Rilevanza, ai fini del computo del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare, del lasso temporale tra assegnazione alla Sezione e data della variazione tabellare di modifica delle competenze.
(Risposta a quesito del 22 dicembre 2009)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 dicembre 2009, ha adottato la seguente delibera:
“- letto il quesito posto dal Presidente del Tribunale di …, in merito alla rilevanza, ai fini del decorso del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare dei dottori …, del periodo di tempo compreso tra la loro assegnazione alle Sezioni e la data delle variazioni tabellari con le quali sono state modificate le competenze delle stesse;
- letta altresì la domanda subordinata di proroga ex art. 19, comma 1, D.Lgvo 160/2006 per i dottori
…;
- rilevato che il par. 22.1 della citata circolare recita: “Nei Tribunali organizzati con una sola sezione civile ed una sola sezione penale, oltre la sezione G.I.P./G.U.P., è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purchè l'analisi dei flussi lo consenta.
In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui al par. 49, è possibile la permanenza all'interno della stessa sezione a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l'analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile”;
- considerato, dunque, che l'ipotesi prospettata nel quesito non rientra nella previsione della citata disposizione, da considerarsi di natura eccezionale, e che, comunque, alla luce del dettato normativo e regolamentare (che impone il mutamento della posizione tabellare) e della ratio che lo ispira (individuata, nella relazione al Regolamento adottato con delibera del 13 marzo 2008, nell'opportunità di “proporre una figura di magistrato non identificabile nel lungo periodo con un'unica funzione, promuovendo al tempo stesso la circolarità dei singoli incarichi e l'arricchimento professionale che ne consegue, grazie alla positiva trattazione di diverse materie”), la questione andrà affrontata e risolta in sede di esame della concreta proposta tabellare,
delibera
- di rispondere nel senso che la questione dell’ultradecennalità dovrà essere affrontata in sede di esame della concreta proposta tabellare;
- considerata conseguentemente la rilevanza della subordinata richiesta di proroga ex art. 19, comma 1, D.Lgvo 160/2006 per i dottori …, si autorizza la proroga esclusivamente per i procedimenti elencati nella richiesta (12 procedimenti collegiali e 20 monocratici del dott. … e per 18 procedimenti collegiali e 38 monocratici del dott. …), fermo restando l’immediato tramutamento a diversa posizione tabellare”.