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A relazione dell assessore Rossi. Premesso:

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Academic year: 2022

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OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE – VARIANTE PARZIALE N°19 AI SENSI DEL V COMMA, ART.17 L.R.56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PREVIA CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE.

A relazione dell’assessore Rossi

Premesso:

- Che in data 29 luglio 2013, con atto deliberativo n. 34 divenuto esecutivo in data 18 agosto 2013, questo Consiglio ha adottato il Progetto preliminare della Variante parziale n.19 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, redatto ai sensi del V comma dell’art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e concernente la definizione della viabilità pubblica di collegamento tra Piazza d’Armi e Via Vasco;

- Che preliminarmente all’adozione di detto Progetto preliminare, l’Ufficio comunale espropri, con comunicazioni del 02 e del 04 luglio 2013, aveva notificato ai proprietari dei terreni interessati dalla realizzazione della opera pubblica ivi prevista, la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n. 327/2001, assegnando loro il termine temporale di trenta giorni per la formulazione di eventuali proposte, rilievi e/o osservazioni;

- Che nel suddetto arco temporale e comunque prima dell’adozione della Variante urbanistica in argomento, sono pervenute al Comune un’osservazione scritta ed una nota a firma di un legale in rappresentanza di soggetti proprietari di immobili ubicati in aree poste nei pressi dell’ambito territoriale interessato dalla Variante, non direttamente interessati dal procedimento espropriativo;

- Che ai sensi del V comma dell’art.17 della L.R.56/77 e s.m.i la predetta delibera di adozione del Progetto preliminare, corredata dai relativi allegati, è stata pubblicata sul sito informatico del Comune per trenta giorni consecutivi dal 07 agosto 2013 al 06 settembre 2013 e dal quindicesimo al trentesimo giorno di sua pubblicazione, ossia dal 22 agosto al 06 settembre 2013, chiunque ha potuto formulare in ordine alla stessa osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti ed alle previsioni della Variante;

- Che nell’arco dei suddetti quindici giorni sono pervenute al Comune tre osservazioni scritte, così come risulta attestato dal Registro delle Osservazioni a firma del Segretario Generale;

- Che contestualmente alla pubblicazione, gli atti della suddetta Variante parziale sono stati trasmessi, in data 7 agosto 2013, alla Provincia di Cuneo la quale, entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione, con D.G.P. n.126 del 03/09/2013 ha espresso il proprio parere di compatibilità della Variante n.19 con il Piano Territoriale Provinciale ed i progetti sovra- comunali approvati, dando atto: “che vengono rispettati i parametri di cui al comma 6 e che, per ritenere integralmente rispettate le condizioni di classificazione come parziale della Variante di cui al comma 5 dell’art.17 della L.R. n°56/77 e s.m.i. , in sede di approvazione della Variante dovrà essere dimostrato puntualmente il rispetto della modifica introdotta dalla Regione in sede di approvazione del PRGC vigente”, nonché richiamando quali osservazioni le segnalazioni effettuate dai propri Uffici e riportate nella premessa della medesima delibera;

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- Che l’Ufficio comunale competente ha quindi redatto un Documento di controdeduzione nel quale sono stati puntualmente analizzati e riscontrati tutti i rilievi pervenuti;

- Che per quanto attiene la procedura di valutazione preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante parziale n.19, occorre qui ricordare come nell’ambito del predetto provvedimento di adozione il Comune, come previsto dalla legge, avesse dato atto che la Variante in argomento rientrava nei casi di esclusione di cui al comma 9 dell’art.17 della L.R.56/77 e s.m.i., a tale data vigente;

- Che successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 03/2013 che ha modificato sostanzialmente il predetto art. 17 stralciando dal comma 9 i predetti casi di esclusione, il Comune, prescindendo dai dubbi e dalle incertezze interpretative sulla necessità di attivare o meno la procedura di Verifica preliminare di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante già adottata, ha prontamente dato corso a detta procedura predisponendo il Documento Tecnico di Verifica (D.T.V.) della Variante, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale (Provincia di Cuneo, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici, Soprintendenza Beni Archeologici, ARPA e ASL CN1) ed invitandoli a fornire il proprio contributo entro il termine di trenta giorni;

- Che a seguito di tale invito, sono pervenuti al Comune i contributi di ASL CN1 – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e sanità pubblica, della Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio, dell’ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo e della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici;

- Che conseguentemente l’ Organo Tecnico Comunale (OTC), ai fini dell’assunzione da parte dell’Amministrazione comunale del motivato provvedimento conclusivo della predetta fase di verifica preventiva, ha redatto un’apposita Relazione istruttoria, tenendo conto delle disposizioni e delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla L.R. 40/1998 ed alla DGR 12-8931 del 09/06/2008; relazione conclusasi con la proposta di esclusione della Variante dal procedimento di VAS, a condizione che fossero recepite le prescrizioni indicate in Relazione ai punti 3.1 e 3.2;

- Che la Giunta Comunale, con atto n. 220 del 07/11/2013, esecutivo dal 09 dicembre 2013, ha quindi deliberato di escludere, per le motivazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria dell’O.T.C., la Variante parziale n. 19 dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto delle predette prescrizioni;

- Che in ordine al predetto provvedimento di conclusione del procedimento di verifica, pubblicato sul sito informatico del Comune e trasmesso agli Enti aventi competenza in materia ambientale, non sono pervenute al Comune osservazioni scritte;

- Che il Progetto definivo di Variante ed il relativo “Documento di controdeduzione” sono quindi stati approvati dal Consiglio Comunale con atto deliberativo D.C.C. n.17 del 07 aprile 2014, divenuto esecutivo in data 22 aprile 2014, nel quale è stato peraltro dato atto di come sia le suddette prescrizioni impartite dall’O.T.C. e recepite dalla Giunta Comunale, quanto i contenuti del “Documento di controdeduzione” alle osservazioni pervenute, non abbiano prodotto modifiche sostanziali alla Variante tali da richiedere la sua ripubblicazione;

- Che tale atto si è infine perfezionato ed è divenuto efficace con la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 30 aprile 2014.

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Rilevato inoltre:

- Che detto atto deliberativo è stato peraltro impugnato innanzi al TAR Piemonte con ricorso del 27 giugno 2014, su istanza di alcuni dei proprietari dei terreni interessati dal tracciato della viabilità pubblica prevista dalla Variante parziale in argomento;

- Che successivamente sia alla precitata delibera che al suddetto ricorso, e segnatamente in data 11 luglio 2014, la Corte Costituzionale con sentenza n. 197 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 comma 2 della Legge Regionale n. 56/1977 (così come sostituito dall’art. 34 della L.R. n. 3 del 25/03/13) nella parte in cui “non prevedeva la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale”;

- Che in sostanza con tale pronunciamento la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui tutte le varianti al PRGC regolamentate dall’art. 17 L.R. n. 56/1977 che interessino beni paesaggistici di cui all’art. 134 del D.Lgs n. 42/2004 devono necessariamente essere trasmesse al Ministero competente affinchè quest’ultimo sia posto in condizione di partecipare al procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica;

- Che a fronte di tale pronunciamento e dunque del radicale mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione della delibera consiliare n. 17/2014, nonchè dell’obiettiva incertezza venutasi a determinare nei confronti di un’eventuale e possibile dichiarazione di illegittimità giurisdizionale del predetto atto di pianificazione urbanistica comunale, questo stesso Consiglio con atto deliberativo n. 11 del 30 marzo 2015, dopo aver sentito il parere dei competenti uffici comunali, ha pertanto: 1) riconosciuto la sussistenza di ragioni di opportunità ad operare in regime di autotutela; 2) stabilito di revocare la predetta deliberazione consigliare n.

17 del 07 luglio 2014 di approvazione del Progetto definitivo della Variante parziale n. 19 al P.R.G.C. vigente; 3) disposto conseguentemente l’invio del Progetto Preliminare dalla suddetta Variante al Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Piemonte per l’acquisizione ai sensi del VII comma art 17 della L.R. 56/77, della conformità della suddetta Variante al piano Paesistico Regionale;

- che il Progetto Preliminare della Variante in argomento è stato quindi stato trasmesso in data 08 aprile 2015 al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte - la quale nei quarantacinque giorni dalla sua ricezione, ossia entro il 28 maggio 2015, non ha espresso in proposito alcun parere.

Ritenuto di conseguenza di poter procedere, ai sensi del V comma dell’art.17 della L.R. n°56/77 e s.m.i. così come modificato dalla L.R. n.3 dell’11/03/2015, all’approvazione del Progetto definitivo della Variante parziale n.19 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente concernente la definizione della viabilità pubblica di collegamento tra Piazza d’Armi e Via Vasco, previa controdeduzione alle osservazioni pervenute in ordine al relativo e propedeutico Progetto preliminare;

(4)

Dato atto:

- che la Variante parziale in argomento ed i relativi atti, conformemente a quanto prescritto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sono stati pubblicati sul sito internet del Comune nell’apposita Sezione Amministrazione trasparente;

- che il Progetto Definivo di Variante ed il relativo Documento di controdeduzione, sono quindi stati nuovamente esaminati con esito ……….. dalla Commissione Urbanistica nella seduta del

………… e sono posti in questa sede all’esame del Consiglio Comunale.

Sulla scorta di quanto sin qui detto ed evidenziato, propongo quindi:

1) DI DARE ATTO:

- che nell’arco dei trenta giorni successivi alla data di notifica delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo di cui all’art.11 del D.P.R. n.327/2001, come attestato Registro delle Osservazioni, è pervenuta al Comune un’osservazione scritta; mentre in pari data è pervenuta al Comune una nota di richieste da parte di un legale, in rappresentanza di soggetti proprietari di immobili ubicati in aree poste nei pressi dell’ambito territoriale interessato dalla Variante e non direttamente interessate dal procedimento espropriativo, cui si è deciso di riscontrare;

- che nel termine temporale dei quindici giorni previsto per la presentazione delle osservazioni al Progetto Preliminare della Variante n. 19 al P.R.G.C. vigente, decorrenti dal 22 agosto al 06 settembre 2013, sono pervenute al Comune, come attestato dal Registro delle Osservazioni, tre distinte osservazioni scritte;

- che la Provincia di Cuneo con D.G.P. n. 126 del 03/09/2013, nei termini temporali ad essa assegnati dalla legge ovvero quarantacinque giorni dal ricevimento del documento, ha formulato le proprie osservazioni scritte;

- che in relazione alle osservazioni di cui ai punti che precedono l’Ufficio comunale competente ha esaustivamente esplicitato, nell’ambito di un apposito Documento di controdeduzione, le ragioni che presiedono all’accoglimento o al rigetto delle stesse, nonché al recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia di Cuneo;

- che non essendo intervenuto il pronunciamento del Ministero per i beni e le attività culturali entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della Variante n°19, ai sensi del VII comma della L.R. 56/77 e s.m.i., l’Amministrazione può procedere comunque nelle successive fasi del procedimento di approvazione definitiva dell’atto di pianificazione urbanistica in argomento;

- che la Variante parziale n.19 al P.R.G.C. vigente, come esplicitato nel suddetto Documento, “non modifica l’impianto strutturale del PRGC vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione”;

2) DI APPROVARE il Documento di controdeduzione alle suddette richieste ed osservazioni relative all’avvio del procedimento espropriativo ed al Progetto preliminare della Variante parziale n.19 al P.R.G.C. vigente;

3) DI DARE ATTO che l’approvazione del Documento di controdeduzione non comporta variazione alcuna agli elaborati tecnici posti a corredo della presente Variante parziale al P.R.G.C. vigente;

4) DI RESPINGERE, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato Documento di controdeduzione, l’osservazione prot. n. 20773 del 26/07/2013 avanzata dai Sig.ri Baffino Flavio, Garello Paola, Moletta Giuseppina, Guarino Gabriele, Guarino Guendalina, Guarino

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Gilda e Cortese Elena e la contestuale richiesta di ritiro ed archiviazione della procedura intrapresa dal Comune ai sensi e per gli effetti dell’art 11 del D.P.R 327/ 01; dando contestualmente atto che i rilievi connessi agli aspetti espropriativi saranno ripresi e puntualmente valutati nell’ambito delle successive fasi procedimentali;

4.1) DI RESPINGERE, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato Documento di controdeduzione, l’osservazione prot. n. 24202 del 06/09/2013 avanzata dal Sig. Mamino Lorenzo;

4.2) DI RESPINGERE, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato Documento di controdeduzione, l’osservazione prot. n. 24217 del 06/09/2013 avanzata da Italia Nostra Onlus – sezione di Mondovì e la contestuale richiesta formulata dall’osservante di revoca della deliberazione di adozione della Variante parziale n. 19 al PRGC vigente;

4.3) DI RESPINGERE, sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato Documento di controdeduzione, l’osservazione prot. n. 24245 del 06/09/2013 avanzata dai Sig.ri Baffino Flavio, Garello Paola, Moletta Giuseppina, Guarino Gabriele, Guarino Guendalina, Guarino Gilda, Cortese Elena e Legambiente Piemonte – Circolo Alex Langer;

4.4) DI PRENDERE ATTO delle richieste di cui alla nota prot. n.20715 del 26/07/2013 da parte dell’Avv. Marco Cuniberti in nome e per conto dei Condomini Riviera Lotto I e Riviera Lotto II e di rinviarne il recepimento nell’ambito delle successive fasi progettuali ed esecutive dell’opera pubblica oggetto della Variante in questione;

4.5) DI ACCOGLIERE E RECEPIRE sulla scorta delle motivazioni contenute nel sopracitato Documento di controdeduzione, le indicazioni ed osservazioni espresse dalla Provincia di Cuneo;

4.6) DI DARE ATTO, in ossequio a quanto richiesto dalla Provincia in ordine alla verifica del rispetto delle richieste e delle indicazioni formulate ex officio dalla Regione in sede di approvazione del vigente P.R.G.C., che la Variante parziale n.19 è stata adottata sulla base di un apposito studio tecnico e di inserimento ambientale che l’ha preceduta e che è stato approvato dall’Amministrazione con atto deliberativo G.C. n.155 del 25/07/2013 e che la stessa, nell’individuare il tracciato definitivo della strada di collegamento tra Via Vasco e Piazza d’Armi, ha seguito come richiesto dalla Regione tratti di sedime stradale attualmente esistenti sul sito;

5) DI APPROVARE, ai sensi dell’art.17, V comma, della L.R.56/77 e s.m.i il Progetto Definitivo della Variante n°19 al P.R.G.C. vigente avente ad oggetto: “Definizione della viabilità pubblica di collegamento tra Piazza d’Armi e Via Vasco” e costituito dai seguenti elaborati:

- P 1.1: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI VARIANTE;

- ELABORATI GRAFICI DEL P.R.G.C. VIGENTE:

Elaborato grafico di “Raffronto tra PRGC vigente e Variante n°19” (estratti tavole);

- ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE:

P3.2/9 : Progetto – Territorio – Scala 1: 5000;

P3.3/7 : Progetto – Concentrico – Scala 1: 2000;

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6) DI DARE ATTO:

- che gli elaborati della Variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all’art.17 comma 6 secondo periodo della L.R.56/77 e s.m.i.;

- che ai fini della sottoposizione dei terreni interessati dalla realizzazione della viabilità pubblica oggetto di Variante al vincolo preordinato all’esproprio, il competente Ufficio comunale, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n°327/2001, ha comunicato, in data 02 e 04 luglio 2013, ai proprietari di detti terreni, l’avvio del procedimento, assegnando loro 30 gg. di tempo per formulare eventuali osservazioni;

- che l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in argomento costituirà, ai sensi delle disposizioni recate dal D.P.R. n°327/2001, dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell’acquisizione dei predetti terreni;

- che, con D.G.C. n°220 del 07/11/2013, la presente Variante, espletata la procedura di verifica preventiva, è stata esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per le motivazioni ed alle condizioni esplicate ai punti 3.1 e 3.2 dell’allegata Relazione istruttoria dell’O.T.C. e che dette condizioni non hanno prodotto modifiche alla Variante tali da richiederne la ripubblicazione;

- che, ai sensi del IV comma dell’art.5 della L.R.52/00, si è verificato come i contenuti della presente Variante non richiedono modifiche al vigente Piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera C.C. n°9 del 15/03/2004, come tra l’altro esplicitato nell’ambito del predetto Documento di controdeduzione alle osservazioni pervenute;

- che le aree oggetto della presente variante non ricadono tra quelle individuate e perimetrate ai sensi della L. 64/74 e che pertanto non è necessario acquisire il preventivo parere del settore decentrato della Regione per la prevenzione del rischio idrogeologico;

- che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni;

- che la presente Variante non risulta essere incompatibile con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione Comunale è a conoscenza;

- che il presente Progetto Definitivo di Variante parziale al P.R.G.C. vigente è stato predisposto, adottato e viene ora approvato nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art.17, V comma della L.R. 56/77 e s.m.i.

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