N. 38
Oggetto: Pratica num. 497/VV/2009. Quesito posto dal Presidente del Tribunale di Alpha in ordine al termine finale di permanenza nell'incarico attualmente ricoperto dal dott. Primo, giudice del Tribunale di Alpha.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 7 aprile 2011, ha adottato la seguente delibera:
“- letto il quesito posto dal Presidente del Tribunale di Alpha in ordine al termine finale di permanenza nell'incarico attualmente ricoperto dal dott. Primo, giudice del Tribunale di Alpha
OSSERVA
Il dott. Primo, giudice presso il Tribunale di Alpha, ha svolto dal 31 gennaio 1996 al 1° novembre 2007 la funzione di giudice monocratico presso la sezione distaccata di Beta, addetto al dibattimento penale (con due udienze fisse a settimana e relativi turni di convalida di arresti e giudizi direttissimi), nonché alle esecuzioni mobiliari, alle locazioni ed alle tutele. In ragione del compimento del termine decennale di permanenza nel medesimo posto egli il 2 novembre 2007 ha dovuto lasciare la sezione distaccata di Beta. E' stato pertanto assegnato in via esclusiva alla sezione unica penale della sede principale di Alpha, ove peraltro era coassegnato già dal 1° gennaio 2000 in ausilio ai colleghi impegnati nei collegi penali (per un massimo di quattro udienze mensili), con impegno assolutamente subordinato rispetto a quello presso la sezione distaccata.
Il quesito del Presidente del Tribunale di Alpha è volto a conoscere se sia maturata l'ultradecennalità con riferimento alla attività svolta dal dott. Primo presso la sede centrale a decorrere dal 1° gennaio 2000, dato che seguendo tale interpretazione detto giudice avrebbe maturato due ultradecennalità nell'arco di pochi anni (rispettivamente nel novembre 2007 e nel gennaio 2010).
Al fine di rispondere al quesito la Commissione ha acquisito i dati concernenti il numero delle udienze dibattimentali collegiali tenute dai giudici del Tribunale di Alpha nel periodo 2002-2007 (non risultano pervenuti i dati per gli anni 2000 e 2001), ovverosia sino alla data in cui il dott.
Primo è stato assegnato in via esclusiva alla sede centrale.
Dalla analisi degli stessi emerge che:
- nel 2002 il dott. Primo ha tenuto 39 udienze, il dott. Secondo 50, il dott. Terzo 59, il dott.
Quarto 66 ed il dott. Quinto 104;
- nel 2003 il dott. Primo ha tenuto 42 udienze, il dott. Sesto 6, la dott.ssa Settima 18, il dott.
Quinto 36, il dott. Secondo 38, il dott. Quarto 44 ed il dott. Terzo 50;
- nel 2004 il dott. Primo ha tenuto 42 udienze, il dott. Ottavo 1, il dott. Nono 4, il dott. Terzo 5, i dottori Decimo e Undicesimo 7, il dott. Sesto 15, la dott.ssa Settima 25 e il dott. Secondo 41;
- nel 2005 il dott. Primo ha tenuto 8 udienze, il dott. Terzo 1, il dott. Sesto 2, il dott. Nono 3, il dott. Dodicesimo 13, la dott.ssa Settima 19, il dott. Secondo 21, il dott. Ottavo 28, il dott.
Decimo 42;
- nel 2006 il dott. Primo ha tenuto 25 udienze, il dott. Sesto 2, il dott. Decimo 14, il dott.
Dodicesimo 25, la dott.ssa Settima 43, il dott. Undicesimo 44, il dott. Ottavo 47;
- nel 2007 il dott. Primo ha tenuto 18 udienze, il dott. Decimo 4, il dott. Dodicesimo 20, il dott.
Ottavo 21, il dott. Settimo 36.
Sommando il numero delle udienze nei sei anni di rilevazione emerge che il dott. Primo è colui che ha tenuto il maggior numero di udienze penali collegiali di tutto il Tribunale, pari a 174, seguito dai dottori Secondo con 150 e Quinto con 140.
La permanenza di un magistrato nel medesimo incarico è disciplinata dal Regolamento del CSM 13 marzo 2008 dettato in materia. Il par. 49 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011 è sempre stato interpretato nel senso che “la medesima posizione tabellare od il medesimo gruppo di lavoro” di cui all'art. 2 del regolamento 13 marzo 2008, per il caso di termini massimi di permanenza in uffici giudicanti
composti da almeno due sezioni e da una sezione gip/gup, come il Tribunale di Alpha, vada considerata “.. con rigore, considerandosi posti tabellarmente individuati anche quelli ai quali il magistrato sia destinato saltuariamente, purché con una certa continuità (e nella specie risulta che la prestazione di servizio da parte dei due magistrati alla sezione famiglia e minori avvenga o sia avvenuta con cadenza almeno mensile) unitamente ad altro incarico pure tabellarmente previsto, onde anche ai magistrati che rivestono un doppio incarico (sia pure saltuariamente) valga il limite della ultradecennalità per entrambi gli incarichi, con necessità di avviare la procedura di tramutamento prevista dal par. 46 (ora 49) della circolare ..” (delibera del CSM 24 luglio 2008 - risposta a quesito in ordine al limite di ultradecennalità).
Nel caso in esame risulta che il dott. Primo ha svolto la propria attività di giudice collegiale con continuità e tutt'altro che saltuariamente dal 2000 ad oggi e pertanto deve intendersi ormai superato il limite decennale con riferimento a detta funzione, così come lo stesso era stato superato nel 2007 quando egli ha cessato l'assegnazione presso la sezione distaccata di Beta.
Pertanto il Consiglio
all’unanimità delibera di rispondere al quesito nei seguenti termini:
il giudice divenuto ultradecennale con riferimento agli affari trattati presso la sezione distaccata di un Tribunale, per esservi stato addetto per un decennio (dal 1997 al 2007), deve ritenersi nuovamente in situazione di ultradecennalità per avere svolto, pur se in periodo parzialmente coincidente con il primo (dal 2000 al 2010), le funzioni di giudice del collegio penale in sede centrale, qualora a detta ultima attività sia stato adibito con sostanziale continuità.”
* * * N. 122 (par. 49.1)
Oggetto: Pratica num. 228/VV/2009. Quesito proposto in data 6.5.2009 dal Presidente del Tribunale di Alpha, concernente il termine di decorrenza del periodo massimo di permanenza di dieci anni nella stessa posizione tabellare.
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 giugno 2009, ha adottato la seguente delibera:
“- visto il quesito proposto in data 6.5.2009 dal Presidente del Tribunale di Alpha, concernente il termine di decorrenza del periodo massimo di permanenza di dieci anni nella stessa posizione tabellare, in particolare “se deve essere conteggiato o meno il periodo in cui il magistrato interessato sia stato indicato in tabella quale supplente”
OSSERVA
Il quesito avanzato ha riguardo al computo del termine di decorrenza del periodo massimo nella stessa posizione tabellare, con particolare riferimento al caso di soggetto indicato tabellarmente quale “supplente GIP/GUP”.
La permanenza del magistrato nel medesimo incarico è disciplinata dall'art. 19 del D.Lvo 160/2006, dal Regolamento del Consiglio Superiore della Magistrature del 13 luglio 2008 dettato in materia nonché dal par. 49 della Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari italiani per il triennio 2009-2011.
In dette fonti normative si fa riferimento all'effettivo svolgimento delle funzioni da parte del giudice che si assume abbia superato il termine di dieci anni nel medesimo incarico, secondo una visione non formalistica della temporaneità dello stesso.
Il dies a quo per detto calcolo va pertanto individuato nella data in cui ogni singolo magistrato ha iniziato ad esercitare con continuità le proprie funzioni.
Ne consegue che la mera previsione tabellare di GIP/GUP supplente, senza effettivo esercizio della funzione, non dovrà essere computata ai fini del calcolo del decennio.
Viceversa dal momento in cui il Giudice ha iniziato a svolgere effettivamente la funzione di GIP/GUP, sia pure in supplenza e pure continuando a svolgere quelle di giudice dibattimentale, è iniziato a decorrere il termine decennale massimo previsto per legge.
In tal senso si è già espresso più volte questo Consiglio, con risposte a quesiti rispettivamente del 15 maggio e del 24 luglio 2008, laddove si è detto che “anche in relazione ai magistrati che rivestono un doppio incarico (seppure saltuariamente) vale il limite dell'ultradecennalità per entrambi gli incarichi, con necessità di avviare la procedura di tramutamento prevista dalla circolare”
all’unanimità delibera
di rispondere nel senso che nel computo del limite massimo di permanenza decennale nella medesima funzione debba tenersi conto delle funzione - anche saltuariamente - effettivamente esercitata, e ciò indipendentemente dalla indicazione tabellare”.