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DECRETO del 8/11/13

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Academic year: 2022

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DECRETO 10227 del 8/11/13

Identificativo Atto n. 949

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

AUTORIZZAZIONE ALLE DIREZIONI PROVINCIALI INPS LOMBARDE AL

TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

DOMANDE PRESENTATE ON LINE INTERVENTO A-B

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LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA REIMPIEGO E INCLUSIONE LAVORATIVA

RICHIAMATI:

 la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;

 il D.L. del 29 novembre 2008, n. 185, art. 19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modificazioni;

 il D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni;

 l’art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012;

 l’art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

RICHIAMATI:

 l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 novembre 2012 in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013;

 i Decreti Interministeriali con cui sono state assegnate a Regione Lombardia, per l’anno 2013, risorse finanziare, a valere sui fondi nazionali, per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria e di mobilità, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati delle imprese ubicate in Lombardia, e precisamente:

 i Decreti Interministeriali (D.I. 73648/13 e D.I. 73649/13) con cui sono stati assegnati a Regione Lombardia rispettivamente € 87.299.060,25 ed € 42.400.422,92;

 il successivo Decreto Interministeriale 4/7/2013 n.74286 con cui è stato assegnato a Regione Lombardia un ulteriore stanziamento pari a € 94.542.993,70 e in cui si stabilisce che le regioni sono tenute a

monitorare i flussi di spesa afferenti l’avvenuta erogazione delle prestazioni e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

 l’Accordo Quadro sottoscritto il 13/12/2012 (1° semestre) tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde con cui si stabiliscono le regole per l’accesso agli ammortizzatori in deroga fino al 30 giugno 2013;

 l’Accordo Quadro sottoscritto il 2/7/2013 (2°semestre) fra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde con cui si stabiliscono le regole per l’accesso agli ammortizzatori in deroga dal 1/7/2013 al 31/12/2013, nonché le modalità di rendicontazione a carico delle aziende ai fini della decretazione delle domande giacenti relative al I° semestre;

 la dichiarazione a verbale integrativa del sopracitato accordo sottoscritta con le parti sociali il 24/7/2013;

 la Convenzione sottoscritta tra la Regione Lombardia e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (qui di seguito INPS) il 21 novembre 2012 ed in particolare l’art. 2 che concerne la disponibilità dei fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga;

 il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 28/1/2013 da Regione Lombardia e Province per l’attuazione dell’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013;

RICHIAMATI i provvedimenti con cui Regione Lombardia ha dato attuazione alle azioni di politica attiva destinate ai lavoratori percettori di ammortizzatore e precisamente:

 il d.d.u.o. del 29/1/13 n. 531 “Riapertura dell’Avviso “Dote Lavoro – Riqualificazione e Ricollocazione – anno 2012 - Indicazioni per i destinatari e del Documento “Dote Lavoro - Riqualificazione e

Ricollocazione – anno 2012 - Indicazioni operative”;

 il d.d.u.o. del 15/10/13 n. 9308 “Avviso Dote Unica Lavoro – Attuazione delle dd.d.g.r nn. 555 del 2/8/13 e n. 748 del 4/10/13”;

RICHIAMATI:

1. il decreto dirigenziale n. 12652/12 con cui si definiscono le specifiche tecniche per la presentazione in via telematica da parte dei datori di lavoro delle richieste di trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG) in deroga, in attuazione dell’Accordo relativo agli ammortizzatori sociali in deroga tra Regione Lombardia e Parti Sociali sottoscritto il 13/12/2012 che prevede, tra l’altro, due diverse tipologie di Intervento:

 A per crisi aziendali congiunturali e strutturali di aziende appartenenti esclusivamente alla tipologia 1 (Imprese, aziende e datori di lavoro non rientranti nei requisiti d’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, comprese quelle del settore edilizia);

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 B per crisi aziendali strutturali di aziende appartenenti alla tipologia 2 (Imprese che presentino domande in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, comprese quelle del settore edilizia) e datori di lavoro appartenenti alla tipologia 1 che hanno esaurito la possibilità di ricorrere all’intervento A o hanno attivato procedure concorsuali o contratti di solidarietà;

2. il decreto dirigenziale n. 6337/13 in cui si prevede, fra l’altro, che i provvedimenti autorizzativi compresi quelli riferiti alle domande del 1° semestre 2013 per le quali la Regione non ha ancora decretato saranno emessi tenuto conto dei dati di consuntivo come previsto al punto 1.11 dell’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2° semestre 2013;

VISTE le domande di concessione del trattamento di CIG in deroga presentate on line sul sistema informativo regionale dai datori di lavoro aventi unità operative nelle province lombarde (per la tipologia di Intervento A-B), di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risultanti ammissibili a seguito dell’istruttoria secondo i criteri stabiliti nell’Accordo Quadro del 13/12/2012 (1°

semestre 2013);

DATO ATTO che, per le aziende indicate nel citato Allegato A:

 le Province lombarde hanno provveduto all’istruttoria e alla validazione delle domande di concessione del trattamento di CIG in deroga per l’Intervento A, come previsto nel sopracitato Accordo Quadro del 13/12/2012 e nel Protocollo d’Intesa del 28/1/13;

 l'Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione e il Lavoro ha provveduto all’istruttoria e alla validazione delle domande di concessione del trattamento di CIG in deroga per l’Intervento B, come previsto nel sopracitato Accordo Quadro del 13/12/2012;

CONSIDERATO che - come concordato con la Direzione Regionale INPS della Lombardia, nella seduta della competente Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori Sociali in deroga del 6/7/11 e come previsto nell’Accordo Quadro del 13/12/12 e relativo Allegato 1 - l’autorizzazione all’intervento della CIG in deroga da rilasciare con il presente provvedimento:

 è sospesa a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO, secondo le modalità indicate nel paragrafo “Precondizioni per l’accesso alla CIG in deroga da parte di datori di lavoro che rientrino nella possibilità di accesso alla CIGS e/o alla CIGO” dell’Allegato 1 dell’Accordo Quadro del 13/12/12 e che nello specifico la sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell’inizio di un mese di calendario;

 in caso di sospensione, riprende la sua efficacia, all’interno del periodo autorizzato, a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente esaurito la possibilità di intervento della CIGO, secondo le modalità indicate nel citato paragrafo “Precondizioni per l’accesso alla CIG in deroga da parte di datori di lavoro che rientrino nella possibilità di accesso alla CIGS e/o alla CIGO” del medesimo Allegato 1 del citato Accordo Quadro del 13/12/12;

tutto ciò al fine di semplificarne le procedure amministrativo contabili ed uniformarle a criteri condivisi di efficienza/efficacia/economicità;

CONSIDERATO inoltre che:

 l’autorizzazione all’Intervento A-B di CIG in deroga si intende riferita al numero massimo di lavoratori e al numero massimo di ore di sospensione indicato per ciascun datore di lavoro, fermo restando la

responsabilità esclusiva del datore di lavoro di comunicare all’INPS le effettive sospensioni mediante il modulo SR41 e di verificare le condizioni per l’accesso al trattamento di CIG in deroga di ciascun lavoratore in relazione ai requisiti individuali previsti dalla normativa vigente, allo status giuridico, al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato o ad ogni altra condizione inerente il rapporto di lavoro;

 i trattamenti di CIG in deroga potranno essere erogati ai lavoratori interessati per i periodi temporali individuati nel citato Allegato A;

 l’importo complessivo derivante dalle ore di sospensione richieste per i lavoratori di cui all’allegato A è di

€ 11.357.600,87;

DATO ATTO che l’autorizzazione all’intervento della CIG in deroga da rilasciare con il presente provvedimento:

 è da ritenersi inefficace nel caso in cui il datore di lavoro richiedente non abbia utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti;

 cessa di efficacia a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente la possibilità di accedere alla CIGS;

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 è sospesa a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO, secondo le modalità indicate nel paragrafo “Precondizioni per l’accesso alla CIG in deroga da parte di datori di lavoro che rientrino nella possibilità di accesso alla CIGS e/o alla CIGO” dell’Allegato 1 dell’Accordo Quadro del 13/12/12 nello specifico la sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell’inizio di un mese di calendario;

 in caso di sospensione, riprende la sua efficacia, all’interno del periodo autorizzato, a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente esaurito la possibilità di intervento della CIGO, secondo le modalità indicate nel citato paragrafo “Precondizioni per l’accesso alla CIG in deroga da parte di datori di lavoro che rientrino nella possibilità di accesso alla CIGS e/o alla CIGO” del medesimo Allegato 1 del citato Accordo Quadro del 13/12/12;

 si intende riferita al numero massimo di lavoratori e al numero massimo di ore di sospensione indicata per ciascun datore di lavoro, fermo restando la responsabilità esclusiva del medesimo di verificare preventivamente:

o i requisiti e le condizioni per l’accesso al trattamento di CIG in deroga, in relazione sia all’eventuale accesso alla CIGS e/o alla CIGO, laddove per quest’ultima deve essere verificata la sussistenza effettiva dell’esaurimento totale del numero di settimane richiedibili secondo i criteri ed il sistema di calcolo disposto dall’INPS;

o le condizioni per l’accesso al trattamento di CIG in deroga di ciascun lavoratore in relazione ai requisiti individuali previsti dalla normativa vigente, allo status giuridico, al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato o ad ogni altra condizione inerente il rapporto di lavoro;

DATO ATTO che:

 con riferimento all’Accordo Quadro sottoscritto il 13/12/2012, il cui periodo di validità (I° semestre con decorrenza 1/1/2013-30/6/2013) risulta concluso sono state utilizzate tutte le risorse assegnate coi citati D.I. 73648/13-73649/13-74286/13;

 la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 557 del 2 agosto 2013, ha assunto la decisione di proseguire nelle autorizzazioni delle domande istruite e risultanti ammissibili ai sensi dell’Accordo Quadro del 13/12/2012, tenendo conto dell’effettivo utilizzo delle risorse da parte delle aziende risultanti dai dati di monitoraggio come stabilito dai punti 1.8.2 e 1.11.3 dell’accordo quadro sottoscritto il 2/7/2013 (cd overbooking controllato);

 la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 826 del 25/10/13 ha assunto la decisione di proseguire nelle autorizzazioni delle domande istruite e risultanti ammissibili ai sensi degli Accordi Quadro citati, confermando il sistema di overbooking controllato già disposto con la delibera n. 557 del 2/8/13 ma adottando un tiraggio prudenziale del 68% per la CIGD e del 100% per la mobilità in deroga ad eccezione delle domande autocertificate dalle aziende il cui tiraggio è pari al 41%;

 le risorse che risultano disponibili, a seguito dell’applicazione del tiraggio prudenziale di cui sopra, sono pari a 39,2 milioni di Euro;

 il D.L. 102/13 prevede lo stanziamento di ulteriori 500 milioni di Euro di cui 88,5 milioni saranno assegnati a Regione Lombardia, secondo il criterio condiviso in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome;

 conseguentemente l’importo complessivo da erogare con questo provvedimento, pari a complessivi € 11.357.600,87 rientra nell’ambito delle risorse disponibili;

DATO ATTO che:

 INPS provvederà ad effettuare pagamenti sulla base delle comunicazioni di sospensione effettuate dalle aziende attraverso i moduli SR41 entro i limiti delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato a favore della Regione Lombardia e fino a concorrenza delle stesse;

 ai sensi del punto 1.11.3 dell’Accordo Quadro del 2/7/2013 è responsabilità dell’azienda verificare, a conclusione del periodo di cassa, la corrispondenza di quanto rendicontato attraverso il sistema GEFO e le comunicazioni di sospensioni presentate ad INPS;

RITENUTO di autorizzare le Direzioni Provinciali INPS lombarde ad erogare, come indicato nel citato Allegato A, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, per l’importo complessivo massimo di € 11.357.600,87 a favore dei lavoratori per i quali l’azienda ha presentato richiesta di sospensione ad INPS per l’intera contribuzione figurativa e per l’intero sostegno al reddito spettante ai lavoratori, a valere sulle risorse statali già disponibili fra quelle assegnate a Regione Lombardia;

RITENUTO altresì di comunicare con successivo atto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il riscontro sull’utilizzo delle risorse da parte delle aziende e delle relative risorse residue, accertate secondo le modalità stabilite negli Accordi Quadro, con riferimento alle domande autorizzate con il presente

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provvedimento, al fine di consentire l’erogazione di ulteriori indennità per le quote di risorse ancora disponibili;

VISTA la l.r. 20/08 “Ordinamento della Struttura organizzativa della Dirigenza della X legislatura e della Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di autorizzare le Direzioni Provinciali INPS lombarde ad erogare i trattamenti di cassa integrazione in deroga per le domande di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo massimo di ore richieste pari a € 11.357.600,87 a favore dei lavoratori interessati sulla base delle comunicazioni di sospensione inviate dall’azienda all’INPS, per l’intera contribuzione figurativa e per l’intero sostegno al reddito spettante a valere sulle risorse statali già disponibili fra quelle assegnate a Regione Lombardia;

2. di comunicare con successivo atto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal Decreto Interministeriale 4/7/2013 n.74286, il riscontro sull’utilizzo delle risorse da parte delle aziende e delle relative risorse residue, con riferimento alle domande autorizzate con il presente provvedimento, al fine di consentire l’erogazione di ulteriori indennità per le quote di risorse ancora disponibili;

3. di trasmettere il presente atto alle Direzioni Provinciali INPS lombarde per gli adempimenti di competenza;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul sito web della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro all’indirizzo www.lavoro.regione.lombardia.it.

Il Dirigente della Struttura Reimpiego e Inclusione Lavorativa Paola Angela Antonicelli

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