE

APPLICATIVA DA EMANARE

Applicazione T. U. a strutture 2° periodo art. 3 D. Lgs. 81/2008

(7)

SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA

SUL LAVORO

MODIFICHE AL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I.

(8)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON LO SLOGAN “PIU’

SICUREZZA E MENO CARTE” APPROVA NELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2012 UN DISEGNO DI LEGGE CONTENENTE UN PACCHETTO DI SEMPLIFICAZIONI FORMALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO.

DISEGNO DI LEGGE 16 ottobre 2012

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA

DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(9)

Decreto Legge 21/6/2013 n. 69 (“Decreto del fare”)

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

(Pubblicato sulla G U. 21/6/2013)

Il 22 giugno 2013

In vigore

(10)

Legge 9/8/2013 n. 98

Conversione con modificazioni del Decreto Legge 21/6/2013 n. 69.

(Pubblicato sulla G U. 20/8/2013)

Il 21 agosto 2013

In vigore

(11)

LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. RIGUARDANO:

- Art. 3 sul campo di applicazione

- Art. 6 sull’attività della Commissione consultiva permanente

- Art. 26 sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione - Art. 27 sul sistema di qualificazione delle imprese

- Art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi - Art. 31 sul servizio di prevenzione e protezione

- Art. 32 sulle capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP - Art. 37 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS

- Art. 67 sulle notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(12)

LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. RIGUARDANO:

- Art. 71 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

- Art. 73 sulla formazione e addestramento nell’uso delle attrezzature di lavoro - Art. 88 sul campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008

- Art. 104 sull’elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera - Art. 225 sull’elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera - Art. 240 sulla comunicazione per eventi che espongono ad agenti chimici - Art. 250 sulla notifica per lavori che espongono al rischio amianto

- Art. 277 sulle misure nel caso di eventi che espongono ad agenti biologici

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(13)

LE MODIFICHE AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANO:

- Art. 131 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 sulla redazione del PSS - Art. 54 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124

- Art. 56 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(14)

MODIFICHE SUL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D. LGS. N.

81/2008 E S.M.I.

(art. 3)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(15)

Modifica dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione

(Misure di sicurezza nei confronti di volontari e di chi presta la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito per associazioni di promozione sociale e

associazioni sportive dilettantistiche)

Il comma 12-bis dell’articolo 3 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato così sostituito:

“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11/8/1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7/12/2000, n.

383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16/12/1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 17/12/2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto”.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(16)

Modifica dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione

(Misure di sicurezza nei confronti di volontari e di chi presta la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito per associazioni di promozione sociale e

associazioni sportive dilettantistiche)

Segue comma 12-bis art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 così come sostituito dal D. L. n. 69/2013:

“12-bis. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(17)

Modifica dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione

(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

“All’articolo 3 del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

13-bis. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.

Applicazione differita

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(18)

Modifica dell’art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione

(Misure di semplificazione per le imprese agricole)

All’articolo 3 del decreto legislativo 9/4/2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

13-ter. Con un ulteriore decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

Applicazione differita

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(19)

MODIFICHE SUI COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE

(art. 6)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(20)

Modifica dell’art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008

(Sui compiti della Commissione consultiva permanente)

La lettera g) del comma 8 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla seguente in base alla quale la Commissione consultiva è chiamata a:

“g) discutere in ordine ai (già definire) criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27.

Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(21)

MODIFICHE SULLA

ELABORAZIONE DEL DUVRI

(art. 26)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(22)

Articolo 26 comma 3

 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento dei datori di lavoro, ivi compresi i

subappaltatori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi di interferenze.

 il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera

Obblighi del committente datore di lavoro:

D. Lgs. n. 81/2008

coordinato con D. Lgs. n. 106/2009

(23)

Comma introdotto dal

decreto correttivo

L’obbligo della redazione del DUVRI non si applica:

ai servizi di natura intellettuale,

alle mere forniture di materiali o attrezzature,

ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI

Esonero dalla redazione del DUVRI

D. Lgs. n. 81/2008

coordinato con D. Lgs. n. 106/2009

(art. 26 c. 3 bis)

(24)

In cosa consistono le modifiche

all’art. 26 introdotte dalla legge n. 98/2013?

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(25)

Modifica dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008

(Sulla elaborazione del DUVRI nei settori a basso rischio)

Comma 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(26)

Modifica dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008

(Sulla elaborazione del DUVRI)

In caso di redazione del DUVRI esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(27)

Modifica dell’art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008

(Sull’esonero dalla elaborazione del DUVRI)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10/3/1998 nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14/9/2011 n. 177 o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(28)

Modifica dell’art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008

(Sull’esonero dalla elaborazione del DUVRI)

3-bis - Ai fini dell’applicazione dell’esonero dalla elaborazione del DUVRI per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(29)

MODIFICHE SULLA

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

(art. 29)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(30)

D. Lgs. n. 81/2008 Art. 29 comma 5

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

TESTO UNICO

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009 (art. 29 comma 5)

FONTE NORMATIVA PER LE PROCEDURE

STANDARDIZZATE

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori

effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle

procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,

lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese

successivo alla data di entrata in vigore del decreto

interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),

e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi

datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione

della valutazione dei rischi comunque non oltre il

31/5/2013. Quanto previsto nel precedente periodo non

si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6,

lettere a), b), c), d) nonché g).

(31)

D. Lgs. n. 81/2008 Art. 29 comma 6

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

TESTO UNICO

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009 (art. 29 comma 6)

I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

FONTE NORMATIVA PER LE PROCEDURE

STANDARDIZZATE

(32)

COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI

(Articolo 12 del Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 8)

Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all’art. 29 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nelle aziende fino a 10 lavoratori.

Interpello n. 7/2012 del 15 novembre

2012

(33)

D. Lgs. n. 81/2008 Art. 29 comma 7

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

TESTO UNICO

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009 (art. 29 comma 7)

Le disposizioni di cui al comma 6 ( che riguardano la possibilità per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori di ricorrere alle procedure standar

dizzate ) non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende industriali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 17/8/1999 n. 334 e s.m.i. soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;

b) centrali termoelettriche;

c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. 17/3/1995 n. 230 e s.m.i.

d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori

g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, FONTE NORMATIVA

PER LE PROCEDURE

STANDARDIZZATE

(34)

D. Lgs. n. 81/2008 Art. 29 comma 7

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

TESTO UNICO

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009 (art. 29 comma 7)

Le disposizioni di cui al comma 6 (che riguardano la possibilità per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori di ricorrere alle procedure standardizzate) non si applicano altresì alle attività svolte nelle seguenti aziende:

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del D. Lgs. n.

81/2008. (lettera abolita con il D. Lgs. correttivo n. 106/2009 )

FONTE NORMATIVA PER LE PROCEDURE

STANDARDIZZATE

(35)

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELL’INTERNO

30/11/2012

Pubblicato sulla G. U. n. 285 del 6/12/2012 in vigore dal 4/2/2013

(36)

Il Decreto contiene:

Procedura standardizzata per la individuazione e valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 6 comma 8 lettera f) e dell’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Decreto Interministeriale del 30/11/2012)

(G.U. n. 285 del 6/12/2012 – In vigore dal 4/2/2013)

(37)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

In cosa consistono le modifiche

all’art. 29 introdotte dalla legge n. 98/2013?

(38)

Modifica dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008

( Sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi per attività a basso rischio )

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, saranno individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali;

In allegato a tale decreto sarà emanato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare (nella bozza era scritto attestare) di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 81/2008.

Applicazione differita SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA

DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(39)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

MODIFICHE SULLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE

E PROTEZIONE

(art. 31)

(40)

Modifica dell’art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008

(Sull’istituzione del servizio di prevenzione e protezione)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34 ( possibilità di svolgimento diretto dei compiti del SPP ), il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(41)

MODIFICHE PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI

OPERATORI DI SICUREZZA

(art. 32 e 37)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(42)

Modifica dell’art. 32 del D. Lgs. 81/2008

(Misure di semplificazione in materia di formazione degli ASPP e RSPP)

Nell’art. 32 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 viene aggiunto il comma 5-bis):

Agli RSPP e ASPP è riconosciuto un credito formativo da far valere per tutti i percorsi di formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs. n.

81/2008 per la durata ed i contenuti che si sovrappongono alla formazione ed aggiornamento ricevuti.

Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6.

Applicazione differita SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA

DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(43)

Modifica dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008

(Misure di semplificazione in materia di formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS)

Nell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 viene aggiunto il comma 14-bis):

In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.

Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6.

Applicazione differita SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA

DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(44)

MODIFICHE SULLE NOTIFICHE AGLI ORGANI DI VIGILANZA

(art. 67)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(45)

Sostituzione dell’art. 67 del D. Lgs. 81/2008

(Sulle notifiche all’Organo di vigilanza competente per territorio)

L’art. 67 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato sostituito con un altro articolo nel quale sono indicati gli elementi informativi che devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio nel caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti,

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(46)

MODIFICHE SULLE

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

(art. 71)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(47)

TESTO UNICO

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

(art. 71 comma 11) Norma di

riferimento

La prima verifica delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta decorso il quale il datore di lavoro può avvalersi dell’ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati.

Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui

al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di

30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il

datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o

privati abilitati.

(48)

TESTO UNICO

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

(art. 71 comma 13)

Norma di riferimento

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui

all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti

pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

(49)

Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 Verifiche attrezzature di lavoro

Disciplina delle modalità di effettuazione delle

verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri

per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo

71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

( In vigore dal 23/5/2012)

(50)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

In cosa consistono le modifiche

all’art. 71 introdotte dalla legge n. 98/2013?

(51)

Modifica dell’art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/2008

(Sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro)

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni (e non più 60 giorni) decorso inutilmente il quale può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 (fissate con il D.M. 11/4/2011).

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL o dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Il termine di 30 giorni per le verifiche successive non è più riportato.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(52)

MODIFICHE SULL’APPLICAZIONE DEL CAPO I DEL TITOLO IV SUI CANTIERI

TEMPORANEI O MOBILI

(art. 88 e 104-bis)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(53)

Modifica dell’art. 88 del D. Lgs. 81/2008

(Sulla non applicazione del Capo I del Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili)

Sono stati aggiunti ai lavori per i quali non si applica il Capo I del Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione di infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(54)

Modifica dell’art. 88 del D. Lgs. 81/2008

(Sulla applicazione del Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili)

All’art.88 è stato aggiunto il comma 2-bis secondo il quale:

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(55)

Inserimento nel D. Lgs. n. 81/2008 dell’art. 104-bis

(Sulla redazione del PSC, POS e fascicolo dell’opera)

Dopo l’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente:

“Art.104-bis. – . Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.

Applicazione differita

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(56)

MODIFICHE SUGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AGLI ORGANI

DI VIGILANZA

(art. 225, 240, 250 e 277)

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(57)

Modifica di alcuni altri articoli del D. Lgs. n. 81/2008

(Sugli obblighi di comunicazione agli organi di vigilanza)

E’ stata inserita la possibilità di effettuare in via telematica, anche per mezzo

degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro le comunicazioni di cui agli:

- art. 225: comunicazione del superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici

- art. 240: comunicazione di eventi che possono comportare una esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni

- art. 250: notifica di lavori che possono comportare una esposizione dei lavoratori all’amianto

- art. 277: comunicazione di un incidente che può provocare la dispersione

nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(58)

MODIFICHE AL D.P.R.

30/6/1965 N. 1124 E S.M.I.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(59)

Modifiche al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 E S.M.I.:

- Art. 54: sarà abrogato a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di realizzazione del SINP

- Art. 56 i commi 1 e 2:

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’INAIL trasmette telematicamente, mediante il SINP, alle autorità di P.S., alle ASL, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle DTL e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle P.A. di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni

Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta sull’infortunio.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

(Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013)

(60)

Fine della presentazione

Grazie

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